Sanzioni penali. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
Sanzioni penali. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 231/2007
Sanzioni penali. In caso di accertata violazione delle disposizioni indicate dall’art 137 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, sarà data comunicazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale.
Sanzioni penali per sanzioni, penali, danni punitivi, multipli o esemplari dirette all’assicurato.
Sanzioni penali commi 2 e 3, del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.
Sanzioni penali. In caso di accertata violazione delle disposizioni indicate dall’Art.137 del D.Lgs. 152/2006, sarà data comunicazione all’Autorità Giudiziaria.
Sanzioni penali. 1. Le violazioni degli artt. 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma lett. a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000 o con l'arresto da 15 giorni ad 1 anno.
2. Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.
3. Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
4. Nei casi previsti dal secondo xxxxx, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 c. p.
Sanzioni penali. ARTICOLO N.55 – comma 3
Sanzioni penali o Art. 55, comma 3 del D. Lgs. 231/2007 come modificato dal D. Lgs. 90/2017
Sanzioni penali. Art. 55 comma 1, 2 e 3 del D.Lgs 231/2007 1. Chiunque, essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all’operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all’osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell’adempimento dei già richiamati obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all’esecutore, allo scopo e alla natura del rapportocontinuativo o della prestazione professionale eall’operazione.