Imposte considerate. 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono: a) per quanto concerne l'Italia: 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; 3) l'imposta locale sui redditi; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»); 1 Ratificata con L. 18 ottobre 1984, n. 762 (SO G.U. n. 311 del 12 Novembre 1984). Scambio degli strumenti di ratifica: 5 febbraio 1985. Entrata in vigore: 6 aprile 1985 (G.U. 27 febbraio 1985, n. 50). Protocollo integrativo del 25 novembre 1987, ratificato con L. 16 ottobre 1989, n. 365 (S.O n. 84 alla G.U. n. 261 dell’8 novembre 1989). Scambio degli strumenti di ratifica: 1 febbraio 1990 (G.U. n. 50 s.g. del 1 marzo 1990). Entrata in vigore 1 maggio 1990. Convenzione ratificata in Austria con Regolamento n. 125 (BGB n. 57 del 29 marzo 1985). Protocollo integrativo ratificato con provvedimento del 1 febbraio 1990 (BGB dell’8 Marzo 1990). b) per quanto concerne l'Austria: 1) l'imposta sul reddito (die Einkommensteuer); 2) l'imposta sulle società (die K"rperschaftsteuer); 3) l'imposta sugli amministratori (die Aufsichtsratsabgabe); 4) l'imposta sul patrimonio (die Verm"gensteuer); 5) l'imposta sui beni non soggetti alle imposte di successione (die Abgabe von Verm"gen, die der Erbschaftssteuer entzogen sind); 6) l'imposta sulle imprese commerciali e industriali, ivi inclusa l'imposta applicata sull'ammontare dei salari (die Gewerbesteuer einrschliesslich der Lohnsummensteuer); 7) l'imposta sui terreni (die Grundsteuer); 8) l'imposta sulle imprese agricole e forestali (die Abgabe von land-und forstwirtschaftlichen Betrieben); 9) i contributi a carico delle imprese agricole e forestali a favore del fondo per la perequazione degli oneri familiari (die Beitr„ge von land-und forstwirtschaftlichen Betrieben zum Ausgleichsfonds f r Familienbeihilfen); 10) l'imposta sul valore dei terreni edificabili (die Abgabe von Bodenwert bei unbebauten Grundst cken); (qui di seguito indicate quali «imposta austriaca»). 3. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
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Imposte considerate. 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessi- vo o su elementi del reddito comprese le imposte sugli utili derivanti dall’aliena- zione di beni mobili o immobili nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sonosono in particolare:
a) per quanto concerne l'Italiail Marocco:
1(i) l'imposta l’imposta sulle società (l’impôt sur les sociétés);
(ii) l’imposta generale sul reddito, compreso il contributo sui redditi profes- sionali o fondiari esonerati dall’imposta generale sul reddito (l’impôt général sur le revenu y comprìs la contribution sur les revenus profes- sionnels ou fonciers exonérés de l’impôt général sur le revenu); RU 1996 1420; FF 1993 II 757
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 RU 1996 1419
(iii) la tassa sui ricavi delle persone fisicheazioni o di quote di partecipazioni societarie e di redditi analoghi (la taxe sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés);
2(iv) l'imposta sul reddito delle persone giuridichela tassa sugli utili immobiliari (la taxe sur les profits immobiliers);
3(v) l'imposta locale il contributo alla solidarietà nazionale (la partecipation à la solidarité nationale);
(vi) la tassa sui redditi; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fontericavi di collocamenti a reddito fisso (la taxe sur les produits de placements à revenu fixe);
(vii) la tassa urbana e la tassa per l’esame delle domande di costruzione (la taxe urbaine et la taxe d’édilité);
(viii) l’imposta sulle patenti e la tassa sulle licenze per lo smercio di bibite (l’impôt des patentes et la taxe de licence sur les débits de boisson); (qui di seguito indicate quali indicata quale «imposta italianamarocchina»);
1 Ratificata con L. 18 ottobre 1984, n. 762 (SO G.U. n. 311 del 12 Novembre 1984). Scambio degli strumenti di ratifica: 5 febbraio 1985. Entrata in vigore: 6 aprile 1985 (G.U. 27 febbraio 1985, n. 50). Protocollo integrativo del 25 novembre 1987, ratificato con L. 16 ottobre 1989, n. 365 (S.O n. 84 alla G.U. n. 261 dell’8 novembre 1989). Scambio degli strumenti di ratifica: 1 febbraio 1990 (G.U. n. 50 s.g. del 1 marzo 1990). Entrata in vigore 1 maggio 1990. Convenzione ratificata in Austria con Regolamento n. 125 (BGB n. 57 del 29 marzo 1985). Protocollo integrativo ratificato con provvedimento del 1 febbraio 1990 (BGB dell’8 Marzo 1990).
b) per quanto concerne l'Austria:
1) l'imposta la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (die Einkommensteuer);
2) l'imposta sulle società (die K"rperschaftsteuer);
3) l'imposta sugli amministratori (die Aufsichtsratsabgabe);
4) l'imposta sul patrimonio (die Verm"gensteuer);
5) l'imposta sui beni non soggetti alle imposte reddito complessivo, reddito del lavoro, utili industriali e commerciali, reddito del patrimonio, guadagni di successione (die Abgabe von Verm"gen, die der Erbschaftssteuer entzogen sind);
6) l'imposta sulle imprese commerciali e industriali, ivi inclusa l'imposta applicata sull'ammontare dei salari (die Gewerbesteuer einrschliesslich der Lohnsummensteuer);
7) l'imposta sui terreni (die Grundsteuer);
8) l'imposta sulle imprese agricole e forestali (die Abgabe von land-und forstwirtschaftlichen Betrieben);
9) i contributi a carico delle imprese agricole e forestali a favore del fondo per la perequazione degli oneri familiari (die Beitr„ge von land-und forstwirtschaftlichen Betrieben zum Ausgleichsfonds f r Familienbeihilfen);
10) l'imposta sul valore dei terreni edificabili (die Abgabe von Bodenwert bei unbebauten Grundst ckencapitale ed altri redditi); (qui di seguito indicate quali «imposta austriacasvizzera»).
34. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorità autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
5. La Convenzione non si applica alle imposte alla fonte sulle vincite alle lotterie o ad altri giochi d’azzardo.
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Imposte considerate. 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sonosono in particolare:
a) per quanto concerne l'Algeria:
1) l'imposta sugli utili industriali e commerciali;
2) l'imposta sugli utili derivanti da professioni non commerciali;
3) il canone e l'imposta sui risultati relativi alle attività di prospezione, di ricerca, di sfruttamento e di trasporto mediante canalizzazione degli idrocarburi;
4) l'imposta prelevata sui redditi delle imprese straniere di costruzione;
1 Ratificata con L. 14 dicembre 1994, n. 711 (S.O. n. 170 del 27.12.1994 alla G.U. s.g. n. 301). Scambio degli strumenti di ratifica: il 30 giugno 1995. Entrata in vigore: 30 giugno 1995 (G.U.18 luglio 1995 n. 166).
5) l'imposta sui redditi derivanti da crediti, depositi e cauzioni;
6) la tassa sull'attività professionale;
7) il versamento forfetario a carico dei datori di lavoro e di quelli obbligati al pagamento di una rendita;
8) l'imposta sugli stipendi, sui salari, sugli emolumenti, sulle pensioni e sulle rendite vitalizie;
9) l'imposta complementare sul reddito complessivo;
10) la tassa fondiaria sulle proprietà edilizie;
11) l'imposta sui redditi derivanti dalle attività di promozione immobiliare;
12) l'imposta speciale sui plusvalori;
13) l'imposta unica sui trasporti privati;
14) il diritto fisso sui redditi dei pescatori marittimi, dei proprietari di pescherecci, degli esercenti lavori artigianali e degli armatori;
15) il contributo unico agricolo;
16) l'imposta di solidarietà sul patrimonio immobiliare;
17) la tassa sulla proprietà immobiliare ad uso commerciale;
18) la ritenuta alla fonte applicabile sui dividendi distribuiti alle persone fisiche e giuridiche che non hanno il loro domicilio fiscale o la loro sede sociale in Algeria. (qui di seguito indicate quali «imposta algerina»)
b) per quanto concerne l'Italia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) l'imposta locale sui redditi; , ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; : (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»);
1 Ratificata con L. 18 ottobre 1984, n. 762 (SO G.U. n. 311 del 12 Novembre 1984). Scambio degli strumenti di ratifica: 5 febbraio 1985. Entrata in vigore: 6 aprile 1985 (G.U. 27 febbraio 1985, n. 50). Protocollo integrativo del 25 novembre 1987, ratificato con L. 16 ottobre 1989, n. 365 (S.O n. 84 alla G.U. n. 261 dell’8 novembre 1989). Scambio degli strumenti di ratifica: 1 febbraio 1990 (G.U. n. 50 s.g. del 1 marzo 1990). Entrata in vigore 1 maggio 1990. Convenzione ratificata in Austria con Regolamento n. 125 (BGB n. 57 del 29 marzo 1985). Protocollo integrativo ratificato con provvedimento del 1 febbraio 1990 (BGB dell’8 Marzo 1990).
b) per quanto concerne l'Austria:
1) l'imposta sul reddito (die Einkommensteuer);
2) l'imposta sulle società (die K"rperschaftsteuer);
3) l'imposta sugli amministratori (die Aufsichtsratsabgabe);
4) l'imposta sul patrimonio (die Verm"gensteuer);
5) l'imposta sui beni non soggetti alle imposte di successione (die Abgabe von Verm"gen, die der Erbschaftssteuer entzogen sind);
6) l'imposta sulle imprese commerciali e industriali, ivi inclusa l'imposta applicata sull'ammontare dei salari (die Gewerbesteuer einrschliesslich der Lohnsummensteuer);
7) l'imposta sui terreni (die Grundsteuer);
8) l'imposta sulle imprese agricole e forestali (die Abgabe von land-und forstwirtschaftlichen Betrieben);
9) i contributi a carico delle imprese agricole e forestali a favore del fondo per la perequazione degli oneri familiari (die Beitr„ge von land-und forstwirtschaftlichen Betrieben zum Ausgleichsfonds f r Familienbeihilfen);
10) l'imposta sul valore dei terreni edificabili (die Abgabe von Bodenwert bei unbebauten Grundst cken); (qui di seguito indicate quali «imposta austriaca»).
3. La Convenzione si applicherà applica anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno saranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta e che si aggiungeranno alle imposte attuali o in sostituzione delle imposte attualile sostituiranno. Le Autorità autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
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Imposte considerate. 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono, in particolare:
a) per quanto concerne l'Italia:
1) l'imposta sul reddito delle persone perone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) l'imposta locale sui redditi; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; fonte (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»);
; 1 Ratificata con L. 18 ottobre 198423 luglio 1980, n. 762 (SO G.U. n. 311 del 12 Novembre 1984)509. Scambio degli strumenti di ratifica: 5 febbraio 1985Pubblicata nella Gazz. Entrata in vigore: 6 aprile 1985 (G.U. 27 febbraio 1985Uff. 3 settembre 1980, n. 50)241, S.O. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con annesso protocollo, firmata a Budapest il 16 maggio 1977. Protocollo integrativo del 25 novembre 1987Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che il 2 ottobre 1980 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore della Convenzione qui allegata; di conseguenza la medesima Convenzione, ratificato con L. 16 ottobre 1989a norma dell'art. 30 della stessa, è entrata in vigore il 1° dicembre 1980 (vedi comunicato in Gazz. Uff. 19 gennaio 1981, n. 365 (S.O n. 84 alla G.U. n. 261 dell’8 novembre 1989). Scambio degli strumenti di ratifica: 1 febbraio 1990 (G.U. n. 50 s.g. del 1 marzo 1990). Entrata in vigore 1 maggio 1990. Convenzione ratificata in Austria con Regolamento n. 125 (BGB n. 57 del 29 marzo 1985). Protocollo integrativo ratificato con provvedimento del 1 febbraio 1990 (BGB dell’8 Marzo 199017).
b) per quanto concerne l'Austriala Repubblica popolare ungherese:
1) l'imposta le imposte sul reddito (die Einkommensteuerj”vedelemad¢k);
2) l'imposta sulle società le imposte sugli utili (die K"rperschaftsteuernyereségad¢k);
3) l'imposta sugli amministratori speciale d'impresa (die Aufsichtsratsabgabev llalati k l”nad¢);
4) l'imposta sul patrimonio sulla proprietà edilizia (die Verm"gensteuerh zad¢);
5) l'imposta sui beni non soggetti alle imposte di successione sul valore delle proprietà edilizie (die Abgabe von Verm"gen, die der Erbschaftssteuer entzogen sindh zértékad¢);
6) l'imposta sulle imprese commerciali e industriali, ivi inclusa l'imposta applicata sull'ammontare dei salari aree edificabili (die Gewerbesteuer einrschliesslich der Lohnsummensteuertelekad¢);
7) l'imposta sui terreni il contributo di sviluppo comunale (die Grundsteuerk”zséfejlesztési hozz j rul s);
8) l'imposta sulle imprese agricole il diritto sui dividendi e forestali sui pagamenti di utili delle società commerciali (die Abgabe von land-und forstwirtschaftlichen Betrieben);
9) i contributi a carico delle imprese agricole e forestali a favore del fondo per la perequazione degli oneri familiari (die Beitr„ge von land-und forstwirtschaftlichen Betrieben zum Ausgleichsfonds f r Familienbeihilfen);
10) l'imposta sul valore dei terreni edificabili (die Abgabe von Bodenwert bei unbebauten Grundst ckenkereskedelmi t rsas gok osztalék és nyereség kifizetései ut ni illeték); (qui di seguito indicate quali «imposta austriacaungherese»).
34. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite entreranno in vigore dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta e che si aggiungeranno alle imposte attuali o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno che le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscalisostituiranno.
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Imposte considerate. 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraentiuno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi amministrative, comunità pubbliche od enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivati dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono, in particolare:
a) per quanto concerne l'Italiain Finlandia:
1) l'imposta erariale sul reddito e sul patrimonio (tulo - ja varallisuusvero);
2) l'imposta comunale (kunnallisvero);
3) l'imposta ecclesiastica (kirkollisvero);
4) l'imposta sui marittimi (merimiesvero); e
5) l'imposta prelevata alla fonte sul reddito dei non residenti (l„hdevero); (qui di seguito indicate quali “imposta finlandese”);
1 Ratificata con L. 25 gennaio 1983, n. 38 (G. U. 18 febbraio 1983, n. 48, S.O.). Scambio delle notifiche 23 settembre, entrata in vigore il 23 ottobre.
b) in Italia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) l'imposta locale sui redditi; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali «“imposta italiana»);
1 Ratificata con L. 18 ottobre 1984, n. 762 (SO G.U. n. 311 del 12 Novembre 1984). Scambio degli strumenti di ratifica: 5 febbraio 1985. Entrata in vigore: 6 aprile 1985 (G.U. 27 febbraio 1985, n. 50). Protocollo integrativo del 25 novembre 1987, ratificato con L. 16 ottobre 1989, n. 365 (S.O n. 84 alla G.U. n. 261 dell’8 novembre 1989). Scambio degli strumenti di ratifica: 1 febbraio 1990 (G.U. n. 50 s.g. del 1 marzo 1990). Entrata in vigore 1 maggio 1990. Convenzione ratificata in Austria con Regolamento n. 125 (BGB n. 57 del 29 marzo 1985). Protocollo integrativo ratificato con provvedimento del 1 febbraio 1990 (BGB dell’8 Marzo 1990”).
b) per quanto concerne l'Austria:
1) l'imposta sul reddito (die Einkommensteuer);
2) l'imposta sulle società (die K"rperschaftsteuer);
3) l'imposta sugli amministratori (die Aufsichtsratsabgabe);
4) l'imposta sul patrimonio (die Verm"gensteuer);
5) l'imposta sui beni non soggetti alle imposte di successione (die Abgabe von Verm"gen, die der Erbschaftssteuer entzogen sind);
6) l'imposta sulle imprese commerciali e industriali, ivi inclusa l'imposta applicata sull'ammontare dei salari (die Gewerbesteuer einrschliesslich der Lohnsummensteuer);
7) l'imposta sui terreni (die Grundsteuer);
8) l'imposta sulle imprese agricole e forestali (die Abgabe von land-und forstwirtschaftlichen Betrieben);
9) i contributi a carico delle imprese agricole e forestali a favore del fondo per la perequazione degli oneri familiari (die Beitr„ge von land-und forstwirtschaftlichen Betrieben zum Ausgleichsfonds f r Familienbeihilfen);
10) l'imposta sul valore dei terreni edificabili (die Abgabe von Bodenwert bei unbebauten Grundst cken); (qui di seguito indicate quali «imposta austriaca»).
3. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attualiesistenti. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Appears in 1 contract
Imposte considerate. 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e o sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche uno Stato contraente o amministrative di una sua suddivisione politica o dei suoi enti localiamministrativa o di un suo ente locale, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, o sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sui plus- valori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:
a) per quanto concerne l'Italianel caso dell'Argentina:
1) l'imposta sui redditi (impuesto a las ganancias);
2) l'imposta sui redditi di carattere occasionale (impuesto a los beneficios de caracter eventual);
3) l'imposta sul capitale delle imprese (impuesto al capital de las empresas);
4) l'imposta sul patrimonio netto (impuesto sobre el patrimonio neto) (qui di seguito indicate quali “imposta argentina”);
1 Ratificata con L. 27 aprile 1982, n. 282 (G.U. 27 maggio 1982, n. 144, S.O). Scambio degli strumenti di ratifica: 15 dicembre 1983. Entrata in vigore il 15 dicembre 1983 (G.U.18 febbraio 1984, n. 49). Convenzione ratificata in Argentina con Ley 3 Febbraio 1983 n. 22.747 (B.O. n. 49 del 18 febbraio 1984)
b) nel caso dell'Italia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) l'imposta locale sui redditi; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; fonte (qui di seguito indicate quali «“imposta italiana»);
1 Ratificata con L. 18 ottobre 1984, n. 762 (SO G.U. n. 311 del 12 Novembre 1984). Scambio degli strumenti di ratifica: 5 febbraio 1985. Entrata in vigore: 6 aprile 1985 (G.U. 27 febbraio 1985, n. 50). Protocollo integrativo del 25 novembre 1987, ratificato con L. 16 ottobre 1989, n. 365 (S.O n. 84 alla G.U. n. 261 dell’8 novembre 1989). Scambio degli strumenti di ratifica: 1 febbraio 1990 (G.U. n. 50 s.g. del 1 marzo 1990). Entrata in vigore 1 maggio 1990. Convenzione ratificata in Austria con Regolamento n. 125 (BGB n. 57 del 29 marzo 1985). Protocollo integrativo ratificato con provvedimento del 1 febbraio 1990 (BGB dell’8 Marzo 1990”).
b) per quanto concerne l'Austria:
1) l'imposta sul reddito (die Einkommensteuer);
2) l'imposta sulle società (die K"rperschaftsteuer);
3) l'imposta sugli amministratori (die Aufsichtsratsabgabe);
4) l'imposta sul patrimonio (die Verm"gensteuer);
5) l'imposta sui beni non soggetti alle imposte di successione (die Abgabe von Verm"gen, die der Erbschaftssteuer entzogen sind);
6) l'imposta sulle imprese commerciali e industriali, ivi inclusa l'imposta applicata sull'ammontare dei salari (die Gewerbesteuer einrschliesslich der Lohnsummensteuer);
7) l'imposta sui terreni (die Grundsteuer);
8) l'imposta sulle imprese agricole e forestali (die Abgabe von land-und forstwirtschaftlichen Betrieben);
9) i contributi a carico delle imprese agricole e forestali a favore del fondo per la perequazione degli oneri familiari (die Beitr„ge von land-und forstwirtschaftlichen Betrieben zum Ausgleichsfonds f r Familienbeihilfen);
10) l'imposta sul valore dei terreni edificabili (die Abgabe von Bodenwert bei unbebauten Grundst cken); (qui di seguito indicate quali «imposta austriaca»).
3. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attualiesistenti. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
Appears in 1 contract
Imposte considerate. 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sonosono in particolare:
a) per quanto riguarda lo Sri Lanka:
i) l'imposta sul reddito (the income tax); e
ii) l'imposta sul patrimonio (the wealth tax); (qui di seguito indicate quali «imposta srilanchese»); 1 L. 28 agosto 1989, n. 314. Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 settembre 1989, n. 207, S.O. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista democratica di Sri Lanka per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, firmata a Colombo il 28 marzo 1984. Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che lo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione qui allegata è avvenuto il 9 maggio 1991; di conseguenza la medesima Convenzione, a norma dell'art. 30 della stessa, è entrata in vigore il 9 maggio 1991 (vedi comunicato in Gazz. Uff. 23 maggio 1991, n. 119).
b) per quanto concerne l'Italia:
1i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) l'imposta locale sui redditi; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»);
1 Ratificata con L. 18 ottobre 1984, n. 762 (SO G.U. n. 311 del 12 Novembre 1984). Scambio degli strumenti di ratifica: 5 febbraio 1985. Entrata in vigore: 6 aprile 1985 (G.U. 27 febbraio 1985, n. 50). Protocollo integrativo del 25 novembre 1987, ratificato con L. 16 ottobre 1989, n. 365 (S.O n. 84 alla G.U. n. 261 dell’8 novembre 1989). Scambio degli strumenti di ratifica: 1 febbraio 1990 (G.U. n. 50 s.g. del 1 marzo 1990). Entrata in vigore 1 maggio 1990. Convenzione ratificata in Austria con Regolamento n. 125 (BGB n. 57 del 29 marzo 1985). Protocollo integrativo ratificato con provvedimento del 1 febbraio 1990 (BGB dell’8 Marzo 1990).
b) per quanto concerne l'Austria:
1) l'imposta sul reddito (die Einkommensteuer);
2) l'imposta sulle società (die K"rperschaftsteuer);
3) l'imposta sugli amministratori (die Aufsichtsratsabgabe);
4) l'imposta sul patrimonio (die Verm"gensteuer);
5) l'imposta sui beni non soggetti alle imposte di successione (die Abgabe von Verm"gen, die der Erbschaftssteuer entzogen sind);
6) l'imposta sulle imprese commerciali e industriali, ivi inclusa l'imposta applicata sull'ammontare dei salari (die Gewerbesteuer einrschliesslich der Lohnsummensteuer);
7) l'imposta sui terreni (die Grundsteuer);
8) l'imposta sulle imprese agricole e forestali (die Abgabe von land-und forstwirtschaftlichen Betrieben);
9) i contributi a carico delle imprese agricole e forestali a favore del fondo per la perequazione degli oneri familiari (die Beitr„ge von land-und forstwirtschaftlichen Betrieben zum Ausgleichsfonds f r Familienbeihilfen);
10) l'imposta sul valore dei terreni edificabili (die Abgabe von Bodenwert bei unbebauten Grundst cken); (qui di seguito indicate quali «imposta austriaca»).
3. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attualiesistenti. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
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Imposte considerate. 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalla impresa, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono, in particolare:
a) per quanto concerne l'Italia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) l'imposta locale sui redditi; ancorché dette imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte; fonte (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»);
; 1 Ratificata con L. 18 ottobre 198414 agosto 1982, n. 762 (SO G.U. 747 Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 ottobre 1982, n. 311 del 12 Novembre 1984). Scambio 284, S.O. Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e il Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo finale, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981 Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che lo scambio degli strumenti di ratifica: 5 ratifica della Convenzione qui allegata è avvenuto il 4 febbraio 19851983; di conseguenza la medesima Convenzione, a norma dell'art. Entrata 30 della stessa, è entrata in vigore: 6 aprile 1985 vigore il 4 febbraio 1983 (G.U. 27 febbraio 1985vedi comunicato in Gazz. Uff. 19 marzo 1983, n. 50). Protocollo integrativo del 25 novembre 1987, ratificato con L. 16 ottobre 1989, n. 365 (S.O n. 84 alla G.U. n. 261 dell’8 novembre 1989). Scambio degli strumenti di ratifica: 1 febbraio 1990 (G.U. n. 50 s.g. del 1 marzo 1990). Entrata in vigore 1 maggio 1990. Convenzione ratificata in Austria con Regolamento n. 125 (BGB n. 57 del 29 marzo 1985). Protocollo integrativo ratificato con provvedimento del 1 febbraio 1990 (BGB dell’8 Marzo 199077).
b) per quanto concerne l'Austriail Lussemburgo:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (die Einkommensteuerl'impôt sur le revenu de personnes physiques);
2) l'imposta sulle società sul reddito degli enti collettivi (die K"rperschaftsteuerl'impôt sur le revenu des collectivités);
3) l'imposta sugli amministratori speciale sui compensi a membri dei consigli di amministrazione (die Aufsichtsratsabgabel'impôt special sur le tantiémes);
4) l'imposta sul patrimonio (die Verm"gensteuerl'impôt sur la fortune);
5) l'imposta sui beni non soggetti alle imposte di successione commerciale comunale sugli utili e sul capitale d'esercizio (die Abgabe von Verm"gen, die der Erbschaftssteuer entzogen sindl'impôt commercial communal d'après les bénéfice et capital d'exploitation);
6) l'imposta sulle imprese commerciali e industriali, ivi inclusa l'imposta applicata comunale sull'ammontare dei salari (die Gewerbesteuer einrschliesslich der Lohnsummensteuer);
7) l'imposta sui terreni (die Grundsteuer);
8) l'imposta sulle imprese agricole e forestali (die Abgabe von land-und forstwirtschaftlichen Betrieben);
9) i contributi a carico delle imprese agricole e forestali a favore del fondo per la perequazione degli oneri familiari (die Beitr„ge von land-und forstwirtschaftlichen Betrieben zum Ausgleichsfonds f r Familienbeihilfen);
10) l'imposta sul valore dei terreni edificabili (die Abgabe von Bodenwert bei unbebauten Grundst ckenl'impôt communal sur le total des salaires); ancorché dette imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali «imposta austriacalussemburghese»).
34. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite si aggiungeranno, dopo la data della firma della Convenzione in aggiunta presente Convenzione, alle imposte di cui al paragrafo 3 o in sostituzione delle imposte attualiche le sostituiranno. Le competenti Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
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Samples: Convention to Avoid Double Taxation
Imposte considerate. 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati ciascuna delle Parti contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito comples- sivo o su elementi del reddito comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi o dei salari nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sonosono in particolare:
(a) per quanto concerne l'Italianella Regione amministrativa speciale di Hong Kong, indipendentemente se queste vengono riscosse tramite una tassazione personale o meno:
(i) l’imposta sugli utili («profits tax»),
(ii) l’imposta sui salari («salaries tax»), e RU 2012 5761; FF 2012 1
1 Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. ted. della presente Xxxxxxxx.
2 RU 2012 5759
(iii) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) l'imposta locale sui redditi; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; l’imposta fondiaria (qui di seguito indicate quali «imposta italianaproperty tax»);
1 Ratificata con L. 18 ottobre 1984(b) in Svizzera, n. 762 le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (SO G.U. n. 311 reddito complessivo, reddito del 12 Novembre 1984). Scambio degli strumenti di ratifica: 5 febbraio 1985. Entrata lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni in vigore: 6 aprile 1985 (G.U. 27 febbraio 1985, n. 50). Protocollo integrativo capitale e altri elementi del 25 novembre 1987, ratificato con L. 16 ottobre 1989, n. 365 (S.O n. 84 alla G.U. n. 261 dell’8 novembre 1989). Scambio degli strumenti di ratifica: 1 febbraio 1990 (G.U. n. 50 s.g. del 1 marzo 1990). Entrata in vigore 1 maggio 1990. Convenzione ratificata in Austria con Regolamento n. 125 (BGB n. 57 del 29 marzo 1985). Protocollo integrativo ratificato con provvedimento del 1 febbraio 1990 (BGB dell’8 Marzo 1990reddito).
b) per quanto concerne l'Austria:
1) l'imposta sul reddito (die Einkommensteuer);
2) l'imposta sulle società (die K"rperschaftsteuer);
3) l'imposta sugli amministratori (die Aufsichtsratsabgabe);
4) l'imposta sul patrimonio (die Verm"gensteuer);
5) l'imposta sui beni non soggetti alle imposte di successione (die Abgabe von Verm"gen, die der Erbschaftssteuer entzogen sind);
6) l'imposta sulle imprese commerciali e industriali, ivi inclusa l'imposta applicata sull'ammontare dei salari (die Gewerbesteuer einrschliesslich der Lohnsummensteuer);
7) l'imposta sui terreni (die Grundsteuer);
8) l'imposta sulle imprese agricole e forestali (die Abgabe von land-und forstwirtschaftlichen Betrieben);
9) i contributi a carico delle imprese agricole e forestali a favore del fondo per la perequazione degli oneri familiari (die Beitr„ge von land-und forstwirtschaftlichen Betrieben zum Ausgleichsfonds f r Familienbeihilfen);
10) l'imposta sul valore dei terreni edificabili (die Abgabe von Bodenwert bei unbebauten Grundst cken); (qui di seguito indicate quali «imposta austriaca»).
3. La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attualiattuali nonché le imposte considerate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo che una Parte contraente riscuoterà in futuro. Le Autorità competenti degli Stati autorità compe- tenti delle Parti contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
5. Le imposte sul reddito secondo i precedenti paragrafi del presente articolo sono indicate, a seconda del contesto, quali «imposta della Regione amministrativa spe- ciale di Hong Kong» o «imposta svizzera».
6. La Convenzione non si applica alle imposte prelevate alla fonte sulle vincite alle lotterie.
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Samples: Convenzione Per Evitare Le Doppie Imposizioni in Materia Di Imposte Sul Reddito
Imposte considerate. 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, o sul patrimonio complessivo, o su elementi del reddito e del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, sull'ammontare dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:
a) per quanto concerne l'Ecuador:
1) l'imposta sul reddito (el impuesto sobre la renta);
2) le sovrimposte sul reddito (los impuestos adicionales sobre la renta);
3) l'imposta sul capitale circolante (el impuesto a los capitales en giro); (qui di seguito indicate quali «imposta ecuadoriana»);
1 Ratificata con L. 31 ottobre 1989, n. 377(G.U. 23 novembre 1989, n. 274, S.O). Scambio degli strumenti di ratifica: 31 gennaio 1990. Entrata in vigore: 31 gennaio 1990 (G.U. 7 febbraio 1990, n. 31).
b) per quanto concerne l'Italia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3) l'imposta locale sui redditi; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»);
1 Ratificata con L. 18 ottobre 1984, n. 762 (SO G.U. n. 311 del 12 Novembre 1984). Scambio degli strumenti di ratifica: 5 febbraio 1985. Entrata in vigore: 6 aprile 1985 (G.U. 27 febbraio 1985, n. 50). Protocollo integrativo del 25 novembre 1987, ratificato con L. 16 ottobre 1989, n. 365 (S.O n. 84 alla G.U. n. 261 dell’8 novembre 1989). Scambio degli strumenti di ratifica: 1 febbraio 1990 (G.U. n. 50 s.g. del 1 marzo 1990). Entrata in vigore 1 maggio 1990. Convenzione ratificata in Austria con Regolamento n. 125 (BGB n. 57 del 29 marzo 1985). Protocollo integrativo ratificato con provvedimento del 1 febbraio 1990 (BGB dell’8 Marzo 1990).
b) per quanto concerne l'Austria:
1) l'imposta sul reddito (die Einkommensteuer);
2) l'imposta sulle società (die K"rperschaftsteuer);
3) l'imposta sugli amministratori (die Aufsichtsratsabgabe);
4) l'imposta sul patrimonio (die Verm"gensteuer);
5) l'imposta sui beni non soggetti alle imposte di successione (die Abgabe von Verm"gen, die der Erbschaftssteuer entzogen sind);
6) l'imposta sulle imprese commerciali e industriali, ivi inclusa l'imposta applicata sull'ammontare dei salari (die Gewerbesteuer einrschliesslich der Lohnsummensteuer);
7) l'imposta sui terreni (die Grundsteuer);
8) l'imposta sulle imprese agricole e forestali (die Abgabe von land-und forstwirtschaftlichen Betrieben);
9) i contributi a carico delle imprese agricole e forestali a favore del fondo per la perequazione degli oneri familiari (die Beitr„ge von land-und forstwirtschaftlichen Betrieben zum Ausgleichsfonds f r Familienbeihilfen);
10) l'imposta sul valore dei terreni edificabili (die Abgabe von Bodenwert bei unbebauten Grundst cken); (qui di seguito indicate quali «imposta austriaca»).
3. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura essenzialmente identica o economicamente analoga che verranno istituite si aggiungeranno dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta alle imposte attuali o in sostituzione delle imposte attualile sostituiranno. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
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Imposte considerate. 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, uno Stato contraente o delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:
a) per quanto concerne la Corea:
i) l'imposta sul reddito (the income tax);
ii) l'imposta sulle società (the corporation tax); e
iii) l'imposta sui residenti (inhabitant tax) quando sia applicata con riferimento all'imposta sul reddito o all'imposta sulle società; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali «imposta coreana»);
1 Convenzione ratificata con L. 10 febbraio 1992, n. 199 (G.U. 4 marzo 1992, n. 53, S.O) Scambio degli strumenti di ratifica: 14 luglio 1992. Entrata in vigore: 14 luglio 1992 (G.U. 5 agosto 1992, n. 183).
b) per quanto concerne l'Italia:
1i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
3iii) l'imposta locale sui redditi; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»);
1 Ratificata con L. 18 ottobre 1984, n. 762 (SO G.U. n. 311 del 12 Novembre 1984). Scambio degli strumenti di ratifica: 5 febbraio 1985. Entrata in vigore: 6 aprile 1985 (G.U. 27 febbraio 1985, n. 50). Protocollo integrativo del 25 novembre 1987, ratificato con L. 16 ottobre 1989, n. 365 (S.O n. 84 alla G.U. n. 261 dell’8 novembre 1989). Scambio degli strumenti di ratifica: 1 febbraio 1990 (G.U. n. 50 s.g. del 1 marzo 1990). Entrata in vigore 1 maggio 1990. Convenzione ratificata in Austria con Regolamento n. 125 (BGB n. 57 del 29 marzo 1985). Protocollo integrativo ratificato con provvedimento del 1 febbraio 1990 (BGB dell’8 Marzo 1990).
b) per quanto concerne l'Austria:
1) l'imposta sul reddito (die Einkommensteuer);
2) l'imposta sulle società (die K"rperschaftsteuer);
3) l'imposta sugli amministratori (die Aufsichtsratsabgabe);
4) l'imposta sul patrimonio (die Verm"gensteuer);
5) l'imposta sui beni non soggetti alle imposte di successione (die Abgabe von Verm"gen, die der Erbschaftssteuer entzogen sind);
6) l'imposta sulle imprese commerciali e industriali, ivi inclusa l'imposta applicata sull'ammontare dei salari (die Gewerbesteuer einrschliesslich der Lohnsummensteuer);
7) l'imposta sui terreni (die Grundsteuer);
8) l'imposta sulle imprese agricole e forestali (die Abgabe von land-und forstwirtschaftlichen Betrieben);
9) i contributi a carico delle imprese agricole e forestali a favore del fondo per la perequazione degli oneri familiari (die Beitr„ge von land-und forstwirtschaftlichen Betrieben zum Ausgleichsfonds f r Familienbeihilfen);
10) l'imposta sul valore dei terreni edificabili (die Abgabe von Bodenwert bei unbebauten Grundst cken); (qui di seguito indicate quali «imposta austriaca»).
3. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attualiesistenti. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche rilevanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
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