Xxxxxxx Xxxxxxxx. In caso di ritardo del bagaglio durante il Viaggio di Lavoro, la Società rimborserà all’Assicurato la somma per l’acquisto dell’abbigliamento necessario e articoli da toilette fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) per ciascun ritardo e per ciascun Assicurato se il bagaglio, che era stato opportunamente registrato e posto sotto la responsabilità della compagnia aerea con la quale l’Assicurato stava viaggiando, arriva con più di 4 ore di ritardo sull’orario di arrivo alla destinazione.
Xxxxxxx Xxxxxxxx. Scuola di dottorato in Apprendimento e innovazione nei contesti sociali e di lavoro ADAPT, Università degli Studi di Siena
Xxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx assumerà l’impegno nei confronti dei Coordinatori dell’Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione dalla data di sottoscrizione degli impegni di lock-up (l’”Accordo di Lock-Up”) e fino a 12 mesi decorrenti dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni, a non effettuare operazioni di vendita, atti di disposizione o comunque operazioni che ab- biano per oggetto o per effetto l’attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, delle azioni della Società (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli parte- cipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire in, o scambiare con, azioni della Società o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano dirit- ti inerenti o simili a tali azioni o strumenti finanziari), nonché a non approvare e/o effettuare ope- razioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle opera- zioni sopra richiamate, senza il preventivo consenso scritto dei Coordinatori dell’Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione, consenso che non potrà essere irragionevolmente negato. Tale impegno riguarderà unicamente la totalità delle azioni possedute da Xxxxxxx Xxxxxxxx alla data di inizio dell’Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione, fatte salve le Azioni even- tualmente vendute a seguito dell’esercizio del diritto di opzione di cui al contratto put and call sottoscritto con Nice Group B.V. in data 12 aprile 2006 e le Azioni riservate ai piani di incentiva- zione e/o di stock option della Società. Xxxxxxx Xxxxxxxx si impegnerà, inoltre, per un medesimo periodo, a non promuovere e/o approvare operazioni di aumento di capitale o di emissione di prestiti obbligazionari convertibili in (o scambiabili con) azioni o in buoni di acquisto/sottoscrizione in azioni della Società ovvero di altri strumenti finanziari, anche partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti o simili a tali azio- ni o strumenti finanziari, senza il preventivo consenso scritto dei Coordinatori dell’Offerta Pubblica Globale di Vendita e Sottoscrizione, consenso che non potrà essere irragionevolmen- te negato. Restano in ogni caso salve le operazioni di disposizioni eseguite in ottemperanza a ob- blighi di legge o regolamentari ovvero di adesione ad un’offerta pubblica di acquisto o di scam- bio ai sensi della Parte IV, Titolo II, Capo II, del Testo Unico. Si stima che le spese relative al p...
Xxxxxxx Xxxxxxxx. SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015 QUESTIONE CONTROVERSA: Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxx SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015 PRIMO ORIENTAMENTO: Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxx SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015 SECONDO ORIENTAMENTO: Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxx. SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015 n. 9935 del 15.5.2014 - Rapporti tra concordato preventivo e fallimento Le Sezioni Unite superano entrambi gli orientamenti perché: - Nè il problema si risolve decidendo per prima la procedura già istruita. Ciò potrebbe dare risultati paradossali come l'apertura del fallimento, perché chiusa l'istruttoria, nonostante una conveniente proposta di concordato, approvata dai creditori e solo da omologare. - Pertanto - nella pendenza di una procedura di concordato, sia essa in fase di ammissione, di approvazione o di omologazione - non può ammettersi un autonomo procedimento prefallimentare che comporti la dichiarazione di fallimento, indipendentemente dal verificarsi di uno degli eventi previsti dalla L. Fall., artt. 162, 173, 179 e 180. - La presentazione poi della domanda di concordato con riserva nelle more della procedura per dichiarare il fallimento non la sospende né la rende improcedibile, e può concludersi con il suo rigetto; non è invece possibile dichiarare il fallimento, posto che questo renderebbe inutile il termine (non discrezionale) di sessanta giorni per presentare la proposta di concordato, e quindi per prevenire il fallimento.
Xxxxxxx Xxxxxxxx. SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015 n. 18131 del 16.9.2015 - Opponibilità al curatore della trascrizione Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento perché: - L'affermazione ricorrente secondo cui la dichiarazione di fallimento cristallizzerebbe il patrimonio del debitore fallito rendendolo insensibile alle vicende giuridiche successive è confutata dal rilievo che, al momento della dichiarazione di fallimento, è trascritta una domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare: il che significa che nella sfera giuridica del fallimento è cristallizzata una pretesa giuridica del promissorio acquirente. - Nè persuade l'affermazione secondo cui, in caso di fallimento, la sentenza ex art. 2932 cc, non potrebbe essere pronunciata perchè essa creerebbe l'effetto traslativo della proprietà impedito dallo spossessamento del debitore. Perché per essere vero questo prima occorrerebbe dimostrare che nessuna norma consente in caso di fallimento la pronuncia ex art. 2932 cc, e poi dedurne che il patrimonio del fallito rimane integro. Inoltre un conto è una preclusione processuale e l'altro è l'infondatezza della domanda che trova nel valido preliminare stipulato tra le parti il suo fondamento.
Xxxxxxx Xxxxxxxx. Firmato XXXXXXX
Xxxxxxx Xxxxxxxx. Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Tali centri sono identificati in contesti clinici universitari o in Istituti specializzati IRCCS, laddove già sussistano condizioni e competenze di tipo interdisciplinare e attività di ricerca».
Xxxxxxx Xxxxxxxx. Scuola internazionale di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro ADAPT, Università degli Studi di Bergamo
Xxxxxxx Xxxxxxxx. Il presente Allegato è sottoscritto dal Presidente, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx ed integrato con la formale dichiarazione di concordanza del suo contenuto effettuata dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx (Componente) e dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx (Segretario) che hanno partecipato alla riunione in collegamento telematico. Letto, confermato e sottoscritto. Roma, 16 febbraio 2018. Il sottoscritto Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, membro della Commissione Giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 11/E3 – Settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 - nominata con D.D. n. 9/2018 dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla seduta di valutazione titoli dei candidati della suddetta procedura selettiva e di concordare con il verbale a firma del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Presidente della Commissione Giudicatrice, redatto in data 16 febbraio 2018 che sarà presentato al Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza. Allega alla presente fotocopia del documento di identità. Il sottoscritto Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, membro della Commissione Giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 11/E3 – Settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 - nominata con D.D. n. 9/2018 dichiara con la presente di aver partecipato, per via telematica, alla seduta di valutazione titoli dei candidati della suddetta procedura selettiva e di concordare con il verbale a firma del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Presidente della Commissione Giudicatrice, redatto in data 16 febbraio 2018 che sarà presentato al Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza. Allega alla presente fotocopia del documento di identità.