IL COLLEGIO DEI REVISORI. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effet- tivi e due supplenti, designati dai soci fondatori secondo quanto previsto dai successivi commi. Le Organizzazioni che hanno espresso il Presidente dell’Assemblea designano 2 revisori effettivi e 1 supplente. Le altre designano 1 revisore effettivo e 1 supplente. L’Assemblea nomina all’interno del Collegio il Presidente designato dalle Organizzazioni che non hanno provveduto alle designazioni del Presidente dell’Assemblea. I componenti del Collegio durano in carica tre anni. Essi partecipano alle riunioni dell’Assemblea e del Comitato di Gestione. Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta il controllo legale di tutte le attività dell’Associazione. Esso può essere integrato con ulteriori revisori fino ad un massimo di due effettivi e di un supplente con delibera dell’Assemblea, qualora quest’ultima ritenga opportuna la partecipazione al Collegio dei Revisori dei Conti di soggetti pubblici o privati erogatori di contributi.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
IL COLLEGIO DEI REVISORI. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effet- tivi effettivi e due supplenti, designati dai soci fondatori secondo quanto previsto dai successivi commi. Le Organizzazioni che hanno espresso il Presidente dell’Assemblea designano 2 revisori effettivi e 1 supplente. Le altre designano 1 revisore effettivo e 1 supplente. L’Assemblea nomina all’interno del Collegio il Presidente designato dalle dal- le Organizzazioni che non hanno provveduto alle designazioni del Presidente Presi- dente dell’Assemblea. I componenti del Collegio durano in carica tre anni. Essi partecipano alle riunioni dell’Assemblea e del Comitato di Gestionegestione. Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta il controllo legale di tutte le attività atti- vità dell’Associazione. Esso può essere integrato con ulteriori revisori fino ad un massimo di due effettivi e di un supplente con delibera dell’Assemblea, qualora quest’ultima que- st’ultima ritenga opportuna la partecipazione al Collegio dei Revisori dei Conti di soggetti pubblici o privati erogatori di contributi.
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IL COLLEGIO DEI REVISORI. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effet- tivi effettivi e due supplenti, designati dai soci fondatori secondo quanto previsto dai successivi commi. Le Organizzazioni che hanno espresso il Presidente dell’Assemblea designano de- signano 2 revisori effettivi e 1 supplente. Le altre designano 1 revisore effettivo e 1 supplente. L’Assemblea nomina all’interno del Collegio il Presidente designato dalle Organizzazioni che non hanno provveduto alle designazioni del Presidente dell’Assemblea. I componenti del Collegio durano in carica tre anni. Essi partecipano alle riunioni dell’Assemblea e del Comitato di Gestionegestione. Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta il controllo legale di tutte le attività dell’Associazione. Esso può essere integrato con ulteriori revisori fino ad un massimo di due effettivi e di un supplente con delibera dell’Assemblea, qualora quest’ultima quest’ulti- ma ritenga opportuna la partecipazione al Collegio dei Revisori dei Conti di soggetti pubblici o privati erogatori di contributi.
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IL COLLEGIO DEI REVISORI. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effet- tivi effettivi e due supplenti, designati dai soci fondatori secondo quanto previsto dai successivi commi. Le Organizzazioni che hanno espresso il Presidente dell’Assemblea designano 2 revisori effettivi e 1 supplente. Le altre designano 1 revisore effettivo e 1 supplente. L’Assemblea nomina all’interno del Collegio il Presidente designato dalle Organizzazioni che non hanno provveduto alle designazioni del Presidente dell’Assemblea. I componenti del Collegio durano in carica tre anni. Essi partecipano alle riunioni dell’Assemblea e del Comitato di Gestione. Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta il controllo legale di tutte le attività dell’Associazione. Esso può essere integrato con ulteriori revisori fino ad un massimo di due effettivi e di un supplente con delibera dell’Assemblea, qualora quest’ultima ritenga opportuna la partecipazione al Collegio dei Revisori dei Conti di soggetti pubblici o privati erogatori di contributi.
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