Xxxxx Xxxxxx. Il patto di famiglia: una monade nel sistema?, No- tariato, 2008, pag. 444. L’Autrice testimonia, con un’ espressione di matrice filosofica, di aver lucidamente colto la singolarità del patto nell’ordinamento. minare una mutazione genetica: la necessità di prendere atto della complessità, la quale impone di dare contenuto concreto alla pluralità delle ipotesi e, di conseguenza, comporta il supe- ramento dei concetti unificanti e semplificanti»92.
5. Si è già anticipato93 che la novella ha modificato l’art. 458 del codice civile, ma non si è ancora avuto modo di “scavare” la norma, significativamente rubricata «Divieto di pat- ti successori»94, per farne affiorare le fondamenta: l’operazione sarà svolta qui e ora. Emerge prima facie la suddivisione dell’articolo in due periodi: «[…] è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione» il primo, «[è] del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o ri- nunzia ai medesimi» il secondo; si esamineranno, singolarmen- te, i due periodi, e dalla fusione delle conclusioni parziali po- tranno trarsi le dovute conseguenze sulla ratio e l’attualità del divieto da un lato, e sul rapporto della norma in questione con la novella ex legge 55/2006 dall’altro. La prima parte dell’articolo in esame disciplina i «patti successori istitutivi», così definiti dalla dottrina civilistica, che ha tradizionalmente inquadrato la fattispecie nell’ambito degli atti mortis causa; id est, quegli atti in cui l’entità dell’attribuzione possa definirsi soltanto al momento della mor- te del disponente95, in cui, altresì, il beneficiario sopravviva al disponente96 e l’“evento morte” sia dedotto in quanto afferente all’elemento causale, e non quale termine iniziale di efficacia dell’atto97. Il patto successorio istitutivo è un contratto succes- 92 X. XXXXX XXXXXX, op. cit., pag. 435; sulla scia delle nostre considera- zioni, EAD., op. cit., pag. 436, dove enuncia l’impossibilità del ricorso ai consueti canoni dell’eccezionalità e della specialità, a causa della frantumazione dell’unità del sistema che impedisce una comparazio- ne. A onor del vero, tuttavia, la natura di “monade”, nel senso leibni- ziano, non implica ex necesse una disgregazione, ma soltanto un’assenza di relazioni con l’esterno.
Xxxxx Xxxxxx. Art. 1864 consentito il lascito dell’usufrutto successivo ovvero di una rendita. Occorre tuttavia notare come sia testuale l’ammissibilita`, ai sensi del 28 co. dell’art. 1861 c.c. di una rendita perpetua costituita anche quale onere apposto ad una cessione gratuita di un immobile o di un capitale; inoltre e` lo stesso art. 1869 c.c. a riferire l’applicabilita` degli artt. 1864 ss. c.c. ad ogni altra prestazione perpetua, costituita a qualsiasi titolo, «anche per atto di ultima volonta`». Si aggiunga che, come e` stato autorevolmente osservato, la struttura di un’eventuale rendita successiva differirebbe comunque da quella di una ren- dita perpetua. Con la prima si darebbe vita ad una serie di rendite a favore di una pluralita` di beneficiari secondo un ordine successivo, la seconda invece riguarderebbe una sola rendita, la cui durata tendenzialmente perpetua (tut- tavia pur sempre redimibile ex art. 1865 c.c.) ben sarebbe suscettibile di trasmissione da un soggetto passivo ad un altro2. E` pacificamente ammessa anche la costituzione di rendita mediante con- tratto a favore di terzo con l’avvertenza che, in tal caso, l’ipoteca legale e` a carico dello stipulante che aliena l’immobile e non del terzo creditore della rendita. Il problema piu` delicato, in tali ipotesi, concerne l’applicabilita` della norma che impone la garanzia ipotecaria. In proposito, secondo alcuni Autori deve ritenersi che l’art. 1864 c.c. presupponga un rapporto a titolo oneroso e che, pertanto, esso si applichi alle sole rendite atipiche onerose e non anche a quelle costituite mortis causa o a titolo gratuito in ordine alle quali opera il principio fondamentale dell’autonomia privata. In qualche misura analogo al rapporto di rendita perpetua e` l’obbligo di erogazioni periodiche previste dall’art. 699 c.c. Dal punto di vista formale, qualunque sia la fonte del rapporto di rendita perpetua, il contratto dovra` rivestire forma scritta ad substantiam (art. 1350 c.c.) a meno che una particolare e piu` specifica forma non sia prevista da disposizioni di legge. L’obbligazione di rendita perpetua rientra nella categoria delle obbligazio- ni di durata, e precisamente nelle obbligazioni ad esecuzione periodica, in cui si hanno prestazioni che si succedono ad intervalli periodici di tempo. In ordine alla struttura di queste ultime la dottrina e` divisa tra sostenitori della concezione ‘‘atomistica’’, che considera ogni prestazione come munita di pro-
Xxxxx Xxxxxx. Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali a persone e cose subìti per fatti illeciti di terzi.
