Sanzioni penali Clausole campione

Sanzioni penali. Art. 55, co. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 231/2007
Sanzioni penali. ARTICOLO N.55 – comma 3 Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
Sanzioni penali. (v) per sanzioni, penali, danni punitivi, multipli o esemplari dirette all’assicurato.
Sanzioni penali. In caso di accertata violazione delle disposizioni indicate dall’art 137 del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, sarà data comunicazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale.
Sanzioni penali. Art. 55, commi 2 e 3, del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i.
Sanzioni penali. (per contratti NON PNRR/PNC) Per inadempienze e ritardi trovano applicazione le sanzioni/penali di cui alla alla lettera d'invito/ documentazione di gara/ foglio patti e condizioni, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 113 bis comma 4 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il Committente applicherà le suddette penali/sanzioni detraendole dalle somme dovute all'Appaltatore in ragione del presene contratto *** oppure rivalendosi sulla cauzione definitiva, con l'obbligo dell'Appaltatore di ricostituire la stessa entro 10 giorni dall'escussione. L’ammontare complessivo delle suddette penali non potrà superare il 20% dell’importo contrattuale, in caso contrario la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione, se presente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. ***[in caso di applicazione della clausola sociale] nel caso del mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale in materia di riassorbimento del personale dell'Appaltatore uscente, il RUP potrà comminare una penale tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze. [a discrezione del RUP può essere stabilito un altro tipo di penale] **** per importi fino a 20000 Conformemente a quanto previsto dalle Linee-guida n. 4 di ANAC, nell'ipotesi in cui, successivamente alla stipula del contratto, si accerti il difetto di uno o più dei requisiti prescritti, in alternativa all'escussione della garanzia definitiva, si applicherà una penale pari al 10% del valore contrattuale.****
Sanzioni penali. ARTICOLO N.55 – comma 3
Sanzioni penali. 1. Le violazioni degli artt. 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma lett. a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da L. 300.000 a L. 3.000.000 o con l'arresto da 15 giorni ad 1 anno.
Sanzioni penali. In caso di accertata violazione delle disposizioni indicate dall’Art.137 del D.Lgs. 152/2006, sarà data comunicazione all’Autorità Giudiziaria.