Nozione L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Assicurazione Il contratto di assicurazione.
Cauzione 1. Ove contrattualmente richiesta l’emissione di idonea fideiussione bancaria a garanzia della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali, l’Appaltatore vi provvede anteriormente alla sottoscrizione del Contratto, sottoponendo il testo alla Committente per preventivo benestare all’emissione. 2. Detta garanzia è escutibile a prima richiesta nonostante eventuali opposizioni da parte dell'Appaltatore. Inoltre, il garante espressamente rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni che gli derivano degli artt. 1944, 1945 e 1957 c.c. 3. La Committente potrà valersi della cauzione e provvedere allo svincolo totale o parziale a suo favore per il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze contrattuali dell'Appaltatore, ivi compreso il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica del Personale, salvo esperimento di ulteriori azioni ove la cauzione risultasse insufficiente. 4. Se, in corso di adempimento, la cauzione risultasse diminuita in virtù del suo utilizzo, l'Appaltatore dovrà automaticamente provvedere a reintegrarla; in caso di mancata reintegrazione verrà ricostituita nella primitiva misura con pari somma trattenuta dagli importi ancora dovuti all'Appaltatore. Analogamente, qualora in corso di Contratto, l'importo iniziale contrattuale risultasse incrementato, l'Appaltatore dovrà provvedere a reintegrare la fideiussione per importi pari o superiori a Euro 10.000,00, calcolati applicando la percentuale della cauzione al valore incrementale. In caso di mancata reintegrazione verrà ricostituita nella primitiva misura con pari somma trattenuta dagli importi ancora dovuti all’Appaltatore. 5. La cauzione verrà svincolata al sessantesimo giorno successivo alla scadenza contrattuale.
Aggiudicazione 1. L’aggiudicazione di ciascun Lotto verrà disposta dall’organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 14. 2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all’eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art. 76 del Codice. 3. Sia nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all’esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dall’Istituto nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 4. A conclusione dell’iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l’Aggiudicatario di ciascun Lotto, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del Contratto. 5. Ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dell’Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 6. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12, del Codice. 7. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l’Appalto all’Offerente che ha presentato l’Offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del Codice.