Gestione dei sinistri A. Con riferimento agli articoli 1.1 “Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza”, 1.2 “Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete” o 1.3 “Responsabilità derivante dai media”, l’Assicuratore ha la facoltà di assumere e condurre (a nome dell’Assicurato) la difesa di ogni Sinistro da cui potrebbe tenere indenne l’Assicurato. B. L’Assicurato s’impegna a non fare nulla che pregiudichi o possa pregiudicare la posizione dell’Assicuratore in relazione a un Sinistro coperto dalla presente Xxxxxxx. C. Con riferimento agli articoli 1.1 “Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza”, 1.2 “Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete” o 1.3 “Responsabilità derivante dai media”, l’Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o accettare alcuna transazione in relazione a un Sinistro, comprese le Spese, senza il previo consenso scritto dell’Assicuratore (che non sarà irragionevolmente ritardato o negato), e l’Assicurato dovrà consultare l’Assicuratore prima di qualunque indagine, difesa o transazione in relazione a un Sinistro. L’Assicurato dovrà, a proprie spese, fornire all’Assicuratore e a ogni investigatore o legale rappresentante da esso nominati, tutte le informazioni che questi potranno ragionevolmente richiedere, nonché dovrà prestare piena collaborazione e assistenza nello svolgimento dell’indagine (anche allo scopo di consentire all’Assicuratore di determinare l’obbligo d’indennizzo previsto dalla presente Polizza), difesa, transazione e per evitare o ridurre qualunque effettiva o possibile Spesa, Danno o Sinistro.
Gestione del servizio 1. Il Concessionario deve gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. del 26.4.1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari. I programmi informatici dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze dell’Amministrazione e dovranno consentire: l’acquisizione delle denunce originarie e di variazione; stampa schede contribuenti con tutte le informazioni relative agli oggetti di tassazione, alle eventuali autorizzazioni richieste e alla situazione storica dei versamenti; gestione dell’evasione e dell’elusione con la stampa delle liste dei contribuenti; gestione degli avvisi di accertamento e di liquidazione; gestione dei rimborsi; gestione del contenzioso. 2. Il Concessionario deve consentire al Comune di accedere, in tempo reale e tramite portale web, alla suddetta banca dati informatica nonché di esportare su foglio elettronico di calcolo le informazioni in essa contenute; ciò al fine di poter consultare ed estrapolare, in ogni momento, i dati relativi ai tributi gestiti, quali le informazioni sui soggetti passivi, sulla base imponibile, sui versamenti effettuati, ecc.. In ogni caso il Concessionario si impegna a fornire la banca dati dei contribuenti in formato xls al termine di ogni esercizio. 3. Il Concessionario, al fine di mantenere allineati i sistemi di gestione dei dati propri con quelli dell’Ente, dovrà utilizzare nei gestionali le codifiche della Stazione Appaltante al fine di poter restituire all’Ente le informazioni gestite riferendole ad oggetti noti alla Stazione Appaltante. I dati codificati da utilizzare e quelli da esporre sono specificati nella seguente tabella: Procedimento Identificativo dell’oggetto Dati da Restituire alla Stazione Appaltante (riferiti all’identificativo dell’oggetto) Nuovo Passo Carrabile Numero Passo + Codice Strada (dello stradario comunale) + Numero Civico + Esponente su cui si richiede il passo Data Consegna Pannello, Data decorrenza pagamento tributo, importo annuale associato, importo versato per annualità e data versamento, codice fiscale intestatario del tributo Cessazione Passo Carrabile Numero Passo + Codice Strada (dello stradario comunale) + Numero Civico + Esponente su cui si richiede la cessazione Data riconsegna pannello (si precisa che la riconsegna può avvenire solo se il concessionario ha avuto comunicazione relativa alla conclusione del procedimento effettuata dagli uffici comunali) Occupazioni temporanee per Manifestazioni Una tantum, Lavori, o Bar-Pubblici Esercizi Numero autorizzazione + codice occupazione Importo versato, data versamento, codice fiscale intestatario del tributo Occupazioni temporanee per Fiere, Mercati e Manifestazioni Periodiche Codice manifestazione + codice occupazione Importo versato, data versamento, codice fiscale intestatario del tributo Affissioni Numero Identificativo impianto Data decorrenza pagamento tributo, importo annuale associato, importo versato per annualità e data versamento, codice fiscale intestatario del tributo Impianto Pubblicità Privata Codice Strada (dello stradario comunale) + Numero Civico + Esponente associato all’attività Data decorrenza pagamento tributo, importo annuale associato, importo versato per annualità e data versamento, codice fiscale intestatario del tributo I dati relativi alla toponomastica: Codice Strada (dello stradario comunale) + Numero Civico + Esponente e i dati che identificano l’impianto di affissione saranno resi disponibili al concessionario tramite elenchi, programmi GIS o web services pubblicati sui siti Internet comunali. Il Concessionario potrà scegliere la modalità di integrazione più idonea alle proprie esigenze. I dati relativi al numero di autorizzazione, al codice manifestazione e al codice occupazione saranno trasmessi al Concessionario al momento di notifica dei vari procedimenti comunali. 4. Il Concessionario per la gestione del servizio dovrà impiegare esclusivamente registri, bollettari e stampati, in conformità alle disposizioni legislative vigenti. I registri, i bollettari e, ove necessario, gli stampati su modulo continuo, dovranno essere preventivamente vidimati dal Comune. 5. Il Concessionario deve farsi carico di predisporre, a proprie spese, tutti gli stampati, registri, bollettari, modelli di dichiarazione e quanto altro necessario all'espletamento del servizio e, comunque, in conformità alle modalità di organizzazione e gestione del servizio proposte in sede di partecipazione alla gara. 6. Il Concessionario deve avere un sito internet al quale il cittadino possa accedere per avere tutte le informazioni e i documenti necessari per il pagamento dei tributi e tariffe oggetto della concessione. Il Concessionario predispone le informative e la modulistica da fornire ai contribuenti, relative ai tributi gestiti, anche ai fini della pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente. 7. Per esigenze meccanografiche il Concessionario potrà eseguire, presso sedi centrali o periferiche, l’elaborazione di tutti gli atti utilizzando apposita modulistica che dovrà essere vidimata in uno dei modi previsti dalle vigenti norme in materia fiscale e, comunque, sottoposta a controllo degli organi amministrativi comunali. 8. Il Concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria. Gli addetti all’ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in collegamento con gli altri uffici comunali ed evitando di rimandare gli utenti da un ufficio all’altro, ma acquisendo direttamente, quando possibile, le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all’utente. 9. L’affidamento del servizio comporterà per l’aggiudicatario la nomina quale Responsabile del trattamento dati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, per l’intera durata del contratto e in riferimento ai dati personali di cui venga in possesso in conseguenza dell’esecuzione del servizio. L’affidatario dovrà pertanto mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del predetto regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. In particolare l’affidatario dovrà: a) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare, anche qualora sia necessario comunicare i dati a un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che ciò sia previsto dal diritto europeo o nazionale; in tale ipotesi, il responsabile deve comunque informare il titolare prima del trattamento, salvo che l’ordinamento vieti l’informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico; b) assicurare che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un obbligo legale di riservatezza; c) adottare tutte le misure necessarie per garantire la “sicurezza del trattamento” come da articolo 32 del regolamento UE; d) rispettare le condizioni previste dal regolamento n. 2016/679, articolo 28 commi 2 e 4, per ricorrere a sub-responsabili del trattamento; e) assistere il titolare con misure tecniche e organizzative adeguate a consentire l’esercizio dei diritti dell’interessato; f) assistere il titolare per assicurare il rispetto degli obblighi elencati dagli articoli da 32 a 36 del regolamento, “tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione”; tra tali obblighi, sono assai significativi e necessitano di accorgimenti organizzativi quelli dettati da: l’articolo 33 che impone la notifica al Garante, della eventuale violazione da parte di terzi dei dati personali, entro 72 ore dalla scoperta; l’articolo 34 che prevede la comunicazione all’interessato della medesima violazione; g) impegnarsi a cancellare o restituire tutti i dati dopo che sia terminata la prestazione, salvo che l’ordinamento, europeo o nazionale, ne preveda la conservazione; h) infine, il responsabile deve mettere a disposizione del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi normativi, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare o da altro soggetto da questi incaricato. Il Concessionario, inoltre, agisce nel rispetto della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso) e del D.P.R. 445/00 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni ed integrazioni. 10. L’ufficio deve mettere a disposizione, per la visione e consultazione da parte degli utenti, oltre a quanto indicato dall’art. 22, comma 10, del D. Lgs. n. 507/1993, le tariffe ed i regolamenti adottati dal Comune che regolano le entrate date in concessione.
