Fusione di comparti Clausole campione

Fusione di comparti. Nei casi previsti dal precedente articolo 23.1, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere la fusione di uno o più comparti della SICAV tra loro o con un altro OICVM contemplato dalla Direttiva 2009/65/CE, in base alle condizioni previste dalla Legge del 2010. Tuttavia, per qualunque fusione che determini la scomparsa della SICAV, l’effettiva attuazione di tale fusione sarà decisa dall’Assemblea Generale degli azionisti, i quali delibereranno in base alle modalità e ai requisiti di quorum e di maggioranza previsti dallo Statuto. La SICAV comunicherà agli azionisti informazioni utili e precise relativamente alla fusione proposta affinché possano valutarne in perfetta conoscenza di causa l’impatto sul loro investimento. Le suddette informazioni saranno comunicate in base alle condizioni stabilite dalla legge del 2010. A partire dalla data di comunicazione di tali informazioni, gli azionisti avranno a disposizione 30 giorni per esigere, senza spese oltre a quelle trattenute dalla SICAV a copertura dei costi di disinvestimento, il riscatto o il rimborso delle loro azioni o, all’occorrenza, su decisione del Consiglio di Amministrazione, la conversione in azioni di un altro comparto o OICVM che persegua una politica di investimento analoga e che sia gestito dalla Società di Gestione o da qualunque altra società alla quale la Società di Gestione sia legata nell’ambito di una comunità di gestione o di controllo oppure tramite una rilevante partecipazione diretta o indiretta. Il suddetto termine di 30 giorni scadrà 5 giorni lavorativi bancari prima della data di calcolo del rapporto di scambio.
Fusione di comparti. Nei casi previsti dal precedente articolo 22.1, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere la fusione di uno o più comparti della SICAV tra loro o con un altro OICVM contemplato dalla Direttiva 2009/65/CE, in base alle condizioni previste dalla Legge. Tuttavia, per qualunque fusione che determini la scomparsa della SICAV, l’effettiva attuazione di tale fusione sarà decisa dall’Assemblea Generale degli azionisti, i quali delibereranno in base alle modalità e ai requisiti di quorum e di maggioranza previsti dallo Statuto. La SICAV comunicherà agli azionisti informazioni utili e precise relativamente alla fusione proposta affinché possano valutarne in perfetta conoscenza di causa l’impatto sul loro investimento. Le suddette informazioni saranno comunicate in base alle condizioni stabilite dalla legge. A partire dalla data di comunicazione di tali informazioni, gli azionisti avranno a disposizione 30 giorni per esigere, senza spese oltre a quelle trattenute dalla SICAV a copertura dei costi di disinvestimento, il riscatto o il rimborso delle loro azioni o, all’occorrenza, su decisione del Consiglio di Amministrazione, la conversione in azioni di un altro comparto o OICVM che persegua una politica di investimento analoga e che sia gestito dalla Società di Gestione o da qualunque altra società alla quale la Società di Gestione sia legata nell’ambito di una comunità di gestione o di controllo oppure tramite una rilevante partecipazione diretta o indiretta. Il suddetto termine di 30 giorni scadrà 5 giorni lavorativi bancari prima della data di calcolo del rapporto di scambio. Se lo ritiene opportuno nell'interesse degli azionisti del comparto, della classe o del tipo di azioni, nei casi previsti dal precedente articolo 22.1, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di suddividere il comparto, la classe o il tipo di azioni in uno o più comparti, classe o tipi di azioni. Una tale decisione del Consiglio di amministrazione sarà pubblicata conformemente alle informazioni contenute nel capitolo 24.2 sotto riportato. Tale pubblicazione avverrà almeno un mese prima della data in cui la scissione diventerà effettiva per consentire agli azionisti di richiedere il riscatto o il rimborso gratuito delle loro azioni.

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  • Posa in opera Per la posa in opera dei suddetti manufatti dovrà essere predisposto un adeguato appoggio, ricavando nel piano di posa (costituito da terreno naturale o eventuale rilevato preesistente), un vano opportunamente profilato, e accuratamente compatto, secondo la sagoma da ricevere ed interponendo, fra il terreno e la tubazione, un cuscinetto di materiale granulare fino (max 15 mm) avente spessore di almeno 30 cm. Il rinterro dei quarti inferiori delle condotte dovrà essere fatto con pestelli meccanici o con pestelli a mano nei punti ove i primi non sono impiegabili. Il costipamento del materiale riportato sui fianchi dovrà essere fatto a strati di 15 mm utilizzando anche i normali mezzi costipanti dei rilevanti, salvo che per le parti immediatamente adiacenti alle strutture dove il costipamento verrà fatto con pestelli pneumatici o a mano. Occorrerà evitare che i mezzi costipatori lavorino a contatto della struttura metallica. Le parti terminali dei manufatti dovranno essere munite di testate metalliche prefabbricate, oppure in muratura in conformità dei tipi adottati. L’installazione dei tubi di drenaggio dovrà essere iniziata dal punto di uscita in modo da permettere all’acqua di scolare fuori dello scavo in apposito scavo della larghezza di m 0,50 circa. Questi tubi dovranno essere posti in opera in modo che i fori si trovino nel quarto inferiore della circonferenza. L’installazione dei tubi di scarico dai rilevati verrà fatta in cunicoli scavati lungo la massima pendenza della scarpata della profondità media di m 0,40 e della larghezza strettamente sufficiente per la posa del tubo, che dovrà essere ricoperto con il materiale di scavo, in modo da ripristinare la continuità della scarpata. Il materiale di rinterro dovrà essere permeabile in modo da consentire il rapido passaggio dell’acqua e dovrà inoltre funzionare da filtro onde trattenere le particelle minute in sospensione impedendone l’entrata con la conseguente ostruzione del tubo; si impiegherà sabbia per calcestruzzo contenente pietrisco medio ed esente da limo. Il rinterro dovrà essere eseguito in strati e ben battuto onde evitare cedimenti causati da assestamenti. Per quanto non contemplato nella presente norma si farà riferimento alle norme A.A.S.H.O. m 36-37 e M 167-57.

  • Tempi di consegna Il tempo di consegna previsto per la soluzione proposta è di ……. giorni solari dalla data di sottoscrizione del presente Contratto di Sito, come da studio di fattibilità in Annesso B. A conclusione della predisposizione della soluzione proposta, la consegna degli Spazi e dei relativi servizi accessori decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, come da articolo 5 dell’Accordo, Dalla data di sottoscrizione di detto verbale decorrono i termini per il pagamento dei corrispettivi di cui all’articolo 2 del presente Contratto di Sito secondo le modalità di fatturazione riportate nell’articolo 11 dell’Accordo