Graduatoria Regionale. 1. I pediatri da incaricare per l’espletamento delle attività dal presente accordo sono tratti da graduatorie uniche per titoli, predisposte annualmente a livello regionale, a cura del competente Assessorato alla Sanità. Le Regioni possono adottare, nel rispetto delle norme di cui al presente Accordo, procedure tese allo snellimento burocratico e all’abbreviazione dei tempi necessari alla formazione delle graduatorie. La domanda per l’inserimento nella graduatoria regionale viene presentata una sola volta, ed è valida fino a revoca da parte del pediatra, mentre annualmente vengono presentate domande integrative dei titoli, aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente allegati, sulla base dell’Allegato A1 del presente Accordo. Annualmente, sulla base delle domande presentate e delle domande integrative, viene predisposta la graduatoria regionale relativa all’anno in corso, con modalità operative definite nell’ambito degli Accordi regionali. 2. I pediatri che aspirano all’iscrizione nelle graduatorie di cui al comma 1, devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande: a) iscrizione all’albo professionale; b) diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti. 3. Ai fini dell’inclusione nella relativa graduatoria annuale i pediatri devono presentare o inviare, con plico raccomandato entro il termine del 31 gennaio, all’Assessorato alla Sanità della Regione, o ad altro soggetto individuato dalla Regione, in cui intendono prestare la loro attività, una domanda conforme allo schema allegato sub lettera A), corredata dalla documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati o dall’autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente. 4. Ai fini della determinazione del punteggio valido per la graduatoria sono valutati solo i titoli accademici e di servizio posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. 5. Il pediatra che sia già stato iscritto nella graduatoria regionale dell’anno precedente deve presentare, per l’anno in corso, con la domanda integrativa di cui all’Allegato A1, l’autocertificazione della iscrizione all’albo professionale e la documentazione probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel corso dell’ultimo anno nonché di eventuali titoli non presentati per la precedente graduatoria. 6. La domanda deve essere in regola con le vigenti norme di legge in materia di imposta di bollo. 7. L’amministrazione regionale, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 16, predispone una graduatoria regionale da valere per un anno, specificando, a fianco di ciascun nominativo, il punteggio conseguito e la residenza. 8. La graduatoria è resa pubblica entro il 30 settembre sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entro 30 giorni dalla pubblicazione i pediatri interessati possono presentare all’Assessorato regionale alla sanità istanza di riesame della loro posizione in graduatoria. 9. La graduatoria regionale è approvata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione in via definitiva entro il 31 dicembre dall’Assessorato regionale alla Sanità. 10. La graduatoria ha validità di un anno a partire dal 1° gennaio dell’anno al quale è riferita, ed è utilizzata comunque per la copertura degli incarichi rilevati come vacanti nel corso dell’anno di validità della graduatoria medesima. 11. I pediatri già titolari di incarico a tempo indeterminato ai sensi del presente Accordo non possono fare domanda di inserimento nella graduatoria e, pertanto, possono concorrere alla assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento. 12. Le Aziende Sanitarie Locali, sulla base di apposite determinazioni previste dagli Accordi Regionali che modifichino le procedure previste dal presente Accordo in materia di attribuzione degli incarichi provvisori, possono predisporre graduatorie per la disponibilità alla copertura degli incarichi vacanti da parte dei pediatri inseriti nella graduatoria regionale o, in carenza, ove necessario, da parte dei pediatri in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.
Appears in 6 contracts
Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
Graduatoria Regionale. 1. I pediatri medici da incaricare per l’espletamento l'espletamento delle attività di settore disciplinate dal presente accordo sono tratti da graduatorie uniche per titoli, una per ciascuna delle attività di cui all’art. 13 (graduatorie di settore), predisposte annualmente a livello regionale, a cura del competente Assessorato alla Sanità. Le Regioni possono adottare, nel rispetto delle norme di cui al presente Accordo, procedure tese allo snellimento burocratico e all’abbreviazione all'abbreviazione dei tempi necessari alla formazione delle graduatorie. Gli Accordi regionali possono inoltre prevedere la formulazione di una graduatoria unica regionale per tutte le attività disciplinate dal presente Accordo. Le graduatorie hanno validità di un anno a partire dal 1 gennaio dell’anno al quale sono riferite, decadono il 31 dicembre dello stesso anno, e sono utilizzate comunque per la copertura degli incarichi rilevati come vacanti nel corso dell’anno di validità delle graduatorie di settore medesime. La domanda per l’inserimento nella graduatoria regionale viene presentata una sola volta, ed è valida fino a revoca da parte del pediatramedico, mentre annualmente vengono presentate domande integrative dei titoli, aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente allegati, sulla base dell’Allegato A1 del presente Accordo. Annualmente, sulla base delle domande presentate e delle domande integrative, viene predisposta la graduatoria regionale relativa all’anno in corso, con modalità operative definite nell’ambito degli Accordi accordi regionali.
2. Il rapporto di lavoro di cui al presente Accordo può essere instaurato da parte delle aziende solo con i medici in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dai decreti legislativi 8 agosto 1991, n. 256, 17 agosto 1999 n. 368 e 8 luglio 2003 n. 277.
3. I pediatri medici che aspirano all’iscrizione all'iscrizione nelle graduatorie di cui al comma 1, devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande:
a) iscrizione all’albo all'albo professionale;
b) diploma essere in possesso dell'attestato di specializzazione formazione in pediatria medicina generale, o discipline equipollentititolo equipollente, come previsto dai decreti legislativi 8 agosto 1991, n. 256, 17 agosto 1999 n. 368 e 8 luglio 2003 n. 277.
34. Ai fini dell’inclusione dell'inclusione nella relativa graduatoria annuale di settore i pediatri medici devono presentare o inviare, con plico raccomandato entro il termine del 31 gennaio, all’Assessorato all'Assessorato alla Sanità sanità della Regione, o ad altro soggetto individuato dalla Regione, in cui intendono prestare la loro attività, una domanda unica conforme allo schema allegato sub lettera A), corredata dalla documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati o dall’autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente. La domanda è unica ed in essa è indicata la richiesta di inclusione da parte del medico in una o più graduatorie di settore.
45. Ai fini della determinazione del punteggio valido per la graduatoria sono valutati solo i titoli accademici e di servizio posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
56. Il pediatra medico che sia già stato iscritto nella graduatoria regionale dell’anno di settore dell'anno precedente deve presentare, per l’anno in corso, con la domanda integrativa di cui all’Allegato A1, l’autocertificazione della iscrizione all’albo all'albo professionale e la documentazione probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel corso dell’ultimo dell'ultimo anno nonché di eventuali titoli non presentati per la precedente graduatoria.
67. La domanda deve essere in regola con le vigenti norme di legge in materia di imposta di bollo.
78. L’amministrazione regionale, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 16, predispone una graduatoria regionale di settore per ciascuna delle attività disciplinate dal presente Accordo e indicate all’art. 13, da valere per un annol'anno solare successivo, specificando, a fianco di ciascun nominativo, il punteggio conseguito conseguito, la residenza ed evidenziando l’eventuale possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui ai decreti legislativi 8 agosto 1991, n. 256, 17 agosto 1999 n. 368 e la residenza8 luglio 2003 n. 277.
89. La graduatoria è resa pubblica entro il 30 settembre sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entro 30 giorni dalla pubblicazione i pediatri medici interessati possono presentare all’Assessorato regionale alla sanità istanza di riesame della loro posizione in graduatoria.
910. La graduatoria regionale è approvata Le graduatorie regionali di settore sono approvate e pubblicata pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione in via definitiva entro il 31 dicembre dall’Assessorato regionale alla Sanità.
10. La graduatoria ha validità di un anno a partire dal 1° gennaio dell’anno al quale è riferita, ed è utilizzata comunque per la copertura degli incarichi rilevati come vacanti nel corso dell’anno di validità della graduatoria medesimasanità.
11. I pediatri medici già titolari di incarico a tempo indeterminato ai sensi del per una o più delle attività di cui al presente Accordo non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore, e, pertanto, possono concorrere alla assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento.
12. Le Aziende Sanitarie Locali, sulla base di apposite determinazioni previste dagli Accordi Regionali che modifichino le procedure previste dal presente Accordo in materia di attribuzione degli incarichi provvisori, possono predisporre graduatorie per la disponibilità alla copertura degli incarichi vacanti da parte dei pediatri medici inseriti nella graduatoria regionale di settore relativa o, in carenza, ove necessario, da parte dei pediatri medici in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.
Appears in 4 contracts
Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
Graduatoria Regionale. 1. I pediatri medici da incaricare per l’espletamento l'espletamento delle attività di settore disciplinate dal presente accordo sono tratti da graduatorie uniche per titoli, una per ciascuna delle attività di cui all’art. 13 (graduatorie di settore), predisposte annualmente a livello regionale, a cura del competente Assessorato alla Sanità. Le Regioni possono adottare, nel rispetto delle norme di cui al presente Accordo, procedure tese allo snellimento burocratico e all’abbreviazione all'abbreviazione dei tempi necessari alla formazione delle graduatorie. Gli Accordi regionali possono inoltre prevedere la formulazione di una graduatoria unica regionale per tutte le attività disciplinate dal presente Accordo. Le graduatorie hanno validità di un anno a partire dal 1 gennaio dell’anno al quale sono riferite, decadono il 31 dicembre dello stesso anno, e sono utilizzate comunque per la copertura degli incarichi rilevati come vacanti nel corso dell’anno di validità delle graduatorie di settore medesime. La domanda per l’inserimento nella graduatoria regionale viene presentata una sola volta, ed è valida fino a revoca da parte del pediatramedico, mentre annualmente vengono presentate domande integrative dei titoli, aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente allegati, sulla base dell’Allegato A1 del presente Accordo. Annualmente, sulla base delle domande presentate e delle domande integrative, viene predisposta la graduatoria regionale relativa all’anno in corso, con modalità operative definite nell’ambito degli Accordi accordi regionali.
