Common use of Imprenditore agricolo Clause in Contracts

Imprenditore agricolo. E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. (1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, con decorrenza dal 01.07.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica: “È' imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura."

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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement, Insurance Agreement

Imprenditore agricolo. E' Non fallibile se svolge attività commerciale non prevalente rispetto all’attività agricola - Conferma dalla Cassazione Non fallibile l’imprenditore agricolo anche se esercita attività commerciali ma in misura non prevalente rispetto alla produzione agricola. Così la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2153 depositata il 24 gennaio 2023, con la quale ha annullato la sentenza della Corte di Appello di Firenze che aveva confermato il fallimento di una ditta individuale che esercitata attività di vivaistica. Ricorda la Corte che il dettato dell’art. 2135 cod. civ. riflette la tradizionale distinzione delle attività agricole in attività agricole “essenziali” (1° comma) ed attività agricole “per connessione” (3° comma). Con riferimento alle attività agricole “per connessione”, la connessione rileva sia dal punto di vista soggettivo che dal punto di vista oggettivo. Sotto il primo profilo, la connessione postula che le attività di cui al 3° comma siano esercitate da chi è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: “essenziale”. Sotto il secondo profilo, la connessione va intesa, all’insegna del parametro della prevalenza - espresso, appunto, nel testo legislativo dell’avverbio “prevalentemente” - nel senso cioè che non si fuoriesce dall’alveo dell’impresa agricola, allorché le attività (oggettivamente commerciali e rilevanti, ciascuna, di per sé) di manipolazione, di conservazione, di trasformazione, di commercializzazione e di valorizzazione riguardino prodotti ottenuti in via preponderante dalla coltivazione del fondofondo o del bosco oppure dall’allevamento degli animali. La connessione oggettiva richiede, selvicolturapreviamente, allevamento che l’attività agricola “per connessione” sia - così come si evidenzia in dottrina - oggettivamente “coerente” con l’attività agricola “essenziale”. Il rapporto di animali “prevalenza” - continua la Corte - si risolve in un giudizio comparativo di valenza “economico-patrimoniale”. Da un lato, il valore “economico-patrimoniale” dei prodotti delle attività di commercializzazione di manipolazione, di conservazione, di trasformazione e attività connesse. Per di valorizzazione della produzione non ottenuta, avulsa, dalla coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico fondo o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondobosco oppure dall’allevamento degli animali. Dall’altro, il valore “economico-patrimoniale” della produzione agricola “essenziale”, ovvero ottenuta dalla coltivazione del fondo o del bosco o le acque dolcioppure dall’allevamento degli animali, salmastre o marine. Si intendono produzione che, in quanto espressione di attività imprenditoriale, ancorché agricola, è destinata, comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla e quanto meno (pur in assenza di manipolazione, conservazione, trasformazionetrasformazione e valorizzazione), alla commercializzazione, al “mercato”, siccome, appunto, la “destinazione al mercato” è coessenziale alla nozione generale di imprenditore. D’altronde, questa Corte spiega che l’esenzione dell’imprenditore agricolo dal fallimento postula la prova della sussistenza delle condizioni per ricondurre l’attività di commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli esercitata nell’ambito di cui all’art. 2135, 3° comma, cod. civ., dovendosi segnatamente dimostrare che abbiano ad essa ha come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla leggefondo. (1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, con decorrenza dal 01.07.2001. Si riporta di seguito il testo precedente alla modifica: “È' imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura."

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Samples: Not Applicable