Formazione del R.L.S.S.A.. Il R.L.S.S.A. ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del R.L.S.S.A. sono stabiliti nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a. principi giuridici comunitari e nazionali; b. legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c. principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d. definizione e individuazione dei fattori di rischio; e. valutazione dei rischi; f. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g. aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; x. xxxxxxx di tecnica della comunicazione. La durata del corso base iniziale è di 36 ore, di cui almeno 18 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. L'aggiornamento periodico ha una durata di 6 ore annue per le imprese che occupano fino a 50 lavoratori e di 12 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. La formazione del R.L.S.S.A. avviene durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a suo carico. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile e deve consentire di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
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Formazione del R.L.S.S.A.. Il R.L.S.S.A. ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del R.L.S.S.A. sono stabiliti nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a. a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b. b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c. c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d. d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e. e) valutazione dei rischi;
f. f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g. g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
x. xxxxxxx h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata del corso base iniziale è di 36 ore, di cui almeno 18 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. L'aggiornamento periodico ha una durata di 6 ore annue per le imprese che occupano fino a 50 lavoratori e di 12 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. La formazione del R.L.S.S.A. avviene durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a suo carico. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile e deve consentire di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lettera lett. i) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
1. Le Parti stipulanti, nel darsi reciprocamente atto che il presente articolo dà attuazione ai rinvii alla contrattazione collettiva contenuti nel D.Lgs. n. 81/2008, dichiarano che lo stesso assorbe e sostituisce integralmente tutte le disposizioni contemplate dalla previgente normativa contrattuale, anche di livello confederale, realizzando una disciplina organica e completa della materia. Al fine di contribuire alla conoscenza e all’applicazione della normativa relativa alla salute e sicurezza del lavoro, le Parti convengono di includere i testi degli articoli del D.Lgs. n. 81/2008 richiamati nell’edizione a stampa del CCNL. Si impegnano, infine a reincontrarsi tempestivamente a richiesta di una delle parti medesime qualora siano emanate disposizioni di legge o siano stipulati Accordi interconfederali che modifichino e/o integrino la disciplina di cui al presente articolo, al fine di verificare la necessità del conseguente coordinamento normativo.
2. Le Parti stipulanti si impegnano altresì a costituire, entro il 2017, l’Osservatorio nazionale paritetico per la salute e sicurezza del lavoro nell’obiettivo di valorizzare e diffondere le buone prassi esistenti nonchè di definire Linee guida in materia.
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Formazione del R.L.S.S.A.. Il R.L.S.S.A. ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del R.L.S.S.A. sono stabiliti nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a. a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b. b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c. c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d. d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e. e) valutazione dei rischi;
f. f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g. g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
x. xxxxxxx h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata del corso base iniziale è di 36 ore, di cui almeno 18 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. L'aggiornamento periodico ha una durata di 6 ore annue per le imprese che occupano fino a 50 lavoratori e di 12 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. La formazione del R.L.S.S.A. avviene durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a suo carico. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile e deve consentire di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lettera lett. i) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
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a. a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b. b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c. c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d. d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e. e) valutazione dei rischi;
f. f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g. g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
x. xxxxxxx h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata del corso base iniziale è di 36 ore, di cui almeno 18 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. L'aggiornamento periodico ha una durata di 6 ore annue per le imprese che occupano fino a 50 lavoratori e di 12 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. La formazione del R.L.S.S.A. avviene durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a suo carico. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile e deve consentire di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1, lettera i) ), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
1. Le parti stipulanti, nel darsi reciprocamente atto che il presente articolo dà attuazione ai rinvii alla contrattazione collettiva contenuti nel D.Lgs. n. 81/2008, dichiarano che lo stesso assorbe e sostituisce integralmente tutte le disposizioni contemplate dalla previgente normativa contrattuale, anche di livello confederale, realizzando una disciplina organica e completa della materia. Al fine di contribuire alla conoscenza e all'applicazione della normativa relativa alla salute e sicurezza del lavoro, le parti convengono di includere i testi degli articoli del D.Lgs. n. 81/2008 richiamati nell'edizione a stampa del c.c.n.l. Si impegnano, infine a reincontrarsi tempestivamente a richiesta di una delle parti medesime qualora siano emanate disposizioni di legge o siano stipulati accordi interconfederali che modifichino e/o integrino la disciplina di cui al presente articolo, al fine di verificare la necessità del conseguente coordinamento normativo.
2. Le parti stipulanti si impegnano altresì a costituire, entro il 2017, l'Osservatorio nazionale paritetico per la salute e sicurezza del lavoro nell'obiettivo di valorizzare e diffondere le buone prassi esistenti nonché di definire Linee guida in materia.
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