Lavoro supplementare Clausole campione

Lavoro supplementare. Per lavoro supplementare si intende quello prestato su base volontaria fino al raggiungimento dell'orario di lavoro a tempo pieno. Il tetto massimo di ore supplementari consentito è stabilito nella misura di 150 ore annue. L'Azienda ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari. Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate ai fini del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali. Il relativo conguaglio potrà avvenire, tenuto conto delle esigenze aziendali o sotto forma di integrazione diretta a percentuale (36%) della retribuzione del lavoro supplementare oppure, in occasione della liquidazione dei suddetti istituti contrattuali, secondo quanto previsto dal CCNL. Le ore di lavoro supplementare, di fatto svolte in misura eccedente quella consentita ai sensi del 2° comma del presente articolo, comportano, in aggiunta alla maggiorazione di cui al precedente comma, l'applicazione di una ulteriore maggiorazione del 50% sull'importo della retribuzione oraria di fatto per esse dovute. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo "verticale" o di tipo "misto", con una prestazione lavorativa che si articola per uno o più giorni della settimana o per uno o più mesi dell'anno a tempo pieno, è consentito durante tali periodi l'effettuazione del lavoro straordinario, così come disciplinato dal presente CCNL.
Lavoro supplementare. 1. Per lavoro supplementare si intende quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di lavoro concordato tra le parti nel contratto individuale ed entro il limite del tempo pieno anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi. 2. Solo previo consenso del lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare, rispetto a quello individuale concordato. 3. Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfetaria convenzionalmente determinata nella misura del 40%, da calcolare sulla suddetta quota oraria della retribuzione. Fatto salvo l’utilizzo dell’istituto della banca ore di cui all’art. 92. 4. Tale maggiorazione, non rientra nella retribuzione di cui al Titolo XXVIII (Trattamento Economico) ed esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni Istituto retributivo differito, compreso il Trattamento di fine rapporto. 5. Il lavoratore a tempo parziale ha facoltà di richiedere il consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto o in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale nel corso del semestre precedente. 6. Il rifiuto da parte del lavoratore di svolgere lavoro supplementare non costituisce motivo di provvedimento disciplinare e/o di giustificato motivo di licenziamento. 7. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, qualora venga superato l’orario di lavoro settimanale di 40 ore. Per il lavoro straordinario svolto si applicano le maggiorazioni retributive previste dall’art. 95 del presente CCNL.
Lavoro supplementare. 11. Per il personale assunto part-time é ammesso, per periodo brevi e per esigenze momentanee e straordinarie,oltre l'orario settimanale concordato, il lavoro supplementare, previo consenso scritto del lavoratore, esclusivamente per il part time di tipo orizzontale. 12. II lavoro supplementare svolto in aggiunta alle ore part time concordate é ammesso nella misura massima del 15% dell'orario part time settimanale individuale di riferimento e viene retribuito come ordinario. 13. Nessuna sanzione disciplinare può essere presa nei confronti del lavoratore che rifiuti il lavoro supplementare o straordinario, né ricorre nei suoi confronti il giustificato motivo di licenziamento. 14. Al personale non docente deve essere riconosciuto, con atto scritto, il consolidamento nell’orario settimanale di lavoro ordinario di una quota pari almeno al 70% della media delle ore supplementari prestate nei 12 mesi precedenti, in via continuativa e non occasionale, fino a concorrenza dell’orario pieno settimanale contrattuale. Il lavoratore ne deve fare richiesta all’Istituto. Sono esclusi dal consolidamento i casi di lavoro supplementare per sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Lavoro supplementare. 1 Le ore prestate in più rispetto all’orario di lavoro settimanale sta- bilito dal calendario di lavoro sono considerate ore supplementari. Gli apprendisti possono essere chiamati a prestare lavoro supplemen- tare solo con moderazione; va tenuto conto della loro età e dei loro obblighi scolastici. 2 Se l’orario di lavoro settimanale è superiore a 48 ore, alla fine del mese successivo le ore di lavoro in più devono essere retribuite con il salario base e con un supplemento del 25 %. Per il resto, ogni mese possono essere trasferite sul nuovo conto al massimo 20 ore supple- mentari prestate nel mese in corso, sempre che il saldo complessivo non sia superiore a 100 ore. Il resto delle ore supplementari prestate durante il mese in corso sono da retribuire parimenti alla fine del mese successivo con il salario base. 3 Il datore di lavoro è autorizzato a chiedere ai lavoratori la com- pensazione totale o parziale del saldo esistente delle ore supplemen- tari con tempo libero di pari durata. Nel limite del possibile, egli tie- ne conto dei desideri e delle esigenze dei lavoratori, concedendo in modo particolare giornate intere. 4 Il saldo delle ore supplementari deve essere completamente azze- rato entro la fine di marzo di ogni anno. Nel caso in cui, per motivi aziendali eccezionali, ciò non dovesse essere possibile, a fine marzo il saldo rimanente dovrà essere retribuito con il salario base e un supplemento del 25 %. 5 In caso di interruzione del rapporto di lavoro durante l’anno civi- le, occorre effettuare il calcolo pro rata dell’orario annuale di lavoro e procedere analogamente a quanto previsto dal cpv. 4. 6 Ore in difetto (ore mancanti) possono essere computate con il conguaglio alla fine del rapporto di lavoro solo se imputabili a una colpa del lavoratore e se l’ammontare è congruo.
Lavoro supplementare. In considerazione delle specifiche esigenze tecnico organizzative e produttive del settore, è consen- tito lo svolgimento di lavoro supplementare. Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno. Il numero massimo di ore di lavoro supplementare, effettuabili in ragione d’anno è pari al 25% della prestazione media annua concordata e saranno retribuite con la quota oraria della retribuzione globale mensile e la maggio- razione forfetariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 28% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione globale mensile. Le maggiorazioni di cui ai precedenti commi sono comprensive degli istituti legali e contrattuali a carattere differito ivi compreso anche il TFR. L’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede in ogni caso il consenso del lavora- tore interessato. Il rifiuto da parte del lavoratore di prestare lavoro supplementare non può inte- grare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l’adozione di provvedi- menti disciplinari. In caso di lavoro supplementare svolto in via continuativa, si potrà concordare l’eventuale consoli- damento delle ore prestate a tale titolo.
Lavoro supplementare. In considerazione delle specifiche esigenze tecnico organizzative e produttive del setto- re, è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare. Per lavoro supplementare si in- tende quello prestato fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno. Il numero massimo di ore di lavoro supplementare, effettuabili in ragione d’anno è pari al 30% della prestazione media annua concordata e saranno retribuite con la quota oraria della retribuzione globale mensile e la maggiorazione forfetariamente e convenzio- nalmente determinata nella misura del 28% da calcolare sulla quota oraria della retribu- zione globale mensile.
Lavoro supplementare. Per lavoro supplementare si intende quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di lavoro concordato tra le parti nel contratto individuale ed entro il limite del tempo pieno.
Lavoro supplementare. Per i lavoratori a orario ridotto la cui prestazione è inferiore alle 40 ore settimanali, il lavoro eccedente l’orario concordato è consentito, nel rispetto del limite individuale annuo, fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantità mensile non superiore al 50 per cento della normale prestazione del mese. Tale lavoro sarà compensato da una maggiorazione del 10 per cento. Tale prestazione aggiuntiva è regolamentata, per quanto attiene le procedure relative alla sua effettuazione, dalla normativa in atto nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativamente al lavoro eccedente l’orario normale, in rapporto alla durata del tempo parziale. In caso di assunzione di personale a tempo pieno, il diritto di precedenza, si intende applicabile qualora l’assunzione avvenga per le medesime qualifiche e mansioni fungibili per le quali è in corso un rapporto di lavoro a tempo parziale.
Lavoro supplementare. In assenza di regolamentazione contrattuale il datore di lavoro può richiederlo al lavoratore, anche senza il suo consenso, in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate, con una maggiorazione retributiva del 15%. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare se giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari e di formazione professionale. 1 Scompare la distinzione tra clausole flessibili (variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa) ed elastiche (aumento della durata della prestazione lavorativa). Ora si utilizza per entrambe la sola dicitura clausole elastiche. Il lavoro supplementare non può comunque superare i limiti stabiliti dal decreto legislativo n.66/2003 in merito alla disciplina dell’orario di lavoro.
Lavoro supplementare. Per lavoro supplementare s'intende quello prestato fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno. Ai sensi del quarto comma dell'art. 3 D. Lgs. 25 febbraio 2000 n. 61 sono autorizzate, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, prestazioni di lavoro supplementare, rispetto a quello individuale concordato, con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative nel limite annuo di 48 ore: - brevi necessità di intensificazione dell'attività lavorativa aziendale; - compilazione degli inventari, dei bilanci, ecc.; - particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti. Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e con la maggiorazione forfettariamente determinata nella misura del 25%, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto. Tale maggiorazione esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni istituto differito (13ma, 14ma, ferie, festività, ecc.), ad eccezione del trattamento di fine rapporto.