Variazioni del progetto Clausole campione

Variazioni del progetto. 1. Il Soggetto Attuatore può proporre variazioni alla scheda progetto che dovranno essere accolte con autorizzazione scritta dall’Unità di Missione del Dipartimento. 2. Il Dipartimento si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate. 3. Il Dipartimento si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, previa consultazione con il Soggetto Attuatore. 4. Le modifiche alla scheda progetto non comportano alcuna revisione della presente Convenzione. 5. Le variazioni proposte dal Soggetto Attuatore potranno riguardare: a) il cronogramma dell’intervento; b) la spesa ammissibile, in misura tale da non alterare natura, obiettivi e condizioni di attuazione dell’operazione, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 8 dell’Avviso e l’impossibilità di aumento del costo totale dell’intervento e dell’ammontare del contributo concesso; c) altre modifiche, diverse da modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del progetto, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. 6. Il Soggetto Attuatore inoltra al Dipartimento l’istanza di variazione, adeguatamente motivata, prima di mettere in atto le modifiche. Il Dipartimento valuterà la variazione richiesta e verificherà che non muti sostanzialmente il progetto per il quale il contributo è stato concesso. 7. La durata del processo di verifica sarà proporzionata alla complessità dell’operazione e l’esito, approvazione o rigetto, sarà comunicato via PEC al Soggetto Attuatore. 8. Resta inteso che laddove la variazione comporti modifiche ai costi di progetto, la loro ammissibilità decorre dalla data di ricevimento, da parte del Dipartimento, della richiesta di variazione. 9. In caso di assenza di preventiva richiesta di variazione o di mancata approvazione, il Dipartimento si riserva la facoltà di decidere la revoca del finanziamento, ovvero di non riconoscere spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate. 10. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, costituiscono difforme e/o parziale realizzazione dell’Intervento la difformità totale o parziale rispetto al progetto originario, la parziale realizzazione dell’Intervento, la non corretta rendicontazione finale dello stesso, il parziale raggiungimento degli obiettivi previste. 11. Nei c...
Variazioni del progetto. Le imprese possono apportare variazioni all’intervento finanziato a condizione che richiedano e ottengano la preventiva approvazione di Finpiemonte e/o del Comitato di Valutazione, e comunque a condizione che l’intervento rimanga compatibile con quanto previsto dal Bando e con gli impegni e gli obblighi previsti dalla Lettera di Concessione/Atto di adesione. Fatto salvo quanto ulteriormente previsto nella Lettera di Concessione/Atto di adesione, le variazioni relative alla titolarità del progetto devono essere tempestivamente comunicate a Finpiemonte che verificherà se sussistono i presupposti per la conferma dell’agevolazione in capo all’impresa subentrante anche con riferimento ai criteri economico‐patrimoniali di cui all’art. 4.2. Ogni variazione del progetto, ove non preventivamente autorizzata da Xxxxxxxxxxx e/o dal Comitato di Valutazione, sarà valutata in termini di coerenza con l’obiettivo del progetto, al momento delle rendicontazioni intermedie o della verifica finale. A fronte di riduzioni degli investimenti rispetto a quelli ammessi ad agevolazione, Xxxxxxxxxxx procederà alla rideterminazione dell’agevolazione concessa oppure procederà alla revoca del contributo concesso, qualora la riduzione di spesa comprometta l’effettiva realizzazione del progetto, il mancato rispetto della soglia minima per gli investimenti prevista al precedente art. 3.2, il conseguimento dei livelli occupazionali previsti dalla Lettera di Concessione/Atto di adesione o ne alteri in misura sostanziale e rilevante i contenuti o gli effetti.
Variazioni del progetto. 1. Per i progetti ammessi a finanziamento sono riconosciute variazioni in corso d’opera, purché non comportino un aumento dell’agevolazione complessivamente concessa, quali: a. variazioni soggettive, consentite solo nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie dei soggetti beneficiari (es. fusioni e/o incorporazioni) a norma dell’art 120 comma 1 lettera d numero 2 del d.lgs 36/2023; b. variazioni oggettive, riguardanti la durata, il piano dei costi e delle attività del progetto approvato sono ammissibili previa tempestiva e obbligatoria comunicazione allo Spoke per poter essere sottoposte alla necessaria e conseguente valutazione e approvazione da parte dello Spoke, Hub e MUR. 2. I singoli beneficiari possono apportare, di norma una sola volta, variazioni tecniche e/o economiche alle proprie attività finanziate a condizione che: a. siano presentate solo ed esclusivamente per il tramite del soggetto Capofila; b. richiedano e ottengano la preventiva approvazione da parte dello Spoke; c. permanga la compatibilità del progetto con quanto previsto dal bando; d. non comportino una variazione sostanziale rispetto agli obiettivi, risultati e impatti del progetto iniziale; e. non comportino un aumento del finanziamento concesso; f. non siano presentate negli ultimi 2 (due) mesi di durata del progetto.
Variazioni del progetto. 1. L’amministrazione attuatrice può proporre variazioni al Cronoprogramma di cui all’allegato 2, che dovranno essere accolte con autorizzazione scritta dell’Amministrazione titolare. 2. L’Amministrazione titolare si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del Progetto non autorizzate. 3. Le modifiche al Cronoprogramma non comportano alcuna revisione del presente Accordo.
Variazioni del progetto. Il Soggetto esecutore può proporre variazioni al Progetto che potranno essere accolte con autorizzazione scritta della Regione nel rispetto di quanto previsto dall’Avviso, dalle Linee Guida regionali e dalle DGR n. 1343/2017 e DGR n. 881/2022. La Regione si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del Progetto non autorizzate. La Regione si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al Progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, previa consultazione con il Soggetto esecutore. Le modifiche al Progetto non comportano alcuna revisione del presente Accordo.
Variazioni del progetto. Le eventuali variazioni progettuali sono effettuate ai sensi del bando sezione 5.3 e dovranno essere accolte con autorizzazione scritta dello Spoke.
Variazioni del progetto. Le variazioni alla scheda progetto e al progetto operativo presentato, di cui alla lett. d dell’art. 5, dovranno essere concordate tra le Parti. La Struttura attuatrice si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del progetto non concordate. La Struttura attuatrice si riserva comunque la facoltà di indicare al Soggetto attuatore le modifiche da apportare al progetto al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano. Le modifiche alla Scheda progetto non comportano alcuna revisione della presente Convenzione. Le economie rinvenienti dai ribassi d’asta o a qualunque altro titolo derivanti, rientrano nelle disponibilità esclusive della Struttura attuatrice.
Variazioni del progetto. Nel caso il beneficiario abbia necessità di apportare delle modifiche all’ intervento ammesso (modifiche tecniche e/o modifiche finanziarie) è necessario presentare domanda di variante. La domanda di variante andrà compilata direttamente sulla apposita sezione SIGEF. Alla domanda di variante vanno allegati: la relazione tecnica (allegato n. 4 aggiornato) rivista con tutte le informazioni riguardo le modifiche apportate all’intervento; i nuovi preventivi e/o contratti ordini, volti ad attestare le eventuali variazioni richieste, le schede tecniche degli interventi così come variati, l’aggiornamento della diagnosi energetica nelle sezioni relative alla variazione richiesta; Le richieste di variazioni, adeguatamente motivate e documentate, dovranno essere compilate e generate attraverso il sistema informatico Sigef e presentate prima della domanda di saldo; Fermo restando il limite massimo dell’importo di contributo concesso, potranno essere accettate variazioni finanziarie fino ad uno scostamento non superiore al 30% dell’importo complessivo ammesso, una volta verificata la pertinenza e la congruità delle spese sostenute; I beneficiari finali posso apportare variazioni a condizione che le stesse non comportino un peggioramento delle prestazioni energetiche dell’intervento, rispetto al progetto approvato in sede di ammissione e concessione del contributo. Dovranno rimanere inalterati la tipologia dell’intervento del progetto ammesso a contributo, la localizzazione dell’intervento, il punteggio conseguito in fase di ammissibilità. La P.F. competente provvederà ad ammettere le variazioni a seguito di specifica istruttoria e con apposito decreto entro 30gg dalla richiesta. Nell’ambito dell’istruttoria potranno essere richieste eventuali integrazioni. Per la richiesta di integrazione si applica quanto disposto nella fase di ammissione e valutazione. Nel caso in cui le variazioni siano valutate come non ammissibili per mancato rispetto di quanto disposto dal presente bando, e il beneficiario abbia comunque intensione di procedere alla realizzazione della variazione proposta, la P.F competente procederà alla revoca del contributo concesso. La struttura competente comunica formalmente al soggetto beneficiario, nelle modalità previste dal sistema informatico Sigef, l’esito della valutazione entro 10 gg dall’adozione dell’atto. Eventuali ritardi nella comunicazione dell’esito non vanno interpretati con la regola del “silenzio assenso”.
Variazioni del progetto. 1. Le eventuali variazioni progettuali sono effettuate ai sensi del Bando articolo 5.3 e dovranno essere accolte con autorizzazione scritta dell’Ateneo. 2. Lo Spoke si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate. 3. Lo Spoke si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto, previa consultazione con il Beneficiario.
Variazioni del progetto. 1. Le variazioni di natura soggettiva sono consentite solo nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o altri fenomeni successori derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o regolamentari.