Attestazione dello stato di rischio Clausole campione

Attestazione dello stato di rischio. Su richiesta del Contraente, la Società si impegna a garantire la consegna telematica dell’attestazione dello stato di rischio per ogni mezzo assicurato - in conformità alle disposizioni di legge - con le medesime modalità previste al comma 3 dell’Art. 7 del Regolamento IVASS N°9 del 19/05/2015 e s.m.e.i., fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Società dovrà mantenere evidenza. L’attestazione dovrà contenere comunque: • la denominazione della Società; • la denominazione sociale del Contraente e relativo Codice fiscale/Partita IVA; • i medesimi dati di cui alla precedente punto relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto; • il numero del contratto di assicurazione; • i dati della targa del veicolo ovvero quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo • la forma tariffaria applicata al veicolo; • la data di scadenza annuale del contratto per il quale l’attestazione viene rilasciata • la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione per l’annualità successiva e la classe di conversione universale nel caso in cui le forme tariffarie applicate al veicolo prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all’atto della stipulazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; • l’indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque esercizi intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri per i quali non sia stata accertata la responsabilità principale che presentano, in relazione al numero dei conducenti coinvolti, una quota di responsabilità non principale a carico dell’assicurato, con indicazione della relativa percentuale; • la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone); • gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente; • la firma della Società Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l’applicazione delle penalizzazioni contrattuali. La responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attrib...
Attestazione dello stato di rischio. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale dell’Assicurazione, la Compagnia rilascia l’attestazione dello stato di rischio al Contraente o all’avente diritto, se soggetto diverso dal Contraente, ovvero proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di contratti di leasing, per via telematica mettendola a disposizione dei propri clienti nell’area a questi riservata del proprio sito web, nonché trasmettendone copia telematica all’Intermediario. In caso di più cointestatari del Mezzo Assicurato l’Attestato di Xxxxxxx verrà messo a disposizione al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione. Resta in ogni caso salvo il diritto di ogni avente diritto di richiedere in qualunque momento alla Compagnia copia dell’Attestato di Rischio. La Compagnia, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta scritta, metterà a disposizione l’Attestato di Xxxxxxx comprensiva dell’ultima Annualità Assicurativa per la quale, al momento della richiesta, sia concluso il Periodo di Osservazione. − annullamento o anticipata risoluzione del contratto rispetto alla scadenza; − cessazione dell’Assicurazione per alienazione del Mezzo Assicurato, deposito in conto vendita, furto o demolizione, esportazione definitiva o definitiva circolazione della circolazione del Veicolo (art. 103 Codice della Strada); − efficacia inferiore all’anno per il mancato pagamento di una rata di premio (art. 1901, comma 2, codice civile); la Compagnia rilascia l’attestazione solo a condizione che si sia concluso il Periodo di Osservazione. All’atto della stipulazione di altro contratto per l’assicurazione r.c. auto, la Compagnia acquisisce direttamente l’attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo da assicurare, mediante utilizzo della Banca Dati ATRC, di cui all’art. 134, comma 2, Codice delle Assicurazioni Private.
Attestazione dello stato di rischio. Documento che certifica la storia assicurativa del rischio assicurato (assenza/presenza di incidenti, classe di merito maturata ecc.) e che la Compagnia mette a disposizione del Contraente e dell'avente diritto nel proprio sito.
Attestazione dello stato di rischio. In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l’impresa deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga: - la denominazione dell’impresa; - il nome - denominazione o ragione sociale o ditta – del Contraente; il numero del contratto di assicurazione; - la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto; la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l’attestazione viene rilasciata; nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva ovvero il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato; i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta; - i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato; - la firma dell’assicuratore. Il Contraente deve consegnare all’assicuratore l’attestazione dello stato del rischio all’atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l’ha rilasciata. E’ fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.
