Ambiente di lavoro. A) La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro costituisce un obiettivo condi- viso dall’azienda e dai lavoratori, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti. Coerentemente con quest’obiettivo, il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i lavoratori, il medico competente (ove previsto), il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rap- presentanti dei lavoratori per la sicurezza collaborano, nell’ambito delle rispettive funzioni e responsabilità per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condi- zioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative.
B) Il datore di lavoro all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i rappresen- tanti dei lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione dei rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti. In particolare: - provvede affinché i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincen- dio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pron- to soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza siano adeguatamente formati consultando in merito all’organizzazione della formazione il rappresentante per la sicurezza; - in relazione alla natura dell’attività dell’unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistema- zione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari; - provvede affinché ciascun lavoratore, in occasione dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni e dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecno- logie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione a...
Ambiente di lavoro. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
A) La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro costituisce un obiettivo condiviso dall'azienda e dai lavoratori, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti. Coerentemente con quest'obiettivo, il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i lavoratori, il medico competente (ove previsto), il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza collaborano, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche ed organizzative.
B) Il datore di lavoro all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effettuare la valutazione dei rischi, ad informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti. In particolare: - provvede affinché i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza siano adeguatamente formati consultando in merito all'organizzazione della formazione il Rappresentante per la sicurezza; - in relazione alla natura dell'attività dell'unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari; - provvede affinché ciascun lavoratore, in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni e dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve essere periodicamente rip...
Ambiente di lavoro. I lavoratori e gli artigiani hanno un comune interesse all'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e all'attuazione delle misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica nell'ambiente di lavoro; pertanto le parti si impegnano ad operare affinché l'azione di prevenzione dei servizi di medicina del lavoro a ciò preposti trovi attuazione anche nell'ambiente di lavoro delle imprese artigiane. I lavoratori mediante i rappresentanti di cui all'art. 3, o a richiesta delle maestranze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. Per concordare ogni intervento in materia di prevenzione e di igiene ambientale nelle imprese artigiane, le parti si incontreranno a livello provinciale e regionale. Tali incontri, che si terranno di norma una volta all'anno su richiesta di una delle parti, tenderanno alla stesura delle mappe di rischio locali e alla determinazione dei relativi interventi dei servizi alla prevenzione. L'attuazione degli interventi concordati è di competenza dei servizi di igiene e di sicurezza del lavoro e di prevenzione abilitati, anche mediante stipula di apposite convenzioni. Le Confederazioni artigiane si impegnano a promuovere iniziative atte a favorire le conoscenze relative alle sostanze usate nelle lavorazioni artigiane in relazione ai loro effetti sulla salute e sugli ambienti di vita e di lavoro.
Ambiente di lavoro. Il richiamo ai valori etico/morali descritti deve rappresentare una costante della condotta lavorativa di ogni dipendente dei vari centri facenti parte della struttura. I centri di decisione e responsabilità a tutti i livelli della struttura aziendale devono essere esempio e modello di riferimento per tutti i dipendenti, manifestando una condotta ineccepibile nell’esercizio delle attività di competenza e nella presentazione della propria persona al fine di accrescere l’immagine e il prestigio della struttura.
Ambiente di lavoro. Omissis Si potranno sperimentare modalità di coinvolgimento attivo dei lavoratori nell'organizzazione dell'attività di prevenzione finalizzata al miglioramento della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti potranno essere programmati due incontri all'anno nell'ambito dell'area di esecuzione delle operazioni industriali per gruppi di lavoratori, gestiti da R.S.P.P. e presenti i Preposti e gli R.L.S., per esaminare eventuali fattori di rischio o criticità e prospettare possibili soluzioni. La partecipazione sarà a carico dell'azienda e dei lavoratori in un rapporto pari a 1/1 secondo modalità definite d'intesa con la R.S.U.. Si potranno a tale titolo sperimentare ricorrere i cosiddetti break formativi consistenti in un aggiornamento del lavoratore sulla sicurezza attraverso brevi momenti formativi da collocarsi durante l'orario di lavoro in funzione delle esigenze aziendali. Nel corso di detti momenti, la cui durata, genericamente definita breve, è subordinata alle esigenze formative, e sotto la supervisione del docente/R.S.P.P. affiancato dal preposto e dall'R.L.S., il lavoratore ripercorre le procedure operative di sicurezza dell'area di competenza. L'articolazione dei breaks formativi sarà preventivamente organizzata tra il R.L.S., il R.S.P.P. e il datore di lavoro, al fine di garantire una proficua programmazione dei momenti formativi alla luce delle necessità scaturenti sia dall'organizzazione delle fasi del processo produttivo, che dell'esperienza professionale degli addetti. Nota a verbale Le Parti hanno condiviso un Verbale di Intesa e Linee Guida (Allegato …) per l'organizzazione e la gestione dei break formativi. Omissis
Ambiente di lavoro. FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL e le Associazioni artigiane intendono operare perché si instauri un rapporto di piena compatibilità tra produzione e ambiente. In tale ambito, le parti assegnano alle tematiche dell'ambiente un valore di criterio guida per la formulazione delle scelte programmatiche e produttive dei settori interessati al presente c.c.n.l. Assume pertanto particolare rilevanza l'attivazione di iniziative congiunte nei confronti dell'istituzione a livello nazionale e di rapporti decentrati volte a:
a) favorire l'adozione di tecnologie e cicli a basso impatto ambientale, sia sul versante della ricerca sia sul versante della diffusione;
b) favorire la riconversione e ristrutturazione ecologica delle imprese artigiane;
c) favorire da parte pubblica la messa in opera delle strutture e dei servizi alle imprese necessari agli adempimenti di legge ed individuare strumenti a carattere consortile atti ad agevolare il rispetto delle leggi di salvaguardia ambientale (depurazione, smaltimento, riciclaggio, ecc.). A questo scopo le parti si attiveranno a tutti i livelli, anche attraverso la richiesta di stanziamenti di risorse specifici per i settori artigiani. Nell'ambito dell'attività degli Osservatori le parti realizzeranno indagini sullo stato di applicazione delle leggi di tutela ambientale (in particolare relativamente alle problematiche dei grandi rischi, delle emissioni in acqua e aria, dello smaltimento dei rifiuti), finalizzate all'individuazione dei problemi e all'attivazione di iniziative autonome o congiunte. E' facoltà dell'Osservatorio avanzare proposte di bonifica o modifica dei cicli produttivi che evidenziassero elementi di rischio o pericolosità rilevante. E' altresì facoltà degli Osservatori realizzare un esame congiunto, dietro richiesta di una delle parti, volto a promuovere, in sede di rapporti decentrati, l'effettuazione di indagini sulle condizioni ambientali interne alle imprese. I risultati dell'indagine saranno oggetto di confronto volto a rimuovere le cause di rischio o nocività. Gli Osservatori predisporranno anche, attraverso l'utilizzo di risorse messe a disposizione della pubblica amministrazione, le opportune iniziative a carattere formativo e informativo nei confronti delle imprese, delle istituzioni, dei lavoratori e dell'opinione pubblica che si rendessero necessarie nell'adempimento dei compiti loro assegnati dal presente articolo. In tale ambito gli Osservatori acquisiranno le informazioni necessarie a delineare...
Ambiente di lavoro. L’Azienda, nel ribadire la propria costante attenzione e la particolare sensibilità prestata ai problemi legati all’igiene e alla sicurezza nel lavoro, nonché all’impatto ambientale dei propri processi produttivi, riconferma la piena disponibilità a consultare preventivamente e tempestivamente su dette tematiche le RLS. In particolare viene evidenziato come, nel corso degli ultimi anni, siano intervenute costanti e importanti modifiche impiantistiche che hanno consentito, tramite l’utilizzo di processi a più avanzata tecnologia, un sostanziale miglioramento delle condizioni di sicurezza e dell’ambiente lavorativo. Il raggiungimento di questi risultati è stato possibile sia grazie alle azioni di coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze, sia grazie a interventi tecnici e organizzativi, tra i quali in particolare l’installazione di nuove linee di montaggio, ideate secondo le indicazioni previste dal D. Lgs. 626/94 e sue successive modifiche, nonché dal DPR 459/96, che hanno consentito di ridurre in maniera considerevole i rischi. Le analisi fonometriche effettuate negli ambienti di lavoro hanno dimostrato come i livelli di esposizione professionale siano mediamente più bassi rispetto a quelli degli anni precedenti. Per quanto riguarda il microclima degli ambienti di lavoro, le più recenti valutazioni hanno evidenziato un sensibile miglioramento degli standard qualitativi di benessere termo-igrometrico (raggiunti tramite interventi tecnici specifici) grazie all’installazione di nuovi forni di verniciatura e per i prossimi anni si continuerà ad effettuare ulteriori interventi volti ad ottenere un continuo miglioramento delle condizioni microclimatiche sia attraverso l’innovazione dei processi produttivi, sia mediante miglioramenti tecnici. Quanto sopra con il coinvolgimento e contributo delle RLS nella valutazione degli specifici interventi tecnici atti a migliorare particolari condizioni di disagio che possano eventualmente emergere dalle indagini microclimatiche effettuate da enti tecnici specializzati nei vari siti produttivi. In tale ottica le parti ricercheranno entro il mese di maggio del prossimo anno le priorità ambientali presenti in ciascun sito produttivo al fine di valutare ed adottare le possibili azioni da porsi in essere. Infine l’impegno aziendale si concretizzerà con la realizzazione di un continuo miglioramento delle condizioni ambientali la cui efficienza sarà verificata con l’ottenimento della certificazione ISO 14001 nel 20...
Ambiente di lavoro. Art. 42 Servizi civili e sociali
Ambiente di lavoro. Il committente, anche attraverso si impegna a rispettare tutte le norme sul diritto di informazione previsto da D.Lgs 626/94 in materia di salute e sicurezza del lavoro e a mettere in campo tutte le misure necessarie a garanzia e tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, come indicato nel precedente punto 4.
Ambiente di lavoro. A) L'azienda è impegnata a mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici al fine di garantire l'incolumità dei lavoratori e s'impegna a rendere l'ambiente di lavoro il più sano possibile. I rappresentanti sindacali hanno la facoltà di avanzare proposte per apportare miglioramenti all'ambiente e all'organizzazione del lavoro. I lavoratori su loro richiesta hanno diritto ad assentarsi dal lavoro pur mantenendo la retribuzione in occasione delle visite mediche obbligatorie di prevenzione. Inoltre verranno concessi permessi retribuiti per il tempo necessario per sottoporsi a visite mediche di controllo per il rinnovo del libretto sanitario, per coloro che svolgono mansioni per le quali viene richiesto tale documento.
B) le parti si impegnano ad intraprendere gli adempimenti previsti dalla Legge 18/02/1998 n. 31 e relativi Decreti Reggenziali attuativi. Si concorda di definire l’apposita normativa con accordo che si allegherà al presente contratto per la elezione del RLS, in base ai disposti della legge 31/98 e relativi decreti attuativi.