Incarichi esterni. 1. La Giunta comunale, per esigenze particolari dovute alla speciale natura dell’opera pubblica o dell’atto e quindi in deroga al principio della prevalenza affermato al precedente articolo, può affidare incarichi a professionisti esterni, direttamente o attraverso lo svolgimento di appositi concorsi. 2. La scelta deve essere rivolta a professionisti in possesso dei requisiti di legge, dotati di esperienza e competenza specifica. Il possesso di tali requisiti è comprovato da apposito curriculum professionale. 3. Sono esclusi dall’incarico i professionisti che comunque hanno offerto motivi di rilevante insoddisfazione in conseguenza di precedenti incarichi espletati per conto di questo Comune. 4. In ogni caso per la fattispecie di cui al presente articolo l’incarico è formalizzato da apposita convenzione che contenga i seguenti elementi: a) la descrizione dettagliata dell’oggetto dell’incarico; b) l’importo complessivo presunto dell’opera; c) il riferimento alla specifica legislazione vigente nella materia; d) l’esplicita riserva da parte del Comune committente di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto, del piano, etc., in corso di elaborazione e di chiedere ed ottenere eventuali varianti o modifiche; e) la scadenza dell’incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo; f) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento; g) la facoltà di revoca e le modalità di utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca; h) l’utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Comune dei progetti e degli elaborati; i) il rinvio di tutte le controversie in ordine alla liquidazione dei compensi ad un collegio arbitrale. 5. La determinazione delle competenze professionali viene effettuata tenendo conto delle tariffe stabilite dalle norme vigenti al momento dell’incarico. 6. Per la progettazione degli strumenti urbanistici si applicano le apposite tariffe stabilite con Circ. Min. LL.PP. 10 febbraio 1976 e successive modificazioni. 7. Per le prestazioni rese dai professionisti per lavori ed opere il cui onere è in tutto od in parte a carico dello Stato e/o di questo Comune, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento. 8. Nel caso di incarico a più professionisti per un’opera, anche se non riuniti in collegio, il compenso massimo da corrispondere non può essere superiore a quello previsto dalla tariffa professionale, riconosciuto per intero e per una sola volta, come se la progettazione fosse resa da un solo professionista. 9. Qualora il collegio sia composto da tre o più professionisti, è in facoltà dell’Amministrazione maggiorare il compenso di cui sopra, per non più del 20 per cento. 10. Tale compenso compete al professionista capo-gruppo. 11. In ogni caso, nelle voci di spesa dell’opera, dovrà essere previsto il compenso per il tecnico incaricato della progettazione, nonché quelle per la direzione e per il collaudo dei lavori. 12. In caso di mancato finanziamento dell’opera progettata, al progettista va corrisposto, su regolare documentazione, il rimborso delle spese sostenute ed un compenso commisurato al 10 per cento dell’importo determinato in base alla tariffa professionale minima in vigore alla data della consegna del progetto.
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Incarichi esterni. 1Le attività di didattica e ricerca sono inscindibili dall’attività assistenziale per i docenti universitari che operano in convenzione con il SSR. La Giunta comunaleSono, in particolare, incompatibili con il regime di convenzionamento: ⮚ le attività professionali a qualsiasi titolo esercitate con strutture sanitarie accreditate con il servizio Sanitario Regionale. ⮚ le attività che arrechino danno all’immagine e alla reputazione dell’azienda e le attività nelle quali il docente universitario in convenzione è portatore di interessi della propria sfera privata che possano influenzare l’adempimento dei suoi doveri istituzionali previsti dalla convenzione. Sono, in particolare, soggetti alla verifica di conflitto di interessi: ⮚ tutti gli incarichi e le collaborazioni retribuite eseguite a favore dei soggetti fornitori di lavori, beni e servizi per esigenze particolari dovute alla speciale natura dell’opera pubblica o dell’atto e quindi in deroga al principio della prevalenza affermato al precedente articolo, può affidare incarichi a professionisti esterni, direttamente o attraverso lo svolgimento di appositi concorsi.
2. La scelta deve essere rivolta a professionisti in possesso dei requisiti di legge, dotati di esperienza e competenza specifical’Azienda. Il possesso docente in convenzione trasmette al Rettore le richieste di tali requisiti è comprovato da apposito curriculum professionale.
3autorizzazione per incarichi esterni di cui all’art 5 del Regolamento Universitario, al fine del rilascio dell’autorizzazione preventiva. Sono esclusi dall’incarico i professionisti che comunque hanno offerto motivi A tal fine il docente dovrà dichiarare, all’atto della presentazione della richiesta, oltre all’insussistenza di rilevante insoddisfazione conflitti di interesse con le attività accademiche, anche l’insussistenza di conflitti di interesse con le attività istituzionali esercitate in conseguenza di precedenti incarichi espletati per conto di questo Comune.
4convenzione. In ogni caso Le richieste sono contestualmente trasmesse dall’Università in via telematica all’Azienda per la fattispecie valutazione sull’eventuale sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitti di interessi rispetto all’ambito di competenza dell’Azienda. Prot. n. 0047140 del 31/7/2018 pagina 3 di 5 Entro il termine di 10 giorni dalla trasmissione delle richieste, qualora l’Azienda non fornisca alcun riscontro, la verifica dell’Azienda di cui al presente articolo l’incarico è formalizzato da apposita convenzione si intende assolta positivamente, presumendo che contenga i seguenti elementi:
a) la descrizione dettagliata dell’oggetto dell’incarico;
b) l’importo complessivo presunto dell’opera;
c) il riferimento alla specifica legislazione vigente nella materia;
d) l’esplicita riserva da parte del Comune committente mancato riscontro nel lasso di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto, del piano, etc., in corso tempo indicato equivalga all’insussistenza di elaborazione e incompatibilità o conflitto di chiedere ed ottenere eventuali varianti o modifiche;
e) la scadenza dell’incarico e la penale dovuta per ogni giorno interesse rispetto all’ambito di ritardo;
f) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento;
g) la facoltà di revoca e le modalità di utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
h) l’utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Comune dei progetti e degli elaborati;
i) il rinvio di tutte le controversie in ordine alla liquidazione dei compensi ad un collegio arbitrale.
5. La determinazione delle competenze professionali viene effettuata tenendo conto delle tariffe stabilite dalle norme vigenti al momento dell’incarico.
6. Per la progettazione degli strumenti urbanistici si applicano le apposite tariffe stabilite con Circ. Min. LL.PP. 10 febbraio 1976 e successive modificazioni.
7. Per le prestazioni rese dai professionisti per lavori ed opere il cui onere è in tutto od in parte a carico dello Stato e/o di questo Comune, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento.
8competenza dell’Azienda. Nel caso di incarico divergenze valutative tra l’Ateneo e l’Azienda si provvede attraverso le determinazioni della Commissione di cui all’Art. 6, che si esprime entro 15 giorni dalla richiesta. Comunicazioni preventive non soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Universitario Le comunicazioni preventive, non soggette ad autorizzazione da parte dell’Ateneo, presentate dai docenti universitari in regime convenzione, e relative – in particolare - a più professionisti consulenze e collaborazioni scientifiche aventi carattere di occasionalità e non continuità non coincidenti in ogni caso con attività libero-professionali, ai sensi dell’Art. 6 del citato Regolamento Universitario, sono tempestivamente trasmesse, in via telematica, per un’operaconoscenza, dall’Università all’Azienda Ospedaliera. A tal fine il docente dovrà dichiarare, all’atto della presentazione della comunicazione, oltre all’insussistenza di conflitti di interesse con le attività accademiche anche se non riuniti l’insussistenza di conflitti di interesse con le attività istituzionali esercitate in collegio, il compenso massimo da corrispondere non può essere superiore a quello previsto dalla tariffa professionale, riconosciuto per intero e per una sola volta, come se la progettazione fosse resa da un solo professionista.
9convenzione. Qualora l’Azienda rilevi situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con le attività istituzionali svolte in convenzione, l’Azienda provvede a darne immediata comunicazione all’interessato e all’Ateneo, invitando il collegio sia composto da tre o più professionisti, è docente a provvedere alla cessazione dell’attività esercitata in facoltà dell’Amministrazione maggiorare il compenso conflitto di interesse. Nel caso di divergenze valutative tra l’Ateneo e l’Azienda si provvede attraverso le determinazioni della Commissione di cui sopraall’Art. 6, che si esprime entro 15 giorni dalla richiesta. Attività professionali esercitate dal personale universitario a tempo definito, di cui all’Art 8 del Regolamento Universitario Le parti prendono altresì atto che per i docenti a tempo definito che svolgono, senza necessità di autorizzazione da parte dell’ateneo, attività libero professionali extra-moenia, l’onere di verificare che non più ricorrano situazioni di conflitto di incompatibilità o interesse con il SSR è posto a carico dell’Azienda. Le parti prendono atto che le attività previste dall’art. 7 del 20 per centoRegolamento Universitario, da parte dei docenti in convenzione, sono esercitabili liberamente, fatto salvo il rispetto degli impegni accademici e di quelli istituzionali previsti in convenzione con il SSR.
10. Tale compenso compete al professionista capo-gruppo.
11. In ogni caso, nelle voci di spesa dell’opera, dovrà essere previsto il compenso per il tecnico incaricato della progettazione, nonché quelle per la direzione e per il collaudo dei lavori.
12. In caso di mancato finanziamento dell’opera progettata, al progettista va corrisposto, su regolare documentazione, il rimborso delle spese sostenute ed un compenso commisurato al 10 per cento dell’importo determinato in base alla tariffa professionale minima in vigore alla data della consegna del progetto.
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Incarichi esterni. 1Le attività di didattica e ricerca sono inscindibili dall’attività assistenziale per i docenti universitari che operano in convenzione con il SSR. La Giunta comunaleSono, in particolare, incompatibili con il regime di convenzionamento: le attività professionali a qualsiasi titolo esercitate con strutture sanitarie accreditate con il servizio Sanitario Regionale. le attività che arrechino danno all’immagine e alla reputazione dell’Azienda e le attività nelle quali il docente universitario in convenzione è portatore di interessi della propria sfera privata che possano influenzare l’adempimento dei suoi doveri istituzionali previsti dalla convenzione. Sono, in particolare, soggetti alla verifica di conflitto di interessi: tutti gli incarichi e le collaborazioni retribuite eseguite a favore dei soggetti fornitori di lavori, beni e servizi per esigenze particolari dovute alla speciale natura dell’opera pubblica o dell’atto e quindi in deroga al principio della prevalenza affermato al precedente articolo, può affidare incarichi a professionisti esterni, direttamente o attraverso lo svolgimento di appositi concorsi.
2. La scelta deve essere rivolta a professionisti in possesso dei requisiti di legge, dotati di esperienza e competenza specifical’Azienda. Il possesso docente in convenzione trasmette al Rettore le richieste di tali requisiti è comprovato da apposito curriculum professionale.
3autorizzazione per incarichi esterni di cui all’art 5 del Regolamento Universitario, al fine del rilascio dell’autorizzazione preventiva. Sono esclusi dall’incarico i professionisti che comunque hanno offerto motivi A tal fine il docente dovrà dichiarare, all’atto della presentazione della richiesta, oltre all’insussistenza di rilevante insoddisfazione conflitti di interesse con le attività accademiche, anche l’insussistenza di conflitti di interesse con le attività istituzionali esercitate in conseguenza di precedenti incarichi espletati per conto di questo Comune.
4convenzione. In ogni caso Le richieste sono contestualmente trasmesse dall’Università in via telematica all’Azienda per la fattispecie valutazione sull’eventuale sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitti di interessi rispetto all’ambito di competenza dell’Azienda. Entro il termine di 10 giorni dalla trasmissione delle richieste, qualora l’Azienda non fornisca alcun riscontro, la verifica dell’Azienda di cui al presente articolo l’incarico è formalizzato da apposita convenzione si intende assolta positivamente, presumendo che contenga i seguenti elementi:
a) la descrizione dettagliata dell’oggetto dell’incarico;
b) l’importo complessivo presunto dell’opera;
c) il riferimento alla specifica legislazione vigente nella materia;
d) l’esplicita riserva da parte del Comune committente mancato riscontro nel lasso di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto, del piano, etc., in corso tempo indicato equivalga all’insussistenza di elaborazione e incompatibilità o conflitto di chiedere ed ottenere eventuali varianti o modifiche;
e) la scadenza dell’incarico e la penale dovuta per ogni giorno interesse rispetto all’ambito di ritardo;
f) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento;
g) la facoltà di revoca e le modalità di utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
h) l’utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Comune dei progetti e degli elaborati;
i) il rinvio di tutte le controversie in ordine alla liquidazione dei compensi ad un collegio arbitrale.
5. La determinazione delle competenze professionali viene effettuata tenendo conto delle tariffe stabilite dalle norme vigenti al momento dell’incarico.
6. Per la progettazione degli strumenti urbanistici si applicano le apposite tariffe stabilite con Circ. Min. LL.PP. 10 febbraio 1976 e successive modificazioni.
7. Per le prestazioni rese dai professionisti per lavori ed opere il cui onere è in tutto od in parte a carico dello Stato e/o di questo Comune, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento.
8competenza dell’Azienda. Nel caso di incarico divergenze valutative tra l’Ateneo e l’Azienda si provvede attraverso le determinazioni della Commissione di cui all’Art. 6, che si esprime entro 15 giorni dalla richiesta. Comunicazioni preventive non soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Universitario Le comunicazioni preventive, non soggette ad autorizzazione da parte dell’Ateneo, presentate dai docenti universitari in regime convenzione, e relative – in particolare - a più professionisti consulenze e collaborazioni scientifiche aventi carattere di occasionalità e non continuità non coincidenti in ogni caso con attività libero-professionali, ai sensi dell’Art. 6 del citato Regolamento Universitario, sono tempestivamente trasmesse, in via telematica, per un’operaconoscenza, dall’Università all’Azienda. A tal fine il docente dovrà dichiarare, all’atto della presentazione della comunicazione, oltre all’insussistenza di conflitti di interesse con le attività accademiche anche se non riuniti l’insussistenza di conflitti di interesse con le attività istituzionali esercitate in collegio, il compenso massimo da corrispondere non può essere superiore a quello previsto dalla tariffa professionale, riconosciuto per intero e per una sola volta, come se la progettazione fosse resa da un solo professionista.
9convenzione. Qualora l’Azienda rilevi situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con le attività istituzionali svolte in convenzione, l’Azienda provvede a darne immediata comunicazione all’interessato e all’Ateneo, invitando il collegio sia composto da tre o più professionisti, è docente a provvedere alla cessazione dell’attività esercitata in facoltà dell’Amministrazione maggiorare il compenso conflitto di interesse. Nel caso di divergenze valutative tra l’Ateneo e l’Azienda si provvede attraverso le determinazioni della Commissione di cui sopraall’Art. 6, che si esprime entro 15 giorni dalla richiesta. Attività professionali esercitate dal personale universitario a tempo definito, di cui all’Art 8 del Regolamento Universitario Le parti prendono altresì atto che per i docenti a tempo definito che svolgono, senza necessità di autorizzazione da parte dell’ateneo, attività libero-professionali extra-moenia, l’onere di verificare che non più ricorrano situazioni di conflitto di incompatibilità o interesse con il SSR è posto a carico dell’Azienda. Le parti prendono atto che le attività previste dall’art. 7 del 20 per centoRegolamento Universitario, da parte dei docenti in convenzione, sono esercitabili liberamente, fatto salvo il rispetto degli impegni accademici e di quelli istituzionali previsti in convenzione con il SSR.
10. Tale compenso compete al professionista capo-gruppo.
11. In ogni caso, nelle voci di spesa dell’opera, dovrà essere previsto il compenso per il tecnico incaricato della progettazione, nonché quelle per la direzione e per il collaudo dei lavori.
12. In caso di mancato finanziamento dell’opera progettata, al progettista va corrisposto, su regolare documentazione, il rimborso delle spese sostenute ed un compenso commisurato al 10 per cento dell’importo determinato in base alla tariffa professionale minima in vigore alla data della consegna del progetto.
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Incarichi esterni. 1Le attività di didattica e ricerca sono inscindibili dall’attività assistenziale per i docenti universitari che operano in convenzione con il SSR. La Giunta comunaleSono, in particolare, incompatibili con il regime di convenzionamento: ⮚ le attività professionali a qualsiasi titolo esercitate con strutture sanitarie accreditate con il servizio Sanitario Regionale. ⮚ le attività che arrechino danno all’immagine e alla reputazione dello IOV e le attività nelle quali il docente universitario in convenzione è portatore di interessi della propria sfera privata che possano influenzare l’adempimento dei suoi doveri istituzionali previsti dalla convenzione. Sono, in particolare, soggetti alla verifica di conflitto di interessi: ⮚ tutti gli incarichi e le collaborazioni retribuite eseguite a favore dei soggetti fornitori di lavori, beni e servizi per esigenze particolari dovute alla speciale natura dell’opera pubblica o dell’atto e quindi in deroga al principio della prevalenza affermato al precedente articolo, può affidare incarichi a professionisti esterni, direttamente o attraverso lo svolgimento di appositi concorsi.
2. La scelta deve essere rivolta a professionisti in possesso dei requisiti di legge, dotati di esperienza e competenza specificaIOV. Il possesso docente in convenzione trasmette al Rettore le richieste di tali requisiti è comprovato da apposito curriculum professionale.
3autorizzazione per incarichi esterni di cui all’art 5 del Regolamento Universitario, al fine del rilascio dell’autorizzazione preventiva. Sono esclusi dall’incarico i professionisti che comunque hanno offerto motivi A tal fine il docente dovrà dichiarare, all’atto della presentazione della richiesta, oltre all’insussistenza di rilevante insoddisfazione conflitti di interesse con le attività accademiche, anche l’insussistenza di conflitti di interesse con le attività istituzionali esercitate in conseguenza di precedenti incarichi espletati per conto di questo Comune.
4convenzione. In ogni caso Le richieste sono contestualmente trasmesse dall’Università in via telematica allo IOV per la fattispecie valutazione sull’eventuale sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitti di interessi rispetto all’ambito di competenza dello IOV. Entro il termine di 10 giorni dalla trasmissione delle richieste, qualora lo IOV non fornisca alcun riscontro, la verifica dello IOV di cui al presente articolo l’incarico è formalizzato da apposita convenzione si intende assolta positivamente, presumendo che contenga i seguenti elementi:
a) la descrizione dettagliata dell’oggetto dell’incarico;
b) l’importo complessivo presunto dell’opera;
c) il riferimento alla specifica legislazione vigente nella materia;
d) l’esplicita riserva da parte del Comune committente mancato riscontro nel lasso di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto, del piano, etc., in corso tempo indicato equivalga all’insussistenza di elaborazione e incompatibilità o conflitto di chiedere ed ottenere eventuali varianti o modifiche;
e) la scadenza dell’incarico e la penale dovuta per ogni giorno interesse rispetto all’ambito di ritardo;
f) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento;
g) la facoltà di revoca e le modalità di utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
h) l’utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Comune dei progetti e degli elaborati;
i) il rinvio di tutte le controversie in ordine alla liquidazione dei compensi ad un collegio arbitrale.
5. La determinazione delle competenze professionali viene effettuata tenendo conto delle tariffe stabilite dalle norme vigenti al momento dell’incarico.
6. Per la progettazione degli strumenti urbanistici si applicano le apposite tariffe stabilite con Circ. Min. LL.PP. 10 febbraio 1976 e successive modificazioni.
7. Per le prestazioni rese dai professionisti per lavori ed opere il cui onere è in tutto od in parte a carico competenza dello Stato e/o di questo Comune, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento.
8IOV. Nel caso di incarico divergenze valutative tra l’Ateneo e lo IOV si provvede attraverso le determinazioni della Commissione di cui all’Art. 6, che si esprime entro 15 giorni dalla richiesta. Comunicazioni preventive non soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Universitario Le comunicazioni preventive, non soggette ad autorizzazione da parte dell’Ateneo, presentate dai docenti universitari in regime convenzione, e relative – in particolare - a più professionisti consulenze e collaborazioni scientifiche aventi carattere di occasionalità e non continuità non coincidenti in ogni caso con attività libero-professionali, ai sensi dell’Art. 6 del citato Regolamento Universitario, sono tempestivamente trasmesse, in via telematica, per un’operaconoscenza, dall’Università allo IOV. A tal fine il docente dovrà dichiarare, all’atto della presentazione della comunicazione, oltre all’insussistenza di conflitti di interesse con le attività accademiche anche se non riuniti l’insussistenza di conflitti di interesse con le attività istituzionali esercitate in collegio, il compenso massimo da corrispondere non può essere superiore a quello previsto dalla tariffa professionale, riconosciuto per intero e per una sola volta, come se la progettazione fosse resa da un solo professionista.
9convenzione. Qualora lo IOV rilevi situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con le attività istituzionali svolte in convenzione, lo IOV provvede a darne immediata comunicazione all’interessato e all’Ateneo, invitando il collegio sia composto da tre o più professionisti, è docente a provvedere alla cessazione dell’attività esercitata in facoltà dell’Amministrazione maggiorare il compenso conflitto di interesse. Nel caso di divergenze valutative tra l’Ateneo e lo IOV si provvede attraverso le determinazioni della Commissione di cui sopraall’Art. 6, che si esprime entro 15 giorni dalla richiesta. Attività professionali esercitate dal personale universitario a tempo definito, di cui all’Art 8 del Regolamento Universitario Le parti prendono altresì atto che per i docenti a tempo definito che svolgono, senza necessità di autorizzazione da parte dell’ateneo, attività libero professionali extra-moenia, l’onere di verificare che non più ricorrano situazioni di conflitto di incompatibilità o interesse con il SSR è posto a carico dello IOV. Le parti prendono atto che le attività previste dall’art. 7 del 20 per centoRegolamento Universitario, da parte dei docenti in convenzione, sono esercitabili liberamente, fatto salvo il rispetto degli impegni accademici e di quelli istituzionali previsti in convenzione con il SSR.
10. Tale compenso compete al professionista capo-gruppo.
11. In ogni caso, nelle voci di spesa dell’opera, dovrà essere previsto il compenso per il tecnico incaricato della progettazione, nonché quelle per la direzione e per il collaudo dei lavori.
12. In caso di mancato finanziamento dell’opera progettata, al progettista va corrisposto, su regolare documentazione, il rimborso delle spese sostenute ed un compenso commisurato al 10 per cento dell’importo determinato in base alla tariffa professionale minima in vigore alla data della consegna del progetto.
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