Xxxxx Xxxxxx. Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subìti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.
Xxxxx Xxxxxx. XXXXXXXXXX Xxxxxx
Xxxxx Xxxxxx dell’entrata in vigore dello stesso (xxxxxxxxlo in sei mesi), si è assistito ad una ‘corsa’ della contrattazione per definire pattiziamente la disciplina dell’apprendistato prima del 25.4.2013, così da dare immediata operatività al nuovo apprendistato professionalizzante. In relazione al nuovo apprendistato, non può trascurarsi l’intervento di diversi AI154, che hanno previsto disposizioni applicabili a decorrere dal 26.4.2012, che si autodichiarano sussidiarie e cedevoli rispetto alla successiva disciplina introdotta dalla contrattazione nazionale, fungendo quindi da ‘disciplina ponte’ fra quella precedente al TU (transitoriamente vigente, come ricordato, sino al 25.4.2013) e quella stabilita dai nuovi accordi nazionali in attuazione del TU stesso155. L’intervento degli AI sulla formazione è incentrato, in particolare, sulla definizione degli standard professionali di riferimento per la verifica dei percorsi formativi156 e dei modelli di piano formativo individuale157. Tale definizione è stata successivamente operata anche da diversi accordi nazionali158, in alcuni casi prevedendo l’eventuale adozione di moduli e profili formativi standard forniti da enti bilaterali159 o la preventiva 154 Fra questi, vedi gli AI Confindustria 18.4.12, Agci, Confcooperative e Legacoop 19.4.12 e Confapi 20.4.12. 155 É peraltro frequente, soprattutto nel 2013, la proroga della validità della disciplina prevista dai predetti AI, in relazione a diverse categorie, ad opera di accordi nazionali (fra i tanti, v. gli accordi Area Meccanica artigiani 22.4.13, Area Tessile moda artigiani 23.4.13, Area Legno lapidei artigiani 17.12.12, Acconciatura estetica artigiani 18.4.13, Area Alimentazione panificazione 16.4.13, Area Comunicazione artigiani 18.2.13 e Area Chimica ceramica artigiani 23.4.13). 156 Secondo tutti gli AI sopra citati, come standard professionali di riferimento devono intendersi quelli risultanti dai sistemi di inquadramento professionale e dalle competenze professionali individuate dai rispettivi contratti collettivi. 157 Secondo il TU, il piano formativo individuale è uno degli elementi necessari dell’apprendistato e va redatto, in forma scritta, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto, anche tenendo conto di moduli e formulari definiti dai contratti collettivi o dagli enti bilaterali (art. 2, co. 1, lett. a, TU). Va per completezza ricordato che, l’art. 2, co. 2 e 3, d.l. 28.6.2013, n. 76, convertito, con modificazioni, con l. 9.8.2013, n. 99, ha dis...
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Xxxxx Xxxxxx. Firmato digitalmente da XXXXX XXXXXX Data: 2018.08.16 12:57:20 +02'00'