FORZA MAGGIORE E COVID-19 9. FORCE MAJEURE AND COVID-19 Clausole campione

FORZA MAGGIORE E COVID-19 9. FORCE MAJEURE AND COVID-19. 9.1 Qualora una Parte sia in ritardo o le sia impedita l’esecuzione di qualsiasi delle sue obbligazioni ai sensi del presente Accordo, da un evento, circostanza o causa al di fuori del ragionevole controllo che, per sua natura, non era prevedibile o, se era prevedibile, era inevitabile, tale Parte non sarà ritenuta responsabile né inadempiente per il ritardo o per l’impedimento nell’esecuzione di qualsiasi delle sue obbligazioni ai sensi del presente Accordo (di seguito, la “Forza Maggiore”), fermo restando tuttavia che la Parte la cui esecuzione è impedita o ritardata da tale evento dovrà darne tempestiva comunicazione all’altra. Questo evento può includere, per esempio, epidemie da cui possano derivare carenza materiale di servizi, di strutture, di mano d’opera, di materiali o di attrezzature, l’interruzione o la riduzione significativa dei servizi di trasporto, di fornitura di energia o di materie prime. 9.1 In case either Party is delayed or prevented from performing any of its obligations under this Agreement by an event, circumstance or cause beyond reasonable control which, by its nature, was not foreseeable or, if foreseeable, was unavoidable, such Party shall not be liable or default for delay or failure to perform any of its obligations under this Agreement (hereinafter, "Force Majeure"), provided, however, that the Party whose performance is prevented or delayed by such event shall promptly notify the other Party. This event may include, for example, epidemics that may result in shortages of services, facilities, labour, materials or equipment, interruption or significant reduction in transportation services, energy supply or raw materials.

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  • VISTO il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

  • VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 che reca “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”

  • CONSIDERATO che in data 18/09/2017 ATAC ha presentato presso il Tribunale di Roma una domanda di concordato preventivo con riserva ai sensi dell'art. 161, VI comma della Legge Fallimentare; che con decreto del 27 settembre 2017, il Tribunale ha ammesso la Società alla procedura; che la Società, nei termini prescritti, ha depositato la Proposta, il Piano e la documentazione di cui all'art. 161 commi 2 e 3 Legge fall.; che con decreto del Tribunale del 27.07.2018 è stata dichiarata aperta la procedura; che in data 19/12/2018 si è tenuta l’adunanza dei creditori; che, con decreto del 16.01.2019, il Tribunale ha rilevato che la proposta di concordato presentata da ATAC è stata approvata ai sensi degli artt. 177 e 178 Legge fall; che con decreto del 25.06.2019 il concordato preventivo proposto da ATAC è stato omologato; che dopo l’omologazione l’Azienda riacquista “la pienezza dei poteri gestori e di disposizione patrimoniale” fermo restando che il Tribunale Fallimentare ha previsto nel decreto di omologazione che gli atti di straordinaria amministrazione e le transazioni al di sopra di Euro 500.000 “dovranno essere sottoposti, in via preventiva, al parere non vincolante del Comitato dei Creditori e dei Commissari Giudiziali, con contestuale informativa, anche sui predetti pareri, al Giudice Delegato”; che l'attività oggetto del presente atto, in quanto funzionale alla prosecuzione delle attività d’impresa ed alla continuità aziendale è riconducibile all’ordinaria gestione di ATAC, anche alla luce delle indicazioni contenute nella Disposizione Operativa ATAC n. 212/2017; che, ai sensi dell’art. 31 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A approvato con Determina Amministratore Unico n. 135 del 27 Giugno 2017, per la procedura di che trattasi, vengono identificati i seguenti Responsabili di Procedimento: - per la fase di definizione del fabbisogno, il Dirigente responsabile della struttura che ha manifestato il fabbisogno, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; - per la fase di svolgimento della procedura, individuazione del contraente e stipulazione del contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in virtù della Disposizione Organizzativa n. 4 del 15.02.2019 e successiva Procura notarile Rep. n. 9081 del 25/03/2019; - per la fase di esecuzione del contratto, ai sensi del Regolamento per le Spese, le Gare ed i Contratti di ATAC S.p.A. nonché ai sensi dell’OdS n. 8 del 22/02/2018, il Dirigente responsabile della struttura che gestirà il contratto, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx;