DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO Clausole campione

DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO. L’apprendistato è disciplinato, nelle sue quattro articolazioni tipologiche, dal decreto legislativo n. 167/2011 e dalla normativa contenuta nel presente titolo.
DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO. Premessa
DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO. L'apprendistato è disciplinato dalle disposizioni contenute dal D.lgs. 81/2015 (o da quelle del D.lgs. 167/2011 nelle specifiche ipotesi contemplate dall'art 47 comma 5 dello stesso D.lgs. 81/2015) nonché dalle disposizioni contenute nel presente CCNL. La disciplina comune si applica a tutte le tipologie di apprendistato di seguito enunciate. Il contratto di apprendistato costituisce rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Al termine del periodo di apprendistato le Parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'art 2118 del Codice Civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle Parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO. La disciplina dell’apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo. La durata del contratto di apprendistato è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, dal titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché dal bilancio di competenze realizzato dai soggetti pubblici e dalle scuole edili accreditate mediante l’accertamento dei crediti formativi. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente e le competenze regolamentari stabilite dalle leggi, le parti concordano le seguenti durate massime del contratto di apprendistato:
DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO. Premessa Le parti, tenuto conto delle norme di legge vigenti in materia di rapporti di lavoro con contenuto formativo, riconoscono l'apprendistato quale lo strumento prioritario sia per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa, sia per la creazione di percorsi orientati tra sistema scolastico e mondo del lavoro utili a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile. Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per valutare eventuali armonizzazioni.
DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO. Le Parti intendono con il presente articolo recepire integralmente l’accordo interconfereale sottoscritto in data 22 dicembre 2016 relativo alla regolamentazione della formazione e della retribuzione sia dell’apprendistato per la qualifica e il disploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, che per l’apprendistato di alta formazione e ricerca che qui si intende integralmente richiamare, al fine di garantirne la piena applicabilità nel rispetto degli articoli 43 e 45 del D.Lgs. n. 81/2015. Per quanto rigurda la disciplina dell’apprendistato professionalizzante si completa ed integra la disciplina di legge per tutte le imprese che applicano il presente CCNL regolamentando tutti gli aspetti rinviati alla contrattazione collettiva ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2015 al fine di rendere operativo un contratto di lavoro a carattere formativo che riveste una importanza significativa per i settori di riferimento. Il servizio inerente le iniziative per lo sviluppo dell’apprendistato “Diritto alla prestazione della bilateralità”, previsto dall’Accordo Interconfederale del 23 luglio 2012 e dalla relativa intesa applicativa del 28 dicembre 2012 ed eventuali successive modifiche e integrazioni, è gestito tramite l’ENFEA che è chiamato ad operare per la raccolta dei Piani Formativi individuali e la validazione degli stessi rispetto alla coerenza con: modelli previsti dal CCNL nonché per la formazione sia dell’apprendista che del tutor aziendale.
DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO. Allegato 20
DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO. La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo. La durata del contratto di apprendistato è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, dal titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché dal bilancio di competenze realizzato dai soggetti pubblici e dalle scuole edili accreditate mediante l'accertamento dei crediti formativi. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente e le competenze regolamentari stabilite dalle leggi, le parti concordano le seguenti durate massime del contratto di apprendistato: - Apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione: massimo 3 anni; - Apprendistato professionalizzante: -qualifiche finali del secondo livello di inquadramento contrattuale: massimo 3 anni. -qualifiche finali del terzo livello di inquadramento: massimo 4 anni. -qualifiche finali del quarto livello e superiori: massimo 5 anni. Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto, il piano formativo individuale. Il piano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formativo, le competenze già in possesso e le competenze da acquisire ( intese come di base e tecnico professionali), l’indicazione del tutor, come previsto dalle normative vigenti. La durata della formazione per l'apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue, è finalizzata all' acquisizione di competenze di base e tecnico professionali. L'impegno formativo è ridotto a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere. Salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge la durata della formazione è di 240 ore annue per l'apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione. - raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all'avvio dei rapporti di apprendistato, utilizzando a tal fine i dati in possesso della Xxxxx Xxxxx; - definizione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali determinati dalle Regioni d'intesa con le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti; - individuazione delle modalità di erogazione dell'attività formativa; - formazione per i tutors aziendali; - consulenza e accompagnamento per l'impresa e p...
DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO. L’apprendistato è disciplinato, nelle sue quattro articolazioni tipologiche, dal D.Lgs. n. 167/2011 e dalla normativa contenuta nei presente titolo.
DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO. Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia. La presente disciplina è in applicazione anche della legge di conversione n. 80/05, DL n. 35/05, art. 13, comma 13 bis), e del D.lgs. n. 276/03. Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo, valgono per gli apprendisti le norme previste dal presente contratto in quanto applicabili. L'assunzione dell'apprendista ha luogo con un periodo di prova della durata effettiva pari a quella prevista per gli altri lavoratori del parametro cui è destinato l'apprendista e comunque non superiore a 60 giorni di effettiva prestazione. Il periodo di prova verrà computato agli effetti della durata dell'apprendistato. In caso di part-time il periodo di prova si intende proporzionalmente prolungato, fino alla durata massima di cui all'art. 2 del presente CCNL.