XXXXX XXXXXXXXX Clausole campione

XXXXX XXXXXXXXX. L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 1.549,37 ed il massimo di € 5.164,57, fino alla concorrenza di un massimale di € 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
XXXXX XXXXXXXXX xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx JPM xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx M&G xxx.xxxxxxxxxxx.xx XXXXXX Xxxxxxx xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx NORDEA 1 xxx.xxxxxx.xx PICTET xxx.xx.xxxxxx.xx PIMCO xxx.xxxxx.xx ROBECO xxx.xxxxxx.xxx SCHRODER xxx.xxxxxxxxx.xxx TEMPLETON xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx THEAM xxx.xxxxxxxxxx-xx.xx VONTOBEL xxx.xxxxxxxx.xxx
XXXXX XXXXXXXXX. Razionalizzazione delle competenze: l ’ art. 18 - t er ord.
XXXXX XXXXXXXXX. Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23
XXXXX XXXXXXXXX. La Società risponde dei danni di natura elettrica a condizione che:
XXXXX XXXXXXXXX. Danni derivanti all’Assicurato: • dall’impossibilità di usare, impiegare, in tutto o in parte, i beni colpiti da un sinistro; • da esborsi o spese impreviste in conseguenza di un sinistro.
XXXXX XXXXXXXXX. L’Assicurazione è estesa al danno indiretto che derivi dalla forzata impossibilità d’uso del veicolo in conseguenza di: • incendio con distruzione totale del veicolo; • furto senza ritrovamento dello stesso. L’indennizzo sarà corrisposto: • per ciascun giorno in cui si è avuta la predetta impossibilità d’uso, • con il massimo di 30 giorni per ogni annualità assicurativa, • a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia alla Compagnia e con termine al giorno antecedente l’inserimento in garanzia di un nuovo veicolo.
XXXXX XXXXXXXXX. Italiana Assicurazioni S.p.A., in caso di danno indennizzabile ai sensi di polizza, si impegna altresì a pagare le spese per la fornitura all’Assicurato di un veicolo sostitutivo per un massimo di: • 60 (sessanta) giorni in caso di danno totale • 20 (venti) giorni in caso di danno parziale. Tale impegno è subordinato: • in caso di danno totale, alla sottoscrizione, da parte dell’Assicurato, della proposta di riacquisto di altro vei- colo presso la stessa Concessionaria; • in caso di danno parziale, alla riparazione del danno - che deve richiedere almeno un fermo di 3 (tre) gior- ni, quindi 24 (ventiquattro) ore di manodopera - presso la Concessionaria venditrice o una Concessionaria del Gruppo; • alla disponibilità di un veicolo analogo per caratteristiche da parte della Concessionaria. Il servizio è limitato al territorio italiano (in deroga al punto 1.7 ESTENSIONE TERRITORIALE). Non è prevista la fornitura del veicolo sostitutivo in caso di veicoli intestati alle Concessionarie. Resta convenuto che: • il veicolo sostitutivo, verrà reperito a cura della Concessionaria e fornito all’Assicurato esclusivamente per il tempo necessario al ripristino e messa su strada del veicolo assicurato in caso di danno parziale o fino alla consegna di un nuovo veicolo in caso di danno totale; • la società concorderà con la Concessionaria e l‘Assicurato le modalità ed i tempi per la consegna ed il ritiro del veicolo sostitutivo; • l’eventuale utilizzo del veicolo sostitutivo per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni in caso di danno totale e di 20 (venti) giorni in caso di danno parziale resta a carico dell’Assicurato che dovrà versare diret- tamente alla Concessionaria l’eccedenza di spesa; • in caso di danno parziale per il calcolo del tempo necessario per il ripristino del danno si farà riferimento ai tempari di lavoro ufficiali della casa produttrice del veicolo in vigore al momento del sinistro. Nel caso non vi sia la possibilità di disporre di un veicolo sostitutivo analogo a quello colpito da sinistro, in al- ternativa sarà liquidata direttamente all’Assicurato un’indennità giornaliera nella misura dello 0,25% del valore assicurato. L’indennità giornaliera viene liquidata, con gli stessi limiti di durata sopra indicati, per ogni giorno di effettivo fermo totale dell’automezzo e conseguente indisponibilità dello stesso:
XXXXX XXXXXXXXX. Danni derivanti al Contraente: • Dall’impossibilità di usare, impiegare, in tutto o in parte, i Beni colpiti da un Sinistro • Dall’esborso di spese impreviste in conseguenza di un Sinistro
XXXXX XXXXXXXXX. Se si è verificato un Sinistro indennizzabile ai sensi del presente Modulo, la Compagnia indennizza anche: