Doveri dell'apprendista Clausole campione

Doveri dell'apprendista. L'apprendista deve: -seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti; -prestare la sua opera con la massima diligenza; -frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale; -osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge. L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi, anche se in possesso di un titolo di studio.
Doveri dell'apprendista. 1) L'apprendista deve:
Doveri dell'apprendista. L’apprendista ha l’obbligo di: - seguire le istruzioni del datore di lavoro e del tutor della sua formazione professionale e seguire con impegno gli insegnamenti impartiti; - frequentare con assiduità e diligenza i corsi obbligatori di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale; - osservare le norme disciplinari generali previste dai CCNL.
Doveri dell'apprendista. Art. 52 (Trattamento normativo)
Doveri dell'apprendista. L’Apprendista deve:
Doveri dell'apprendista. 8.1. L'apprendista deve:
Doveri dell'apprendista. Articolo 56 – Trattamento normativo
Doveri dell'apprendista. L’apprendista ha l’obbligo di: L'apprendista è tenuto a svolgere la formazione anche se in possesso di un titolo di studio.
Doveri dell'apprendista. Nello svolgimento della sua attività l’apprendista deve: D seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti; D prestare la sua opera con la massima diligenza; D partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività formative previste dal proprio piano formativo individuale, nel rispetto delle modalità ivi previste; D osservare le norme disciplinari generali previste dalla contrattazione nazionale e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge. E’ prevista la figura del referente per l’apprendistato (il “tutor”), quale figura interna od esterna all’azienda che ha il compito di monitorare l’attuazione del programma formativo dell’apprendista. Se diverso dal titolare dell’impresa, da un socio o da un familiare coadiuvante, il referente aziendale interno dovrà possedere un livello preferibilmente pari o superiore a quello previsto per l’inquadramento finale dell’apprendista. Le aziende potranno assumere una apprendista qualora abbiano mantenuto in servizio almeno l’(80% nel Terziario) (70% nel Turismo) dei lavoratori il cui contratto di apprendistato è scaduto nei 24 mesi precedenti. Nella determinazione dei contratti scaduti nei 24 mesi precedenti, vanno computati anche i contratti scaduti con i lavoratori in somministrazione che abbiano svolto l’intero periodo di apprendistato presso l’impresa. Nel computo non devono essere considerati i lavoratori: D che si sono dimessi; D licenziati per giusta causa, D quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; D il cui rapporto di lavoro si sia risolto nel corso o al termine del periodo di prova; D gli apprendisti stagionali che possono esercitare il diritto di precedenza (CCNL Turismo). La limitazione legata alla percentuale di conferma non trova applicazione quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.