Risultati attesi (descrivere le modalità con cui si intercettano i bisogni da soddisfare, cioè l’offerta che si intende creare per soddisfare la domanda di cui sopra): Verranno sviluppate metodologie avanzate di chimica ed ecotossicologia, da applicarsi nell'ambito dei monitoraggi degli ambienti marino-costieri, per la valutazione della qualità degli ecosistemi acquatici. Saranno e/o ottimizzare metodologie di misura a supporto della normazione per il controllo e il raggiungimento di obiettivi di qualità ambientale. In particolare si prevede: - la relizzazione di nuovi sensori chimici luminescenti per la determinazione selettiva delle specie del mercurio. - l'identificazione di una batteria di saggi tossicologici innovativa ad elevata sensibilità dal punto di vista diagnostico ed elevata valenza ecologica. - applicazione del MytArray 1.0 ad altri siti dell’ambiente lagunare veneziano per i quali sia stato informatizzato un buon numero di dati relativi ad analisi geomorfologiche, chimiche e biologiche, queste ultime riferibili a biomarcatori tradizionali. Valutazione della soglia di sensibilità del MytArray 1.0 in mitili esposti a dosi scalari di miscele o singoli contaminanti chimici. - ampliamento del database integrato con tutte le informazioni genetiche disponibili per singole zone lagunari e con mappe georeferenziate relative ai dati ambientali. - allestimento e primo utilizzo in condizioni controllate di un miniarray (Mini-MytArray) di ~50 geni aventi potenziale valore diagnostico nell’accertamento della contaminazione dei mitili da metalli pesanti, composti organici e possibili altri contaminanti. Lattebusche sca ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇ - ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇) Venetoagricoltura ▇▇▇ ▇. ▇▇▇▇▇▇▇, 74 – 36016 Thiene (VI) tel. ▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇ – fax. ▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇ eMail: ▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇@▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇ Continuazione del progetto “Azione Biotech I” n. 3 titolo breve PRODOTTI LATTIERO CASEARI CON PROBIOTICI Nuovo progetto Metodi biotecnologici innovativi per la produzione di molecole di interesse farmaceutico Ingegneria tissutale con l’utilizzo di matrici ripopolate con cellule staminali Diagnostica basata su tecnologie biologiche Metodi biotecnologici per il monitoraggio dell'inquinamento ambientale, bioremediation abbattimento di microinquinanti Applicazioni di tecniche biotecnologiche per lo sviluppo della produzione animale e vegetale Il progetto si propone di sviluppare i dati acquisiti nel corso della prima fase ed in particolar modo di ampliare la gamma dei prodotti lattiero caseari ottenuti utilizzando quei microrganismi probiotici e protettivi disponibili sul mercato e per i quali si rendeva necessaria una validazione delle caratteristiche dichiarate. Un ulteriore obiettivo è rappresentato dalla possibilità di selezionare, dal latte di raccolta proveniente dalla provincia di Belluno, microrganismi ascrivibili alla famiglia dei probiotici e per i quali si rende necessario effettuare la validazione svolta per i microrganismi reperiti sul mercato ed oggetto della prima parte del progetto. Questo ultimo obiettivo è in sintonia con la politica che si impegna per promuovere prodotti genuini e con un forte legame con il territorio; per cui la possibilità di fornire alimenti arricchiti con microrganismi probiotici selezionati direttamente dal latte di raccolta bellunese, rappresenta una forte opportunità di innovazione e visibilità commerciale. I prodotti finali saranno rivolti a quel consumatore evoluto, attento alla naturalezza degli alimenti, alla loro valenza salutistica ed al loro provato legame con il territorio, tutti valori vissuti come garanzia di genuinità.
Premio di risultato La contrattazione a contenuti economici è prevista con le modalità di seguito indicate. La contrattazione integrativa avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con le strate- gie dell’Impresa – strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi aziendali concordati tra le Parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di rendimento,pro- duttività, efficienza, efficacia, di competitività e di qualità. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenu- to economico, le Parti valuteranno preventivamente le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conser- vata. Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al comma precedente sono variabi- li, non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale. Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione del partico- lare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge. L’accordo per il premio avrà durata triennale. Sono riconosciuti titolari per l’esercizio della contrattazione collettiva di secondo livello, le organizzazioni stipulanti il presente CCNL, rappresentate dalle RSU/RSA dai loro coordina- menti e le Organizzazioni sindacali stipulanti ai diversi livelli e i competenti rappresentanti del- l’Impresa assistiti dalle Associazioni imprenditoriali a cui conferiscano o abbiano conferito mandato. Le parti concordano di istituire un premio di risultato, con le caratteristiche di cui sopra, desti- nato ai lavoratori dipendenti da aziende che non hanno un accordo integrativo aziendale o territo- riale alla data di stipula del presente contratto. Per la concreta attuazione di quanto disposto nel precedente comma sono stanziati i seguenti importi lordi: Area Euro A 279,00 B 237,00 C 210,00 D 168,00 L’erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo aziendale o territoriale. Il premio sarà erogato con la retribuzione di novembre 2012. Beneficeranno del premio i lavoratori qualificati in forza al 1 ottobre 2012, che risultino iscrit- ti nel libro unico da almeno sei mesi. L’erogazione del premio sarà riproporzionata dall’azienda in riferimento alle giornate di effet- tiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze dai lavoratori, beneficiari del premio, nel periodo 1 gennaio 2010 -31 ottobre 2012. Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all’en- tità della prestazione lavorativa. La somma erogata come premio di risultato non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collet- tivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica, che venga pagato suc- cessivamente al 1 gennaio 2010. Le disposizioni di cui al presente articolo non operano nei confronti delle Aziende di stagione per le quali continuano a trovare applicazione le norme di cui all’articolo 162 del CCNL dell’Inud- stria Turistica, 9 luglio 2010.
Risultati Il Promotore garantisce che a seguito del presente contratto non verrà fatto alcun uso dei risultati diverso da quanto previsto dai meccanismi propri della comunicazione di risultati scientifici alla comunità scientifica nazionale o internazionale.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati a: − soggetti anche esterni all’ESTAR, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; − altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.
Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.