Common use of Incarichi aggiuntivi Clause in Contracts

Incarichi aggiuntivi. 1. Ai dirigenti possono essere conferiti, con apposito provvedimento, incarichi aggiuntivi esterni su designazione dell'Amministrazione presso cui prestano servizio. Restano esclusi gli incarichi per commissioni istituite per lo studio, l'analisi, le proposte ed il coordinamento di attività, funzioni e competenze proprie del, o aventi rilevanza sul, comparto unico. 2. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono detti incarichi aggiuntivi, verrà corrisposta, in relazione all'impegno richiesto, un'apposita indennità compresa tra il 2% ed il 15% dello stipendio tabellare. Tale indennità, non soggetta a valutazione, incrementa la retribuzione di risultato. L'attribuzione di più incarichi aggiuntivi non comporta la sommatoria di indennità. La misura dell'indennità dovrà essere rapportata all'impegno, al tempo ed alla professionalità richiesti. 3. Gli eventuali compensi dovuti da terzi connessi all'espletamento degli incarichi aggiuntivi saranno introitati dall'Amministrazione. 4. L'Amministrazione, nell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi, verifica che l'impegno richiesto per l'espletamento degli stessi sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite con il provvedimento di incarico, anche al fine di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi ivi stabiliti. 5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le Amministrazioni provvedono a fornire alle XX.XX. ai sensi dell'art. 006 (Informazione), l'elenco degli incarichi aggiuntivi conferiti nel corso dell'anno precedente.

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Samples: Contratto Di Lavoro, Contratto Di Lavoro

Incarichi aggiuntivi. 1. Ai dirigenti possono essere conferiti, con apposito provvedimento, In relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi esterni conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall’amministrazione o su designazione dell'Amministrazione presso della stessa, i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all’amministrazione e confluiscono sui fondi di cui prestano servizioagli artt. Restano esclusi gli incarichi 51 e 58 (Fondo per commissioni istituite il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei consiglieri e dei dirigenti di prima fascia - Fondo per lo studioil finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei referendari e dei dirigenti di seconda fascia) per essere destinati al trattamento economico accessorio, l'analisisulla base dell’art. 24, le proposte ed il coordinamento di attivitàcomma 3, funzioni e competenze proprie del, o aventi rilevanza sul, comparto unicodel d.lgs. n. 165 del 2001. 2. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono detti incarichi aggiuntivi, verrà viene loro corrisposta, in relazione all'impegno aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio in ragione dell’impegno richiesto, un'apposita indennità compresa . Tale quota verrà definita nella contrattazione integrativa in una misura ricompresa tra il 250% ed il 15e 66% dello stipendio tabellare. Tale indennità, non soggetta dell’importo disponibile una volta detratti gli oneri a valutazione, incrementa la retribuzione di risultato. L'attribuzione di più incarichi aggiuntivi non comporta la sommatoria di indennità. La misura dell'indennità dovrà essere rapportata all'impegno, al tempo ed alla professionalità richiesticarico dell’amministrazione. 3. Gli eventuali compensi dovuti da terzi connessi all'espletamento L’amministrazione conferisce gli incarichi di cui al presente articolo nel rispetto del principio della rotazione al fine di garantire le medesime opportunità di valorizzazione delle specifiche professionalità, tenendo, altresì, conto del numero e del valore degli incarichi aggiuntivi saranno introitati dall'Amministrazionegià assegnati allo stesso dirigente. 4. L'AmministrazioneL’attribuzione degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1 deve essere improntata ai seguenti criteri: - competenze e capacità professionali dei singoli dirigenti; - natura e caratteristiche dell’incarico con riferimento ai programmi da realizzare - correlazione con la tipologia delle funzioni assegnate mediante l’incarico di cui all’art. 20 (Conferimento incarichi dirigenziali), nell'attribuzione nei casi previsti. 5. L’amministrazione, nell’attribuzione degli incarichi aggiuntivi, verifica che l'impegno l’impegno richiesto per l'espletamento l’espletamento degli stessi sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite con il provvedimento di incaricoincarico di cui all’art. 20 (Conferimento incarichi dirigenziali), anche al fine di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi ivi stabiliti. 56. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le Amministrazioni provvedono l’amministrazione provvederà a fornire alle XX.XX. ., ai sensi dell'artdell’art. 006 6 (Informazione), l'elenco l’elenco degli incarichi aggiuntivi conferiti nel corso dell'anno dell’anno precedente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Incarichi aggiuntivi. 1. Ai dirigenti possono essere conferiti, con apposito provvedimento, In relazione all’espletamento di incarichi aggiuntivi esterni su designazione dell'Amministrazione conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dagli enti o agenzie presso cui prestano servizioservizio o su designazione degli stessi, i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente agli enti o agenzie e confluiscono sui fondi di cui agli artt. Restano esclusi gli incarichi 52 e 59, per commissioni istituite per lo studioessere destinati al trattamento economico accessorio, l'analisisulla base dell’art. 24, le proposte ed il coordinamento di attivitàcomma 3, funzioni e competenze proprie del, o aventi rilevanza sul, comparto unicodel d.lgs. n. 165 del 2001. 2. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono detti incarichi aggiuntivi, verrà corrisposta, in relazione all'impegno richiesto, un'apposita indennità compresa tra il 2% ed il 15% dello stipendio tabellare. Tale indennità, non soggetta a valutazione, incrementa la retribuzione di risultatorisultato che viene loro corrisposta è incrementata in ragione dell’impegno richiesto. L'attribuzione Tale quota viene definita, in sede di più incarichi aggiuntivi non comporta la sommatoria di indennità. La contrattazione integrativa, in una misura dell'indennità dovrà essere rapportata all'impegnoricompresa tra il 50% e il 66% dell’importo disponibile, al tempo ed alla professionalità richiestiuna volta detratti gli oneri a carico dell’ente o agenzia. 3. Gli eventuali compensi dovuti da terzi connessi all'espletamento enti o agenzie conferiscono gli incarichi di cui al presente articolo nel rispetto del principio della rotazione al fine di garantire le medesime opportunità di valorizzazione delle specifiche professionalità, tenendo, altresì, conto del numero e del valore degli incarichi aggiuntivi saranno introitati dall'Amministrazionegià assegnati allo stesso dirigente. 4. L'AmministrazioneL’attribuzione degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1 deve essere improntata ai seguenti criteri: - competenze e capacità professionali dei singoli dirigenti; - natura e caratteristiche dell’incarico con riferimento ai programmi da realizzare; - correlazione con la tipologia delle funzioni assegnate mediante l’incarico di cui all’art. 20. 5. L’ente o agenzia, nell'attribuzione nell’attribuzione degli incarichi aggiuntivi, verifica che l'impegno l’impegno richiesto per l'espletamento l’espletamento degli stessi sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite con il provvedimento di incaricoincarico di cui all’art. 20, anche al fine di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi ivi stabiliti. 56. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le Amministrazioni provvedono a fornire gli enti o agenzia forniscono alle XX.XX. organizzazioni sindacali, ai sensi dell'artdell’art. 006 (Informazione)6, l'elenco l’elenco degli incarichi aggiuntivi conferiti nel corso dell'anno dell’anno precedente.