2. Il rapporto di lavoro di cui al presente Accordo può essere instaurato da parte delle aziende solo con i medici in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dai decreti legislativi 8 agosto 1991, n. 256, 17 agosto 1999 n. 368 e 8 luglio 2003 n. 277.
3. I pediatri medici che aspirano all’iscrizione all'iscrizione nelle graduatorie di cui al comma 1, devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande:
a) iscrizione all’albo all'albo professionale;
b) diploma essere in possesso dell'attestato di specializzazione formazione in pediatria medicina generale, o discipline equipollentititolo equipollente, come previsto dai decreti legislativi 8 agosto 1991, n. 256, 17 agosto 1999 n. 368 e 8 luglio 2003 n. 277.
34. Ai fini dell’inclusione dell'inclusione nella relativa graduatoria annuale di settore i pediatri medici devono presentare o inviare, con plico raccomandato entro il termine del 31 gennaio, all’Assessorato all'Assessorato alla Sanità sanità della Regione, o ad altro soggetto individuato dalla Regione, in cui intendono prestare la loro attività, una domanda unica conforme allo schema allegato sub lettera A), corredata dalla documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati o dall’autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente. La domanda è unica ed in essa è indicata la richiesta di inclusione da parte del medico in una o più graduatorie di settore.
45. Ai fini della determinazione del punteggio valido per la graduatoria sono valutati solo i titoli accademici e di servizio posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
56. Il pediatra medico che sia già stato iscritto nella graduatoria regionale dell’anno di settore dell'anno precedente deve presentare, per l’anno in corso, con la domanda integrativa di cui all’Allegato A1, l’autocertificazione della iscrizione all’albo all'albo professionale e la documentazione probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel corso dell’ultimo dell'ultimo anno nonché di eventuali titoli non presentati per la precedente graduatoria.
67. La domanda deve essere in regola con le vigenti norme di legge in materia di imposta di bollo.
78. L’amministrazione L'amministrazione regionale, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 16, predispone una graduatoria regionale di settore per ciascuna delle attività disciplinate dal presente Accordo e indicate all’art. 13, da valere per un annol'anno solare successivo, specificando, a fianco di ciascun nominativo, il punteggio conseguito conseguito, la residenza ed evidenziando l’eventuale possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui ai decreti legislativi 8 agosto 1991, n. 256, 17 agosto 1999 n. 368 e la residenza.8 luglio 2003 n. 277
89. La graduatoria è resa pubblica entro il 30 settembre sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entro 30 giorni dalla pubblicazione i pediatri medici interessati possono presentare all’Assessorato regionale alla sanità istanza di riesame della loro posizione in graduatoria.
910. La graduatoria regionale è approvata Le graduatorie regionali di settore sono approvate e pubblicata pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione in via definitiva entro il 31 dicembre dall’Assessorato regionale alla Sanità.
10. La graduatoria ha validità di un anno a partire dal 1° gennaio dell’anno al quale è riferita, ed è utilizzata comunque per la copertura degli incarichi rilevati come vacanti nel corso dell’anno di validità della graduatoria medesimasanità.
11. I pediatri medici già titolari di incarico a tempo indeterminato ai sensi del per una o più delle attività di cui al presente Accordo non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore, e, pertanto, possono concorrere alla assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento.
12. Le Aziende Sanitarie Locali, sulla base di apposite determinazioni previste dagli Accordi Regionali che modifichino le procedure previste dal presente Accordo in materia di attribuzione degli incarichi provvisori, possono predisporre graduatorie per la disponibilità alla copertura degli incarichi vacanti da parte dei pediatri medici inseriti nella graduatoria regionale di settore relativa o, in carenza, ove necessario, da parte dei pediatri medici in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.
Appears in 3 contracts
Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
Graduatoria Regionale. 1. I pediatri medici da incaricare per l’espletamento l'espletamento delle attività di settore disciplinate dal presente accordo sono tratti da graduatorie uniche per titoli, una per ciascuna delle attività di cui all’art. 13 (graduatorie di settore), predisposte annualmente a livello regionale, a cura del competente Assessorato alla Sanità. Le Regioni possono adottare, nel rispetto delle norme di cui al presente Accordo, procedure tese allo snellimento burocratico e all’abbreviazione all'abbreviazione dei tempi necessari alla formazione delle graduatorie. Gli Accordi regionali possono inoltre prevedere la formulazione di una graduatoria unica regionale per tutte le attività disciplinate dal presente Accordo. Le graduatorie hanno validità di un anno a partire dal 1 gennaio dell’anno al quale sono riferite, decadono il 31 dicembre dello stesso anno, e sono utilizzate comunque per la copertura degli incarichi rilevati come vacanti nel corso dell’anno di validità delle graduatorie di settore medesime. La domanda per l’inserimento nella graduatoria regionale viene presentata una sola volta, ed è valida fino a revoca da parte del pediatramedico, mentre annualmente vengono presentate domande integrative dei titoli, aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente allegati, sulla base dell’Allegato A1 del presente Accordo. Annualmente, sulla base delle domande presentate e delle domande integrative, viene predisposta la graduatoria regionale relativa all’anno in corso, con modalità operative definite nell’ambito degli Accordi accordi regionali.
2. Il rapporto di lavoro di cui al presente Accordo può essere instaurato da parte delle aziende solo con i medici in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dai decreti legislativi 8 agosto 1991, n. 256, 17 agosto 1999 n. 368 e 8 luglio 2003 n. 277.
3. I pediatri medici che aspirano all’iscrizione all'iscrizione nelle graduatorie di cui al comma 1, devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande:
a) iscrizione all’albo all'albo professionale;
b) diploma essere in possesso dell'attestato di specializzazione formazione in pediatria medicina generale, o discipline equipollentititolo equipollente, come previsto dai decreti legislativi 8 agosto 1991, n. 256, 17 agosto 1999 n. 368 e 8 luglio 2003 n. 277.
34. Ai fini dell’inclusione dell'inclusione nella relativa graduatoria annuale di settore i pediatri medici devono presentare o inviare, con plico raccomandato entro il termine del 31 gennaio, all’Assessorato all'Assessorato alla Sanità sanità della Regione, o ad altro soggetto individuato dalla Regione, in cui intendono prestare la loro attività, una domanda unica conforme allo schema allegato sub lettera A), corredata dalla documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati o dall’autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente. La domanda è unica ed in essa è indicata la richiesta di inclusione da parte del medico in una o più graduatorie di settore.
45. Ai fini della determinazione del punteggio valido per la graduatoria sono valutati solo i titoli accademici e di servizio posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
56. Il pediatra medico che sia già stato iscritto nella graduatoria regionale dell’anno di settore dell'anno precedente deve presentare, per l’anno in corso, con la domanda integrativa di cui all’Allegato A1, l’autocertificazione della iscrizione all’albo all'albo professionale e la documentazione probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel corso dell’ultimo dell'ultimo anno nonché di eventuali titoli non presentati per la precedente graduatoria.
67. La domanda deve essere in regola con le vigenti norme di legge in materia di imposta di bolloabrogato.
78. L’amministrazione L'amministrazione regionale, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 16, predispone una graduatoria regionale di settore per ciascuna delle attività disciplinate dal presente Accordo e indicate all’art. 13, da valere per un annol'anno solare successivo, specificando, a fianco di ciascun nominativo, il punteggio conseguito conseguito, la residenza ed evidenziando l’eventuale possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale di cui ai decreti legislativi 8 agosto 1991, n. 256, 17 agosto 1999 n. 368 e la residenza.8 luglio 2003 n. 277
89. La graduatoria è resa pubblica entro il 30 settembre sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entro 30 giorni dalla pubblicazione i pediatri medici interessati possono presentare all’Assessorato regionale alla sanità istanza di riesame della loro posizione in graduatoria.
910. La graduatoria regionale è approvata Le graduatorie regionali di settore sono approvate e pubblicata pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione in via definitiva entro il 31 dicembre dall’Assessorato regionale alla Sanità.
10. La graduatoria ha validità di un anno a partire dal 1° gennaio dell’anno al quale è riferita, ed è utilizzata comunque per la copertura degli incarichi rilevati come vacanti nel corso dell’anno di validità della graduatoria medesimasanità.
11. I pediatri medici già titolari di incarico a tempo indeterminato ai sensi del per una o più delle attività di cui al presente Accordo non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore, e, pertanto, possono concorrere alla assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento.
12. Le Aziende Sanitarie Locali, sulla base di apposite determinazioni previste dagli Accordi Regionali che modifichino le procedure previste dal presente Accordo in materia di attribuzione degli incarichi provvisori, possono predisporre graduatorie per la disponibilità alla copertura degli incarichi vacanti da parte dei pediatri medici inseriti nella graduatoria regionale di settore relativa o, in carenza, ove necessario, da parte dei pediatri medici in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.
Appears in 1 contract