Mobilità. 1. In caso di mobilità tra atenei, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall’università di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti con l’accordo del committente di ricerca.
Mobilità. E’ prevista la mobilità del personale, nell'ambito e tra le Aziende destinatarie del presente contratto, quale strumento di promozione professionale, di assetto e sviluppo del movimento, di garanzia dei livelli occupazionali. A tal fine, nell’ambito dell’Ente Bilaterale di Categoria, viene istituita un’apposita banca dati, come previsto dall’art. 23 del presente c.c.n.l., secondo le regole che saranno concordate tra le Parti. Nei casi di mobilità, fermo restando il trattamento del presente contratto, vanno applicati gli accordi integrativi vigenti presso le Aziende di destinazione, facendo peraltro salvi (ad personam, fino ad assorbimento) i superiori livelli retributivi acquisiti presso le Aziende di provenienza. Nel caso specifico di passaggio da Azienda ad Azienda che avvenga con il consenso di ambedue le Aziende e del lavoratore, risultante per iscritto, il rapporto di lavoro con l'Azienda di provenienza viene tuttavia risolto, con conseguente immediata liquidazione al lavoratore del trattamento di fine rapporto e con esclusione del pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. L'Azienda di destinazione nel caso specifico sopra precisato, procede alla assunzione ex novo, con l’obbligo di rimborso delle spese effettive sostenute dal lavoratore per il trasloco della famiglia e dei mobili, nel termine di un anno dalla assunzione. L’anzianità di servizio maturata presso l’Azienda di provenienza è utile al computo del trattamento per malattia ed infortunio.
Mobilità. E’ prevista la mobilità del personale, nell'ambito e tra le Aziende destinatarie del presente contratto, quale strumento di promozione professionale, di assetto e sviluppo del movimento, di garanzia dei livelli occupazionali. A tal fine, nell’ambito dell’Ente Bilaterale di Categoria, viene istituita un’apposita banca dati, come previsto dall’art. 23 del presente c.c.n.l., secondo le regole che saranno concordate tra le Parti. Nei casi di mobilità, fermo restando il trattamento del presente contratto, vanno applicati gli accordi integrativi vigenti presso le Aziende di destinazione, facendo peraltro salvi (ad personam, fino ad assorbimento) i superiori livelli retributivi acquisiti presso le Aziende di provenienza. Le Parti si danno atto che, nei casi di “cessioni” individuali dei contratti di lavoro, che comportino il passaggio di personale ad altro datore di lavoro del Sistema Credito Cooperativo, sono utilizzati istituti giuridici, oggetto delle eventuali apposite procedure contrattuali e/o di legge, da cui derivi la continuità del rapporto di lavoro.
Mobilità. Allo scopo di realizzare il mantenimento degli attuali livelli occupazio- nali, i Consorzi possono disporre la mobilità del personale addetto all’e- sercizio e alla manutenzione ordinaria delle opere nell’ambito dei singoli comprensori consortili informandone le RSA/RSU.
Mobilità. In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte dell’Assicurato di condurre il veicolo in copertura per un periodo superiore a 30 giorni, l’Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo, il rimborso delle seguenti spese sostenute dall’assicurato: • Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista sostenute e documentate; • Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura pro rata temporis per il periodo di mancato utilizzo; • Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive dodici ore dal verificarsi dalla impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del veicolo; • Rimborso delle spese di deposito del veicolo.
Mobilità. In caso di comprovata impossibilità oggettiva da parte dell’Assicurato (escluso il caso di furto e) di utilizzare il veicolo in copertura per un periodo superiore a 30 giorni, l’Impresa corrisponde, per il periodo di impossibilità di utilizzo ed entro il massimo di euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, il rimborso delle seguenti spese sostenute dall’assicurato: - Rimborso delle spese di Taxi o noleggio di veicolo con autista, sostenute e documentate per un massimo giornaliero di euro 35,00; - Rimborso della tassa di proprietà del veicolo in copertura pro rata temporis per il periodo di mancato utilizzo; - Rimborso delle spese di pernottamento e di vitto purché sostenute entro le successive dodici ore dal verificarsi dalla impossibilità oggettiva di mettersi alla guida del veicolo per un massimo di € 500,00; - Rimborso delle spese di deposito del veicolo. L’elenco delle Carrozzerie convenzionate è a disposizione sul sito internet di NOBIS xxx.xxxxx.xx.
