Common use of Incarichi aggiuntivi Clause in Contracts

Incarichi aggiuntivi. (Art. 26 del CCNL 01.03.02) 1. Il MIUR e le Direzioni regionali, sulla base delle norme vigenti, possono formalmente conferire i seguenti incarichi, che il dirigente è tenuto ad accettare: a) presidenza di commissioni di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e presidenza di commissione di esame di licenza media; b) reggenza di altra istituzione scolastica, oltre quella affidata con incarico dirigenziale; c) presidenza di commissioni o sottocommissioni di concorso a cattedre; d) funzione di Commissario governativo; e) componente del nucleo di valutazione delle Istituzioni scolastiche di cui all’art. 20; f) incarichi derivanti da accordi interistituzionali; g) incarichi relativi alle attività connesse all’EDA e alla terza area degli istituti professionali; h) ogni altro incarico previsto come obbligatorio dalla normativa vigente. In deroga a quanto previsto dall’art. 24, comma 3, del D.lgs. n.165/2001, i compensi relativi agli incarichi di cui sopra, in quanto di natura obbligatoria e non declinabili, sono integralmente e direttamente percepiti dal dirigente. 2. Le attività svolte ai sensi dell’art. 53, comma 6, del D.lgs. n.165/2001 non sono soggette a regime autorizzatorio ed i relativi eventuali compensi vengono integralmente e direttamente percepiti dal dirigente. 3. Qualora gli incarichi aggiuntivi siano assunti sulla base di deliberazioni degli organi scolastici competenti, per l'attuazione di iniziative e per la realizzazione di programmi specifici con finanziamenti esterni, il compenso è determinato in una quota, da corrispondere direttamente, pari all'80 %. Il residuo 20% confluisce ai fondi regionali in attuazione del principio di onnicomprensività della retribuzione. 4. Allo scopo di remunerare il maggiore impegno e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi non obbligatori e debitamente autorizzati, viene loro direttamente corrisposta una quota, in ragione del proprio apporto, pari al 30% della somma complessiva; il residuo 70% confluisce ai fondi regionali in attuazione del principio di onnicomprensività della retribuzione. 5. Nell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi, gli Uffici scolastici regionali seguono criteri che tengono conto degli obiettivi, priorità e programmi assegnati al dirigente, del relativo impegno e responsabilità, delle capacità professionali dei singoli, assicurando altresì il criterio della rotazione.

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Incarichi aggiuntivi. (Art. 26 del CCNL 01.03.02) 1. Il MIUR Le Amministrazioni possono formalmente conferire ai dirigenti incarichi aggiuntivi 2. In relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dalle amministrazioni presso cui prestano servizio o su designazione delle stesse, i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alle amministrazioni e le Direzioni regionaliconfluiscono sui fondi di cui agli artt. 55 e 62 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di prima fascia - Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia) per essere destinati al trattamento economico accessorio, sulla base delle norme vigenti, possono formalmente conferire i seguenti incarichi, che il dirigente è tenuto ad accettare: a) presidenza di commissioni di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e presidenza di commissione di esame di licenza media; b) reggenza di altra istituzione scolastica, oltre quella affidata con incarico dirigenziale; c) presidenza di commissioni o sottocommissioni di concorso a cattedre; d) funzione di Commissario governativo; e) componente del nucleo di valutazione delle Istituzioni scolastiche di cui all’art. 20; f) incarichi derivanti da accordi interistituzionali; g) incarichi relativi alle attività connesse all’EDA e alla terza area degli istituti professionali; h) ogni altro incarico previsto come obbligatorio dalla normativa vigente. In deroga a quanto previsto dall’artdell’art. 24, comma 3, del D.lgsd.lgs. n.165/2001, i compensi relativi agli incarichi di cui sopra, in quanto di natura obbligatoria e non declinabili, sono integralmente e direttamente percepiti dal dirigente. 2. Le attività svolte ai sensi dell’art. 53, comma 6, n. 165 del D.lgs. n.165/2001 non sono soggette a regime autorizzatorio ed i relativi eventuali compensi vengono integralmente e direttamente percepiti dal dirigente2001. 3. Qualora gli incarichi aggiuntivi siano assunti sulla base di deliberazioni degli organi scolastici competenti, per l'attuazione di iniziative e per la realizzazione di programmi specifici con finanziamenti esterni, il compenso è determinato in una quota, da corrispondere direttamente, pari all'80 %. Il residuo 20% confluisce ai fondi regionali in attuazione del principio di onnicomprensività della retribuzione. 4. Allo scopo di remunerare il maggiore impegno i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono detti incarichi aggiuntivi non obbligatori e debitamente autorizzatiaggiuntivi, viene loro direttamente corrisposta una quotacorrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio in ragione del proprio apporto, pari al 30dell’impegno richiesto. Tale quota verrà definita nella contrattazione integrativa in una misura ricompresa tra il 50% della somma complessiva; il residuo 70e 66% confluisce ai fondi regionali in attuazione del principio di onnicomprensività della retribuzionedell’importo disponibile una volta detratti gli oneri a carico dell’Amministrazione. 54. Nell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi, gli Uffici scolastici regionali le Amministrazioni seguono criteri che tengono conto degli obiettivi, priorità e programmi assegnati al dirigente, del relativo impegno e responsabilità, delle capacità professionali dei singoli, assicurando altresì il criterio della rotazionerotazione e verificando che l’impegno richiesto per l’espletamento degli stessi sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite con il provvedimento di incarico di cui all’art.13. 5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le Amministrazioni daranno informazione alle XX.XX. di cui all’art.8 degli incarichi conferiti nel corso dell’anno precedente. 6. Ai dirigenti che svolgono attività professionale, per la quale è richiesta l’iscrizione negli elenchi speciali annessi agli Albi degli Avvocati, è riconosciuta la corresponsione dei compensi professionali, anche nel caso di compensazione delle spese ed onorari, secondo i principi di cui al r.d. n.1578/33. Le singole Amministrazioni provvederanno con proprio Regolamento ad attuare detta disposizione, prevedendo i relativi termini e modalità e valutando l’eventuale esclusione, totale o parziale, dei dirigenti esercenti l’attività professionale dalla erogazione della retribuzione di risultato, indirizzando proporzionalmente la stessa per la retribuzione degli altri dirigenti.

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Incarichi aggiuntivi. (Art. 26 del CCNL 01.03.02) 1. Il MIUR In relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dalle amministrazioni presso cui prestano servizio o su designazione delle stesse, i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alle amministrazioni e le Direzioni regionaliconfluiscono sui fondi di cui agli artt. 51 e 58 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di prima fascia - Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia) per essere destinati al trattamento economico accessorio, sulla base delle norme vigenti, possono formalmente conferire i seguenti incarichi, che il dirigente è tenuto ad accettare: a) presidenza di commissioni di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e presidenza di commissione di esame di licenza media; b) reggenza di altra istituzione scolastica, oltre quella affidata con incarico dirigenziale; c) presidenza di commissioni o sottocommissioni di concorso a cattedre; d) funzione di Commissario governativo; e) componente del nucleo di valutazione delle Istituzioni scolastiche di cui all’art. 20; f) incarichi derivanti da accordi interistituzionali; g) incarichi relativi alle attività connesse all’EDA e alla terza area degli istituti professionali; h) ogni altro incarico previsto come obbligatorio dalla normativa vigente. In deroga a quanto previsto dall’artdell’art. 24, comma 3, del D.lgsd.lgs. n.165/2001, i compensi relativi agli incarichi di cui sopra, in quanto di natura obbligatoria e non declinabili, sono integralmente e direttamente percepiti dal dirigenten. 165 del 2001. 2. Le attività svolte ai sensi dell’art. 53, comma 6, del D.lgs. n.165/2001 non sono soggette a regime autorizzatorio ed i relativi eventuali compensi vengono integralmente e direttamente percepiti dal dirigente. 3. Qualora gli incarichi aggiuntivi siano assunti sulla base di deliberazioni degli organi scolastici competenti, per l'attuazione di iniziative e per la realizzazione di programmi specifici con finanziamenti esterni, il compenso è determinato in una quota, da corrispondere direttamente, pari all'80 %. Il residuo 20% confluisce ai fondi regionali in attuazione del principio di onnicomprensività della retribuzione. 4. Allo scopo di remunerare il maggiore impegno i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono detti incarichi aggiuntivi non obbligatori e debitamente autorizzatiaggiuntivi, viene loro direttamente corrisposta una quotacorrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio in ragione del proprio apporto, pari dell’impegno richiesto. Tale quota verrà definita nella contrattazione integrativa in una misura ricompresa tra il 50% e 66% dell’importo disponibile una volta detratti gli oneri a carico dell’amministrazione. 3. Le amministrazioni conferiscono gli incarichi di cui al 30% della somma complessiva; il residuo 70% confluisce ai fondi regionali in attuazione presente articolo nel rispetto del principio della rotazione al fine di onnicomprensività della retribuzionegarantire le medesime opportunità di valorizzazione delle specifiche professionalità, tenendo, altresì, conto del numero e del valore degli incarichi già assegnati allo stesso dirigente. 4. L’attribuzione degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1 deve essere improntata ai seguenti criteri: - competenze e capacità professionali dei singoli dirigenti; - natura e caratteristiche dell’incarico con riferimento ai programmi da realizzare - correlazione con la tipologia delle funzioni assegnate mediante l’incarico di cui all’art. 20 (Conferimento incarichi dirigenziali), nei casi previsti. 5. Nell'attribuzione L’amministrazione, nell’attribuzione degli incarichi aggiuntivi, gli Uffici scolastici regionali seguono criteri verifica che tengono conto l’impegno richiesto per l’espletamento degli obiettivistessi sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite con il provvedimento di incarico di cui all’art. 20 (Conferimento incarichi dirigenziali), priorità e programmi assegnati anche al dirigentefine di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi ivi stabiliti. 6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le amministrazioni provvederanno a fornire alle XX.XX., del relativo impegno e responsabilitàai sensi dell’art. 6 (Informazione), delle capacità professionali dei singoli, assicurando altresì il criterio della rotazionel’elenco degli incarichi conferiti nel corso dell’anno precedente.

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Incarichi aggiuntivi. (Art. 26 del CCNL 01.03.02) 1. Il MIUR e le Direzioni regionaliL’Amministrazione scolastica, sulla base delle norme vigenti, possono formalmente può conferire i seguenti incarichi, che il dirigente scolastico è tenuto ad accettare: a) a. presidenza di commissioni di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e superiore; b. presidenza di commissione di esame di licenza media; b) c. reggenza di altra istituzione scolastica, oltre quella affidata con incarico dirigenziale; c) d. presidenza di commissioni o sottocommissioni di concorso a cattedre; d) e. direzione e/o docenza in corsi di formazione aggiornamento per il personale della scuola; f. funzione di Commissario governativo;. Detti incarichi sono retribuiti con i compensi previsti dalle vigenti disposizioni, ove non diversamente disciplinato dal presente contratto. e) componente del nucleo di valutazione delle Istituzioni scolastiche di cui all’art2. 20; f) Sugli altri incarichi derivanti da accordi interistituzionali; g) incarichi relativi alle attività connesse all’EDA e alla terza area degli istituti professionali; h) ogni altro incarico previsto come obbligatorio dalla normativa vigente. In deroga a quanto previsto dall’arttrova applicazione l’art. 24, comma 3, del D.lgsd.lgs. n.165/2001, n. 165/2001. I compensi previsti per incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque conferiti dall’Amministrazione afferiscono al fondo di cui all'art. 53 per essere destinati alla retribuzione di posizione e di risultato. Se i compensi relativi agli incarichi di cui soprasono corrisposti dai terzi, in quanto di natura obbligatoria e non declinabili, sono integralmente e direttamente percepiti dal dirigente. 2. Le attività svolte ai sensi dell’art. 53, comma 6, del D.lgs. n.165/2001 non sono soggette a regime autorizzatorio ed i relativi eventuali anche tali compensi vengono integralmente e direttamente percepiti dal dirigenteaffluiscono al predetto fondo per il trattamento accessorio. 3. Allo scopo di remunerare il maggiore impegno e responsabilità dei dirigenti scolastici che svolgono detti incarichi aggiuntivi, viene loro corrisposta una quota, in ragione del proprio apporto, del 30% della somma che confluisce al fondo in attuazione del principio di onnicomprensività; tale quota viene attribuita ai dirigenti in aggiunta alla retribuzione di risultato eventualmente spettante. 4. Qualora gli incarichi aggiuntivi siano assunti sulla base di deliberazioni degli organi scolastici competenti, per l'attuazione l’attuazione di iniziative e per la realizzazione di programmi specifici con finanziamenti esterni, il compenso è determinato in una quota, da corrispondere direttamente, pari all'80 quota dell’80%. Il residuo 20% confluisce ai fondi regionali in attuazione del principio di onnicomprensività della retribuzione. 4. Allo scopo di remunerare il maggiore impegno e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi non obbligatori e debitamente autorizzati, viene loro direttamente corrisposta una quota, in ragione del proprio apporto, pari al 30% della somma complessiva; il residuo 70% confluisce ai fondi regionali in attuazione del principio di onnicomprensività della retribuzione. 5. Nell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi, gli Uffici scolastici regionali seguono I compensi di cui ai commi 3 e 4 non possono comunque superare il 30% del trattamento complessivo fondamentale del dirigente scolastico. 6. Con successivo accordo possono essere determinati ulteriori criteri che tengono conto degli obiettivi, priorità e programmi assegnati al dirigente, relativi all’applicazione del relativo impegno e responsabilità, delle capacità professionali dei singoli, assicurando altresì il criterio della rotazionepresente articolo.

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Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro

Incarichi aggiuntivi. (Art. 26 del CCNL 01.03.02) 1. Il MIUR e le Direzioni regionaliL’amministrazione scolastica, sulla base delle norme vigenti, possono formalmente può conferire i seguenti incarichi, che il dirigente scolastico è tenuto ad accettare: a) presidenza di commissioni di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e superiore; b) presidenza di commissione di esame di licenza media; bc) reggenza di altra istituzione scolastica, oltre quella affidata con incarico dirigenziale; cd) presidenza di commissioni o sottocommissioni di concorso a cattedre; de) direzione e/o docenza in corsi di formazione aggiornamento per il personale della scuola; f) funzione di Commissario governativo; e) componente del nucleo di valutazione delle Istituzioni scolastiche di cui all’art. 20; f) incarichi derivanti da accordi interistituzionali; g) incarichi relativi alle attività connesse all’EDA e alla terza area degli istituti professionali; h) ogni altro incarico previsto come obbligatorio dalla normativa vigente. In deroga a quanto previsto dall’art. 24, comma 3, del D.lgs. n.165/2001, i compensi relativi agli incarichi di cui sopra, in quanto di natura obbligatoria e non declinabili, sono integralmente e direttamente percepiti dal dirigente. 2. Le attività svolte ai sensi dell’artSugli altri incarichi trova applicazione l’art. 5324, comma 6c. 3, del D.lgsD. lgs. n.165/2001 non n. 165/2001. I compensi previsti per incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque conferiti dall’Amministrazione afferiscono ai fondi regionali di cui all'art.42 per essere destinati alla retribuzione di posizione e di risultato. Se i compensi sono soggette a regime autorizzatorio ed i relativi eventuali corrisposti dai terzi, anche tali compensi vengono integralmente e direttamente percepiti dal dirigenteaffluiscono al predetto fondo per il trattamento accessorio. 3. Allo scopo di remunerare il maggiore impegno e responsabilità dei dirigenti scolastici che svolgono detti incarichi aggiuntivi, viene loro corrisposta una quota, in ragione del proprio apporto, fino al 30% della somma che confluisce ai fondi regionali in attuazione del principio di onnicomprensività.; tale quota viene attribuita ai dirigenti in aggiunta alla retribuzione di risultato eventualmente spettante. Qualora gli incarichi aggiuntivi siano assunti sulla base di deliberazioni degli organi scolastici competenti, per l'attuazione l’attuazione di iniziative e per la realizzazione di programmi specifici con finanziamenti esterni, il compenso è determinato in una quota, da corrispondere direttamente, pari all'80 quota fino all’80 %. Il residuo 20% confluisce ai fondi regionali in attuazione del principio di onnicomprensività della retribuzione. 4. Allo scopo di remunerare il maggiore impegno e responsabilità dei dirigenti che svolgono Nell’attribuzione degli incarichi aggiuntivi non obbligatori e debitamente autorizzati, viene loro direttamente corrisposta una quota, in ragione del proprio apporto, pari di cui al 30% della somma complessiva; il residuo 70% confluisce ai fondi regionali in attuazione del principio di onnicomprensività della retribuzione. 5. Nell'attribuzione degli incarichi aggiuntivicomma 2, gli Uffici scolastici Scolastici regionali seguono criteri che tengono conto degli obiettivi, priorità e programmi assegnati al dirigente, del relativo impegno e responsabilità, delle capacità professionali dei singoli, assicurando altresì il criterio della rotazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Incarichi aggiuntivi. (Art. 26 del CCNL 01.03.02) 1. Il MIUR e le Direzioni regionali, sulla base delle norme vigenti, possono formalmente conferire i seguenti Gli incarichi, che il dirigente è tenuto ad accettare: a) presidenza le funzioni e i compiti attribuiti ai dirigenti dell’Ateneo ricadono nel principio di commissioni di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e presidenza di commissione di esame di licenza media; b) reggenza di altra istituzione scolastica, oltre quella affidata con incarico dirigenziale; c) presidenza di commissioni o sottocommissioni di concorso a cattedre; d) funzione di Commissario governativo; e) componente del nucleo di valutazione delle Istituzioni scolastiche di cui all’art. 20; f) incarichi derivanti da accordi interistituzionali; g) incarichi relativi alle attività connesse all’EDA e alla terza area degli istituti professionali; h) ogni altro incarico previsto come obbligatorio dalla normativa vigente. In deroga a quanto previsto onnicomprensività definito dall’art. 24, comma 3, del D.lgsd. lgs. n.165/2001n. 165/2001 e dall’art. 52, i compensi relativi agli incarichi di cui sopracomma 2, in quanto di natura obbligatoria e non declinabili, sono integralmente e direttamente percepiti dal dirigentedel CCNL 05.03.2008. 2. Le attività svolte Gli incarichi aggiuntivi conferiti ai sensi dell’artdirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall’Ateneo rientrano nell’ambito di applicazione del comma precedente e pertanto non sono oggetto di ulteriore remunerazione rispetto a quanto previsto dall’art. 5352, comma 6, 1 del D.lgs. n.165/2001 non sono soggette a regime autorizzatorio ed i relativi eventuali compensi vengono integralmente e direttamente percepiti dal dirigenteCCNL 05.03.08. 3. Qualora Ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del CCNL 05.03.08, qualora gli incarichi aggiuntivi siano assunti sulla base di deliberazioni degli organi scolastici competenti, per l'attuazione di iniziative e per la realizzazione di programmi specifici con finanziamenti esterni, il compenso è determinato in una quota, vengano conferiti da corrispondere direttamente, pari all'80 %. Il residuo 20% confluisce terzi ai fondi regionali in attuazione del principio di onnicomprensività della retribuzione. 4. Allo scopo di remunerare il maggiore impegno e responsabilità dei dirigenti che svolgono incarichi aggiuntivi non obbligatori e debitamente autorizzati, viene loro direttamente corrisposta una quota, in ragione del proprio apportoloro ufficio o comunque attribuiti dall’Ateneo o su designazione dello stesso, i relativi compensi dovuti dei terzi sono corrisposti direttamente all’Ateneo e confluiscono sul fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per essere destinati al trattamento economico accessorio, sulla base dell’art. 24, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001. Ai dirigenti interessati dallo svolgimento dei suddetti incarichi viene corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio pari al 3050% della somma complessiva; il residuo 70% confluisce ai fondi regionali in attuazione del principio di onnicomprensività della retribuzionedell’importo disponibile, al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione. 5. Nell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi, gli Uffici scolastici regionali seguono criteri che tengono conto degli obiettivi, priorità e programmi assegnati al dirigente, del relativo impegno e responsabilità, delle capacità professionali dei singoli, assicurando altresì il criterio della rotazione.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo