Incarichi provvisori. 1. Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici in grado di acquisire tutte le scelte disponibili, l’Azienda, sentito il Comitato di cui all’art. 23, può conferire ad un medico residente nell'ambito territoriale carente, scelto nel rispetto della graduatoria regionale di settore o, se esistente, alla graduatoria di disponibilità di cui all’art. 15, comma 12 del presente Accordo, un incarico temporaneo. 2. Tale incarico, di durata comunque inferiore a dodici mesi, cessa alla sua scadenza o nel momento in cui viene individuato il medico avente diritto all'inserimento. Al medico di cui al presente comma sono corrisposti, per gli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi di cui all’art. 59, lettera “A”, comma 1. 3. Nel caso in cui sia necessario proseguire la durata di un incarico provvisorio, i successivi incarichi vengono attribuiti secondo l’ordine della graduatoria regionale di settore o, se esistente, della graduatoria di disponibilità, a seguire rispetto al medico precedentemente incaricato. 4. L’incarico di cui al comma 1 non viene conferito quando l’eccedenza degli assistibili rispetto alla somma dei massimali dei singoli medici iscritti nell’elenco dell’ambito territoriale non supera le 300 unità. In tal caso si applica il disposto dell’articolo 39, comma 3. 5. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo. 6. Ai medici di cui al precedente comma 1, che siano chiamati a ricoprire un incarico provvisorio, l’Azienda è tenuta a concedere in uso l’eventuale struttura ambulatoriale in suo possesso, ed usualmente utilizzata, nell’ambito territoriale relativo. 7. Qualora in un ambito territoriale si determinino le condizioni previste al comma 1, l’Azienda è tenuta ad informare, entro 20 giorni dall’evento, i cittadini interessati dalla carenza di assistenza della necessità di procedere ad una nuova scelta del medico tra tutti quelli incaricati nell’ambito territoriale interessato, anche attraverso annunci sui quotidiani, manifesti nei comuni e negli altri luoghi pubblici e, ove ritenuto opportuno, mediante comunicazione diretta agli assistiti.
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Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale
Incarichi provvisori. 1. Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici in grado di acquisire tutte le scelte disponibili, l’Azienda, sentito il Comitato di cui all’art. 23, può conferire ad un medico residente nell'ambito territoriale carente, scelto nel rispetto della graduatoria regionale di settore o, se esistente, alla graduatoria di disponibilità di cui all’art. 15, comma 12 del presente Accordo, un incarico temporaneo.
2. Tale incarico, di durata comunque inferiore a dodici mesi, cessa alla sua scadenza o nel momento in cui viene individuato il medico avente diritto all'inserimento. Al medico di cui al presente comma sono corrisposti, per gli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi di cui all’artall'art. 59, lettera “A”, comma 1.
3. Nel caso in cui sia necessario proseguire la durata di un incarico provvisorio, i successivi incarichi vengono attribuiti secondo l’ordine della graduatoria regionale di settore o, se esistente, della graduatoria di disponibilità, a seguire rispetto al medico precedentemente incaricato.
4. L’incarico di cui al comma 1 non viene conferito quando l’eccedenza degli assistibili rispetto alla somma dei massimali dei singoli medici iscritti nell’elenco dell’ambito territoriale non supera le 300 unità. In tal caso si applica il disposto dell’articolo 39, comma 3.
5. È E’ demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
6. Ai medici di cui al precedente comma 1, che siano chiamati a ricoprire un incarico provvisorio, l’Azienda è tenuta a concedere in uso l’eventuale struttura ambulatoriale in suo possesso, ed usualmente utilizzata, nell’ambito territoriale relativo.
7. Qualora in un ambito territoriale si determinino le condizioni previste al comma 1, l’Azienda è tenuta ad informare, entro 20 giorni dall’evento, i cittadini interessati dalla carenza di assistenza della necessità di procedere ad una nuova scelta del medico tra tutti quelli incaricati nell’ambito territoriale interessato, anche attraverso annunci sui quotidiani, manifesti nei comuni e negli altri luoghi pubblici e, ove ritenuto opportuno, mediante comunicazione diretta agli assistiti.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale
Incarichi provvisori. 1. Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici in grado di acquisire tutte le scelte o le ore disponibili, l’Aziendain attesa del conferimento di incarico del ruolo unico di assistenza primaria ai sensi dell’articolo 33, sentito il Comitato di cui all’art. 23, l’Azienda può conferire un incarico provvisorio interpellando prioritariamente i medici titolari del ruolo unico di assistenza primaria ad un medico residente nell'ambito territoriale carenteattività oraria operanti nella medesima AFT, scelto nel rispetto della graduatoria regionale poi in Azienda, secondo l'ordine di settore oanzianità di incarico, se esistente, alla successivamente utilizzando la graduatoria di disponibilità di cui all’art. 15all’articolo 19, comma 12 del presente Accordo6, un incarico temporaneo.
2con priorità per i medici residenti nell’ambito carente (per attività a ciclo di scelta), nell’Azienda, nella Regione ed infine fuori Regione. Tale incarico, L’incarico provvisorio a ciclo di durata comunque inferiore a dodici mesi, cessa alla sua scadenza o nel momento in cui viene individuato il medico avente diritto all'inserimento. Al medico scelta di cui al presente comma sono corrisposti, per gli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi di cui all’art. 59, lettera “A”, comma 1.
3. Nel caso in cui sia necessario proseguire la durata di un incarico provvisorio, i successivi incarichi vengono attribuiti secondo l’ordine della graduatoria regionale di settore o, se esistente, della graduatoria di disponibilità, a seguire rispetto al medico precedentemente incaricato.
4. L’incarico di cui al comma 1 non viene conferito quando l’eccedenza degli assistibili rispetto alla somma dei massimali dei singoli medici iscritti nell’elenco dell’ambito territoriale non supera le 300 unitàil 50% del rapporto ottimale di cui all’articolo 32.
2. In tal caso si applica L’incarico provvisorio ha durata inferiore a dodici mesi, cessa alla data di scadenza o di inserimento del medico titolare.
3. Per l’attività assistenziale a ciclo di scelta viene corrisposto il disposto dell’articolo 39compenso di cui all’articolo 47, comma 2, lettera A, punto I); per l’attività oraria è riconosciuto il compenso indicato all’articolo 47, comma 3. Spettano inoltre i compensi per le prestazioni aggiuntive di cui all’Allegato 6 e, con le stesse limitazioni previste per il titolare, per le prestazioni di assistenza domiciliare programmata (ADP) di cui all’Allegato 8 ed integrata (ADI) di cui all’Allegato 9.
54. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
6. Ai medici di cui al precedente comma 1, che siano chiamati a ricoprire un incarico provvisorio, l’Azienda L’Azienda è tenuta a concedere in uso l’eventuale struttura ambulatoriale in suo possesso, ed usualmente utilizzata, possesso nell’ambito territoriale relativodi incarico.
7. Qualora in un ambito territoriale si determinino le condizioni previste al comma 1, l’Azienda è tenuta ad informare, entro 20 giorni dall’evento, i cittadini interessati dalla carenza di assistenza della necessità di procedere ad una nuova scelta del medico tra tutti quelli incaricati nell’ambito territoriale interessato, anche attraverso annunci sui quotidiani, manifesti nei comuni e negli altri luoghi pubblici e, ove ritenuto opportuno, mediante comunicazione diretta agli assistiti.
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Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale
Incarichi provvisori. 1. Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici in grado di acquisire tutte le scelte disponibili, l’Aziendala Azienda, sentito il Comitato di cui all’artex art. 2311, può conferire ad un medico residente nell'ambito territoriale carente, scelto nel rispetto della graduatoria regionale di settore o, se esistente, alla graduatoria di disponibilità di cui all’art. 15, comma 12 del presente Accordoregionale, un incarico temporaneo.
2. Tale incarico, di durata comunque inferiore a dodici otto mesi, cessa alla sua scadenza o nel momento in cui viene individuato il medico avente diritto all'inserimento, e non può comunque essere rinnovato allo stesso medico prima che siano trascorsi 30 giorni dalla sua cessazione. Al medico di cui al presente comma sono corrisposti, per gli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi della fascia iniziale di anzianità di cui all’artall'art. 5945, lettera “A”, comma 1.
3. Nel caso in cui sia necessario proseguire la durata di un incarico provvisorio, i successivi incarichi vengono attribuiti secondo l’ordine della graduatoria regionale di settore o, se esistente, della graduatoria di disponibilità, a seguire rispetto al medico precedentemente incaricato.
4. L’incarico di cui al comma 1 non viene conferito quando l’eccedenza degli assistibili rispetto alla somma dei massimali dei singoli medici iscritti nell’elenco dell’ambito territoriale non supera le 300 unità. In tal caso si applica il disposto dell’articolo 39, del comma 33 dell’ articolo 25.
5. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
64. Ai medici di cui al precedente comma 1, 1 che siano chiamati a ricoprire un incarico provvisorio, l’Azienda provvisorio la Azienda è tenuta a concedere in uso l’eventuale struttura ambulatoriale in suo possesso, ed usualmente utilizzata, nell’ambito territoriale relativo.
75. Qualora in un ambito territoriale si determinino le condizioni previste al precedente comma 1, l’Azienda la Azienda è tenuta ad informare, entro 20 giorni dall’evento, i cittadini interessati dalla carenza di assistenza della necessità di procedere ad una nuova scelta del medico tra tutti quelli incaricati nell’ambito territoriale interessato, anche attraverso annunci sui quotidiani, manifesti nei comuni e negli altri luoghi pubblici e, ove ritenuto opportuno, mediante comunicazione diretta agli assistiti.
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Samples: Regolamento Di Esecuzione Dell'accordo Collettivo Nazionale
Incarichi provvisori. 1. Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici in grado di acquisire tutte le scelte o le ore disponibili, l’Aziendain attesa del conferimento di incarico del ruolo unico di assistenza primaria ai sensi dell’articolo 33, sentito il Comitato di cui all’art. 23, l’Azienda può conferire un incarico provvisorio interpellando prioritariamente i medici titolari del ruolo unico di assistenza primaria ad un medico residente nell'ambito territoriale carenteattività oraria operanti nella medesima AFT, scelto nel rispetto della graduatoria regionale poi in Azienda, secondo l'ordine di settore oanzianità di incarico, se esistente, alla successivamente utilizzando la graduatoria di disponibilità di cui all’art. 15all’articolo 19, comma 12 del presente Accordo6, un incarico temporaneo.
2con priorità per i medici residenti nell’ambito carente (per attività a ciclo di scelta), nell’Azienda, nella Regione ed infine fuori Regione. Tale incarico, L’incarico provvisorio a ciclo di durata comunque inferiore a dodici mesi, cessa alla sua scadenza o nel momento in cui viene individuato il medico avente diritto all'inserimento. Al medico scelta di cui al presente comma sono corrisposti, per gli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi di cui all’art. 59, lettera “A”, comma 1.
3. Nel caso in cui sia necessario proseguire la durata di un incarico provvisorio, i successivi incarichi vengono attribuiti secondo l’ordine della graduatoria regionale di settore o, se esistente, della graduatoria di disponibilità, a seguire rispetto al medico precedentemente incaricato.
4. L’incarico di cui al comma 1 non viene conferito quando l’eccedenza degli assistibili rispetto alla somma dei massimali dei singoli medici iscritti nell’elenco dell’ambito territoriale non supera le 300 unitàil 50% del rapporto ottimale di cui all’articolo 32.