Attestazione dello stato di rischio. In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, ai sensi delle disposizioni in vigore (articolo 134 del Codice, reg. IVASS n. 9/2015, e successive modificazioni), l'Impresa rilascia l'attestazione dello stato di rischio al Contraente, al proprietario, ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di contratti di leasing, per via telematica mettendola a disposizione dei propri clienti nell'area a questi riservata del proprio sito web, consentendo altresì, su richiesta degli aventi diritto, modalità di consegna aggiuntive (commi 4 e 8 dell'art. 7 del regolamento IVASS, n. 9/2015). Nei casi di: ⮚ annullamento o anticipata risoluzione del contratto rispetto alla scadenza; ⮚ cessazione del contratto per alienazione del veicolo assicurato, per deposito in conto vendita, per furto o per demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del veicolo (articolo 103 Codice della strada); ⮚ efficacia inferiore all'anno per il mancato pagamento di una rata di premio (art. 1901, comma 2, codice civile); l'impresa rilascia l'attestazione solo a condizione che sia concluso il periodo di osservazione. All'atto della stipulazione di altro contratto l'impresa acquisisce direttamente l'attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo da assicurare, mediante utilizzo della Banca dati ATRC, di cui al comma 2 dell'art. 134 del Codice.
Attestazione dello stato di rischio. Prima acquisizione del contratto XXXX acquisisce l’attestazione sullo stato del rischio direttamente per via telematica attraverso l’accesso ad una apposita banca dati elettronica sotto il controllo dell’Ivass. Qualora all’atto della stipulazione del contratto l’attestazione dello stato del rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, XXXX acquisisce telematicamente l’ultimo attestato utile e richiede al contraente una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt 1892 e 1893 del c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta ricostruzione della classe di merito. Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e XXXX non sia in grado di acquisire tempestivamente l’informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall’ultimo attestato presente nella Banca dati. In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l’attestato, l’impresa richiede al contraente la dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt 1892 e 1893 del c.c. per tutte le annualità assicurative precedenti. Ai soli fini probatori e di verifica, l’impresa potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria l’impresa acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione. In tutti i casi sopra descritti XXXX, assunto il contratto, verificherà tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procederà alla riclassificazione dei contratti.
Attestazione dello stato di rischio. In base al nuovo regolamento IVASS n. 9/2015 non è più previsto l’invio cartaceo al contraente dell'attestato di rischio, come indicato ai sensi dell’art. 134 del decreto legislativo n. 209/2005. Pertanto, ai fini dell’aggiudicazione della presente assicurazione, le compagnie assicurative acquisiscono direttamente l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l’accesso all’apposita banca dati elettronica sotto il controllo dell’IVASS. Le informazioni relative ai mezzi assicurati per accedere alla banca dati sono quelli rilevabili dall’elenco pubblicato o fornito dal contraente in esecuzione della procedura di gara o affidamento diretto di cui alla presente polizza.
Attestazione dello stato di rischio. Come previsto dalla legge, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, la Società provvede a mettere a disposizione in via telematica al Contraente e, se persona diversa, all’avente diritto, l’attestazione dello stato di rischio. L’attestazione deve contenere:
Attestazione dello stato di rischio. Come previsto dalla legge, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto HDI Italia provvede a mettere a disposizione in via telematica al Contraente e, se persona diversa, all’avente diritto, l’attestazione dello stato di rischio. L’attestazione deve contenere:
Attestazione dello stato di rischio. In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l’Impresa consegna per via telematica al Contraente almeno trenta giorni prima della scadenza l’attestazione sullo stato del rischio. L’obbligo di consegna si considera assolto con la messa a disposizione dell’attestato di rischio nell’area riservata del sito web dell’Impresa, attraverso la quale ciascun Contraente può accedere alla propria posizione assi- curativa, così come disciplinato dall’Art. 38bis, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010. Le imprese, tuttavia, prevedono modalità di consegna telematica aggiun- tive da attivarsi su richiesta del Contraente. L’attestazione contiene: