Durata dell'apprendistato. Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate: II 48 III 48 IV 48 V 36 VI 24 Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 5 giorni al competente Centro per l’impiego di cui al Decreto legislativo n. 469/97, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica. Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per l’impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa. In rapporto alle specifiche realtà territoriali ed anche in relazione alla regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato, che è rimessa alle Regioni, tra le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali possono essere realizzate intese diverse. Le predette intese devono essere trasmesse agli Enti Bilaterali Territoriali ed all’Osservatorio Nazionale.
Durata dell'apprendistato. Salvo quanto previsto nel successivo art. 22, il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
Durata dell'apprendistato. Il periodo di apprendistato si estingue alla scadenza del termine di 48 mesi per le qualifiche e le mansioni comprese nel livello II° e III°, alla scadenza del termine di 36 mesi per le qualifiche e le mansioni comprese nel livello IV° ed alla scadenza del termine di 24 mesi per le qualifiche e le mansioni comprese nel livello V°. – Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 10 giorni alla competente Sezione Circoscrizionale per l’Impiego i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica. – Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare alla competente Sezione Circoscrizionale per l’Impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione stessa.
Durata dell'apprendistato. Salvo quanto previsto nel successivo art. 68, il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate: II 36 III 36 IV 36 V 36 VI 24
Durata dell'apprendistato. 1. La durata massima del periodo di apprendistato è fissata in mesi: 4° livello retrib. (ex-Ia cat.) 36 3° livello retrib. (ex-IIa cat.) 36 2° livello retrib. (ex-IIIa cat.) 36
Durata dell'apprendistato. ART. 56 (Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato professionalizzante) ART. 57 (Formazione: durata)
Durata dell'apprendistato. Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate: Livelli Durata (mesi) 2 36 3S 36 3 36 4 36 5 24
Durata dell'apprendistato. Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
Durata dell'apprendistato. Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate: - II livello: 48 mesi; - III livello: 48 mesi; - IV livello: 48 mesi; - V livello: 36 mesi; - VI livello: 24 mesi. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 5 giorni al competente Centro per l'impiego di cui al decreto legislativo n. 469/1997, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica. Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa. In rapporto alle specifiche realtà territoriali ed anche in relazione alla regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato, che è rimessa alle regioni, tra le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali possono essere realizzate intese diverse. Le predette intese devono essere trasmesse agli Enti bilaterali territoriali ed all'Osservatorio nazionale.
Durata dell'apprendistato. Salvo quanto previsto nel successivo art. 22, il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate: Xxxxxxx Xxxx 2° 36 3° 36 4° 36 5° 36 6° 24