Durata dell'apprendistato. Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate: II 48 III 48 IV 48 V 36 VI 24 Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 5 giorni al competente Centro per l’impiego di cui al Decreto legislativo n. 469/97, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica. Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per l’impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa. In rapporto alle specifiche realtà territoriali ed anche in relazione alla regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato, che è rimessa alle Regioni, tra le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali possono essere realizzate intese diverse. Le predette intese devono essere trasmesse agli Enti Bilaterali Territoriali ed all’Osservatorio Nazionale.
Durata dell'apprendistato. Salvo quanto previsto nel successivo art. 22, il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
Durata dell'apprendistato. Salvo quanto previsto nel successivo art. 68, il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate: II 36 III 36 IV 36 V 36 VI 24
Durata dell'apprendistato. Il periodo di apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 48 mesi per le qualifiche e le mansioni comprese nel livello II° e III°, alla scadenza del termine di 36 mesi per le qualifiche e le mansioni comprese nel livello IV° ed alla scadenza del termine di 24 mesi per le qualifiche e le mansioni comprese nel livello V°. – Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 10 giorni alla competente Sezione Circoscrizionale per l’Impiego i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica. – Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare alla competente Sezione Circoscrizionale per l’Impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione stessa.
Durata dell'apprendistato. Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
Durata dell'apprendistato. Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate: - II livello: 48 mesi; - III livello: 48 mesi; - IV livello: 48 mesi; - V livello: 36 mesi; - VI livello: 24 mesi. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 5 giorni al competente Centro per l'impiego di cui al decreto legislativo n. 469/1997, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica. Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa. In rapporto alle specifiche realtà territoriali ed anche in relazione alla regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato, che è rimessa alle regioni, tra le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali possono essere realizzate intese diverse. Le predette intese devono essere trasmesse agli Enti bilaterali territoriali ed all'Osservatorio nazionale.
Durata dell'apprendistato. Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate: Livelli Durata (mesi) 2 36 3S 36 3 36 4 36 5 24
Durata dell'apprendistato. (Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato professionalizzante) ART. 57 (Formazione: durata)
Durata dell'apprendistato. 1. La Legge n. 92/2012 ha introdotto una durata minima di 6 mesi, fatte salve durate inferiori per le attività svolte in cicli stagionali. Salvo quanto previsto per le qualifiche di durata fino a 4 anni il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate: - 2°: mesi 36; - 3°: mesi 36; - 4°: mesi 36; - 5°: mesi 36; - 6°: mesi 24.
2. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 5 giorni al competente Centro per l'impiego di cui al D.lgs. n. 469/1997, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
3. Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione stessa.
4. In deroga a quanto sopra rappresentato ed in coerenza con quanto indicato dal Ministero del Lavoro nella risposta ad interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, in relazione alle figure professionali aventi contenuti competenziali omologhi e sovrapponibili a quelli delle figure artigiane e per le quali si ritiene possibile l’attivazione di contratti di apprendistato per periodi formativi superiori ai 3 anni, le parti individuano nella tabella B tali figure professionali per le quali prevedono una durata fino a 48 mesi.
5. Fermo restando il limite massimo di durata previsto dal precedente articolo 55 è consentito articolare lo svolgimento dell’ apprendistato in più stagioni attraverso più contratti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data della prima assunzione.
6. L’apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il diritto di precedenza nell’assunzione presso la stessa azienda per la stagione successiva, con le medesime modalità che la legge e la contrattazione collettiva riconoscono ai lavoratori qualificati.
7. Sono utili, ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale, anche le prestazioni di breve durata eventualmente rese tra una stagione e l’altra.
Durata dell'apprendistato. Il rapporto di apprendistato avrà una durata minima di 18 mesi con esclusione delle attività stagionali, e si estinguerà in relazione alle qualifiche da conseguire secondo alle seguenti scadenze: 36 mesi: Liv. 2 – 3S – 3; 24 mesi: Liv. 4S – 4; 18 mesi: Liv. 5S – 5 – 6. - dal 1° al 9° mese: 85% - dal 10° al 18° mese: 90% - dal 1° al 12° mese: 85% - dal 13° al 24° mese: 90% Il rapporto di apprendistato si estinguerà: • al compimento del periodo massimo stabilito dal contratto, mediante disdetta a norma dell’art. 2118 c.c., ossia previo preavviso o corresponsione dell’indennità sostitutiva prevista; • per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.