Formazione del RLS. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esisten- ti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli ade- guate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresen- tante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collet- tiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari, costituzionali e civilistici; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di preven- zione e protezione; g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici ove presenti, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze neces- sarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavo- ratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. È prevista un’integrazione della formazione ogni volta vi sia l’introduzione di rilevanti innovazioni che incidano sulla tutela della sicurezza e salute dei lavo- ratori.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Formazione del RLS. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esisten- ti esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli ade- guate adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresen- tante rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collet- tiva collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a) : principi giuridici comunitari, costituzionali e civilistici;
b) ; legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) ; principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) ; definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) ; valutazione dei rischi;
f) ; individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di preven- zione prevenzione e protezione;
g) ; aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) ; nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici ove presenti, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze neces- sarie necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavo- ratori lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. È prevista un’integrazione un'integrazione della formazione ogni volta vi sia l’introduzione l'introduzione di rilevanti innovazioni che incidano sulla tutela della sicurezza e salute dei lavo- ratorilavoratori.
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Formazione del RLS. Il rappresentante Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esisten- ti esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli ade- guate adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresen- tante Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collet- tiva collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari, costituzionali e civilistici;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di preven- zione prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi Organismi paritetici ove presenti, durante l’orario l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze neces- sarie necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavo- ratori lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. È E' prevista un’integrazione un'integrazione della formazione ogni volta vi sia l’introduzione l'introduzione di rilevanti innovazioni che incidano sulla tutela della sicurezza e salute dei lavo- ratorilavoratori. Nel caso in cui vengano emanate nuove norme legislative in materia di ambiente e sicurezza, le norme del presente articolo che fanno riferimento a norme di legge che dovessero essere modificate e/o abrogate cesseranno di produrre effetti e le parti concorderanno in tempi congrui le opportune armonizzazioni contrattuali. Sono fatti salvi gli accordi aziendali/locali in materia.
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