Collegio Sindacale Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, nominati dall'Assemblea. L'Assemblea determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei membri del Collegio Sindacale. I sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica. Essi sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci in base alle disposizioni che seguono. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce il sindaco effettivo più anziano per età. I membri del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità indicati nel decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 o comunque richiesti dalla normativa applicabile. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma secondo, lett. B) e C) di tale decreto, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori di attività ricompresi nella filiera del gas naturale e/o di altri idrocarburi, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche, privatistiche e commerciali, le discipline economiche e quelle relative all'organizzazione aziendale. Ferme restando le situazioni di incompatibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in più di cinque società quotate nei mercati regolamentati italiani; in tale soglia non è da considerarsi la Società o le altre società del Gruppo Gas Plus. La nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il [2,5]% del capitale sociale avente diritto di voto, con obbligo di comprovare contestualmente al deposito della lista, l'intestazione del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, mediante deposito di copia della certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati. Ciascun socio nonché i soci appartenenti ad un medesimo Gruppo ed il coniuge, i parenti e gli affini entro il 4° grado di ciascun socio non possono, neppure per interposta persona o società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista. Il predetto divieto di presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista si applica anche ai soci che, direttamente o indirettamente, aderiscono ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o comunque ad accordi o patti, indipendentemente dalla loro validità, contemplati dalla normativa vigente ai fini della determinazione del livello di partecipazione in società quotate non superabile se non con il ricorso a offerte pubbliche di acquisto. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste presentate dovranno essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per ricoprire la carica di sindaco della Società. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali. Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. I membri del Collegio Xxxxxxxxx informano altresì la CONSOB e il pubblico circa i predetti incarichi. Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti sarà considerata come non presentata. Il singolo socio, nonché tutti i soci appartenenti ad un medesimo Gruppo ed il coniuge, i parenti e gli affini entro il 4° grado di ciascun socio, potranno votare una sola lista. Potranno inoltre votare una sola lista anche i soci che, direttamente o indirettamente, aderiscono ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o comunque ad accordi o patti, indipendentemente dalla loro validità, contemplati dalla normativa vigente ai fini della determinazione del livello di partecipazione in società quotate non superabile se non con il ricorso a offerte pubbliche di acquisto. In caso di violazione da parte di un socio delle disposizioni di cui al presente comma, non si terrà conto del voto espresso da detto socio rispetto ad alcuna delle liste votate. In caso di violazione delle predette disposizioni da parte di un socio appartenente ad un Gruppo al quale appartengono anche altri soci, o da parte di un socio che, direttamente o indirettamente, aderisce ad uno dei predetti accordi, non si terrà conto del voto espresso da tutti i soci appartenenti a tale Gruppo o da tutti i soci che, direttamente o indirettamente, aderiscono a tali accordi rispetto ad alcuna delle liste votate. Risultano eletti: della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; il terzo sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente saranno tratti in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima (di seguito la "Lista di Minoranza"). Il sindaco effettivo eletto dalla Lista di Minoranza sarà nominato Presidente del Collegio Sindacale. In caso di parità di voti, si ricorrerà al ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea. Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti, a maggioranza, sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto e quinto candidato. In caso di mancata presentazione di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. Nel caso in cui vengano a mancare i requisiti previsti dalla legge vigente o dallo statuto con riferimento a ciascun sindaco, tale sindaco decade dalla carica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di legge o regolamentari applicabili, ivi inclusi i regolamenti Consob emanati in attuazione dell'art. 148 del D.lgs. n. 58/1998. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un sindaco effettivo, subentrerà il sindaco supplente individuato secondo il seguente meccanismo. In caso di cessazione di un sindaco eletto nella lista di maggioranza, subentrerà il sindaco supplente eletto nella medesima lista mentre, in caso di cessazione del sindaco effettivo eletto nella Lista di Minoranza, subentrerà il sindaco supplente eletto nella medesima lista, fermo restando che il Presidente del Collegio Sindacale dovrà essere uno dei sindaci eletti dalla Lista di Minoranza. In aggiunta a quanto sopra, a seguito di cessazione anticipata dalla carica di sindaco, l'Assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei sindaci supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione anticipata dalla carica di sindaco nel modo seguente, assicurando in ogni caso alla minoranza la rappresentanza nel Collegio prevista dal presente articolo: - qualora occorra sostituire uno o più sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea li sostituirà, con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui facevano parte i sindaci da sostituire, i quali abbiano confermato almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica. Uno dei sindaci così eletti verrà nominato Presidente del Collegio Sindacale; - qualora invece si debba provvedere alla sostituzione di uno o più sindaci eletti nella lista di maggioranza ovvero in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del paragrafo che precede, la nomina del sindaco o dei sindaci con l'eventuale indicazione del Presidente del Collegio, avviene con votazione a maggioranza, senza vincolo di lista. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza della maggioranza dei sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire qualora il Presidente ne accerti la necessità mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 10, ultimo comma. I poteri e i doveri del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti dalla legge e dai regolamenti vigenti. Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, ovvero almeno due sindaci effettivi, possono convocare, ai sensi di legge, l'Assemblea, e ciascun sindaco può convocare il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo, ove nominato. Il Collegio Sindacale può altresì deliberare, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, l'azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2393 cod. civ. Ai fini del presente art. 22, il termine "Gruppo" ha il significato indicato nell'ultimo comma dell'art. 15 del presente Statuto.
