Il Tutor. Qualora sia prevista la presenza di un tutore, la funzione potrà essere ricoperta anche da un lavoratore dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti. L'indennità per l'attività di tutoring è pari alla retribuzione oraria del livello di appartenenza per le ore effettivamente svolte.
Il Tutor. Qualora sia prevista la presenza di un tutore, la funzione potrà essere ricoperta da un lavoratore dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti. L'attività di tutoring è considerata a tutti gli effetti attività di docenza. La commissione paritetica nazionale stabilirà, entro 3 mesi dalla firma del CCNL di cui il presente accordo è parte integrante, eventuali indennità a favore dei tutor impegnati fuori dalla abituale sede di lavoro.
Il Tutor. Per l’attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza del tutor. Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dalla legge e dalle regolamentazioni regionali; in particolare: • Il tutor è il soggetto che supporta l’apprendista nell’intero percorso di formazione identificato nel piano formativo individuale. • La funzione di tutor può essere svolta: • nelle imprese con almeno 15 dipendenti, da un lavoratore qualificato designato dalle stesse; • nelle imprese con meno di 15 dipendenti, anche dal titolare dell'impresa, da un socio o da un familiare coadiuvante. • in ambedue i casi di cui sopra, da un unico referente formativo aziendale, anche nel caso di pluralità di apprendisti e comunque per non più di 5 apprendisti. • Le imprese, entro 30 giorni dall’assunzione dell’apprendista, indicano alla Provincia competente con riferimento alla sua sede di lavoro, la persona che svolge funzioni di tutor. • Il tutor deve: • possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato; • svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista; • possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa; tale requisito non si applica nel caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica. • Il tutor aziendale: • affianca l’apprendista durante il periodo di apprendistato, trasmette le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative nell’ambito della formazione interna e favorisce l’integrazione tra le iniziative formative esterne all’azienda e la formazione sul luogo di lavoro; • collabora con la struttura di formazione esterna all’azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza; • esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall’apprendista ai fini dell’attestazione da parte del datore di lavoro, compilando la scheda di rilevazione dell’attività formativa (all. 3), da far sottoscrivere all’apprendista per presa visione; • partecipa, all’avvio della prima annualità di eventuale formazione esterna, ad almeno una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore ad 8 ore, se organizzata e finanziata dalle strutture di formazione esterna, nell’ambito delle attività formative per apprendisti. Il percorso formativo e le competenze acquisite durante il periodo di apprendistato devono essere registrate nel “Libretto formativo del cittadino”, previsto dal...
Il Tutor. Qualora sia prevista la presenza di un tutore, la funzione potrà essere ricoperta anche da un lavoratore dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti. Le scuole che hanno nel proprio organico apprendisti, ai sensi del comma 1 dell’art,4, del Decreto Ministeriale 8 aprile 1998, indicano alla regione e/o ispettorati provinciali la persona che svolge funzione di tutore al fine di assicurare il necessario raccordo tra l’apprendimento sul lavoro e la formazione esterna. L'attività di tutoring è considerata a tutti gli effetti attività di docenza. L’indennità per l’attività di tutoring è pari alla differenza tra il livello di appartenenza e il IV livello limitatamente al periodo di svolgimento dell’incarico. Nel caso in cui il tutoring è inquadrato nel IV livello ha diritto ad un indennità di Lire 40.000 mensili.
Il Tutor. 1. Durante il periodo di apprendistato il giovane è affiancato da un tutor aziendale in pos- sesso di specifiche funzioni ed esperienze professionali. Gli Enti che hanno nel proprio organico apprendisti, ai sensi del comma 1 dell’art. 4, del Decreto Ministeriale 8 aprile 1998, indicano alla regione e/o ispettorati provinciali la persona che svolge funzione di tutor al fine di assicurare il necessario raccordo tra l’apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
Il Tutor. 1. Qualora sia prevista la presenza di un tutore, la funzione potrà essere ricoperta anche da un lavoratore dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti.
Il Tutor. Le Parti hanno convenuto che la figura del tutor, scelto e nominato dalla Direzione aziendale, è fondamentale per la formazione dell’apprendista. A tale figura, oltre alle funzioni di supporto e guida già menzionate, spetta il compito, su richiesta dell’apprendista, di formalizzare lo stato di avanzamento del progetto formativo, di certificare l’erogazione della formazione ed il grado di apprendimento del lavoratore. Una figura chiave che dovrà quindi essere messa nelle condizioni di trasferire competenze. A tale proposito le Parti hanno ritenuto opportuno che il tutor aziendale partecipi a corsi formativi mirati, della durata di 8 ore, che gli consentano di espletare la propria attività in maniera coerente ed adeguata. In considerazione del ruolo contrattualmente affidato all’Organismo Bilaterale per la formazione, si è ritenuto opportuno conferirgli i seguenti compiti: definire le linee guida per la formazione sia interna che esterna all’impresa e i profili formativi delle varie tipologie di apprendistato da sottoporre alle Regioni per gli adempimenti previsti dalle norme di legge; curare la predisposizione di corsi formativi della durata di 8 ore per i tutor aziendali differenziati in relazione alla tipologia di apprendista che dovrà seguire. Segnaliamo che i tutor formati attraverso i corsi tenuti in ambito OBC potranno trasferire le competenze acquisite formando a loro volta altri tutor aziendali. Si rammenta ancora una volta che la funzione che può essere esercitata dalle Parti e dallo stesso OBC è meramente di indirizzo e che il citato parere che verrà reso alle Regioni non ha carattere vincolante e quindi le Regioni, o alcune di esse, potrebbero disattendere le previsioni contrattuali. Naturalmente Federchimica, sia unilateralmente, sia di concerto con le rappresentanze sindacali eserciterà una azione di sensibilizzazione verso le Istituzioni affinché tengano in debito conto la posizione comune raggiunta dal presente Accordo. Come noto la riforma Xxxxx ha introdotto tre diverse fattispecie di apprendistato disciplinate dagli articoli 47 e seguenti del D.Lgs. 276/2003: qualificante (per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione), professionalizzante, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, Le Parti hanno ritenuto opportuno regolamentare, in questa prima fase, l’apprendistato professionalizzante in quanto concordemente considerato il più confacente alle esigenze delle imprese.
Il Tutor. 1. La funzione di Tutor prevista dalla legge potrà essere ricoperta anche da un lavoratore dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti.
Il Tutor. A ciascun minore accolto in struttura deve essere assegnato un educatore con funzioni di tutor. Ciascun tutor può avere più minori assegnati. Il Tutor è il riferimento principale del minore ed il suo referente privilegiato per i rapporti con i familiari, con la scuola e con i servizi sociali e sanitari. Il Tutor, è un operatore individuato dal soggetto attuatore che predispone l’attuazione delle azioni previste nel progetto educativo individuale allo scopo di dare una risposta ai bisogni del minore. In particolare, il tutor deve sotto la supervisione dell’assistente sociale di riferimento: • garantire la continuità logica con l’accertamento o analisi dei bisogni; • rendere gli obiettivi a breve termine realizzabili; • individuare per ciascun obiettivo le azioni ed i risultati, la divisione dei compiti e la tabella dei tempi; • realizzare le attività previste nel progetto educativo individuale.
Il Tutor. Il Testo Unico sull’apprendistato si limita a richiedere genericamente la presenza di un tutore o referente. • L’Accordo, definisce il Tutor in termine di “soggetto inserito nell’organizzazione aziendale, munito di adegua professionalità, destinato a rappresentare il punto di riferimento per l’apprendista”. • In tema di formazione professionalizzante, viene stabilito che le parti devono definire un piano formativo individuale, relativo all’acquisizione delle competenze tecnico- professionali e specialistiche.