Diritto di superficie Clausole campione

Diritto di superficie. Al fine di consentire al Concessionario di realizzare gli investimenti indicati nel progetto preliminare, nonché la gestione dei servizi, il Comune cederà, previo frazionamento a carico del Concessionario, a favore del Cessionario il diritto di superficie sulle aree indentificate al N.C.T. al foglio n. 12 part. 291/parte-292/parte per una superficie complessiva di 2.400 mq. La durata del diritto di superfice sarà pari a quella della concessione ossia 27 (ventisette) anni. Alla scadenza del termine di durata della Concessione, le opere, nonché tutte le attrezzature, macchinari, accessori e pertinenze e quant’altro costruito ed installato dal Concessionario sul suolo diverranno de jure, di piena ed esclusiva proprietà del Comune di Civitavecchia, senza corrispettivo alcuno. Il Concessionario si impegna a consegnare le opere al Comune in buono stato di manutenzione con i relativi impianti e beni mobili perfettamente funzionanti; il concessionario si impegna inoltre a porre in essere tutti gli atti necessari affinché, alla data di scadenza del diritto di superficie, il Comune acquisti la piena e libera proprietà delle opere e di tutti in beni installati. Le parti al momento della presa in consegna delle opere da parte del Concessionario in pendenza dello spirare del contratto di concessione effettueranno un apposito verbale al fine di constatare lo stato dei luoghi. Il terreno verrà concesso in diritto di superficie a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, noto alle parti, con accessori e pertinenze e con le relative servitù attive e passive legalmente esistenti. Il Comune dichiara che il terreno, di cui alla presente concessione è di sua piena ed esclusiva proprietà e fa parte del suo patrimonio; garantisce pertanto la libertà da privilegi, trascrizioni pregiudizievoli, ipoteche ed oneri sia reali che personali e fiscali che possano escludere o limitare l’esercizio e il godimento del diritto di superficie. La parte concessionaria dichiara di essere a conoscenza delle previsioni delle norme urbanistiche e dei regolamenti comunali relativi all’area concessa in diritto di superficie, esonerando il Comune da ogni responsabilità.
Diritto di superficie. La compagnia si impegna a farsi garante in caso di mancato pagamento ,da parte del Contraente, del corrispettivo della concessione in base alle scadenze indicate nella Convenzione urbanistica e concordate con il Beneficiario. Importi per monetizzazione aree La compagnia si impegna a il pagamento, da parte del Contraente, delle somme relative alla cessione delle aree alla scadenza indicata nella Convenzione urbanistica e concordate con il Beneficiario.
Diritto di superficie. 1. I lavori relativi all’Immobile di cui all’art. 1 verranno eseguiti su un terreno di proprietà del Comune sul quale, contestualmente alla stipula del presente contratto, il Comune costituisce in favore della Società di leasing un diritto di superficie gratuito. 2. Salvo quanto disposto nei commi successivi, il diritto di superficie in capo alla Società di leasing avrà una durata pari al doppio della durata contrattuale e, comunque, durerà fino a quando il Comune non abbia esercitato l’opzione di riscatto totale dell’Immobile.
Diritto di superficie. L’area nella quale dovrà avvenire la posa in opera della fornitura, pari a circa mq 1020- (m 25 x m 40,80) verrà ceduta a titolo gratuito in diritto di superficie, a partire dal momento della stipula del contratto, all’Istituto aggiudicatario della presente gara fino all’esercizio del diritto di riscatto totale della copertura e dell’impianto fotovoltaico.
Diritto di superficie. I lavori di costruzione dell’edificio scolastico, ivi comprese le aree pertinenziali, verranno eseguiti su terreni di proprietà della Stazione appaltante sui quali, la Stazione Appaltante ha costituito in favore di un diritto di superficie al prezzo di € 10,00 (Euro dieci/00) totali con atto rep. .................... del .................... Salvo quanto disposto nei commi successivi, il diritto di superficie in capo a avrà una durata di anni 20 decorrenti dalla stipula del contratto, oltre al tempo previsto dal bando di gara per l’ultimazione dei lavori Resta inteso che la proprietà delle opere non si trasferirà all' Utilizzatore fino a quando lo stesso non abbia provveduto al totale pagamento di tutte le rate del canone. Nel caso di riscatto anticipato, il corrispondente diritto di superficie si estinguerà per confusione, previo pagamento dell’importo contrattualmente pattuito.
Diritto di superficie. Il diritto di superficie sull'area di cui al precedente articolo è costituito dal Comune di ..., alle condizioni tutte contenute nel presente atto, a favore della Società ... con sede in ... la quale formalmente le accetta assumendo per sé e/o aventi causa gli impegni, gli oneri e gli obblighi di cui ai successivi articoli. La durata del diritto di superficie per la gestione dell'autoparcheggio è convenuta in anni ... a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione superficiaria. Allo scadere del termine, o in altro caso di risoluzione anticipata della presente convenzione prevista nei successivi articoli, il diritto di superficie si estingue ed il Comune riacquista la completa proprietà e disponibilità dell'autoparcheggio compren- sivo di tutte le opere, attrezzature, macchinari accessori e pertinenze e di quanto altro costruito od installato dalla Società o suoi aventi causa. Il presente atto costitutivo del diritto di superficie deve essere trascritto a spese della Società …
Diritto di superficie. I lavori di costruzione degli edifici scolastici, ivi comprese le aree pertinenziali, verranno eseguiti su terreni di proprietà del Comune di Acqui Terme sui quali il Comune ha costituito in favore di ……………… un diritto di superficie al prezzo di € 20 (Euro venti) totali, con atto Rep. ……….. del ………… Salvo quanto disposto nei commi successivi, il diritto di superficie in capo a ……… avrà una durata di anni 30 decorrenti dalla stipula del contratto, oltre al tempo previsto dal bando di gara per l’ultimazione dei lavori e la messa a disposizione delle opere costituenti il nuovo polo scolastico. Alla scadenza del contratto di disponibilità e con il pagamento dell’ultimo canone dovuto, il diritto di superficie si estinguerà ed ai sensi dell’art. 953 c.c. la proprietà della costruzione tornerà al proprietario del suolo, vale a dirsi al Comune di Acqui Terme, e l’affidatario non potrà vantare alcun credito su quanto oggetto del presente contratto. A tal fine dovrà stipularsi l’atto per il trasferimento della proprietà degli immobili entro 60 giorni dal pagamento dell’ultimo canone dovuto, su richiesta della parte più diligente. Laddove una delle parti non adempia alla stipulazione alla scadenza del termine indicato, l’immobile diverrà automaticamente di piena proprietà del Comune di Acqui Terme, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno per l’inadempimento. Si precisa che l'attribuzione del diritto di proprietà superficiaria in favore del soggetto privato non avverrà a titolo di parziale pagamento del canone di disponibilità o a titolo di contributo per la realizzazione dell'opera, ma a mero titolo di autonoma pattuizione negoziale. L'affidatario sarà quindi il proprietario degli edifici scolastici solo e limitatamente per la durata pattuita.
Diritto di superficie. Nel caso le opere relative al parco eolico dovessero essere installate su aree comunali, l’Amministrazione comunale valuterà con specifico atto, se concedere alla Società il diritto di superficie che sarà oggetto di successiva disciplina, con espresso divieto di altro uso-
Diritto di superficie. I lavori di completamento della pista di atletica, di cui alle premesse, verranno eseguiti su un terreno di proprietà della Stazione Appaltante sul quale, contestualmente alla stipula del presente Contratto, la Stazione Appaltante costituisce, in favore del Finanziatore, un diritto di superficie gratuito. Salvo quanto disposto nei commi successivi, il diritto di superficie, in capo al Finanziatore, avrà una durata pari a 25 (venticinque) anni, o in quel minor tempo conseguente all'esercizio dell'opzione di riscatto totale dell’Immobile. Resta inteso che la proprietà dell’Immobile non si trasferirà al Comune fino a quando lo stesso non abbia provveduto al totale pagamento dei canoni di leasing e dell’importo del riscatto. In caso di mancato esercizio dell’opzione di riscatto, il Comune dovrà, alla data di scadenza naturale del contratto di locazione finanziaria di cui in premessa, riconsegnare l’Immobile libero da persone e cose al Finanziatore che ne disporrà sino alla scadenza del diritto di superficie. Alla data di scadenza del diritto di superficie, in caso di mancato esercizio dell’opzione di riscatto, il Comune rientrerà in possesso dell’area interessata dal citato diritto, previo pagamento di un importo pari al valore dell’opzione di riscatto, maggiorato degli interessi maturati nel periodo intercorrente tra la scadenza naturale del contratto e il pagamento, oltre agli eventuali oneri di reimpiego della provvista. Gli interessi saranno calcolati al tasso contrattuale offerto per il finanziamento. In ogni caso di riscatto dell'Immobile, il corrispondente diritto di superficie si estinguerà per confusione, previo pagamento dell'importo contrattualmente pattuito.
Diritto di superficie. La Stazione Appaltante dopo la sottoscrizione del presente contratto costituirà, a favore della Società Concedente, il diritto di superficie sull’area di proprietà dell’Utilizzatore sulla quale dovranno sorgere gli impianti fotovoltaici, mediante atto . Il diritto di superficie, pur avendo una durata superiore a quella delle obbligazioni che scaturiscono dal presente contratto, si intenderà comunque estinto di diritto, subordinatamente al pagamento del prezzo, sia nel caso in cui l’Utilizzatore esercitil’opzione finale di acquisto alla scadenza del contratto per espressa previsione contrattuale, secondo le modalità ed i termini previsti dall’art. 9, sia nel caso di acquisto anticipato dell’opera secondo le modalità ed i termini di cui all’art. 10.