Common use of Impegni istituzionali del Ministero Clause in Contracts

Impegni istituzionali del Ministero. 1. Il Dipartimento assicura l’indirizzo, il coordinamento e l’integrazione dei rapporti con le Agenzie fiscali e con gli altri Enti che esercitano funzioni nei settori della fiscalità statale, nel rispetto dell’autonomia gestionale, al fine di assicurare l’efficace conseguimento degli obiettivi di politica fiscale ed il contenimento dei costi amministrativi. 2. Il coordinamento, il monitoraggio, il controllo e la vigilanza nei confronti dell’Agenzia sono esercitati secondo le modalità descritte nell’Allegato 1 “Sistema di relazioni tra Ministero ed Agenzia” e nell’Allegato 4 “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati”, allegati alla presente Convenzione. 3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 della presente Convenzione, il Dipartimento trasferisce le risorse disponibili sul capitolo 3890 dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze stanziate dalla legge di bilancio 2017, tenendo conto delle eventuali variazioni intervenute in corso d’anno. Sulla base di documentate motivazioni, fermi restando i vincoli di finanza pubblica, saranno, inoltre, valutate ulteriori esigenze di risorse finanziarie ai fini del mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario dell’Agenzia. 4. Per quanto concerne le risorse di cui al capitolo 3890, tenuto conto della comunicazione da parte dell’Agenzia sulla ripartizione effettuata ai sensi dell’articolo 60 del D.L. 112/2008, il Dipartimento trasferisce: a) in due rate di uguale importo le risorse per le spese per stipendi, retribuzioni e altre spese di personale stanziate sul piano gestionale 1 nonché le spese di funzionamento, aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, stanziate sul piano gestionale 2, da erogarsi la prima entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento di assegnazione delle risorse da legge di bilancio emanato dal Ministro e la seconda il 1° luglio; b) in dodicesimi le risorse per le spese di funzionamento aventi natura non obbligatoria ovvero frazionabili. Il primo dodicesimo sarà erogato entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento di assegnazione delle risorse da legge di bilancio emanato dal Ministro; c) in caso di ricorso alla gestione provvisoria da parte dell’Agenzia, limitatamente alla durata della stessa, le somme di cui al presente comma in dodicesimi. 5. Per la quota incentivante correlata alla verifica dei risultati dell’anno 2016 ai sensi dell’articolo 59 del D.Lgs. 300/1999, determinata nella misura prevista nell’esercizio precedente, ferma restando la normativa vigente in materia di contrattazione integrativa e di costituzione di fondi, il Dipartimento trasferisce secondo le seguenti modalità: a) un acconto pari al 70% della quota incentivante prevista, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza. A tal fine, il Direttore dell’Agenzia trasmette al Dipartimento, entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza, una comunicazione secondo le modalità previste nell’Allegato 3 “Sistema incentivante” e nell’Allegato 4 “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati”; b) il saldo spettante, entro il 31 luglio, previa informativa al Ministro sulla verifica dei risultati della gestione conseguiti nell’anno precedente, in coerenza con i tempi previsti nell’Allegato 4 “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati”. L’Agenzia si impegna a destinare gli importi di cui al presente comma al miglioramento delle condizioni di funzionamento ed al potenziamento della struttura nonché alla corresponsione di compensi incentivanti al personale dipendente, sulla base di parametri attinenti all’incremento della qualità e della produttività dell’azione amministrativa. Le modalità per la ripartizione e la distribuzione al personale dipendente dei compensi incentivanti sono definite d’intesa con le Organizzazioni sindacali. L’individuazione delle risorse relative alla quota incentivante di cui all’articolo 59 del D.Lgs. 300/1999 e dell’eventuale integrazione prevista dall’articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 157/2015 correlati alla verifica dei risultati 2017, sono disciplinate dall’allegato 3 “Sistema incentivante” della presente Convenzione che ne stabilisce altresì le modalità di attribuzione. Le modalità di erogazione delle somme dovute sono, invece, stabilite dalla Convenzione 2018-2020. 6. Il Dipartimento trasferisce, altresì, all’Agenzia per la competenza dell’esercizio 2017 ed in un'unica soluzione: a) le eventuali integrazioni alle dotazioni di cui al comma 4 da determinarsi in applicazione dell’articolo 1, comma 75, della legge finanziaria 2006; b) le somme, iscritte sul capitolo 3891 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze stanziate dalla legge di bilancio 2017, per il pagamento all’Agenzia del demanio dei canoni di locazione per gli immobili assegnati alle amministrazioni dello Stato, tenendo conto delle eventuali variazioni intervenute nel corso della gestione; c) le risorse stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato relative alla rivalutazione ISTAT dei canoni di locazione connessi all’utilizzo degli immobili conferiti nel Fondo Immobili Pubblici (FIP) e Patrimonio Uno ed eventuali risorse atte a garantire gli interventi di manutenzione straordinaria, la messa a norma e ogni altra eventuale incombenza connessa; d) le risorse per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e per la corresponsione di compensi al personale dipendente assegnate all’Agenzia ai sensi dell’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Con riferimento all'attività svolta a decorrere dal 1 gennaio 2016, subordinatamente alla realizzazione degli strumenti di monitoraggio e riscontro di cui al primo periodo dell’art. 1, comma 7, del D.Lgs. 157/2015, le citate disposizioni cessano di avere applicazione per le agenzie fiscali. 7. Gli importi di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, sono erogati sul conto di Tesoreria unica n. 12105 “Agenzia delle Entrate” presso la Banca d’Italia, nel rispetto delle regole che disciplinano l’esercizio della Tesoreria unica. 8. La gestione dei pagamenti relativi alla restituzione e ai rimborsi di imposte e relativi interessi di mora è affidata al Dipartimento. Resta a carico dell’Agenzia la messa in atto delle procedure per la predisposizione degli schemi di decreto, degli ordini di accreditamento e/o di pagamento e degli schemi di richiesta di integrazione di somme e/o di variazioni compensative. 9. Il Dipartimento si impegna a mettere in atto le iniziative di competenza per il reperimento dei fondi necessari al pagamento, da parte dell’Agenzia, dei debiti dei soppressi Dipartimenti delle Entrate e del Territorio, derivanti dall’attività da questi ultimi svolta fino al 31 dicembre 2000.

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Impegni istituzionali del Ministero. 1. Il Dipartimento assicura l’indirizzo, il coordinamento e l’integrazione dei rapporti con le Agenzie fiscali e con gli altri Enti che esercitano funzioni nei settori della fiscalità statale, nel rispetto dell’autonomia gestionale, al fine di assicurare l’efficace conseguimento degli obiettivi di politica fiscale ed e il contenimento dei costi amministrativi. 2. Il coordinamento, il monitoraggio, il controllo e la vigilanza nei confronti dell’Agenzia sono esercitati secondo le modalità descritte nella presente Convenzione e, in particolare, nell’Allegato 1 “Sistema di relazioni tra Ministero ed Agenziarelazioni” e nell’Allegato 4 5 “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati”, allegati alla presente Convenzione. 3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 della presente Convenzione, il Dipartimento trasferisce trasferisce, secondo le modalità stabilite dai successivi commi 4 e 5, le risorse disponibili sul capitolo sui capitoli 3890 “Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle entrate” e 3904 “Somme da trasferire all'Agenzia delle entrate-Riscossione, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, per il funzionamento del servizio nazionale della riscossione” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze stanziate dalla legge di bilancio 20172022, tenendo conto delle eventuali variazioni intervenute in corso d’anno. Sulla base di documentate motivazioni, fermi restando i vincoli normativi e di finanza pubblica, saranno, inoltre, valutate ulteriori esigenze di risorse finanziarie finanziarie, ai fini del mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario dell’Agenzia. 4. Per quanto concerne le risorse di cui al capitolo 3890, tenuto conto della comunicazione da parte dell’Agenzia sulla ripartizione effettuata ai sensi dell’articolo 60 del D.L. 112/2008, il Dipartimento trasferisce: a) in due rate di uguale importo importo, le risorse per le spese per stipendi, retribuzioni e altre spese di personale stanziate sul piano gestionale 1 1, nonché le spese di funzionamento, aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, stanziate sul piano gestionale 2, da erogarsi la prima entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento di assegnazione delle risorse da legge di bilancio emanato dal Ministro e la seconda il 1° luglio; b) in dodicesimi le risorse per le spese di funzionamento aventi natura non obbligatoria ovvero frazionabili. Il primo dodicesimo sarà erogato entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento di assegnazione delle risorse da legge di bilancio emanato dal Ministro; c) in caso di ricorso alla gestione provvisoria da parte dell’Agenzia, limitatamente alla durata della stessa, le somme di cui al presente comma in dodicesimi. Terminata la gestione provvisoria e nelle more dell’entrata in vigore della nuova Convenzione, sulla base di documentate motivazioni e per far fronte a momentanee tensioni di liquidità, potranno essere valutati ulteriori trasferimenti delle risorse disponibili nell’ammontare strettamente necessario a garantire le condizioni di equilibrio finanziario dell’Agenzia. 5. Per quanto riguarda le risorse di cui al capitolo 3904, il Dipartimento eroga all’Agenzia, per il successivo trasferimento ad AdeR, le risorse necessarie ad assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, lettera b) del D.L. 193/2016 e dell’articolo 14 dello Statuto di AdeR. A tal fine, trasferisce in quattro rate di uguale importo, con periodicità trimestrale, a partire dal mese di febbraio di ogni anno, le risorse destinate alla copertura degli oneri di gestione e delle spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati. 6. Per la quota incentivante correlata alla verifica dei risultati dell’anno 2016 2021 ai sensi dell’articolo 59 del D.Lgs. 300/1999, determinata nella misura prevista nell’esercizio precedente, ferma restando la normativa vigente in materia di contrattazione integrativa e di costituzione di fondi, il Dipartimento trasferisce l’importo spettante, entro il 31 luglio 2022, previa informativa al Ministro sulla verifica dei risultati della gestione conseguiti nell’anno precedente, in coerenza con le modalità e i tempi previsti nell’Allegato 5“Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati”. 7. Le risorse destinate alla quota incentivante di cui all’articolo 59 del D.Lgs. 300/1999 e l’eventuale integrazione prevista dall’articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 157/2015 correlati alla verifica dei risultati 2022 sono stabilite nell’allegato 3 “Sistema incentivante dell’Agenzia delle entrate” della presente Convenzione. Per la quota incentivante correlata alla verifica dei risultati dell’anno 2022 ai sensi dell’articolo 59 del D. Lgs. 300/1999, determinata nella misura prevista nell’esercizio precedente, ferma restando la normativa vigente in materia di contrattazione integrativa e di costituzione di fondi, il Dipartimento trasferisce secondo le seguenti modalità: a) un acconto pari al 70% della quota incentivante prevista, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza. A tal fine, il Direttore dell’Agenzia trasmette al Dipartimento, entro il 30 31 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza, un report preliminare accompagnato da una comunicazione sintetica relazione sui risultati conseguiti al 31 dicembre, da realizzare sulla base dei dati provvisoriamente disponibili secondo le modalità previste nell’Allegato 3 “Sistema incentivante” e nell’Allegato 4 5 “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati”; b) il saldo spettante, entro il successivo 31 luglio, previa informativa al Ministro sulla verifica dei risultati della gestione conseguiti nell’anno precedente, in coerenza con le modalità e i tempi previsti nell’Allegato 4 5 “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati”. L’Agenzia si impegna a destinare gli importi di cui al presente comma al miglioramento delle condizioni di funzionamento ed al potenziamento della struttura nonché alla corresponsione di compensi incentivanti al personale dipendente, sulla base di parametri attinenti all’incremento della qualità e della produttività dell’azione amministrativa. Le modalità per la ripartizione e la distribuzione al personale dipendente dei compensi incentivanti sono definite d’intesa con le Organizzazioni sindacali. L’individuazione delle risorse relative alla quota incentivante di cui all’articolo 59 del D.Lgs. 300/1999 e dell’eventuale integrazione prevista dall’articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 157/2015 correlati alla verifica dei risultati 2017, sono disciplinate dall’allegato 3 “Sistema incentivante” della presente Convenzione che ne stabilisce altresì le modalità di attribuzione. Le modalità di erogazione delle somme dovute sono, invece, stabilite dalla Convenzione 2018-2020. 68. Il Dipartimento trasferisce, altresì, all’Agenzia per la competenza dell’esercizio 2017 ed 2022 e in un'unica soluzione: a) le eventuali integrazioni alle dotazioni di cui al comma 4 da determinarsi in applicazione dell’articolo 1, comma 75, della legge finanziaria 2006; b) le sommerisorse assegnate all’Agenzia secondo le modalità e nel rispetto dei vincoli previsti dall’art. 1, iscritte comma 7, del D.Lgs. 157/2015. 9. Infine, il Dipartimento trasferisce all’Agenzia, in un'unica soluzione, entro 30 giorni dall’assegnazione ed effettiva disponibilità delle risorse: a) le somme stanziate sul capitolo 3891 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze stanziate dalla legge di bilancio 2017Ministero, per il pagamento all’Agenzia del demanio dei canoni di locazione per gli immobili assegnati alle amministrazioni dello Stato, tenendo conto delle eventuali variazioni intervenute nel corso della gestione; cb) le risorse stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato relative alla rivalutazione ISTAT dei canoni di locazione connessi all’utilizzo degli immobili conferiti nel Fondo Immobili Pubblici (FIP) e Patrimonio Uno ed eventuali risorse atte a garantire gli interventi di manutenzione straordinaria, la messa a norma e ogni altra eventuale incombenza connessa; d) le risorse per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e per la corresponsione di compensi al personale dipendente assegnate all’Agenzia ai sensi dell’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Con riferimento all'attività svolta a decorrere dal 1 gennaio 2016, subordinatamente alla realizzazione degli strumenti di monitoraggio e riscontro di cui al primo periodo dell’art. 1, comma 7, del D.Lgs. 157/2015, le citate disposizioni cessano di avere applicazione per le agenzie fiscali. 710. Gli importi di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dal 3 al 9 del presente articolo, sono erogati sul conto di Tesoreria unica n. 12105 “Agenzia delle Entrateentrate” presso la Banca d’Italia, nel rispetto delle regole che disciplinano l’esercizio della Tesoreria unica. 811. La gestione dei pagamenti relativi alla restituzione e ai rimborsi di imposte e relativi interessi di mora è affidata al Dipartimento. Resta a carico dell’Agenzia la messa in atto delle procedure per la predisposizione degli schemi di decreto, degli ordini di accreditamento e/o di pagamento e degli schemi di richiesta di integrazione di somme e/o di variazioni compensative. 912. Il Dipartimento si impegna a mettere in atto le iniziative di competenza per il reperimento dei fondi necessari al pagamento, da parte dell’Agenzia, dei debiti dei soppressi Dipartimenti delle Entrate e del Territorio, derivanti dall’attività da questi ultimi svolta fino al 31 dicembre 2000.

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Samples: Convenzione Triennale, Convenzione Triennale, Convenzione Triennale

Impegni istituzionali del Ministero. 1. Il Dipartimento assicura l’indirizzo, il coordinamento e l’integrazione dei rapporti con le Agenzie fiscali e con gli altri Enti che esercitano funzioni nei settori della fiscalità statale, nel rispetto dell’autonomia gestionale, al fine di assicurare l’efficace conseguimento degli obiettivi di politica fiscale ed e il contenimento dei costi amministrativi. 2. Il coordinamento, il monitoraggio, il controllo e la vigilanza nei confronti dell’Agenzia sono esercitati secondo le modalità descritte nella presente Convenzione e, in particolare, nell’Allegato 1 “Sistema di relazioni tra Ministero ed Agenziarelazioni” e nell’Allegato 4 5 “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati”, allegati alla presente Convenzione. 3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 della presente Convenzione, il Dipartimento trasferisce trasferisce, secondo le modalità stabilite dai successivi commi 4 e 5, le risorse disponibili sul capitolo sui capitoli 3890 “Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle entrate” e 3904 “Somme da trasferire all'Agenzia delle entrate-Riscossione, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, per il funzionamento del servizio nazionale della riscossione” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze stanziate dalla legge di bilancio 20172024, tenendo conto delle eventuali variazioni intervenute in corso d’anno. Sulla base di documentate motivazioni, fermi restando i vincoli normativi e di finanza pubblica, saranno, inoltre, valutate ulteriori esigenze di risorse finanziarie finanziarie, ai fini del mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-economico- finanziario dell’Agenzia. 4. Per quanto concerne le risorse di cui al capitolo 3890, tenuto conto della comunicazione da parte dell’Agenzia sulla ripartizione effettuata ai sensi dell’articolo 60 del D.L. 112/2008, il Dipartimento trasferisce: a) in due rate di uguale importo importo, le risorse per le spese per stipendi, retribuzioni e altre spese di personale stanziate sul piano gestionale 1 nonché le spese di funzionamento, aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, stanziate sul piano gestionale 21, da erogarsi la prima entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento di assegnazione delle risorse da legge di bilancio emanato dal Ministro febbraio e la seconda il 1° entro luglio; b) in dodicesimi le risorse per le spese di funzionamento aventi natura non obbligatoria ovvero frazionabilistanziate sul piano gestionale 2. Il primo dodicesimo sarà erogato entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento il mese di assegnazione delle risorse da legge di bilancio emanato dal Ministrofebbraio; c) in caso di ricorso alla gestione provvisoria da parte dell’Agenzia, limitatamente alla durata della stessa, le somme di cui al presente comma ai predetti piani gestionali 1 e 2 in dodicesimi. d) terminata la gestione provvisoria con l’approvazione del budget da parte del Ministro ai sensi dell’articolo 60, comma 2, del d.lgs. 300/1999, trovano applicazione le disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b), detratti i dodicesimi già assegnati con la gestione provvisoria. Se la gestione provvisoria si protrae per oltre quattro mesi, nelle more dell’approvazione del budget da parte del Ministro ai sensi dell’articolo 60, comma 2, del d.lgs. 300/1999, sulla base di documentate motivazioni e per far fronte a momentanee tensioni di liquidità, potranno essere valutati ulteriori trasferimenti delle risorse disponibili nell’ammontare strettamente necessario a garantire le condizioni di equilibrio finanziario dell’Agenzia. 5. Per quanto riguarda le risorse di cui al capitolo 3904, il Dipartimento eroga all’Agenzia, per il successivo trasferimento ad AdeR, le risorse necessarie ad assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, lettera b) del D.L. 193/2016 e dell’articolo 14 dello Statuto di AdeR. A tal fine, trasferisce in quattro rate di uguale importo, con periodicità trimestrale, a partire dal mese di febbraio di ogni anno, le risorse destinate alla copertura degli oneri di gestione e delle spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati. 6. Per la quota incentivante correlata alla verifica dei risultati dell’anno 2016 2023 ai sensi dell’articolo 59 del D.Lgs. 300/1999, determinata nella misura prevista nell’esercizio precedente, ferma restando la normativa vigente in materia di contrattazione integrativa e di costituzione di fondi, il Dipartimento trasferisce l’importo spettante entro il 31 luglio 2024, previa informativa al Ministro sulla verifica dei risultati della gestione conseguiti nell’anno precedente, in coerenza con le modalità e i tempi previsti nell’Allegato 5 “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati”. 7. Le risorse destinate alla quota incentivante di cui all’articolo 59 del D.Lgs. 300/1999 e l’eventuale integrazione prevista dall’articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 157/2015 correlati alla verifica dei risultati 2024 sono stabilite nell’allegato 3 “Sistema incentivante dell’Agenzia delle entrate” della presente Convenzione. Per la quota incentivante correlata alla verifica dei risultati dell’anno 2024 ai sensi dell’articolo 59 del D. Lgs. 300/1999, determinata nella misura prevista nell’esercizio precedente, ferma restando la normativa vigente in materia di contrattazione integrativa e di costituzione di fondi, il Dipartimento trasferisce secondo le seguenti modalità: a) un acconto pari al 70% della quota incentivante prevista, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza. A tal fine, il Direttore dell’Agenzia trasmette al Dipartimento, entro il 30 31 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza, un report preliminare accompagnato da una comunicazione sintetica relazione sui risultati conseguiti al 31 dicembre, da realizzare sulla base dei dati provvisoriamente disponibili secondo le modalità previste nell’Allegato 3 “Sistema incentivante” e nell’Allegato 4 5 “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati”; b) il saldo spettante, entro il successivo 31 luglio, previa informativa al Ministro sulla verifica dei risultati della gestione conseguiti nell’anno precedente, in coerenza con le modalità e i tempi previsti nell’Allegato 4 5 “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati”. L’Agenzia si impegna a destinare gli importi di cui al presente comma al miglioramento delle condizioni di funzionamento ed al potenziamento della struttura nonché alla corresponsione di compensi incentivanti al personale dipendente, sulla base di parametri attinenti all’incremento della qualità e della produttività dell’azione amministrativa. Le modalità per la ripartizione e la distribuzione al personale dipendente dei compensi incentivanti sono definite d’intesa con le Organizzazioni sindacali. L’individuazione delle risorse relative alla quota incentivante di cui all’articolo 59 del D.Lgs. 300/1999 e dell’eventuale integrazione prevista dall’articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 157/2015 correlati alla verifica dei risultati 2017, sono disciplinate dall’allegato 3 “Sistema incentivante” della presente Convenzione che ne stabilisce altresì le modalità di attribuzione. Le modalità di erogazione delle somme dovute sono, invece, stabilite dalla Convenzione 2018-2020. 68. Il Dipartimento trasferisce, altresì, all’Agenzia per la competenza dell’esercizio 2017 ed 2024 e in un'unica soluzione: a) le eventuali integrazioni alle dotazioni di cui al comma 4 da determinarsi in applicazione dell’articolo 1, comma 75, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006); b) le sommerisorse assegnate all’Agenzia secondo le modalità e nel rispetto dei vincoli previsti dall’art. 1, iscritte comma 7, del D.Lgs. 157/2015. 9. Infine, il Dipartimento trasferisce all’Agenzia, in un'unica soluzione, entro 30 giorni dall’assegnazione ed effettiva disponibilità delle risorse: a) le somme stanziate sul capitolo 3891 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze stanziate dalla legge di bilancio 2017Ministero, per il pagamento all’Agenzia del demanio dei canoni di locazione per gli immobili assegnati alle amministrazioni dello Stato, tenendo conto delle eventuali variazioni intervenute nel corso della gestione; cb) le risorse stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato relative alla rivalutazione ISTAT dei canoni di locazione connessi all’utilizzo degli immobili conferiti nel Fondo Immobili Pubblici (FIP) e Patrimonio Uno ed eventuali risorse atte a garantire gli interventi di manutenzione straordinaria, la messa a norma e ogni altra eventuale incombenza connessa; d) le risorse per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e per la corresponsione di compensi al personale dipendente assegnate all’Agenzia ai sensi dell’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Con riferimento all'attività svolta a decorrere dal 1 gennaio 2016, subordinatamente alla realizzazione degli strumenti di monitoraggio e riscontro di cui al primo periodo dell’art. 1, comma 7, del D.Lgs. 157/2015, le citate disposizioni cessano di avere applicazione per le agenzie fiscali. 710. Gli importi di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dal 3 al 9 del presente articolo, sono erogati sul conto di Tesoreria unica n. 12105 “Agenzia delle Entrateentrate” presso la Banca d’Italia, nel rispetto delle regole che disciplinano l’esercizio della Tesoreria unica. 811. La gestione dei pagamenti relativi alla restituzione e ai rimborsi di imposte e relativi interessi di mora è affidata al Dipartimento. Resta a carico dell’Agenzia la messa in atto delle procedure per la predisposizione degli schemi di decreto, degli ordini di accreditamento e/o di pagamento e degli schemi di richiesta di integrazione di somme e/o di variazioni compensative. 912. Il Dipartimento si impegna a mettere in atto le iniziative di competenza per il reperimento dei fondi necessari al pagamento, da parte dell’Agenzia, dei debiti dei soppressi Dipartimenti delle Entrate e del Territorio, derivanti dall’attività da questi ultimi svolta fino al 31 dicembre 2000.

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Impegni istituzionali del Ministero. 1. Il Dipartimento assicura l’indirizzo, il coordinamento e l’integrazione dei rapporti con le Agenzie fiscali e con gli altri Enti che esercitano funzioni nei settori della fiscalità statale, nel rispetto dell’autonomia gestionale, al fine di assicurare l’efficace conseguimento degli obiettivi di politica fiscale ed il contenimento dei costi amministrativi. 2. Il coordinamento, il monitoraggio, il controllo e la vigilanza nei confronti dell’Agenzia sono esercitati secondo le modalità descritte nell’Allegato 1 “Sistema di relazioni tra Ministero ed Agenzia” e nell’Allegato 4 “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati”, allegati alla presente Convenzione. 3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 della presente Convenzione, il Dipartimento trasferisce le risorse disponibili sul capitolo 3890 dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze stanziate dalla legge di bilancio 20172016, tenendo conto delle eventuali variazioni intervenute in corso d’anno. Sulla base di documentate motivazioni, fermi restando i vincoli di finanza pubblica, saranno, inoltre, valutate ulteriori esigenze di risorse finanziarie ai fini del mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario dell’Agenzia. 4. Per quanto concerne le risorse di cui al capitolo 3890, tenuto conto della comunicazione da parte dell’Agenzia sulla ripartizione effettuata ai sensi dell’articolo 60 del D.L. 112/2008, il Dipartimento trasferisce: a) in due rate di uguale importo le risorse per le spese per stipendi, retribuzioni e altre spese di personale stanziate sul piano gestionale 1 nonché le spese di funzionamento, aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, stanziate sul piano gestionale 2, da erogarsi la prima entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento di assegnazione delle risorse da legge di bilancio emanato dal Ministro e la seconda il 1° luglio; b) in dodicesimi le risorse per le spese di funzionamento aventi natura non obbligatoria ovvero frazionabili. Il primo dodicesimo sarà erogato entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento di assegnazione delle risorse da legge di bilancio emanato dal Ministro; c) in caso di ricorso alla gestione provvisoria da parte dell’Agenzia, limitatamente alla durata della stessa, le somme di cui al presente comma in dodicesimi. 5. Per la quota incentivante correlata alla verifica dei risultati dell’anno 2016 2015 ai sensi dell’articolo 59 del D.Lgs. 300/1999, determinata nella misura prevista nell’esercizio precedente, ferma restando la normativa vigente in materia di contrattazione integrativa e di costituzione di fondi, il Dipartimento trasferisce secondo le seguenti modalità: a) un acconto pari al 70% della quota incentivante prevista, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza. A tal fine, il Direttore dell’Agenzia trasmette al Dipartimento, entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza, una comunicazione secondo le modalità previste nell’Allegato 3 “Sistema incentivante” e nell’Allegato 4 “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati”; b) il saldo spettante, entro il 31 30 luglio, previa informativa al Ministro sulla verifica dei risultati della gestione conseguiti nell’anno precedente, in coerenza con i tempi previsti nell’Allegato 4 “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati”. L’Agenzia si impegna a destinare gli importi di cui al presente comma al miglioramento delle condizioni di funzionamento ed al potenziamento della struttura nonché alla corresponsione di compensi incentivanti al personale dipendente, sulla base di parametri attinenti all’incremento della qualità e della produttività dell’azione amministrativa. Le modalità per la ripartizione e la distribuzione al personale dipendente dei compensi incentivanti sono definite d’intesa con le Organizzazioni sindacali. L’individuazione delle risorse relative alla Le modalità di attribuzione della quota incentivante di cui all’articolo 59 del D.Lgs. 300/1999 e dell’eventuale integrazione prevista dall’articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 157/2015 correlati correlate alla verifica dei risultati 2017, dell’anno 2016 sono disciplinate dall’allegato 3 “Sistema incentivante” della presente Convenzione che ne stabilisce altresì le modalità di attribuzioneConvenzione. Le modalità di erogazione delle somme dovute sono, invece, stabilite dalla Convenzione 20182017-20202019. 6. Il Dipartimento trasferisce, altresì, all’Agenzia per la competenza dell’esercizio 2017 2016 ed in un'unica soluzione: a) le eventuali integrazioni alle dotazioni di cui al comma 4 da determinarsi in applicazione dell’articolo 1, comma 75, della legge finanziaria 2006; b) le somme, iscritte sul capitolo 3891 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze stanziate dalla legge di bilancio 20172016, per il pagamento all’Agenzia del demanio dei canoni di locazione per gli immobili assegnati alle amministrazioni dello Stato, tenendo conto delle eventuali variazioni intervenute nel corso della gestione; c) le risorse stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato relative alla rivalutazione ISTAT dei canoni di locazione connessi all’utilizzo degli immobili conferiti nel Fondo Immobili Pubblici (FIP) e Patrimonio Uno ed eventuali risorse atte a garantire gli interventi di manutenzione straordinaria, la messa a norma e ogni altra eventuale incombenza connessa; d) le risorse per il potenziamento dell'amministrazione dell'Amministrazione finanziaria e per la corresponsione di compensi al personale dipendente assegnate all’Agenzia ai sensi dell’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Con riferimento all'attività svolta a decorrere dal 1 gennaio 2016, subordinatamente alla realizzazione degli strumenti di monitoraggio e riscontro di cui al primo periodo dell’art. 1, comma 7, del D.Lgs. 157/2015, le citate disposizioni cessano di avere applicazione per le agenzie fiscali. 7. Gli importi di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, sono erogati sul conto di Tesoreria unica n. 12105 “Agenzia delle Entrate” presso la Banca d’Italia, nel rispetto delle regole che disciplinano l’esercizio della Tesoreria unica. 8. La gestione dei pagamenti relativi alla restituzione e ai rimborsi di imposte e relativi interessi di mora ed alle imposte sui beni dello Stato è affidata al Dipartimento. Resta a carico dell’Agenzia la messa in atto delle procedure per la predisposizione degli schemi di decreto, degli ordini di accreditamento e/o di pagamento e degli schemi di richiesta di integrazione di somme e/o di variazioni compensative. 9. Il Dipartimento si impegna a mettere in atto le iniziative di competenza per il reperimento dei fondi necessari al pagamento, da parte dell’Agenzia, dei debiti dei soppressi Dipartimenti delle Entrate e del Territorio, derivanti dall’attività da questi ultimi svolta fino al 31 dicembre 2000.

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Impegni istituzionali del Ministero. 1. Il Dipartimento assicura l’indirizzo, il coordinamento e l’integrazione dei rapporti con le Agenzie agenzie fiscali e con gli altri Enti enti che esercitano funzioni nei settori della fiscalità statale, nel rispetto dell’autonomia gestionale, al fine di assicurare l’efficace conseguimento degli obiettivi di politica fiscale ed il contenimento dei costi amministrativi. 2. Il coordinamento, il monitoraggio, il controllo e la vigilanza nei confronti dell’Agenzia sono esercitati secondo le modalità descritte nell’Allegato 1 “Sistema di relazioni tra Ministero ed Agenzia” e nell’Allegato 4 “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati”, allegati alla presente Convenzione. 3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 della presente Convenzione, il Dipartimento trasferisce trasferisce, secondo le modalità stabilite dal successivo comma 4, le risorse disponibili sul capitolo 3890 3920 dello stato di previsione del Ministero dell’Economia dell’economia e delle Finanze finanze stanziate dalla legge Legge di bilancio 20172022, tenendo conto delle eventuali variazioni intervenute in corso d’anno. Sulla base di documentate motivazioni, fermi restando i vincoli di finanza pubblica, saranno, inoltre, valutate ulteriori esigenze di risorse finanziarie ai fini del mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario dell’Agenzia. 4. Per quanto concerne le risorse di cui al capitolo 38903920, tenuto conto della dell’eventuale comunicazione da parte dell’Agenzia sulla ripartizione effettuata ai sensi dell’articolo 60 del D.L. 112/2008, il Dipartimento trasferisce: a) in due rate di uguale importo le risorse per le spese per stipendi, retribuzioni e altre spese di personale stanziate sul piano gestionale sui piani gestionali 1 e 3 nonché le spese di funzionamento, aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, stanziate sul piano gestionale sui piani gestionali 2, 4 e 6, da erogarsi la prima entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento di assegnazione delle risorse da legge di bilancio emanato dal Ministro e la seconda il 1° luglio; b) in dodicesimi le risorse per le spese di funzionamento aventi natura non obbligatoria ovvero frazionabili. Il primo dodicesimo sarà erogato entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento di assegnazione delle risorse da legge di bilancio emanato dal Ministro; c) in caso di ricorso alla gestione provvisoria da parte dell’Agenzia, limitatamente alla durata della stessa, le somme di cui al presente comma in dodicesimi. Terminata la gestione provvisoria e nelle more dell’entrata in vigore della nuova Convenzione, sulla base di documentate motivazioni e per far fronte a momentanee tensioni di liquidità, potranno essere valutati ulteriori trasferimenti delle risorse disponibili nell’ammontare strettamente necessario a garantire le condizioni di equilibrio finanziario dell’Agenzia. 5. Per la quota incentivante, correlata alla verifica dei risultati dell’anno 2021 ai sensi dell’articolo 59 del D.Lgs. 300/1999, determinata nella misura prevista nell’esercizio precedente, ferma restando la normativa vigente in materia di contrattazione integrativa e di costituzione di fondi, il Dipartimento trasferisce l’importo spettante, entro il 31 luglio 2022 previa informativa al Ministro sulla verifica dei risultati della gestione conseguiti nell’anno precedente, in coerenza con le modalità e i tempi previsti nell’Allegato 4 “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati”. 6. Le risorse destinate alla quota incentivante di cui all’articolo 59 del D.Lgs. 300/1999 e l’eventuale integrazione prevista dall’articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 157/2015 correlati alla verifica dei risultati 2022 sono stabilite nell’allegato 3 “Sistema incentivante” della presente Convenzione. Per la quota incentivante correlata alla verifica dei risultati dell’anno 2016 2022 ai sensi dell’articolo 59 del D.Lgs. 300/1999, determinata nella misura prevista nell’esercizio precedente, ferma restando la normativa vigente in materia di contrattazione integrativa e di costituzione di fondi, il Dipartimento trasferisce secondo le seguenti modalità: a) un acconto pari al 70% della quota incentivante prevista, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza. A tal fine, il Direttore dell’Agenzia trasmette al Dipartimento, entro il 30 31 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza, sulla base delle informazioni provvisoriamente disponibili, un report preliminare accompagnato da una comunicazione sintetica relazione sui risultati riferiti ai singoli indicatori di output del Piano delle attività conseguiti al 31 dicembre, secondo le modalità previste nell’Allegato 3 “Sistema incentivante” e nell’Allegato 4 “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati”; b) il saldo spettante, entro il successivo 31 luglio, previa informativa al Ministro sulla verifica dei risultati della gestione conseguiti nell’anno precedente, in coerenza con le modalità e i tempi previsti nell’Allegato 4 “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati”. L’Agenzia si impegna a destinare gli importi di cui al presente comma al miglioramento delle condizioni di funzionamento ed al potenziamento della struttura nonché alla corresponsione di compensi incentivanti al personale dipendente, sulla base di parametri attinenti all’incremento della qualità e della produttività dell’azione amministrativa. Le modalità per la ripartizione e la distribuzione al personale dipendente dei compensi incentivanti sono definite d’intesa con le Organizzazioni sindacali. L’individuazione delle risorse relative alla quota incentivante di cui all’articolo 59 del D.Lgs. 300/1999 e dell’eventuale integrazione prevista dall’articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 157/2015 correlati alla verifica dei risultati 2017, sono disciplinate dall’allegato 3 “Sistema incentivante” della presente Convenzione che ne stabilisce altresì le modalità di attribuzione. Le modalità di erogazione delle somme dovute sono, invece, stabilite dalla Convenzione 2018-2020. 67. Il Dipartimento trasferisce, altresì, all’Agenzia per la competenza dell’esercizio 2017 2022 ed in un'unica soluzione: a) le eventuali integrazioni alle dotazioni di cui al comma 4 da determinarsi in applicazione dell’articolo 1, comma 75, della legge finanziaria 2006; b) le somme, iscritte sul capitolo 3891 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze stanziate dalla legge di bilancio 2017, per il pagamento all’Agenzia del demanio dei canoni di locazione per gli immobili assegnati alle amministrazioni dello Stato, tenendo conto delle eventuali variazioni intervenute nel corso della gestione; c) le risorse stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio Bilancio dello Stato relative alla rivalutazione ISTAT dei ai canoni di locazione locazione, e alla loro rivalutazione ISTAT, connessi all’utilizzo degli immobili conferiti nel Fondo Immobili Pubblici (FIP) e Patrimonio Uno ed eventuali risorse atte a garantire gli interventi di manutenzione straordinaria, la messa a norma e ogni altra eventuale incombenza connessa; dc) le risorse per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e per la corresponsione di compensi al personale dipendente assegnate all’Agenzia ai sensi dell’articolo 12, commi 1 secondo le modalità e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Con riferimento all'attività svolta a decorrere dal 1 gennaio 2016, subordinatamente alla realizzazione degli strumenti di monitoraggio e riscontro di cui al primo periodo dell’artnel rispetto dei vincoli previsti dall’art. 1, comma 7, del D.Lgs. 157/2015, le citate disposizioni cessano di avere applicazione per le agenzie fiscali. 78. Sono inoltre trasferiti all’Agenzia gli eventuali finanziamenti con vincolo di destinazione provenienti: a) da organismi nazionali e UE, per la realizzazione di progetti UE, sperimentazioni e studi; b) dal bilancio dello Stato, per assicurare l’attuazione del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2002, n. 106, che, tra l’altro, ha introdotto disposizioni in tema di distruzione dei mezzi di trasporto sequestrati o confiscati a seguito di operazioni di polizia contro fenomeni di immigrazione clandestina. 9. Gli importi di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dal 3 all’8 del presente articolo, sono erogati sul conto di Tesoreria unica n. 12105 12107 “Agenzia delle Entratedogane e dei monopoli” presso la Banca d’Italia, nel rispetto delle regole che disciplinano l’esercizio della Tesoreria unica. 810. La gestione dei pagamenti relativi alla restituzione e ai rimborsi di imposte e relativi interessi di mora ed alle imposte sui beni dello Stato è affidata al Dipartimento. Resta a carico dell’Agenzia la messa in atto delle procedure per la predisposizione degli schemi di decreto, degli ordini di accreditamento e/o di pagamento e degli schemi di richiesta di integrazione di somme e/o di variazioni compensativecompensative comprese quelle relative ai rimborsi IVA connessi ad operazioni doganali, per i quali la stessa dovrà altresì acquisire il preventivo nulla osta dell’Agenzia delle entrate in conformità agli accordi conclusi al riguardo tra le due Agenzie. 9. Il Dipartimento si impegna a mettere in atto le iniziative di competenza per il reperimento dei fondi necessari al pagamento, da parte dell’Agenzia, dei debiti dei soppressi Dipartimenti delle Entrate e del Territorio, derivanti dall’attività da questi ultimi svolta fino al 31 dicembre 2000.

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Impegni istituzionali del Ministero. 1. Il Dipartimento assicura l’indirizzo, il coordinamento e l’integrazione dei rapporti con le Agenzie fiscali e con gli altri Enti che esercitano funzioni nei settori della fiscalità statale, nel rispetto dell’autonomia gestionale, al fine di assicurare l’efficace conseguimento degli obiettivi di politica fiscale ed il contenimento dei costi amministrativi. 2. Il coordinamento, il monitoraggio, il controllo e la vigilanza nei confronti dell’Agenzia sono esercitati secondo le modalità descritte nell’Allegato 1 “Sistema di relazioni tra Ministero ed Agenzia” e nell’Allegato 4 “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati”, allegati alla presente Convenzione. 3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 della presente Convenzione, il Dipartimento trasferisce le risorse disponibili sul capitolo 3890 dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze stanziate dalla legge di bilancio 20172018, tenendo conto delle eventuali variazioni intervenute in corso d’anno. Sulla base di documentate motivazioni, fermi restando i vincoli di finanza pubblica, saranno, inoltre, valutate ulteriori esigenze di risorse finanziarie ai fini del mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario dell’Agenzia. 4. Per quanto concerne le risorse di cui al capitolo 3890, tenuto conto della comunicazione da parte dell’Agenzia sulla ripartizione effettuata ai sensi dell’articolo 60 del D.L. 112/2008, il Dipartimento trasferisce: a) in due rate di uguale importo le risorse per le spese per stipendi, retribuzioni e altre spese di personale stanziate sul piano gestionale 1 nonché le spese di funzionamento, aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, stanziate sul piano gestionale 2, da erogarsi la prima entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento di assegnazione delle risorse da legge di bilancio emanato dal Ministro e la seconda il 1° luglio; b) in dodicesimi le risorse per le spese di funzionamento aventi natura non obbligatoria ovvero frazionabili. Il primo dodicesimo sarà erogato entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento di assegnazione delle risorse da legge di bilancio emanato dal Ministro; c) in caso di ricorso alla gestione provvisoria da parte dell’Agenzia, limitatamente alla durata della stessa, le somme di cui al presente comma in dodicesimi. 5. Per la quota incentivante correlata alla verifica dei risultati dell’anno 2016 2017 ai sensi dell’articolo 59 del D.Lgs. 300/1999, determinata nella misura prevista nell’esercizio precedente, ferma restando la normativa vigente in materia di contrattazione integrativa e di costituzione di fondi, il Dipartimento trasferisce secondo le seguenti modalità: a) un acconto pari al 70% della quota incentivante prevista, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza. A tal fine, il Direttore dell’Agenzia trasmette al Dipartimento, entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza, una comunicazione secondo le modalità previste nell’Allegato 3 “Sistema incentivante” e nell’Allegato 4 “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati”; b) il saldo spettante, entro il 31 luglio, previa informativa al Ministro sulla verifica dei risultati della gestione conseguiti nell’anno precedente, in coerenza con i tempi previsti nell’Allegato 4 “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati”. L’Agenzia si impegna a destinare gli importi di cui al presente comma al miglioramento delle condizioni di funzionamento ed al potenziamento della struttura nonché alla corresponsione di compensi incentivanti al personale dipendente, sulla base di parametri attinenti all’incremento della qualità e della produttività dell’azione amministrativa. Le modalità per la ripartizione e la distribuzione al personale dipendente dei compensi incentivanti sono definite d’intesa con le Organizzazioni sindacali. L’individuazione delle risorse relative alla quota incentivante di cui all’articolo 59 del D.Lgs. 300/1999 e dell’eventuale integrazione prevista dall’articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 157/2015 correlati alla verifica dei risultati 20172018, sono disciplinate dall’allegato 3 “Sistema incentivante” della presente Convenzione che ne stabilisce altresì le modalità di attribuzione. Le modalità di erogazione delle somme dovute sono, invece, stabilite dalla Convenzione 20182019-20202021. 6. Il Dipartimento trasferisce, altresì, all’Agenzia per la competenza dell’esercizio 2017 2018 ed in un'unica soluzione: a) le eventuali integrazioni alle dotazioni di cui al comma 4 da determinarsi in applicazione dell’articolo 1, comma 75, della legge finanziaria 2006; b) le somme, iscritte sul capitolo 3891 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze stanziate dalla legge di bilancio 20172018, per il pagamento all’Agenzia del demanio dei canoni di locazione per gli immobili assegnati alle amministrazioni dello Stato, tenendo conto delle eventuali variazioni intervenute nel corso della gestione; c) le risorse stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato relative alla rivalutazione ISTAT dei canoni di locazione connessi all’utilizzo degli immobili conferiti nel Fondo Immobili Pubblici (FIP) e Patrimonio Uno ed eventuali risorse atte a garantire gli interventi di manutenzione straordinaria, la messa a norma e ogni altra eventuale incombenza connessa; d) le risorse per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e per la corresponsione di compensi al personale dipendente assegnate all’Agenzia ai sensi dell’articolo 12, commi 1 secondo le modalità e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Con riferimento all'attività svolta a decorrere dal 1 gennaio 2016, subordinatamente alla realizzazione degli strumenti di monitoraggio e riscontro di cui al primo periodo dell’artnel rispetto dei vincoli previsti dall’art. 1, comma 7, del D.Lgs. 157/2015, le citate disposizioni cessano di avere applicazione per le agenzie fiscali. 7. Gli importi di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, sono erogati sul conto di Tesoreria unica n. 12105 “Agenzia delle Entrate” presso la Banca d’Italia, nel rispetto delle regole che disciplinano l’esercizio della Tesoreria unica. 8. La gestione dei pagamenti relativi alla restituzione e ai rimborsi di imposte e relativi interessi di mora è affidata al Dipartimento. Resta a carico dell’Agenzia la messa in atto delle procedure per la predisposizione degli schemi di decreto, degli ordini di accreditamento e/o di pagamento e degli schemi di richiesta di integrazione di somme e/o di variazioni compensative. 9. Il Dipartimento si impegna a mettere in atto le iniziative di competenza per il reperimento dei fondi necessari al pagamento, da parte dell’Agenzia, dei debiti dei soppressi Dipartimenti delle Entrate e del Territorio, derivanti dall’attività da questi ultimi svolta fino al 31 dicembre 2000.

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Samples: Convenzione Triennale

Impegni istituzionali del Ministero. 1. Il Dipartimento assicura l’indirizzoMinistero, tramite il coordinamento e l’integrazione dei rapporti con le Agenzie fiscali e con gli altri Enti che esercitano funzioni nei settori della fiscalità statale, nel rispetto dell’autonomia gestionale, al fine di assicurare l’efficace conseguimento degli obiettivi di politica fiscale ed il contenimento dei costi amministrativi. 2. Il coordinamento, il monitoraggio, il controllo e la vigilanza nei confronti dell’Agenzia sono esercitati secondo le modalità descritte nell’Allegato 1 “Sistema di relazioni tra Ministero ed Agenzia” e nell’Allegato 4 “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati”, allegati alla presente Convenzione. 3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 della presente Convenzione, il Dipartimento trasferisce le risorse disponibili sul capitolo 3890 dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze stanziate dalla legge di bilancio 2017, tenendo conto delle eventuali variazioni intervenute in corso d’anno. Sulla base di documentate motivazioni, fermi restando i vincoli di finanza pubblica, saranno, inoltre, valutate ulteriori esigenze di risorse finanziarie ai fini del mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario dell’Agenzia. 4. Per quanto concerne le risorse di cui al capitolo 3890, tenuto conto della comunicazione da parte dell’Agenzia sulla ripartizione effettuata ai sensi dell’articolo 60 del D.L. 112/2008, il Dipartimento trasferisce: a) in due rate di uguale importo le risorse per le spese per stipendi, retribuzioni e altre spese di personale stanziate sul piano gestionale 1 nonché le spese di funzionamento, aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, stanziate sul piano gestionale 2, da erogarsi la prima entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento di assegnazione delle risorse da legge di bilancio emanato dal Ministro e la seconda il 1° luglio; b) in dodicesimi le risorse per le spese di funzionamento aventi natura non obbligatoria ovvero frazionabili. Il primo dodicesimo sarà erogato entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento di assegnazione delle risorse da legge di bilancio emanato dal Ministro; c) in caso di ricorso alla gestione provvisoria da parte dell’Agenzia, limitatamente alla durata della stessa, le somme di cui al presente comma in dodicesimi. 5. Per la quota incentivante correlata alla verifica dei risultati dell’anno 2016 ai sensi dell’articolo 59 del D.Lgs. 300/1999, determinata nella misura prevista nell’esercizio precedente, ferma restando la normativa vigente in materia di contrattazione integrativa e di costituzione di fondi, il Dipartimento trasferisce secondo le seguenti modalità: a) un acconto pari al 70% della quota incentivante prevista, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza. A tal fine, il Direttore dell’Agenzia trasmette al Dipartimento, entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza, una comunicazione secondo le modalità previste nell’Allegato 3 “Sistema incentivante” e nell’Allegato 4 “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati”; b) il saldo spettante, entro il 31 luglio, previa informativa al Ministro sulla verifica dei risultati della gestione conseguiti nell’anno precedente, in coerenza con i tempi previsti nell’Allegato 4 “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati”. L’Agenzia si impegna a destinare svolgere tutti gli importi di cui al presente comma al miglioramento delle condizioni di funzionamento ed al potenziamento della struttura nonché alla corresponsione di compensi incentivanti al personale dipendente, sulla base di parametri attinenti all’incremento della qualità e della produttività dell’azione amministrativa. Le modalità adempimenti necessari per la ripartizione e la distribuzione al personale dipendente dei compensi incentivanti sono definite d’intesa con le Organizzazioni sindacali. L’individuazione delle risorse relative alla quota incentivante di cui all’articolo 59 del D.Lgs. 300/1999 e dell’eventuale integrazione prevista dall’articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 157/2015 correlati alla verifica dei risultati 2017, sono disciplinate dall’allegato 3 “Sistema incentivante” della presente Convenzione che ne stabilisce altresì le modalità di attribuzione. Le modalità di erogazione delle somme dovute sono, invece, stabilite dalla Convenzione 2018-2020. 6. Il Dipartimento trasferisce, altresì, assegnare all’Agenzia per la competenza dell’esercizio 2017 ed in un'unica soluzione: a) le eventuali integrazioni alle dotazioni di cui al comma 4 da determinarsi in applicazione dell’articolo 1, comma 75, della legge finanziaria 2006; b) le somme, iscritte sul capitolo 3891 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze stanziate dalla legge di bilancio 2017, per il pagamento all’Agenzia del demanio dei canoni di locazione per gli immobili assegnati alle amministrazioni dello Stato, tenendo conto delle eventuali variazioni intervenute nel corso della gestione; c) le risorse stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato destinati all’erogazione: a) del rimborso, per conto degli uffici statali, delle anticipazioni effettuate in virtù dell'obbligo del non riscosso come riscosso, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del D.L. 203/2005; b) dei rimborsi delle spese relative alla rivalutazione ISTAT alle procedure esecutive poste in essere dall’Agenzia, erogabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; c) dei canoni compensi per i rimborsi in conto fiscale di locazione connessi all’utilizzo degli immobili conferiti nel Fondo Immobili Pubblici (FIP) e Patrimonio Uno ed eventuali risorse atte a garantire gli interventi di manutenzione straordinaria, la messa a norma e ogni altra eventuale incombenza connessacui al D.M. 1 febbraio 1999; d) le risorse per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria dei compensi e per la corresponsione dei rimborsi spese relativi all'attività di compensi al personale dipendente assegnate all’Agenzia ai sensi dell’articolo 12compensazione tra ruoli e rimborsi di cui all'art. 28-ter del DPR 602/1973; e) di ogni altra somma o compenso relativo alle altre attività, commi 1 strumentali e accessorie alla riscossione stabilito dalle disposizioni normative vigenti. 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Con riferimento all'attività svolta a decorrere dal 1 gennaio 2016, subordinatamente alla realizzazione degli strumenti di monitoraggio e riscontro alle attività di cui al primo periodo dell’art. precedente comma 1, comma 7, del D.Lgs. 157/2015, le citate disposizioni cessano di avere applicazione per le agenzie fiscali. 7. Gli importi di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, sono erogati sul conto di Tesoreria unica n. 12105 “Agenzia delle Entrate” presso la Banca d’Italia, nel rispetto delle regole che disciplinano l’esercizio della Tesoreria unica. 8. La gestione dei pagamenti relativi alla restituzione e ai rimborsi di imposte e relativi interessi di mora è affidata al Dipartimento. Resta restano a carico dell’Agenzia dell’Agenzia, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, la messa in atto delle procedure per la predisposizione degli schemi di decreto, degli ordini di accreditamento e/o degli ordini di pagamento e degli schemi di richiesta di integrazione di somme e/o di variazioni compensative. 93. Il Dipartimento si impegna Ministero, tramite il Dipartimento, e l'Agenzia, anche al di fuori delle predette fattispecie, possono sottoscrivere, nell’ambito delle risorse finanziarie stanziate a mettere in atto le iniziative legislazione vigente, accordi per disciplinare il rimborso delle spese relative ad attività legittimamente espletate da quest’ultima nella sua qualità di competenza agente della riscossione a tutela dei crediti erariali che, per il reperimento dei fondi necessari al pagamentointervenute modifiche normative o per successivi consolidamenti di orientamenti giurisprudenziali, da parte dell’Agenzia, dei debiti dei soppressi Dipartimenti delle Entrate e del Territorio, derivanti dall’attività da questi ultimi svolta fino al 31 dicembre 2000non risultano ripetibili dai contribuenti morosi.

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Samples: Addendum

Impegni istituzionali del Ministero. 1. Il Dipartimento assicura l’indirizzo, il coordinamento e l’integrazione dei rapporti con le Agenzie fiscali e con gli altri Enti che esercitano funzioni nei settori della fiscalità statale, nel rispetto dell’autonomia gestionale, al fine di assicurare l’efficace conseguimento degli obiettivi di politica fiscale ed il contenimento dei costi amministrativi. 2. Il coordinamento, il monitoraggio, il controllo e la vigilanza nei confronti dell’Agenzia sono esercitati secondo le modalità descritte nell’Allegato 1 “Sistema di relazioni tra Ministero ed Agenzia” e nell’Allegato 4 “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati”, allegati alla presente Convenzione. 3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 della presente Convenzione, il Dipartimento trasferisce le risorse disponibili sul capitolo 3890 dello stato di previsione del Ministero dell’Economia dell’economia e delle Finanze finanze stanziate dalla legge di bilancio 20172015, tenendo conto delle eventuali variazioni intervenute in corso d’anno. Sulla base di documentate motivazioni, fermi restando i vincoli di finanza pubblica, saranno, inoltre, valutate ulteriori esigenze di risorse finanziarie ai fini del mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario dell’Agenzia. 4. Per quanto concerne le risorse di cui al capitolo 3890, tenuto conto della a seguito di specifica comunicazione da parte dell’Agenzia sulla ripartizione effettuata ai sensi dell’articolo 60 del D.L. 112/2008, il Dipartimento trasferisce: a) in due rate di uguale importo le risorse per le spese per stipendi, retribuzioni e altre spese di personale stanziate sul piano gestionale 1 nonché le spese di funzionamento, aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, stanziate sul piano gestionale 2, da erogarsi la prima entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento di assegnazione delle risorse da legge di bilancio emanato dal Ministro e la seconda il 1° luglio; b) in dodicesimi le risorse per le spese di funzionamento aventi natura non obbligatoria ovvero frazionabili. Il primo dodicesimo sarà erogato entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento di assegnazione delle risorse da legge di bilancio emanato dal Ministro; c) in caso di ricorso alla gestione provvisoria da parte dell’Agenzia, limitatamente alla durata della stessa, le somme di cui al presente comma in dodicesimi. 5. Per la quota incentivante correlata alla verifica dei risultati dell’anno 2016 2014 ai sensi dell’articolo 59 del D.Lgs. 300/1999, determinata nella misura prevista nell’esercizio precedente, ferma restando la normativa vigente in materia di contrattazione integrativa e di costituzione di fondi, il Dipartimento trasferisce secondo le seguenti modalità: a) un acconto pari al 70% della quota incentivante prevista, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza. A tal fine, il Direttore dell’Agenzia trasmette al Dipartimento, entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza, una comunicazione secondo le modalità previste nell’Allegato 3 “Sistema incentivante” e nell’Allegato 4 “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati”; b) il saldo spettante, entro il 31 30 luglio, previa informativa al Ministro sulla verifica dei risultati della gestione conseguiti nell’anno precedente, in coerenza con i tempi previsti nell’Allegato 4 “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati”. Il 70% dell’importo della quota incentivante relativa al 2015, determinata nella misura prevista nell’esercizio precedente, può essere anticipato dall’Agenzia sulla base dell’avanzamento dei risultati da conseguire nel medesimo anno in due rate, al 31 luglio ed al 30 novembre dell’esercizio di competenza. L’Agenzia si impegna a destinare gli importi di cui al presente comma al miglioramento delle condizioni di funzionamento ed al potenziamento della struttura nonché alla corresponsione di compensi incentivanti al personale dipendente, sulla base di parametri attinenti all’incremento della qualità e della produttività dell’azione amministrativa. Le modalità per la ripartizione e la distribuzione al personale dipendente dei compensi incentivanti sono definite d’intesa con le Organizzazioni sindacali. L’individuazione delle risorse relative alla quota incentivante di cui all’articolo 59 del D.Lgs. 300/1999 e dell’eventuale integrazione prevista dall’articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 157/2015 correlati alla verifica dei risultati 2017, sono disciplinate dall’allegato 3 “Sistema incentivante” della presente Convenzione che ne stabilisce altresì le modalità di attribuzione. Le modalità di erogazione delle somme dovute sono, invece, stabilite dalla Convenzione 2018-2020. 6. Il Dipartimento trasferisce, altresì, all’Agenzia per la competenza dell’esercizio 2017 2015 ed in un'unica soluzione: a) le eventuali integrazioni alle dotazioni di cui al comma 4 da determinarsi in applicazione dell’articolo 1, comma 75, della legge finanziaria 2006; b) le somme, iscritte sul capitolo 3891 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze stanziate dalla legge di bilancio 2017, per il pagamento all’Agenzia del demanio dei canoni di locazione per gli immobili assegnati alle amministrazioni dello Stato, tenendo conto delle eventuali variazioni intervenute nel corso della gestione; c) le risorse stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio Bilancio dello Stato relative alla rivalutazione ISTAT dei canoni di locazione connessi all’utilizzo degli immobili conferiti nel Fondo Immobili Pubblici (FIP) e Patrimonio Uno ed eventuali risorse atte a garantire gli interventi di manutenzione straordinaria, la messa a norma e ogni altra eventuale incombenza connessa; dc) le risorse per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e per la corresponsione di compensi al personale dipendente assegnate all’Agenzia ai sensi finanziarie in applicazione dell’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003finanziaria 2004, n. 350, e successive modificazioni. Con riferimento all'attività svolta a decorrere dal 1 gennaio 2016, subordinatamente alla realizzazione degli strumenti di monitoraggio e riscontro di cui al primo periodo dell’art. 1secondo le disposizioni dell’articolo 67, comma 73, del D.Lgs. 157/2015D.L. 112/2008 nonché dell’articolo 9, le citate disposizioni cessano di avere applicazione per le agenzie fiscalicomma 33, del D.L. 78/2010. 7. Gli importi di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, sono erogati sul conto di Tesoreria unica n. 12105 “Agenzia delle Entrateentrate” presso la Banca d’Italia, nel rispetto delle regole che disciplinano l’esercizio della Tesoreria unica. 8. La gestione dei pagamenti relativi alla restituzione e ai rimborsi di imposte e relativi interessi di mora ed alle imposte sui beni dello Stato è affidata al Dipartimento. Resta a carico dell’Agenzia la messa in atto delle procedure per la predisposizione degli schemi di decreto, degli ordini di accreditamento e/o di pagamento e degli schemi di richiesta di integrazione di somme e/o di variazioni compensative. 9. Il Dipartimento si impegna a mettere in atto le iniziative di competenza per il reperimento dei fondi necessari al pagamento, da parte dell’Agenzia, dei debiti dei soppressi Dipartimenti delle Entrate e del Territorio, derivanti dall’attività da questi ultimi svolta fino al 31 dicembre 2000.

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Impegni istituzionali del Ministero. 1. Il Dipartimento assicura l’indirizzo, il coordinamento e l’integrazione dei rapporti con le Agenzie fiscali e con gli altri Enti che esercitano funzioni nei settori della fiscalità statale, nel rispetto dell’autonomia gestionale, al fine di assicurare l’efficace conseguimento degli obiettivi di politica fiscale ed e il contenimento dei costi amministrativi. 2. Il coordinamento, il monitoraggio, il controllo e la vigilanza nei confronti dell’Agenzia sono esercitati secondo le modalità descritte nella presente Convenzione e, in particolare, nell’Allegato 1 “Sistema di relazioni tra Ministero ed Agenziarelazioni” e nell’Allegato 4 5 “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati”, allegati alla presente Convenzione. 3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 della presente Convenzione, il Dipartimento trasferisce trasferisce, secondo le modalità stabilite dai successivi commi 4 e 5, le risorse disponibili sul capitolo sui capitoli 3890 “Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle entrate” e 3904 “Somme da trasferire all'Agenzia delle entrate-Riscossione, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, per il funzionamento del servizio nazionale della riscossione” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze stanziate dalla legge di bilancio 20172023, tenendo conto delle eventuali variazioni intervenute in corso d’anno. Sulla base di documentate motivazioni, fermi restando i vincoli normativi e di finanza pubblica, saranno, inoltre, valutate ulteriori esigenze di risorse finanziarie finanziarie, ai fini del mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-economico- finanziario dell’Agenzia. 4. Per quanto concerne le risorse di cui al capitolo 3890, tenuto conto della comunicazione da parte dell’Agenzia sulla ripartizione effettuata ai sensi dell’articolo 60 del D.L. 112/2008, il Dipartimento trasferisce: a) in due rate di uguale importo importo, le risorse per le spese per stipendi, retribuzioni e altre spese di personale stanziate sul piano gestionale 1 nonché le spese di funzionamento, aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, stanziate sul piano gestionale 21, da erogarsi la prima entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento di assegnazione delle risorse da legge di bilancio emanato dal Ministro febbraio e la seconda il 1° entro luglio; b) in dodicesimi le risorse per le spese di funzionamento aventi natura non obbligatoria ovvero frazionabilistanziate sul piano gestionale 2. Il primo dodicesimo sarà erogato entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento il mese di assegnazione delle risorse da legge di bilancio emanato dal Ministrofebbraio; c) in caso di ricorso alla gestione provvisoria da parte dell’Agenzia, limitatamente alla durata della stessadurata d) terminata la gestione provvisoria con l’approvazione del budget da parte del Ministro ai sensi dell’articolo 60, comma 2, del d.lgs. 300/1999, trovano applicazione le somme disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b), detratti i dodicesimi già assegnati con la gestione provvisoria. Se la gestione provvisoria si protrae per oltre quattro mesi, nelle more dell’approvazione del budget da parte del Ministro ai sensi dell’articolo 60, comma 2, del d.lgs. 300/1999, sulla base di documentate motivazioni e per far fronte a momentanee tensioni di liquidità, potranno essere valutati ulteriori trasferimenti delle risorse disponibili nell’ammontare strettamente necessario a garantire le condizioni di equilibrio finanziario dell’Agenzia. 5. Per quanto riguarda le risorse di cui al presente capitolo 3904, il Dipartimento eroga all’Agenzia, per il successivo trasferimento ad AdeR, le risorse necessarie ad assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, lettera b) del D.L. 193/2016 e dell’articolo 14 dello Statuto di AdeR. A tal fine, trasferisce in dodicesimiquattro rate di uguale importo, con periodicità trimestrale, a partire dal mese di febbraio di ogni anno, le risorse destinate alla copertura degli oneri di gestione e delle spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati. 56. Per la quota incentivante correlata alla verifica dei risultati dell’anno 2016 2022 ai sensi dell’articolo 59 del D.Lgs. 300/1999, determinata nella misura prevista nell’esercizio precedente, ferma restando la normativa vigente in materia di contrattazione integrativa e di costituzione di fondi, il Dipartimento trasferisce l’importo spettante entro il 31 luglio 2023, previa informativa al Ministro sulla verifica dei risultati della gestione conseguiti nell’anno precedente, in coerenza con le modalità e i tempi previsti nell’Allegato 5 “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati”. 7. Le risorse destinate alla quota incentivante di cui all’articolo 59 del D.Lgs. 300/1999 e l’eventuale integrazione prevista dall’articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 157/2015 correlati alla verifica dei risultati 2023 sono stabilite nell’allegato 3 “Sistema incentivante dell’Agenzia delle entrate” della presente Convenzione. Per la quota incentivante correlata alla verifica dei risultati dell’anno 2023 ai sensi dell’articolo 59 del D. Lgs. 300/1999, determinata nella misura prevista nell’esercizio precedente, ferma restando la normativa vigente in materia di contrattazione integrativa e di costituzione di fondi, il Dipartimento trasferisce secondo le seguenti modalità: a) un acconto pari al 70% della quota incentivante prevista, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza. A tal fine, il Direttore dell’Agenzia trasmette al Dipartimento, entro il 30 31 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza, un report preliminare accompagnato da una comunicazione sintetica relazione sui risultati conseguiti al 31 dicembre, da realizzare sulla base dei dati provvisoriamente disponibili secondo le modalità previste nell’Allegato 3 “Sistema incentivante” e nell’Allegato 4 5 “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati”; b) il saldo spettante, entro il successivo 31 luglio, previa informativa al Ministro sulla verifica dei risultati della gestione conseguiti nell’anno precedente, in coerenza con le modalità e i tempi previsti nell’Allegato 4 5 “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati”. L’Agenzia si impegna a destinare gli importi di cui al presente comma al miglioramento delle condizioni di funzionamento ed al potenziamento della struttura nonché alla corresponsione di compensi incentivanti al personale dipendente, sulla base di parametri attinenti all’incremento della qualità e della produttività dell’azione amministrativa. Le modalità per la ripartizione e la distribuzione al personale dipendente dei compensi incentivanti sono definite d’intesa con le Organizzazioni sindacali. L’individuazione delle risorse relative alla quota incentivante di cui all’articolo 59 del D.Lgs. 300/1999 e dell’eventuale integrazione prevista dall’articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 157/2015 correlati alla verifica dei risultati 2017, sono disciplinate dall’allegato 3 “Sistema incentivante” della presente Convenzione che ne stabilisce altresì le modalità di attribuzione. Le modalità di erogazione delle somme dovute sono, invece, stabilite dalla Convenzione 2018-2020. 68. Il Dipartimento trasferisce, altresì, all’Agenzia per la competenza dell’esercizio 2017 ed 2023 e in un'unica soluzione: a) le eventuali integrazioni alle dotazioni di cui al comma 4 da determinarsi in applicazione dell’articolo 1, comma 75, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006); b) le sommerisorse assegnate all’Agenzia secondo le modalità e nel rispetto dei vincoli previsti dall’art. 1, iscritte comma 7, del D.Lgs. 157/2015. 9. Infine, il Dipartimento trasferisce all’Agenzia, in un'unica soluzione, entro 30 giorni dall’assegnazione ed effettiva disponibilità delle risorse: a) le somme stanziate sul capitolo 3891 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze stanziate dalla legge di bilancio 2017Ministero, per il pagamento all’Agenzia del demanio dei canoni di locazione per gli immobili assegnati alle amministrazioni dello Stato, tenendo conto delle eventuali variazioni intervenute nel corso della gestione; cb) le risorse stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato relative alla rivalutazione ISTAT dei canoni di locazione connessi all’utilizzo degli immobili conferiti nel Fondo Immobili Pubblici (FIP) e Patrimonio Uno ed eventuali risorse atte a garantire gli interventi di manutenzione straordinaria, la messa a norma e ogni altra eventuale incombenza connessa; d) le risorse per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e per la corresponsione di compensi al personale dipendente assegnate all’Agenzia ai sensi dell’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Con riferimento all'attività svolta a decorrere dal 1 gennaio 2016, subordinatamente alla realizzazione degli strumenti di monitoraggio e riscontro di cui al primo periodo dell’art. 1, comma 7, del D.Lgs. 157/2015, le citate disposizioni cessano di avere applicazione per le agenzie fiscali. 710. Gli importi di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dal 3 al 9 del presente articolo, sono erogati sul conto di Tesoreria unica n. 12105 “Agenzia delle Entrateentrate” presso la Banca d’Italia, nel rispetto delle regole che disciplinano l’esercizio della Tesoreria unica. 811. La gestione dei pagamenti relativi alla restituzione e ai rimborsi di imposte e relativi interessi di mora è affidata al Dipartimento. Resta a carico dell’Agenzia la messa in atto delle procedure per la predisposizione degli schemi di decreto, degli ordini di accreditamento e/o di pagamento e degli schemi di richiesta di integrazione di somme e/o di variazioni compensative. 912. Il Dipartimento si impegna a mettere in atto le iniziative di competenza per il reperimento dei fondi necessari al pagamento, da parte dell’Agenzia, dei debiti dei soppressi Dipartimenti delle Entrate e del Territorio, derivanti dall’attività da questi ultimi svolta fino al 31 dicembre 2000.

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Impegni istituzionali del Ministero. 1. Il Dipartimento assicura l’indirizzo, il coordinamento e l’integrazione dei rapporti con le Agenzie fiscali e con gli altri Enti che esercitano funzioni nei settori della fiscalità statale, nel rispetto dell’autonomia gestionale, al fine di assicurare l’efficace conseguimento degli obiettivi di politica fiscale ed e il contenimento dei costi amministrativi. 2. Il coordinamento, il monitoraggio, il controllo e la vigilanza nei confronti dell’Agenzia sono esercitati secondo le modalità descritte nella presente Convenzione e, in particolare, nell’Allegato 1 “Sistema di relazioni tra Ministero ed Agenziarelazioni” e nell’Allegato 4 5 “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati”, allegati alla presente Convenzione. 3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 della presente Convenzione, il Dipartimento trasferisce trasferisce, secondo le modalità stabilite dai successivi commi 4 e 5, le risorse disponibili sul capitolo sui capitoli 3890 “Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle entrate” e 3904 “Somme da trasferire all'Agenzia delle entrate-Riscossione, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, per il funzionamento del servizio nazionale della riscossione” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze stanziate dalla legge di bilancio 20172023, tenendo conto delle eventuali variazioni intervenute in corso d’anno. Sulla base di documentate motivazioni, fermi restando i vincoli normativi e di finanza pubblica, saranno, inoltre, valutate ulteriori esigenze di risorse finanziarie finanziarie, ai fini del mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-economico- finanziario dell’Agenzia. 4. Per quanto concerne le risorse di cui al capitolo 3890, tenuto conto della comunicazione da parte dell’Agenzia sulla ripartizione effettuata ai sensi dell’articolo 60 del D.L. 112/2008, il Dipartimento trasferisce: a) in due rate di uguale importo importo, le risorse per le spese per stipendi, retribuzioni e altre spese di personale stanziate sul piano gestionale 1 nonché le spese di funzionamento, aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, stanziate sul piano gestionale 21, da erogarsi la prima entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento di assegnazione delle risorse da legge di bilancio emanato dal Ministro febbraio e la seconda il 1° entro luglio; b) in dodicesimi le risorse per le spese di funzionamento aventi natura non obbligatoria ovvero frazionabilistanziate sul piano gestionale 2. Il primo dodicesimo sarà erogato entro 10 giorni dalla ricezione del provvedimento il mese di assegnazione delle risorse da legge di bilancio emanato dal Ministrofebbraio; c) in caso di ricorso alla gestione provvisoria da parte dell’Agenzia, limitatamente alla durata della stessa, le somme di cui al presente comma ai predetti piani gestionali 1 e 2 in dodicesimi. d) terminata la gestione provvisoria con l’approvazione del budget da parte del Ministro ai sensi dell’articolo 60, comma 2, del d.lgs. 300/1999, trovano applicazione le disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b), detratti i dodicesimi già assegnati con la gestione provvisoria. Se la gestione provvisoria si protrae per oltre quattro mesi, nelle more dell’approvazione del budget da parte del Ministro ai sensi dell’articolo 60, comma 2, del d.lgs. 300/1999, sulla base di documentate motivazioni e per far fronte a momentanee tensioni di liquidità, potranno essere valutati ulteriori trasferimenti delle risorse disponibili nell’ammontare strettamente necessario a garantire le condizioni di equilibrio finanziario dell’Agenzia. 5. Per quanto riguarda le risorse di cui al capitolo 3904, il Dipartimento eroga all’Agenzia, per il successivo trasferimento ad AdeR, le risorse necessarie ad assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, lettera b) del D.L. 193/2016 e dell’articolo 14 dello Statuto di AdeR. A tal fine, trasferisce in quattro rate di uguale importo, con periodicità trimestrale, a partire dal mese di febbraio di ogni anno, le risorse destinate alla copertura degli oneri di gestione e delle spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati. 6. Per la quota incentivante correlata alla verifica dei risultati dell’anno 2016 2022 ai sensi dell’articolo 59 del D.Lgs. 300/1999, determinata nella misura prevista nell’esercizio precedente, ferma restando la normativa vigente in materia di contrattazione integrativa e di costituzione di fondi, il Dipartimento trasferisce l’importo spettante entro il 31 luglio 2023, previa informativa al Ministro sulla verifica dei risultati della gestione conseguiti nell’anno precedente, in coerenza con le modalità e i tempi previsti nell’Allegato 5 “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati”. 7. Le risorse destinate alla quota incentivante di cui all’articolo 59 del D.Lgs. 300/1999 e l’eventuale integrazione prevista dall’articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 157/2015 correlati alla verifica dei risultati 2023 sono stabilite nell’allegato 3 “Sistema incentivante dell’Agenzia delle entrate” della presente Convenzione. Per la quota incentivante correlata alla verifica dei risultati dell’anno 2023 ai sensi dell’articolo 59 del D. Lgs. 300/1999, determinata nella misura prevista nell’esercizio precedente, ferma restando la normativa vigente in materia di contrattazione integrativa e di costituzione di fondi, il Dipartimento trasferisce secondo le seguenti modalità: a) un acconto pari al 70% della quota incentivante prevista, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di competenza. A tal fine, il Direttore dell’Agenzia trasmette al Dipartimento, entro il 30 31 gennaio dell’anno successivo a quello di competenza, un report preliminare accompagnato da una comunicazione sintetica relazione sui risultati conseguiti al 31 dicembre, da realizzare sulla base dei dati provvisoriamente disponibili secondo le modalità previste nell’Allegato 3 “Sistema incentivante” e nell’Allegato 4 5 “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati”; b) il saldo spettante, entro il successivo 31 luglio, previa informativa al Ministro sulla verifica dei risultati della gestione conseguiti nell’anno precedente, in coerenza con le modalità e i tempi previsti nell’Allegato 4 5 “Monitoraggio della gestione e verifica dei risultati”. L’Agenzia si impegna a destinare gli importi di cui al presente comma al miglioramento delle condizioni di funzionamento ed al potenziamento della struttura nonché alla corresponsione di compensi incentivanti al personale dipendente, sulla base di parametri attinenti all’incremento della qualità e della produttività dell’azione amministrativa. Le modalità per la ripartizione e la distribuzione al personale dipendente dei compensi incentivanti sono definite d’intesa con le Organizzazioni sindacali. L’individuazione delle risorse relative alla quota incentivante di cui all’articolo 59 del D.Lgs. 300/1999 e dell’eventuale integrazione prevista dall’articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 157/2015 correlati alla verifica dei risultati 2017, sono disciplinate dall’allegato 3 “Sistema incentivante” della presente Convenzione che ne stabilisce altresì le modalità di attribuzione. Le modalità di erogazione delle somme dovute sono, invece, stabilite dalla Convenzione 2018-2020. 68. Il Dipartimento trasferisce, altresì, all’Agenzia per la competenza dell’esercizio 2017 ed 2023 e in un'unica soluzione: a) le eventuali integrazioni alle dotazioni di cui al comma 4 da determinarsi in applicazione dell’articolo 1, comma 75, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006); b) le sommerisorse assegnate all’Agenzia secondo le modalità e nel rispetto dei vincoli previsti dall’art. 1, iscritte comma 7, del D.Lgs. 157/2015. 9. Infine, il Dipartimento trasferisce all’Agenzia, in un'unica soluzione, entro 30 giorni dall’assegnazione ed effettiva disponibilità delle risorse: a) le somme stanziate sul capitolo 3891 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze stanziate dalla legge di bilancio 2017Ministero, per il pagamento all’Agenzia del demanio dei canoni di locazione per gli immobili assegnati alle amministrazioni dello Stato, tenendo conto delle eventuali variazioni intervenute nel corso della gestione; cb) le risorse stanziate sui pertinenti capitoli del bilancio dello Stato relative alla rivalutazione ISTAT dei canoni di locazione connessi all’utilizzo degli immobili conferiti nel Fondo Immobili Pubblici (FIP) e Patrimonio Uno ed eventuali risorse atte a garantire gli interventi di manutenzione straordinaria, la messa a norma e ogni altra eventuale incombenza connessa; d) le risorse per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e per la corresponsione di compensi al personale dipendente assegnate all’Agenzia ai sensi dell’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Con riferimento all'attività svolta a decorrere dal 1 gennaio 2016, subordinatamente alla realizzazione degli strumenti di monitoraggio e riscontro di cui al primo periodo dell’art. 1, comma 7, del D.Lgs. 157/2015, le citate disposizioni cessano di avere applicazione per le agenzie fiscali. 710. Gli importi di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dal 3 al 9 del presente articolo, sono erogati sul conto di Tesoreria unica n. 12105 “Agenzia delle Entrateentrate” presso la Banca d’Italia, nel rispetto delle regole che disciplinano l’esercizio della Tesoreria unica. 811. La gestione dei pagamenti relativi alla restituzione e ai rimborsi di imposte e relativi interessi di mora è affidata al Dipartimento. Resta a carico dell’Agenzia la messa in atto delle procedure per la predisposizione degli schemi di decreto, degli ordini di accreditamento e/o di pagamento e degli schemi di richiesta di integrazione di somme e/o di variazioni compensative. 912. Il Dipartimento si impegna a mettere in atto le iniziative di competenza per il reperimento dei fondi necessari al pagamento, da parte dell’Agenzia, dei debiti dei soppressi Dipartimenti delle Entrate e del Territorio, derivanti dall’attività da questi ultimi svolta fino al 31 dicembre 2000.

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