Formazione e qualificazione professionale. Le parti concordano sulla necessità di realizzare una politica attiva della formazione professionale finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi: 1) migliorare il livello professionale degli occupati nel settore e più in generale attivare un processo di valorizzazione delle risorse umane; 2) adeguare l'offerta di prestazione lavorativa alle richieste delle aziende; 3) incrementare i livelli occupazionali, superando altresì le maggiori difficoltà di accesso al lavoro presenti nelle aree del Mezzogiorno e per alcune fasce sociali più deboli quali i lavoratori ultraventinovenni, extracomunitari e donne; 4) rispondere alle istanze di cambiamento dei profili e delle conoscenze professionali derivanti dai processi di innovazione tecnologica; 5) migliorare i livelli aziendali di competitività, il livello di servizio e di qualità offerto alla clientela ed infine ottimizzare la produttività. Le parti concordano che la realizzazione di quanto sopra è demandata all'attività dell'Ente bilaterale a livello territoriale per la definizione di programmi e di attività formative tra le quali possono essere ricomprese: - formazione nel settore della comunicazione sociale; - formazione sulle problematiche del settore, sul ruolo dello stesso nell'economia, sulla struttura d'impresa; - formazione riguardante il mondo del lavoro e le sue regolamentazioni, la legislazione sulla salute e la sicurezza; - formazione sul ruolo e sull'utilizzazione di nuove tecnologie; - studio di una lingua della comunità in aggiunta alla lingua madre. Inoltre coerentemente con le finalità sopra rappresentate; Visti gli artt. 15-ter e 16-quater della legge n. 479/1978; Visto l'art. 14 della legge n. 56/1987; Le parti, al fine di contribuire all'attuazione dei succitati disposti normativi, designando esperti e individuando aziende che intendono porre a disposizione le proprie attrezzature al fine di collaborare per l'accertamento della professionalità dei lavoratori, convengono di attribuire all'Ente bilaterale il compito di provvedere adeguatamente in merito. Parimenti, al fine di conseguire soddisfacenti risultati per la qualificazione del personale femminile, le parti convengono di attribuire altresì all'Ente bilaterale le attività di studio e ricerca per le azioni positive.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Formazione e qualificazione professionale. Le parti concordano sulla necessità di realizzare una politica attiva della formazione professionale finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:
1) migliorare il livello professionale degli occupati nel settore e più in generale attivare un processo di valorizzazione delle risorse umane;
2) adeguare l'offerta di prestazione lavorativa alle richieste delle aziende;
3) incrementare i livelli occupazionali, superando altresì le maggiori difficoltà di accesso al lavoro presenti nelle aree del Mezzogiorno e per alcune fasce sociali più deboli quali i lavoratori ultraventinovenni, extracomunitari e donne;
4) rispondere alle istanze di cambiamento dei profili e delle conoscenze professionali derivanti dai processi di innovazione tecnologica;
5) migliorare i livelli aziendali di competitività, il livello di servizio e di qualità offerto alla clientela ed infine ottimizzare la produttività. Le parti concordano che la realizzazione di quanto sopra è demandata all'attività dell'Ente bilaterale a livello territoriale per la definizione di programmi e di attività formative tra le quali possono essere ricomprese: - formazione nel settore della comunicazione sociale; - formazione sulle problematiche del settore, sul ruolo dello stesso nell'economia, sulla struttura d'impresa; - formazione riguardante il mondo del lavoro e le sue regolamentazioni, la legislazione sulla salute e la sicurezza; - formazione sul ruolo e sull'utilizzazione di nuove tecnologie; - studio di una lingua della comunità in aggiunta alla lingua madre. Inoltre coerentemente con le finalità sopra rappresentate; Visti -Visti gli artt. 15-ter e 16-quater della legge n. 479/1978; Visto l'art. 14 della legge n. 56/1987; Le le parti, al fine di contribuire all'attuazione dei succitati disposti normativi, designando esperti e individuando aziende che intendono porre a disposizione le proprie attrezzature al fine di collaborare per l'accertamento della professionalità dei lavoratori, convengono di attribuire all'Ente bilaterale il compito di provvedere adeguatamente in merito. Parimenti, al fine di conseguire soddisfacenti risultati per la qualificazione del personale femminile, le parti convengono di attribuire altresì all'Ente bilaterale le attività di studio e ricerca per le azioni positive.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Formazione e qualificazione professionale. Le In vista della prossima scadenza per la realizzazione del Mercato Unico Europeo e anche alla luce delle indicazioni e dei principi che emergono dal Memorandum Eurofiet - CECD in merito al bisogni formativi nel settore del commercio al dettaglio, le parti concordano sulla necessità di realizzare una politica attiva della formazione professionale finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:
1) migliorare il livello professionale degli occupati nel settore nei settori della distribuzione e dei servizi e più in generale attivare un processo di valorizzazione delle risorse umane;
2) adeguare l'offerta di prestazione lavorativa alle richieste delle aziende;
3) incrementare i livelli occupazionali, superando altresì le maggiori difficoltà di accesso al lavoro presenti nelle aree del Mezzogiorno e per alcune fasce sociali più deboli quali i lavoratori ultraventinovenni, extracomunitari e donne;
4) rispondere alle istanze di cambiamento dei profili e delle conoscenze professionali derivanti dai processi di innovazione tecnologica;
5) migliorare i livelli aziendali di competitività, il livello di servizio e di qualità offerto alla clientela ed infine ottimizzare la produttività. Le parti concordano che la realizzazione di quanto sopra è demandata all'attività dell'Ente bilaterale a livello territoriale al confronto regionale e aziendale, per la definizione di programmi e di attività formative tra le quali possono essere ricomprese: - formazione nel settore della comunicazione sociale; - formazione sui principi generali della distribuzione, sulle problematiche del settoredelle atti- vità dei servizi, sul ruolo dello stesso di tali settori nell'economia, sulla struttura d'impresa; - formazione riguardante il mondo del lavoro e le sue regolamentazioni, la legislazione legisla- zione sulla salute e la sicurezza; - formazione sul ruolo e sull'utilizzazione di delle nuove tecnologie; - formazione in marketing, vendite e servizi, acquisti e gestione di stock; - formazione di contabilità; - studio di una lingua della comunità Comunità in aggiunta alla lingua madre. Inoltre Inoltre, coerentemente con le finalità sopra rappresentate; Visti gli artt, - visto l'art. 15-ter della Legge n. 479178 che recita: "I giovani che hanno stipulato contratti di formazione ai sensi dell'art. 7 o hanno frequentato i corsi di cui all'art. 16-bis o i cicli formativi di cui all'art. 26-bis della presente legge possono chiedere l'accertamento della qualifica professionale ai fini dell'iscrizione nelle liste di col- locamento. L'accertamento è effettuato da una commissione istituita presso ciascun Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione composta da quattro esperti rispettivamente in rappresentanza del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Regione, dei datori di lavoro e dei lavoratori"; - visto l'art. 16-quater della legge Legge n. 479/1978479/78 che recita: "La commissione di cui all'articolo precedente ha il compito di accertare, attraverso una prova tecnico- pratica, la qualifica professionale dei giovani, avvalendosi delle attrezzature dei Centri di formazione professionale riconosciuti dalla Regione e delle attrezzature messe eventualmente a disposizione dalle aziende"; Visto - visto l'art. 14 della Legge n. 56/87 che recita: "Ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento, la Sezione Circoscrizionale per l'Impiego ha facoltà di effettuare l'accertamento della professionalità del lavoratore avvalendosi delle strutture e degli organismi di formazione professionale competenti, previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 56/1987; Le 845, ovvero delle attrezzature messe a disposizione dalle imprese", le parti, al fine di contribuire all'attuazione dei succitati disposti normativi, designando esperti e individuando aziende che intendono porre a disposizione le proprie attrezzature attrez- zature al fine di collaborare con gli Uffici Provinciali del Lavoro e M.O. e le Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego per l'accertamento della professionalità dei lavoratori, convengono di attribuire all'Ente bilaterale agli Enti Bilaterali il compito di provvedere adeguatamente in merito. Parimenti, al fine di conseguire soddisfacenti risultati per la qualificazione del personale femminile, le parti convengono di attribuire altresì all'Ente bilaterale agli Enti Bilaterali le attività di studio e ricerca per le azioni positive, ai sensi dell'Art. 16, Prima Parte, del presente contratto.
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Formazione e qualificazione professionale. Le In vista della prossima scadenza per la realizzazione del Mercato unico europeo e anche alla luce delle indicazioni e dei principi che emergono dal Memorandum Eurofiet - CECD in merito ai bisogni formativi nel settore del commercio al dettaglio, le parti concordano sulla necessità di realizzare una politica attiva della formazione professionale finalizzata al conseguimento dei seguenti obiettivi:
1) migliorare il livello professionale degli occupati nel settore nei settori della distribuzione e dei servizi e più in generale attivare un processo di valorizzazione delle risorse umane;
2) adeguare l'offerta di prestazione lavorativa alle richieste delle aziende;
3) incrementare i livelli occupazionali, superando altresì le maggiori difficoltà di accesso al lavoro presenti nelle aree del Mezzogiorno e per alcune fasce sociali più deboli quali i lavoratori ultraventinovenni, extracomunitari e donne;
4) rispondere alle istanze di cambiamento dei profili e delle conoscenze professionali derivanti dai processi di innovazione tecnologica;
5) migliorare i livelli aziendali di competitività, il livello di servizio e di qualità offerto alla clientela ed infine ottimizzare la produttività. Le parti concordano che la realizzazione di quanto sopra è demandata all'attività dell'Ente bilaterale a livello territoriale al confronto regionale e aziendale, per la definizione di programmi e di attività formative tra le quali possono essere ricomprese: - formazione nel settore della comunicazione sociale; - formazione sui principi generali della distribuzione, sulle problematiche del settoredelle attività dei servizi, sul ruolo dello stesso di tali settori nell'economia, sulla struttura d'impresa; - formazione riguardante il mondo del lavoro e le sue regolamentazioni, la legislazione sulla salute e la sicurezza; - formazione sul ruolo e sull'utilizzazione di delle nuove tecnologie; - formazione in marketing, vendite e servizi, acquisti e gestione di stock; - formazione di contabilità; - studio di una lingua della comunità Comunità in aggiunta alla lingua madre. Inoltre Inoltre, coerentemente con le finalità sopra rappresentate; Visti gli artt, - visto l'art. 15-ter della L. n. 479/1978 che recita: "I giovani che hanno stipulato contratti di formazione ai sensi dell'art. 7 o hanno frequentato i corsi di cui all'art. 16-bis o i cicli formativi di cui all'art. 26-bis della presente legge possono chiedere l'accertamento della qualifica professionale ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento. - L'accertamento è effettuato da una commissione istituita presso ciascun Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione composta da quattro esperti rispettivamente in rappresentanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, della regione, dei datori di lavoro e dei lavoratori"; - visto l'art. 16-quater della legge L. n. 479/1978479/1978 che recita: "La commissione di cui all'articolo precedente ha il compito di accertare, attraverso una prova tecnico-pratica, la qualifica professionale dei giovani, avvalendosi delle attrezzature dei Centri di formazione professionale riconosciuti dalla regione e delle attrezzature messe eventualmente a disposizione dalle aziende"; Visto - visto l'art. 14 della L. n. 56/1987 che recita: "Ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento, la Sezione circoscrizionale per l'Impiego ha facoltà di effettuare l'accertamento della professionalità del lavoratore avvalendosi delle strutture e degli organismi di formazione professionale competenti, previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 56/1987; Le 845, ovvero delle attrezzature messe a disposizione dalle imprese", le parti, al fine di contribuire all'attuazione dei succitati disposti normativi, designando esperti e individuando aziende che intendono porre a disposizione le proprie attrezzature al fine di collaborare con gli Uffici provinciali del lavoro e massima occupazione e le Sezioni circoscrizionali per l'Impiego per l'accertamento della professionalità dei lavoratori, convengono di attribuire all'Ente bilaterale agli Enti bilaterali il compito di provvedere adeguatamente in merito. Parimenti, al fine di conseguire soddisfacenti risultati per la qualificazione del personale femminile, le parti convengono di attribuire altresì all'Ente bilaterale agli Enti bilaterali le attività di studio e ricerca per le azioni positive, ai sensi dell'art. 16, prima Parte, del presente contratto.
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