IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Modalità di funzionamento 1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della documentazione relativa, a mezzo telefax o posta elettronica con conferma di ricezione da inviare a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco almeno 8 giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telefax o posta elettronica con conferma di ricezione contenente in ogni caso l'ordine del giorno da inviare almeno 3 giorni prima della riunione. 2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno ed, inoltre, ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero lo richiedano almeno la metà degli Amministratori. 3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno degli Amministratori e decide a maggioranza semplice dei componenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. 4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione viene redatto da un Segretario, su apposito libro, il relativo verbale, sottoposto all'approvazione del Consiglio e sottoscritto dal Presidente. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; - che sia consentito a chi presiede la riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adu- nanza, di constatare e pro- clamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Modalità di funzionamento
1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della documentazione relativa, a mezzo telefax o posta elettronica con conferma di ricezione da inviare a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco almeno 8 giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telefax o posta elettronica con conferma di ricezione contenente in ogni caso l'ordine del giorno da inviare almeno 3 giorni prima della riunione.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno ed, inoltre, ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero lo richiedano almeno la metà degli Amministratori.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria e che comunque non può essere inferiore a nove né superiore a diciassette. Pena la decadenza dal proprio ufficio, nessun Amministratore di BMPS potrà al contempo ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza italiana e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. L’Amministratore di BMPS che accetta una delle cariche di cui sopra dovrà darne senza indugio comunicazione al Consiglio di Amministrazione di BMPS che ne dichiarerà l’immediata decadenza. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e sono eletti con la presenza della metà più uno degli Amministratori e decide a maggioranza semplice dei componenti; in caso di parità prevale il sistema del voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidentelista, in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenticome segue.
4. Delle riunioni (1.1) La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. In ciascuna lista almeno due candidati, specificatamente indicati, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci a norma di legge e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di autodisciplina delle società quotate.
(1.2) Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione e rese pubbliche secondo la disciplina vigente.
(1.3) Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al secondo comma del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
(1.4) Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l’1% del capitale della Società avente diritto di voto nell’Assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale applicabile ai sensi delle vigenti disposizioni. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della Società, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione, copia della documentazione comprovante il diritto a partecipare all’Assemblea. (1.5) Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della società: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti che fossero prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; (ii) le dichiarazioni di almeno due candidati attestanti l'esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del precedente comma 1.1; e (iii) i curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione viene redatto da un Segretarioe controllo ricoperti in altre società. In particolare i candidati dovranno dichiarare di non ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, su apposito librodel consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, il relativo verbalenon facenti parte del gruppo BMPS, sottoposto all'approvazione che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza italiana e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del Consiglio e sottoscritto dal Presidentecredito ordinario in Italia. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; - che sia consentito a chi presiede la riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adu- nanza, di constatare e pro- clamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentivotate.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Modalità di funzionamento
1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della documentazione relativa, a mezzo telefax o posta elettronica con conferma di ricezione da inviare a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco almeno 8 giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telefax o posta elettronica con conferma di ricezione contenente in ogni caso l'ordine del giorno da inviare almeno 3 giorni prima della riunione.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno edAmministrazione, inoltrenominato per un triennio e rinnovabile per una sola volta consecutiva, ogni qualvolta il è composto dal Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero lo richiedano almeno la metà degli Amministratori.
3e da sei membri, di cui quattro designati dall’Assemblea del Consorzio, un rappresentante designato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, un rappresentante designato dal Presidente del CNR. La designazione dei quattro membri da parte dell’Assemblea avviene con votazione a scrutinio segreto tra i candidati all’uopo indicati dai soggetti consorziati. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano riservate dal presente statuto all’Assemblea dei Consorziati. In particolare:
1) predispone il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo che sottopone all’approvazione dell’Assemblea
2) elabora il piano triennale che sottopone all’approvazione dell’Assemblea
3) delibera sulle iniziative scientifiche, in esecuzione del piano triennale approvato dall’Assemblea
4) delibera in materia di convenzioni e contratti
5) delibera su tutte le questioni riguardanti l’Amministrazione del Consorzio ivi incluse le assunzioni di personale di qualsiasi qualifica e livello. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della metà più uno degli Amministratori e decide a maggioranza semplice dei componentipresenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto Le delibere assunte dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.
4. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione viene redatto da un Segretario, Amministrazione sono trascritte su apposito libro, il relativo verbale, sottoposto all'approvazione del Consiglio e sottoscritto dal Presidente. Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; - che sia consentito a chi presiede la riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adu- nanza, di constatare e pro- clamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
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