Mobilità. 1. Per il personale dirigente resta confermata l’applicazione delle procedure di mobilità previste dagli artt. 30 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001.
2. Laddove il dirigente abbia chiesto l’attribuzione di un diverso incarico disponibile nell’ambito del proprio ente o agenzia e quest’ultimo l’abbia negato, decorsi due anni dal conferimento dell’incarico ricoperto, il dirigente stesso ha la facoltà di transitare, con le procedure di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 165 del 2001, ad altra pubblica amministrazione. Il consenso dell’ente o agenzia di appartenenza è sostituito dal preavviso di quattro mesi.
Mobilità. 1. Nell’attuale sistema degli incarichi dirigenziali, la mobilità all’interno dell’Azienda dei dirigenti in servizio può essere conseguenza del conferimento di uno degli incarichi previsti dall’art. 27 del CCNL 1998/2001 in struttura ubicata anche in località diversa da quella della sede di precedente assegnazione, nel rispetto dell’art. 13, commi 9 e 12 dello stesso contratto 1998/2001;
2. La mobilità a domanda si configura come richiesta di un nuovo e diverso incarico, anche se alla dotazione organica della sede prescelta ne corrisponda uno di pari livello a quello rivestito dal richiedente con riguardo alla tipologia e alla graduazione delle funzioni. L’accoglimento della domanda segue, pertanto, le procedure di conferimento degli incarichi previste dall’art. 28 del CCNL 1998/2001.
3. Le assegnazioni dei neoassunti, (intesi anche i Dirigenti in mobilità da altre Aziende), vengono effettuate tenendo conto, prioritariamente, delle eventuali domande di trasferimento presentate dai Dirigenti già in servizio nell’Azienda;
4. L'istituto della mobilità, alla cui regolamentazione si rimanda a specifiche norme contrattuali, riguarda:
a) la mobilità ordinaria;
b) la mobilità d’ufficio;
c) la mobilità per casi sociali;
d) la mobilità in caso di eccedenza di Dirigenti nei processi di ristrutturazione azienda.
5. In particolare:
a) Per la mobilità ordinaria, l’Azienda provvederà ad emettere avvisi interni, per le varie posizioni funzionali e qualifiche relativi ai diversi dipartimenti/macrostruttura. Per ciascun dipartimento/macrostruttura si procederà ad effettuare distinte graduatorie per disciplina. Copia di tali graduatorie sarà inviata, a cura del Servizio Gestione Risorse Umane, agli interessati ed alle XX.XX. firmatarie del presente contratto. Le graduatorie saranno formulate tenendo conto sia del servizio prestato di ruolo che del curriculum. La mobilità per compensazione all’interno dell’Azienda è sempre possibile.
b) La graduatoria è formata esclusivamente sulla base di quanto autocertificato dal dirigente nella domanda, con riguardo al possesso dei requisiti essenziali, all’anzianità di carriera e agli elementi costitutivi del curriculum formativo-professionale. L’Amministrazione si riserva di verificare quanto autocertificato nei confronti dei dirigenti collocati utilmente in graduatoria, ai fini del trasferimento.
c) per la mobilità per casi sociali si tiene conto di quanto stabilito nel Decreto Commissario ad acta per il Piano di rientro n° 67 del 30/0...
Mobilità. L'istituto della mobilità concerne solo l'utilizzazione temporanea del personale per un massimo di trenta giorni presso strutture diverse dalla sede di assegnazione, rientrando invece nel potere organizzativo della singola amministrazione e non soggetto ai vincoli di cui all'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300 l'utilizzazione del personale nell'ambito dei servizi, uffici, presidi di pertinenza dell'ente, opera ed istituto cui originariamente è stata assegnata la dipendente o il dipendente. L'istituto della mobilità che comporta la utilizzazione anche temporanea del personale in
Mobilità. Le parti, anche in relazione a quanto previsto negli accordi interconfederali, concordano sull'impegno a confrontarsi a livello nazionale e regionale in merito alle tematiche dell'occupazione, ai problemi delle mobilità nell'ambito delle aree produttive e fra i comparti in esse presenti.