IDENTIFICAZIONE TRAMITE PERSONALE AUTORIZZATO DEL CERTIFICATORE O DAGLI UFFICI DI REGISTRAZIONE LRA. Il Titolare richiedente può identificarsi recandosi presso il Certificatore (o un ufficio di registrazione LRA) con un documento d’identità o un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art.35 del [VII] in corso di validità. Il Titolare può altresì essere identificato per via telematica attraverso il sistema di identificazione remota “ViSI” del Certificatore o sistema equivalente; a tal fine, è necessario che il Titolare sia in possesso di un pc, una webcam ad esso collegata e un sistema audio pc funzionante oppure uno smartphone, tablet, o altri dispositivi informatici con caratteristiche equivalenti. Per garantire la tutela e la gestione dei propri dati personali in piena aderenza al Reg UE 679/2016, ad ogni richiedente verrà preventivamente fornita l’informativa sulla privacy e richiesto il consenso alla videoregistrazione ed al trattamento dei dati da parte degli incaricati del Certificatore. Ciascun richiedente sarà altresì informato circa il fatto che per ragioni di sicurezza la videochiamata (video/voce) sarà registrata e conservata in conformità a quanto indicato nell’art. 32, comma 3, lettera j) del CAD e che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sarà soggetto alle sanzioni penali previste ai sensi dall’art 76 del [VII]. Solo dopo l’assenso del richiedente potrà essere avviata la registrazione della videoconferenza che inizierà con la ripetizione della procedura di richiesta del consenso. Le specifiche procedure telematiche di identificazione e registrazione studiate dal Certificatore e attuate dai propri incaricati in tale sede, non sono rese pubbliche per ragioni di sicurezza. In dettaglio, i dati di registrazione, costituiti da file audio video e metadati strutturati in formato elettronico, vengono conservati in forma protetta per una durata ventennale, presso il Certificatore. Tale procedura in uso soddisfa quanto richiesto dall’art. 32, comma 3, lettera a) del CAD. Il soggetto che effettua l’identificazione verifica l'identità del Titolare tramite il riscontro con un documento di riconoscimento in corso di validità, purché munito di fotografia recente e riconoscibile del Titolare, firma autografa del Titolare e di timbro, rilasciato da un’Amministrazione dello Stato o da Esso riconosciuto. A titolo esemplificativo si riporta una lista di documenti accettati:
a) Carta d’identità;
b) Passaporto;
c) Patente di guida;
d) Patente nautica;
e...