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Incarichi aggiuntivi. 1. Ai dirigenti possono essere conferiti, con apposito provvedimento, In relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi esterni su designazione dell'Amministrazione conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dagli enti o agenzie presso cui prestano servizioservizio o su designazione degli stessi, i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente agli enti o agenzie e confluiscono sui fondi di cui agli artt. Restano esclusi gli incarichi 52 e 59, per commissioni istituite per lo studioessere destinati al trattamento economico accessorio, l'analisisulla base dell'art. 24, le proposte ed il coordinamento di attivitàcomma 3, funzioni e competenze proprie del, o aventi rilevanza sul, comparto unicodel d.lgs. n. 165 del 2001. 2. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono detti incarichi aggiuntivi, verrà corrisposta, in relazione all'impegno richiesto, un'apposita indennità compresa tra il 2% ed il 15% dello stipendio tabellare. Tale indennità, non soggetta a valutazione, incrementa la retribuzione di risultatorisultato che viene loro corrisposta è incrementata in ragione dell'impegno richiesto. L'attribuzione Tale quota viene definita, in sede di più incarichi aggiuntivi non comporta la sommatoria di indennità. La contrattazione integrativa, in una misura dell'indennità dovrà essere rapportata all'impegnoricompresa tra il 50% e il 66% dell'importo disponibile, al tempo ed alla professionalità richiestiuna volta detratti gli oneri a carico dell'ente o agenzia. 3. Gli eventuali compensi dovuti da terzi connessi all'espletamento enti o agenzie conferiscono gli incarichi di cui al presente articolo nel rispetto del principio della rotazione al fine di garantire le medesime opportunità di valorizzazione delle specifiche professionalità, tenendo, altresì, conto del numero e del valore degli incarichi aggiuntivi saranno introitati dall'Amministrazionegià assegnati allo stesso dirigente. 4. L'AmministrazioneL'attribuzione degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1 deve essere improntata ai seguenti criteri: - competenze e capacità professionali dei singoli dirigenti; - natura e caratteristiche dell'incarico con riferimento ai programmi da realizzare; - correlazione con la tipologia delle funzioni assegnate mediante l'incarico di cui all'art. 20. 5. L'ente o agenzia, nell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi, verifica che l'impegno richiesto per l'espletamento degli stessi sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite con il provvedimento di incaricoincarico di cui all'art. 20, anche al fine di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi ivi stabiliti. 56. Entro il 31 gennaio di ciascun anno le Amministrazioni provvedono a fornire gli enti o agenzia forniscono alle XX.XX. organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 006 (Informazione)6, l'elenco degli incarichi aggiuntivi conferiti nel corso dell'anno precedente.

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