2. In tal caso si applica L’incarico provvisorio ha durata inferiore a dodici mesi, cessa alla data di scadenza o di inserimento del medico titolare.
3. Per l’attività assistenziale a ciclo di scelta viene corrisposto il disposto dell’articolo 39compenso di cui all’articolo 47, comma 2, lettera A, punto I); per l’attività oraria è riconosciuto il compenso indicato all’articolo 47, comma 3. Spettano inoltre i compensi per le prestazioni aggiuntive di cui all’Allegato 5 e, con le stesse limitazioni previste per il titolare, per le prestazioni di assistenza domiciliare programmata (ADP) di cui all’Allegato 6 ed integrata (ADI) di cui all’Allegato 7.
54. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
6. Ai medici di cui al precedente comma 1, che siano chiamati a ricoprire un incarico provvisorio, l’Azienda L’Azienda è tenuta a concedere in uso l’eventuale struttura ambulatoriale in suo possesso, ed usualmente utilizzata, possesso nell’ambito territoriale relativodi incarico.
7. Qualora in un ambito territoriale si determinino le condizioni previste al comma 1, l’Azienda è tenuta ad informare, entro 20 giorni dall’evento, i cittadini interessati dalla carenza di assistenza della necessità di procedere ad una nuova scelta del medico tra tutti quelli incaricati nell’ambito territoriale interessato, anche attraverso annunci sui quotidiani, manifesti nei comuni e negli altri luoghi pubblici e, ove ritenuto opportuno, mediante comunicazione diretta agli assistiti.
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Incarichi provvisori. 1. Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici in grado di acquisire tutte le scelte disponibili, l’Aziendala Azienda, sentito il Comitato di cui all’artex art. 2311, può conferire ad un medico residente nell'ambito territoriale carente, scelto nel rispetto della graduatoria regionale di settore o, se esistente, alla graduatoria di disponibilità di cui all’art. 15, comma 12 del presente Accordoregionale, un incarico temporaneo.
2. Tale incarico, di durata comunque inferiore a dodici otto mesi, cessa alla sua scadenza o nel momento in cui viene individuato il medico avente diritto all'inserimento, e non può comunque essere rinnovato allo stesso medi- co prima che siano trascorsi 30 giorni dalla sua cessazione. Al medico di cui al presente comma sono corrisposticorri- sposti, per gli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi della fascia iniziale di anzianità di cui all’artall'art. 5945, lettera “A”, comma 1.A.
3. Nel caso in cui sia necessario proseguire la durata di un incarico provvisorio, i successivi incarichi vengono attribuiti secondo l’ordine della graduatoria regionale di settore o, se esistente, della graduatoria di disponibilità, a seguire rispetto al medico precedentemente incaricato.
4. L’incarico di cui al comma 1 non viene conferito quando l’eccedenza degli assistibili rispetto alla somma dei massimali dei singoli medici iscritti nell’elenco dell’ambito territoriale non supera le 300 unità. In tal caso si applica il disposto dell’articolo 39, del comma 33 dell'articolo 25.
5. È demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art. 14 del presente Accordo.
64. Ai medici di cui al precedente comma 1, 1 che siano chiamati a ricoprire un incarico provvisorio, l’Azienda provvisorio la Azienda è tenuta a concedere in uso l’eventuale struttura ambulatoriale in suo possesso, ed usualmente utilizzata, nell’ambito territoriale relativo.
75. Qualora in un ambito territoriale si determinino le condizioni previste al precedente comma 1, l’Azienda la Azienda è tenuta ad informare, entro 20 giorni dall’evento, i cittadini interessati dalla carenza di assistenza della necessità ne- cessità di procedere ad una nuova scelta del medico tra tutti quelli incaricati nell’ambito territoriale interessatointeres- sato, anche attraverso annunci sui quotidiani, manifesti nei comuni e negli altri luoghi pubblici e, ove ritenuto ritenu- to opportuno, mediante comunicazione diretta agli assistiti.
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Samples: Accordo Collettivo Nazionale