Gestione delle vertenze La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudizia- le delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, le- gali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’As- sicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazio- ne dei danneggiati. La Compagnia non riconosce le spese affrontate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.
RICHIESTA DI CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente documento e degli altri documenti di gara, potranno essere richiesti utilizzando il format (Allegato 1F) per il tramite della messaggistica della RDO Amministrativa seguendo le istruzioni di cui al paragrafo “Come inviare una Richiesta di chiarimenti” nel documento “Utilizzo della Piattaforma Procedura Aperta Multi lotto”. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire, improrogabilmente, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 08/07/2020. Le richieste di chiarimento devono essere formulate in lingua italiana. Le risposte ai chiarimenti saranno rese disponibili da Poste Italiane, nell’apposita area “messaggi” della RdO Amministrativa ovvero come documento allegato ad un messaggio. All’Impresa verrà inviata comunque una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle Risposte ai chiarimenti. Poste Italiane potrà invitare, attraverso lo strumento della messaggistica della RdO Amministrativa , le Imprese a trasmettere eventuali chiarimenti che si rendessero necessari per una più facile valutazione della documentazione presentata con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro il quale detti completamenti e/o chiarimenti devono essere trasmessi.
Gestione Le attività inerenti i servizi oggetto dell’appalto, dovranno essere realizzate dal soggetto aggiudicatario con il proprio personale, che, fermo restando l'obbligo di collaborazione con l'Amministrazione comunale, opererà senza vincoli di subordinazione nei confronti della stessa e risponderà del proprio operato al/alla responsabile del soggetto aggiudicatario. Le strutture educative sono dotate, a cura dell’Amministrazione comunale, di arredi, attrezzature e materiale ludico didattico. L’aggiudicatario potrà integrare a proprio carico gli arredi interni ed esterni ritenuti necessari per la realizzazione del Progetto educativo, in accordo con i/le referenti dell’Amministrazione comunale. I locali, gli arredi e le attrezzature concessi in uso all’aggiudicatario verranno utilizzati da questo esclusivamente per l’espletamento delle attività previste nella gestione dei servizi. All’inizio della gestione verrà eseguita, in contraddittorio, una verifica dello stato di consistenza dei locali, attrezzature, impianti e spazi esterni e verrà redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti. Il Comune verificherà a fine servizio la consistenza del patrimonio concesso in uso all’aggiudicatario. L’aggiudicatario sarà ritenuto responsabile della custodia dei xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx. Eventuali danni dovuti ad incuria o negligenza dell'appaltatore o del personale da lui dipendente o da altri con lui aventi causa, saranno addebitati all'appaltatore, previa constatazione e valutazione fra le parti. I locali, gli impianti, le attrezzature e gli spazi esterni dovranno essere accessibili in qualunque momento ai rappresentanti della Direzione Istruzione – Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico - per l’opportuna sorveglianza ed i controlli del caso, nonché al personale dipendente del Comune o ad impresa di sua fiducia per l’esecuzione di interventi di qualsiasi natura richiesti dal Comune. In tal caso il soggetto affidatario dovrà collaborare alla redazione del DUVRI. È a carico dell’Amministrazione comunale la manutenzione straordinaria dei locali, delle attrezzature e degli spazi esterni. È a carico dell’Aggiudicatario la manutenzione ordinaria edile ed impiantistica e degli spazi esterni (verde, attrezzature ludiche e arredi, pavimentazioni e manufatti, impianti).
Modalità per la denuncia dei sinistri La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l’Industria il Commercio e l’Artigianato ai sensi dell’Art. 143 del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 (modulo di constatazione amichevole d’incidente) e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata: a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all’Assicurato all’atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto ai sensi dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni per danni materiali al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente come identificate dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni; b) all’Impresa di assicurazione del civilmente responsabile e, qualora diversa persona , al proprietario del veicolo di controparte, nei casi in cui trovi applicazione la procedura di risarcimento ordinaria ai sensi dell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni; c) alla Società e per conoscenza all’Assicurato nel caso di sinistro che comporti lesioni a terzi trasportati a bordo dei veicoli assicurati ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonchè nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, in ragione del pregiudizio sofferto, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto. 2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono . 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’A.S.L. Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m. 4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m. 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. 6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla A.S.L. Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa. 7. L’A.S.L. Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m. 8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L. Roma 1, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’A.S.L. Roma 1 richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.