Formazioni ed esercitazioni congiunte Clausole campione

Formazioni ed esercitazioni congiunte. (1) Le parti sono tenute a svolgere formazioni ed esercitazioni congiunte in merito al disinserimento manuale del carico e ai relativi adattamenti del prelievo a monte. In particolare, è necessario ese- guire formazioni sullo svolgimento e sui processi di coordinamento. Il partner contrattuale è autoriz- zato a notificare le proprie esigenze di formazione, in particolare per quanto riguarda singoli scenari. (2) Con la collaborazione del partner contrattuale, Swissgrid è tenuta ad organizzare formazioni ed esercitazioni e ad elaborare scenari per le misure di salvaguardia della rete su cui si basa lo svolgi- mento di formazioni ed esercitazioni. Il partner contrattuale mette gratuitamente a disposizione di Swissgrid tutte le informazioni e gli esperti necessari a tale scopo. Gli scenari per le regioni o i nodi della rete con più gestori del sistema allacciati alla rete di trasmissione devono essere oggetto di esercitazioni comuni con il coinvolgimento di tutte le parti interessate. (3) Swissgrid fornisce gratuitamente il sistema di simulazione, i locali e gli esperti. (4) Le parti sono tenute a documentare le formazioni/i training (minimizzazione dei rischi di responsabi- lità).

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  • VISTO l'art. 8, comma 3 della L.R. n. 20/2000, ove si prevede che, nell'ambito della formazione degli strumenti che incidono direttamente su situazioni giuridiche soggettive, deve essere garantita la partecipazione dei soggetti interessati al procedimento, attraverso la più ampia pubblicità degli atti e dei documenti comunque concernenti la pianificazione e assicurando il tempestivo ed adeguato esame delle deduzioni dei soggetti intervenuti e l’indicazione delle motivazioni in merito all'accoglimento o meno delle stesse; • l'art. 18 della L.R. n. 20/2000, che disciplina il procedimento di definizione di accordi tra il Comune ed i soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse per la comunità locale, al fine di determinare talune previsioni dal contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti di terzi; • l'art. 11, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che dispone che "in accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo"; • la delibera G.C. n. 4 del 12 gennaio 2017, che ha avviato il procedimento di Variante specifica agli strumenti urbanistici; • la lettera del 19 gennaio 2017 (prot. 443) del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Xxxxxxxxx Xxx Tidone inviata al soggetto attuatore, avente ad oggetto l’incarico per la redazione della Variante specifica agli strumenti urbanistici e gli oneri a carico delle parti; • l'art. 34 della LR. 20/2000 e xx.xx. che disciplina la procedura di approvazione e variante al POC; • l'art. 1322 del Codice Civile, che disciplina il contratto atipico, in virtù del quale le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge ovvero concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico; • la delibera G.C. n. 50 del 07/04/2018 che ha approvato lo schema del presente accordo;

  • VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/1990 e s.m.i.;