Common use of IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO Clause in Contracts

IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo di cui al Testo Unico Dlg n. 167 del 14/9/2011 , come modificato dalla L.92 del 28 giugno 2012 che individuano nell’apprendistato in canale privilegiato di accesso dei giovani al mercato del lavoro, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa, in un quadro che consenta di pro- muovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva, anche in consi- derazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esi- genze della clientela. Quanto sopra considerato altresì che le caratteristiche strutturali delle attività di servizi integrati e l’evoluzione della domanda unite alle fluttuazioni tipiche dell’attività, rendono necessaria una sempre maggior efficienza volta a rispon- dere alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Il contratto di apprendistato è contratto a tempo indeterminato, eccezion fatta per attività prestate in cicli stagionali , previa previsione da CCNL. Datore di lavoro e apprendista non possono recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato mo- tivo. a tempo indeterminato. Le tipologie di contratto di apprendistato sono. a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c) apprendistato di alta formazione e ricerca; d) apprendistato per qualificare o riqualificare professionalmente I lavoratori in mobilità. Nel presente CCNL viene disciplinato in maniera specifica il contratto di ap- prendistato professionalizzante o di mestiere.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti L’apprendistato è un contratto di lavoro con contenuto formativo di cui al Testo Unico Dlg n. 167 del 14/9/2011 subordinato, come modificato dalla L.92 del 28 giugno 2012 che individuano nell’apprendistato in canale privilegiato di accesso dei giovani al mercato del lavoro, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa, in un quadro che consenta di pro- muovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva, anche in consi- derazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esi- genze della clientela. Quanto sopra considerato altresì che le caratteristiche strutturali delle attività di servizi integrati e l’evoluzione della domanda unite alle fluttuazioni tipiche dell’attività, rendono necessaria una sempre maggior efficienza volta a rispon- dere alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Il contratto di apprendistato è contratto a tempo indeterminato, eccezion fatta per attività prestate finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. L’istituto contrattuale si articola in cicli stagionali , previa previsione da CCNL. Datore tre tipologie: - apprendistato di I livello: ovvero il contratto di lavoro e apprendista non possono recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato mo- tivo. a tempo indeterminato. Le tipologie di contratto di apprendistato sono. a) apprendistato per indeterminato finalizzato a conseguire la qualifica e per il diploma professionale; b) apprendistato professionalizzante o contratto , il diploma di mestiere; c) istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. - apprendistato di alta formazione e ricerca; d) II livello o apprendistato per qualificare o riqualificare professionalmente I lavoratori in mobilità. Nel presente CCNL viene disciplinato in maniera specifica professionalizzante: il contratto di ap- prendistato professionalizzante lavoro a tempo indeterminato finalizzato al conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali; - apprendistato di III livello: il contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato a conseguire un titolo d’istruzione superiore/universitaria (diplomi ITS, titoli universitari o dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica), nonché finalizzato ad attività di mestierericerca o per l’effettuazione del praticantato ai fini dell’abilitazione professionale. Gli apprendistati di primo e terzo livello sono finalizzati a conseguire un titolo di studio tramite un percorso di formazione “duale” che si snoda tra l’attività formativa svolta presso l’istituzione formativa (cd. formazione esterna) e quella svolta presso l’impresa (cd. formazione interna); nel contratto di secondo livello si prevede il conseguimento di una qualificazione professionale tramite una formazione svolta in impresa, sganciata dal conseguimento di qualifiche e titoli di studio. La peculiarità, dunque, dell’apprendistato duale (cd. I e III livello) è data dalla finalità formativa, nonché dal riconoscimento di un ruolo educativo all’impresa che si impegna a trasmettere all’apprendista competenze pratiche e conoscenze tecnico-professionali complementari a quelle già acquisite in ambito formativo, operando in stretto raccordo con l’istituzione formativa di riferimento. Questo documento tratta dell’apprendistato per l’acquisizione della qualifica e del diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello), come disciplinato dal Decreto legislativo n.81/2015 e dal D.M. 12 ottobre 2015.

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Samples: Contratto Di Apprendistato

IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO. Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo di cui al Testo Unico Dlg D.lgs n. 167 del 14/9/2011 , come modificato dalla L.92 del 28 giugno 2012 e dal D.L. 34/2014 che individuano nell’apprendistato in canale privilegiato di accesso dei giovani al mercato del lavoro, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa, in un quadro che consenta di pro- muovere promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva, anche in consi- derazione considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esi- genze esigenze della clientela. Quanto sopra considerato altresì che le caratteristiche strutturali delle attività di servizi integrati e l’evoluzione della domanda unite alle fluttuazioni tipiche dell’attività, rendono necessaria una sempre maggior efficienza volta a rispon- dere rispondere alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Il contratto di apprendistato è contratto a tempo indeterminato, eccezion fatta per attività prestate in cicli stagionali , previa previsione da CCNL. Datore di lavoro e apprendista non possono recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato mo- tivomotivo. Le parti che intendono recedere dal rapporto al termine del periodo di formazione hanno l’onere di dare il preavviso a norma dell’art. 2118 del Cod. Civ. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Le tipologie di contratto di apprendistato sono. a1) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; b2) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c3) apprendistato di alta formazione e ricerca; d4) apprendistato per qualificare o riqualificare professionalmente I lavoratori in mobilità. Nel presente CCNL viene disciplinato in maniera specifica il contratto di ap- prendistato apprendistato professionalizzante o di mestiere.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro