Misure di salvaguardia. Le misure di salvaguardia sono adottate conformemente alle procedure di cui all’ar- ticolo 10, paragrafo 2 dell’Accordo.
Misure di salvaguardia. 1. Qualora, nell’applicazione degli allegati 1–3 del presente Accordo e in conside- razione della particolare sensibilità dei mercati agricoli delle Parti, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti provochino una grave perturbazione del mercato dell’altra Parte, le Parti si consultano immediatamente per trovare una soluzione adeguata. Nell’attesa di tale soluzione, la Parte interessata può prendere le misure che giudica necessarie.
Misure di salvaguardia. 1. Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, la Regione non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.
Misure di salvaguardia. 1. Nessuna delle disposizioni del presente accordo deve essere interpretata come una limitazione della facoltà di una Parte di adottare immediatamente tutte le misure idonee quando vi sia un ragionevole rischio che un prodotto o un servizio:
Misure di salvaguardia. Per gli interventi oggetto di concessione dell’agevolazione, la Regione non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi. Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari delle agevolazioni e, in caso di inadempienze, le agevolazioni relative agli interventi potranno essere revocate.
Misure di salvaguardia. (Artt. 99-116)
Misure di salvaguardia. 1. Ciascuna parte può adottare appropriate misure di salvaguardia se ritiene che le operazioni di trasporto eseguite da trasportatori di merci su strada dell'altra parte costituiscano una minaccia per la sicurezza stradale. Le misure di salvaguardia sono adottate nel pieno rispetto del diritto internazionale e sono proporzionate e limitate, per ambito di applicazione e durata, a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione o salvaguardare l'equilibrio del presente accordo. È data priorità alle misure che ostacolano nella minor misura possibile il funzionamento del presente accordo.
Misure di salvaguardia. 1. Previe consultazioni in sede di comitato misto, ciascuna parte può prendere opportune misure di salvaguardia, compresa la sospensione di una o più attività di cooperazione, se ritiene che non sia più garantito un grado equivalente di controlli sulle esportazioni o di sicurezza tra le parti. Nel caso in cui un eventuale ritardo rischi di compromettere il buon funzionamento del GNSS, possono essere prese misure cautelari provvisorie senza consultazione preliminare, purché delle consultazioni siano avviate immediatamente dopo l'adozione di dette misure.
Misure di salvaguardia. 1. Qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti e i movimenti di capitali tra le Parti causino o rischino di causare gravi difficoltà nel funzionamento della politica monetaria o di cambio45 della Corea o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, le Parti interessate46 possono adottare nei riguardi dei movimenti di capitali, per un periodo non superiore a sei mesi47, le misure di salvaguardia che sono strettamente necessarie48.
Misure di salvaguardia. Art. 221. (Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura)