Impossibilità, totale o parziale, temporanea e definitiva, di adempimento del contratto Clausole campione

Impossibilità, totale o parziale, temporanea e definitiva, di adempimento del contratto. Nei casi fortuiti o di forza maggiore (quali per esempio: incendi, crolli, inondazioni, guasti degli impianti motori, interruzioni nelle forniture di energia, straordinarie asciutte dei fiumi o canali, mancati rifornimenti dovuti a perturbamenti nei trasporti, scioperi) che hanno impedito o lar- gamente ridotto la produzione negli stabilimenti del venditore o in quel- li del compratore, non si fa luogo alla risoluzione del contratto, ma ad una adeguata proroga, comunque non superiore ai 45 giorni, del termi- ne di consegna per tutte le consegne. Nei casi più gravi, che abbiano determinato una interruzione della pro- duzione oltre i 45 giorni, la proroga anzidetta è estensibile, a seconda dei casi fino ad un massimo di 90 giorni. Il venditore impossibilitato alla prestazione per casi fortuiti o di forza maggiore ha diritto di consegnare, e il compratore ha il dovere di rice- vere, merce corrispondente a quella contrattata, anche se prodotta da diversa ditta o diverso stabilimento. Se l’impossibilità della prestazione perduri oltre i termini sopra indicati, il venditore, qualora non si avvalga del diritto di cui al comma prece- dente, deve compensare il compratore della eventuale differenza di prezzo per le merci non consegnate, senza essere tenuto a ulteriori danni. Analogamente il compratore, impossibilitato a riprendere la produzione nei termini rispettivamente sopra indicati, deve compensare il venditore dell’eventuale differenza di prezzo per la merce non ritirata, senza esse- re tenuto al risarcimento di ulteriori danni.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).