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Geom. Xxxx Xx Xxxx Clausole campione

Geom. Xxxx Xx Xxxx. Obiettivo Gestionale n. 2: Affidamento incarico per Piano Operativo Descrizione Obiettivo e risultato atteso
Geom. Xxxx Xx Xxxx. Obiettivo Gestionale n. 3: Trasformare il Diritto di Superficie in Diritto di Proprietà Descrizione Obiettivo e risultato atteso
Geom. Xxxx Xx Xxxx. Descrizione Obiettivo e risultato atteso

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  • XXXXX XXXXXX Il patto di famiglia: una monade nel sistema?, No- tariato, 2008, pag. 444. L’Autrice testimonia, con un’ espressione di matrice filosofica, di aver lucidamente colto la singolarità del patto nell’ordinamento. minare una mutazione genetica: la necessità di prendere atto della complessità, la quale impone di dare contenuto concreto alla pluralità delle ipotesi e, di conseguenza, comporta il supe- ramento dei concetti unificanti e semplificanti»92. 5. Si è già anticipato93 che la novella ha modificato l’art. 458 del codice civile, ma non si è ancora avuto modo di “scavare” la norma, significativamente rubricata «Divieto di pat- ti successori»94, per farne affiorare le fondamenta: l’operazione sarà svolta qui e ora. Emerge prima facie la suddivisione dell’articolo in due periodi: «[…] è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione» il primo, «[è] del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o ri- nunzia ai medesimi» il secondo; si esamineranno, singolarmen- te, i due periodi, e dalla fusione delle conclusioni parziali po- tranno trarsi le dovute conseguenze sulla ratio e l’attualità del divieto da un lato, e sul rapporto della norma in questione con la novella ex legge 55/2006 dall’altro. La prima parte dell’articolo in esame disciplina i «patti successori istitutivi», così definiti dalla dottrina civilistica, che ha tradizionalmente inquadrato la fattispecie nell’ambito degli atti mortis causa; id est, quegli atti in cui l’entità dell’attribuzione possa definirsi soltanto al momento della mor- te del disponente95, in cui, altresì, il beneficiario sopravviva al disponente96 e l’“evento morte” sia dedotto in quanto afferente all’elemento causale, e non quale termine iniziale di efficacia dell’atto97. Il patto successorio istitutivo è un contratto succes- 92 X. XXXXX XXXXXX, op. cit., pag. 435; sulla scia delle nostre considera- zioni, EAD., op. cit., pag. 436, dove enuncia l’impossibilità del ricorso ai consueti canoni dell’eccezionalità e della specialità, a causa della frantumazione dell’unità del sistema che impedisce una comparazio- ne. A onor del vero, tuttavia, la natura di “monade”, nel senso leibni- ziano, non implica ex necesse una disgregazione, ma soltanto un’assenza di relazioni con l’esterno.

  • Xxxxx Xxxxxxx Sono esclusi: i beni adibiti ad uso personale o per scopi non professionali, i danni dovuti a vizi e/o difetti propri delle cose assicurate o causate da normale obsolescenza e usure delle stesse, il tutto limitato alla sola parte affetta; i danni di carattere estetico; i danni relativi alla mazza battente e al blocco incudine dei magli, agli organi di frantumazione, ai pneumatici, alle parti accessorie intercambiabili, nonché ai nastri di trasmissione, funi, cinghie e simili, a fluidi di qualsiasi genere fatta eccezione per l’olio del trasformatore e degli interruttori; i beni per i quali siano trascorsi più di 12 anni dal 31 dicembre dell’anno dalla prima consegna e tutti i beni per i quali siano trascorsi più di 13 anni dal 31 dicembre dell’anno di costruzione; i guasti meccanici e/o elettrici al “macchinario ed attrezzature di cantiere – macchine movimento terra”, “gru a torre”; i guasti meccanici e/o elettrici a tutti i beni per i quali siano trascorsi più di 6 anni dal 31 dicembre dell’anno di costruzione; i danni di appropriazione indebita e truffa, o derivanti da e/o colpa grave del Conduttore e/o del Subconduttore e/o del Fornitore; ammanchi e/o smarrimenti constatati in sede di inventario o di verifica, i danni a terzi derivanti dalla circolazione; atto di guerra, occupazione militare, invasione rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto; eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo e provenienti inoltre da fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; per le garanzie terrorismo e sabotaggio organizzato danni direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica a meno che il Contraente e/o il Conduttore provino che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, da: programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;

  • Xxxxxxx Xxxxxx Genertel rimborsa fino a 250 euro per evento le spese documentate sostenute in conse- guenza di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni automatici di apertura delle portiere del veicolo. Entro lo stesso limite sono inoltre risarcibili le spese di sostituzio- ne della serratura o del congegno con altro equivalente e le eventuali spese di sbloccaggio del sistema di apertura delle portiere.

  • XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

  • Xxxxxxxx Xxxxxx Per la gestione e l’assistenza nell’esecuzione del Contratto la Contraente si avvale del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005; di conseguenza tutti i rapporti inerenti il presente Contratto, compreso il pagamento dei premi, saranno gestiti dal Broker. Ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto della Contraente/dell’Assicurato all’Assicuratore si intenderà come fatta dalla Contraente/dall’Assicurato stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dall’Assicuratore al Broker si intenderà come fatta dall’Assicuratore alla Contraente/all’Assicurato. L’Assicuratore dà atto che, il pagamento dei premi al Broker è liberatorio per la Contraente e riconosce al Broker stesso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno del mese successivo a quello in cui il Broker medesimo ha incassato i relativi premi. La remunerazione del Broker è posta per intero a carico dell’Assicuratore, nella misura del 1,80% sul premio imponibile.

  • XXXXX XXXXXXXXX DI XXXXX XXXXXXX

  • XXXXXXX XXXXXXX In caso di evento che coinvolga più Assicurati l’esborso massimo di Inter Par- tner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia non potrà, in ogni caso, superare complessivamente l’importo totale, previsto nell’Allegato 1 alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza. In caso di superamento di tale limite il costo eccedente resterà a carico, in parti proporzionali, degli Assicurati coinvolti nello stesso evento.

  • Xxxxxxx Xxxxxxxx SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015 n. 9935 del 15.5.2014 - Rapporti tra concordato preventivo e fallimento Le Sezioni Unite superano entrambi gli orientamenti perché: - Il principio base è che sia necessario prima esaminare la domanda di concordato e che vada dichiarato il fallimento solo all'esito. - La contemporanea pendenza delle due procedure non causa la sospensione o l'improcedibilità della prima che invece può essere istruita e concludersi con il rigetto dell'istanza di fallimento. La soluzione va cercata nel cpc e facendo ricorso alla continenza. - La continenza c'è non solo quando due cause abbiano identità di soggetti e titolo e una differenza solo quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra loro ci sia interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte, o in relazione di alternatività. - La continenza si ha se contemporaneamente pendono la procedura prefallimentare e quella di concordato preventivo, prima e dopo l'ammissione; se i due procedimenti pendono davanti allo stesso giudice vanno riuniti ex art. 273 cpc; se no si applica l'art. 39/2 cpc.

  • XXXXXXXX XXXXXXXXXX Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la Struttura Privata dichiara di avere preso attenta visione e dichiara di accettare espressamente l’articolo 13 “Incompatibilità - altri obblighi - clausola risolutiva espressa”, l'articolo 14 “Efficacia e validità” e l’articolo 15 “Foro competente” del presente contratto.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.