GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA. All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare, a pena di decadenza dell’affidamento e di acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, una garanzia definitiva in favore della Provincia di Piacenza – a copertura degli oneri per l’eventuale mancato o inesatto adempimento delle prestazioni –, nella misura del 10% del valore stimato della concessione per il periodo contrattuale comprensivo dell’opzione di proroga tecnica di 4 mesi. Tale garanzia dovrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione, nei modi previsti dall’art. 103 del Codice. Il deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata contrattuale ed è svincolato e restituito al concessionario soltanto dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. La cauzione potrà essere costituita anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e dovrà essere corredata da autentica notarile circa la qualifica ed i poteri dei soggetti firmatari per conto dell’Impresa assicurata o della Banca. L'istituto garante dovrà espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della cauzione: • di obbligarsi a versare alla Provincia di Piacenza, su semplice richiesta (anche in caso di opposizione del concessionario o di terzi aventi causa), senza eccezione o ritardi, la somma garantita e/o la minor somma richiesta dalla Provincia medesima, senza poter opporre la preventiva escussione del debitore garantito e con rinuncia ai termini di decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ.; • di garantire l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Provincia di Piacenza; • di considerare valida la garanzia fino a 6 (sei) mesi dopo il completo esaurimento del rapporto contrattuale; • che il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Provincia di Piacenza. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il concessionario. In particolare, la cauzione definitiva garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, e, pertanto, resta espressamente inteso che la Provincia di Piacenza ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia. Qualora l’ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il concessionario deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Provincia di Piacenza. Il provvedimento con cui sia stata disposta la trattenuta della cauzione viene comunicato al concessionario mediante raccomandata A.R. con indicazione dell’obbligo di reintegrare la cauzione stessa. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la Provincia di Piacenza ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. e di escutere interamente la cauzione.
Appears in 1 contract
GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA. All’atto Ai fini della stipulazione stipula del contratto, l’aggiudicatario deve presentarel’operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, a pena di decadenza dell’affidamento e di acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offertaai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva fideiussoria, rilasciata in favore della Provincia di Piacenza – a copertura degli oneri per l’eventuale mancato o inesatto adempimento delle prestazioni –formato elettronico con firma digitale del soggetto autorizzato ad impegnare il garante, nella misura del pari al 10% del valore stimato della concessione per il periodo contrattuale comprensivo dell’opzione di proroga tecnica di 4 mesidell’importo contrattuale. Tale garanzia dovrà documento può essere costituita sotto forma una fideiussione: • bancaria, rilasciata da Istituti di cauzione Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93 e s.m.i.; • assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 s.m.i.); • rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o fideiussione, nei modi previsti prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 103 del Codice161, D.Lgs. Il deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata contrattuale ed è svincolato e restituito al concessionario soltanto dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali58/1998. La cauzione potrà fideiussione deve essere costituita anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa intestata alla stazione appaltante e dovrà essere corredata da autentica notarile circa la qualifica ed possedere i poteri dei soggetti firmatari per conto dell’Impresa assicurata o della Banca. L'istituto garante dovrà espressamente dichiarareseguenti elementi essenziali, pena la mancata accettazione della cauzione: • di obbligarsi a versare alla Provincia di Piacenza, su semplice richiesta (anche in caso di opposizione del concessionario o di terzi aventi causa), senza eccezione o ritardi, la somma garantita l’annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione: • avere validità per un periodo pari alla durata della convenzione; • prevedere espressamente la minor somma richiesta dalla Provincia medesima, senza poter opporre la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore garantito e con principale; • prevedere espressamente la rinuncia ai termini di decadenza all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, c. 2, cod. civ.; • di garantire l’operatività della garanzia medesima prevedere espressamente la piena operatività entro 15 (quindici) quindici giorni a su semplice richiesta scritta della Provincia di Piacenzastazione appaltante; • di considerare valida la garanzia fino a 6 (sei) mesi dopo il completo esaurimento del rapporto contrattualeessere incondizionata e irrevocabile; • che prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato pagamento o inesatto adempimento della convenzione. Con riferimento al firmatario del premio non soggetto garante, la ditta aggiudicataria dovrà fornire copia del documento che ne attesti i poteri di sottoscrizione. L’importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – è ridotto nei casi previsti all’art. 93 c. VII del D.Lgs. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, la ditta aggiudicataria dovrà produrre le certificazioni previste (in originale ovvero in copia corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000). In alternativa, il possesso dei requisiti previsti potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle relative certificazioni. Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, la ditta aggiudicataria può essere opposto alla Provincia di Piacenzagodere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutti gli operatori economici che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascun operatore economico secondo le modalità sopra previste. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento di tutte le obbligazioni danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l’esecuzione del contratto e a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso servizio per fatto dell’appaltatore. Resta salvo per il concessionario. In particolare, Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione definitiva garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal concessionario, anche quelli risultasse insufficiente. La ditta resta obbligata a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, e, pertanto, resta espressamente inteso che la Provincia di Piacenza ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia. Qualora l’ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il concessionario deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Provincia di Piacenza. Il provvedimento con cui sia stata disposta la trattenuta della cauzione viene comunicato al concessionario mediante raccomandata A.R. con indicazione dell’obbligo di reintegrare la cauzione stessadi cui il Comune avesse dovuto valersi in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articoloinadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a cura del Comune prelevandone l’importo dal canone d’appalto. La cauzione resta vincolata, anche dopo la Provincia di Piacenza ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. e di escutere interamente la cauzionescadenza della convenzione, sino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
Appears in 1 contract
Samples: Disciplinare Di Gara
GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA. All’atto Prima della stipulazione stipula del contrattoContratto o della data del verbale di consegna del servizio il Concessionario deve costituire una garanzia a favore dell’Amministrazione, l’aggiudicatario deve presentaredenominata “garanzia definitiva”, a pena sua scelta sotto forma di decadenza dell’affidamento cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% del valore complessivo della Concessione. La cauzione o fideiussione garantisce l’adempimento di acquisizione tutte le obbligazioni del Contratto e l’eventuale risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione nei confronti del Concessionario per danni superiori al valore garantito. Il documento di garanzia deve essere prodotto dal Concessionario alla stipula del Contratto o all’atto della consegna del servizio. La garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e deve prevedere espressamente: _ la decorrenza dalla data di inizio della Concessione; _ la validità fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, anche se le obbligazioni si estendono oltre la durata dello stesso; _ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; _ la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile; _ la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di offertaGara. L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla garanzia per ogni sua ragione di credito nei confronti del Concessionario in dipendenza del Contratto, una garanzia definitiva con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. Il Concessionario è avvertito con semplice raccomandata AR o con PEC (Posta Elettronica Certificata). Su richiesta dell’Amministrazione, il Concessionario è tenuto a reintegrare la garanzia, nel caso in favore cui l’Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto. Nel caso di mancato reintegro l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, con contestuale incameramento della Provincia di Piacenza – a copertura degli oneri per l’eventuale mancato o inesatto adempimento delle prestazioni –, nella misura del 10% del valore stimato della concessione cauzione residua ed eventuale azione per il periodo contrattuale comprensivo dell’opzione di proroga tecnica di 4 mesi. Tale garanzia dovrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione, nei modi previsti dall’art. 103 risarcimento del Codice. Il deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata contrattuale ed è svincolato e restituito al concessionario soltanto dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. La cauzione potrà essere costituita anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e dovrà essere corredata da autentica notarile circa la qualifica ed i poteri dei soggetti firmatari per conto dell’Impresa assicurata o della Banca. L'istituto garante dovrà espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della cauzione: • di obbligarsi a versare alla Provincia di Piacenza, su semplice richiesta (anche in caso di opposizione del concessionario o di terzi aventi causa), senza eccezione o ritardi, la somma garantita e/o la minor somma richiesta dalla Provincia medesima, senza poter opporre la preventiva escussione del debitore garantito e con rinuncia ai termini di decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ.; • di garantire l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Provincia di Piacenza; • di considerare valida la garanzia fino a 6 (sei) mesi dopo il completo esaurimento del rapporto contrattuale; • che il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Provincia di Piacenzadanno. La cauzione è prestata a svincolata, al termine del Contratto, dopo che il Concessionario ha provveduto al completo sgombero e al ripristino degli spazi concessi per i distributori. L’Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di garanzia dell’adempimento all’avente diritto solo quando tra l’Amministrazione stessa e il Concessionario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di tutte le obbligazioni del contratto qualsiasi specie e del risarcimento dei non risultino danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesseimputabili al Concessionario, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi per il concessionario. In particolare, la cauzione definitiva garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal concessionario, anche quelli a fronte fatto dei quali è prevista l’applicazione di penali, e, pertanto, resta espressamente inteso che la Provincia di Piacenza ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanziail Concessionario stesso debba rispondere. Qualora l’ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il concessionario deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni Per quanto non previsto dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Provincia di Piacenza. Il provvedimento con cui sia stata disposta la trattenuta della cauzione viene comunicato al concessionario mediante raccomandata A.R. con indicazione dell’obbligo di reintegrare la cauzione stessa. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la Provincia di Piacenza ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’artsi rinvia all’art. 1456 cod103 del D.Lgs. civ. e di escutere interamente la cauzione50/2016.
Appears in 1 contract
Samples: www.comune.perugia.it
GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA. All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare, a pena di decadenza dell’affidamento e di acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, una garanzia definitiva in favore della Provincia di Piacenza – a copertura degli oneri per l’eventuale mancato o inesatto adempimento delle prestazioni –, nella misura del 10% del valore stimato della concessione per il periodo contrattuale comprensivo dell’opzione di proroga tecnica di 4 mesi. Tale garanzia dovrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione, nei modi previsti dall’artAi sensi dell’art. 103 del CodiceD.Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il deposito cauzionale rimane vincolato mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per tutta la durata contrattuale ed quale la garanzia è svincolato e restituito al concessionario soltanto dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattualiprestata. La cauzione potrà garanzia fideiussoria, di cui al comma 1, a scelta dell'appaltatore può essere costituita anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e dovrà essere corredata da autentica notarile circa rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la qualifica ed i poteri dei soggetti firmatari per conto dell’Impresa assicurata o rinuncia al beneficio della Banca. L'istituto garante dovrà espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della cauzione: • di obbligarsi a versare alla Provincia di Piacenza, su semplice richiesta (anche in caso di opposizione del concessionario o di terzi aventi causa), senza eccezione o ritardi, la somma garantita e/o la minor somma richiesta dalla Provincia medesima, senza poter opporre la preventiva escussione del debitore garantito e con principale, la rinuncia ai termini di decadenza all'eccezione di cui all’artall'art. 1957 cod. civ.; • di garantire l’operatività 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Provincia di Piacenza; • di considerare valida la garanzia fino a 6 (sei) mesi dopo il completo esaurimento del rapporto contrattuale; • che il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Provincia di Piacenzastazione appaltante. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il concessionario. In particolare, la cauzione definitiva garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, e, pertanto, resta espressamente inteso che la Provincia di Piacenza ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia. Qualora l’ammontare mancata costituzione della garanzia definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il concessionario deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Provincia di Piacenza. Il provvedimento con cui sia stata disposta determina la trattenuta revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione viene comunicato al concessionario mediante raccomandata A.R. con indicazione dell’obbligo di reintegrare la cauzione stessa. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la Provincia di Piacenza ha provvisoria da parte del soggetto appaltante che può avvalersi della facoltà di dichiarare risolto il contratto aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’art. 1456 cod103, comma 3, del D.Lgs. civ50/2016. Ai sensi del comma 9 dell’art. 103 del D. lgs. 50/2016, le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di escutere interamente la cauzioneconcerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
Appears in 1 contract