XXXXX XXXXXXXXX. L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 1.549,37 ed il massimo di € 5.164,57, fino alla concorrenza di un massimale di € 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
XXXXX XXXXXXXXX xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx JPM xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx M&G xxx.xxxxxxxxxxx.xx XXXXXX Xxxxxxx xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxx.xxxxxxxxx.xxx NORDEA 1 xxx.xxxxxx.xx PICTET xxx.xx.xxxxxx.xx PIMCO xxx.xxxxx.xx ROBECO xxx.xxxxxx.xxx SCHRODER xxx.xxxxxxxxx.xxx TEMPLETON xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx THEAM xxx.xxxxxxxxxx-xx.xx VONTOBEL xxx.xxxxxxxx.xxx
XXXXX XXXXXXXXX. DI XXXXX XXXXXXX
XXXXX XXXXXXXXX. Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 23
XXXXX XXXXXXXXX. Razionalizzazione delle competenze: l ’ art. 18 - t er ord.
XXXXX XXXXXXXXX. Danni derivanti all’Assicurato: • dall’impossibilità di usare, impiegare, in tutto o in parte, i beni colpiti da un sinistro; • da esborsi o spese impreviste in conseguenza di un sinistro.
XXXXX XXXXXXXXX. Danni Indiretti Ad integrazione di quanto descritto nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni), l’Impresa non risponde delle perdite di profitto conseguenti a prolungamento dell’inattività derivanti da un sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione I della presente polizza, causato da: - serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere; - difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell’esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell’Autorità; L’Impresa non risponde inoltre di: - penali o indennità o multe dovute a terzi; - giornate di sospensione dell’attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato. L’Impresa non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell’inattività causati da: - disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali; - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del - rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti. Sono inoltre escluse le perdite dovute a: - dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a re- sponsabilità illimitata;- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizza- zione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere; - difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese; - mancato riaggancio automatico dell’inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione. In nessun caso la presente sezione sarà operante per gli impianti fotovoltaici non collegati alla rete del Gestore e che non siano dotati di almeno un sistema di controllo che consenta di rilevare e registrare l’interruzione o la diminuzione della produzione di energia elettrica.
XXXXX XXXXXXXXX. Ferme le esclusioni previste all’art. 2) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni di natura elettrica a condizione che: - l’impianto elettrico e l’impianto di messa a terra siano a norma di legge; - siano installati dei sistemi di protezione contro le sovratensioni esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dati. Nel caso in cui vengano danneggiate le apparecchiature ma non i sistemi di protezione sopra indicati, si applica lo scoperto del 25% (venticinque percento) con il minimo di euro 500,00; nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione, si applica lo scoperto del 40% con il minimo di euro 1.000,00.
XXXXX XXXXXXXXX. L’Assicurazione è estesa al danno indiretto che derivi dalla forzata impossibilità d’uso del veicolo in conseguenza di: • incendio con distruzione totale del veicolo; • furto senza ritrovamento dello stesso. L’indennizzo sarà corrisposto: • per ciascun giorno in cui si è avuta la predetta impossibilità d’uso, • con il massimo di 30 giorni per ogni annualità assicurativa, • a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia alla Compagnia e con termine al giorno antecedente l’inserimento in garanzia di un nuovo veicolo.
XXXXX XXXXXXXXX. Se si è verificato un Sinistro indennizzabile ai sensi del presente Modulo, la Compagnia indennizza anche:
a) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica, od a quella imposta dalle Autorità, i residui del Sinistro;
b) gli onorari per periti, consulenti, ingegneri, architetti, e altri professionisti incaricati dall'assicurato per spese di ricostruzione o il rimpiazzo dei beni assicurati; non sono comunque compresi gli onorari dei professionisti incaricati per il mero estimo del danno e quelli incaricati ai sensi dell’art. 12.3.2 ”Procedura per la valutazione del danno”;
c) le spese di ricostruzione di documenti, attestati, diplomi, titoli di credito (procedura di ammortamento);
d) le spese per rimozione del Contenuto;
e) oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
f) mancato godimento del fabbricato, o perdita della relativa pigione, a causa di obiettiva inagibilità del fabbricato stesso;
g) spese di trasferimento e soggiorno in albergo sostenute dal Contraente/Assicurato per sé e per i suoi Familiari conviventi a causa di obiettiva inagibilità dell’Abitazione.