Fusione di comparti Clausole campione

Fusione di comparti. Nei casi previsti dal precedente articolo 22.1, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere la fusione di uno o più comparti della SICAV tra loro o con un altro OICVM contemplato dalla Direttiva 2009/65/CE, in base alle condizioni previste dalla Legge. Tuttavia, per qualunque fusione che determini la scomparsa della SICAV, l’effettiva attuazione di tale fusione sarà decisa dall’Assemblea Generale degli azionisti, i quali delibereranno in base alle modalità e ai requisiti di quorum e di maggioranza previsti dallo Statuto. La SICAV comunicherà agli azionisti informazioni utili e precise relativamente alla fusione proposta affinché possano valutarne in perfetta conoscenza di causa l’impatto sul loro investimento. Le suddette informazioni saranno comunicate in base alle condizioni stabilite dalla legge. A partire dalla data di comunicazione di tali informazioni, gli azionisti avranno a disposizione 30 giorni per esigere, senza spese oltre a quelle trattenute dalla SICAV a copertura dei costi di disinvestimento, il riscatto o il rimborso delle loro azioni o, all’occorrenza, su decisione del Consiglio di Amministrazione, la conversione in azioni di un altro comparto o OICVM che persegua una politica di investimento analoga e che sia gestito dalla Società di Gestione o da qualunque altra società alla quale la Società di Gestione sia legata nell’ambito di una comunità di gestione o di controllo oppure tramite una rilevante partecipazione diretta o indiretta. Il suddetto termine di 30 giorni scadrà 5 giorni lavorativi bancari prima della data di calcolo del rapporto di scambio.