Common use of Incentivi all’occupazione Clause in Contracts

Incentivi all’occupazione. Nell’ambito dell’ampia delega contenuta nell'art. 1, c.4, della legge n. 183/2014 rientrava anche la materia del riordino degli incentivi all’occupazione. La principale novità introdotta dal decreto legislativo in tale ambito è rappresentata dall’istituzione presso l'ANPAL del Repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro che dovrebbe garantire, da un lato, una migliore conoscenza delle agevolazioni esistenti e, dall'altro, un maggior coordinamento tra le numerose agevolazioni connesse alle assunzioni vigenti nel nostro ordinamento. A garanzia di un’omogenea applicazione degli incentivi, l'art. 31 del d.lgs. n.150/2015 definisce inoltre i principi generali di fruizione degli incentivi che, rispetto a quelli già previsti dalla legge Fornero (legge n. 92/2012 su cui si veda la nostra circolare n. 14077/2012), presentano le seguenti novità: • per il contratto di somministrazione, i benefici economici connessi all’assunzione o trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti all’utilizzatore e, nell’ipotesi di incentivo soggetto al regime de minimis, il benefico è computato in capo all’utilizzatore; • qualora le disposizioni incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si compie in via mensile, effettuando il confronto tra il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti, tenendo conto della nozione di “impresa unica” (art. 2, par. 2 del Regolamento UE n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013); • l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione. Sempre in merito al riordino degli incentivi all’occupazione viene, inoltre, disposta l’abrogazione del beneficio introdotto dal decreto legge n. 76/2013 (convertito con modificazioni dalla legge n. 99/2013) per le assunzioni a tempo indeterminato (o le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine) di lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni, incrementando i livelli occupazionali in essere. Vengono tuttavia fatti salvi (fino alla completa fruizione dei benefici) gli effetti per le assunzioni (o le trasformazioni) effettuate prima dell’entrata in vigore del Decreto n. 150 (24 settembre 2015). Altra novità riguarda le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per le quali, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2016, vigono le seguenti norme incentivanti: • si applica un’aliquota contributiva ridotta del 5 per cento (rispetto al 10 per cento fissato in via generale); • non si applica il contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro previsto dall’art. 2, commi 31 e 32 della Legge n. 92/2012; • è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro per il finanziamento della NASpI e del contributo integrativo dello 0,30% per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ex art. 25 della Legge n. 845/1978.

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Samples: Contratto Di Lavoro a Tempo Indeterminato a Tutele Crescenti. Nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego, Contratto Di Lavoro a Tempo Indeterminato a Tutele Crescenti. Nuova Assicurazione Sociale Per l'Impiego, Lettera Di Assunzione a Tempo Determinato Per Sostituzione