Variazioni del progetto. 1. Il Soggetto Attuatore può proporre variazioni alla scheda progetto che dovranno essere accolte con autorizzazione scritta dall’Unità di Missione del Dipartimento.
2. Il Dipartimento si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate.
3. Il Dipartimento si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, previa consultazione con il Soggetto Attuatore.
4. Le modifiche alla scheda progetto non comportano alcuna revisione della presente Convenzione.
5. Le variazioni proposte dal Soggetto Attuatore potranno riguardare:
a) il cronogramma dell’intervento;
b) la spesa ammissibile, in misura tale da non alterare natura, obiettivi e condizioni di attuazione dell’operazione, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 8 dell’Avviso e l’impossibilità di aumento del costo totale dell’intervento e dell’ammontare del contributo concesso;
c) altre modifiche, diverse da modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del progetto, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
6. Il Soggetto Attuatore inoltra al Dipartimento l’istanza di variazione, adeguatamente motivata, prima di mettere in atto le modifiche. Il Dipartimento valuterà la variazione richiesta e verificherà che non muti sostanzialmente il progetto per il quale il contributo è stato concesso.
7. La durata del processo di verifica sarà proporzionata alla complessità dell’operazione e l’esito, approvazione o rigetto, sarà comunicato via PEC al Soggetto Attuatore.
8. Resta inteso che laddove la variazione comporti modifiche ai costi di progetto, la loro ammissibilità decorre dalla data di ricevimento, da parte del Dipartimento, della richiesta di variazione.
9. In caso di assenza di preventiva richiesta di variazione o di mancata approvazione, il Dipartimento si riserva la facoltà di decidere la revoca del finanziamento, ovvero di non riconoscere spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate.
10. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, costituiscono difforme e/o parziale realizzazione dell’Intervento la difformità totale o parziale rispetto al progetto originario, la parziale realizzazione dell’Intervento, la non corretta rendicontazione finale dello stesso, il parziale raggiungimento degli obiettivi previste.
11. Nei c...
Variazioni del progetto. Le imprese possono apportare variazioni all’intervento finanziato a condizione che richiedano e ottengano la preventiva approvazione di Finpiemonte e/o del Comitato di Valutazione, e comunque a condizione che l’intervento rimanga compatibile con quanto previsto dal Bando e con gli impegni e gli obblighi previsti dalla Lettera di Concessione/Atto di adesione. Fatto salvo quanto ulteriormente previsto nella Lettera di Concessione/Atto di adesione, le variazioni relative alla titolarità del progetto devono essere tempestivamente comunicate a Finpiemonte che verificherà se sussistono i presupposti per la conferma dell’agevolazione in capo all’impresa subentrante anche con riferimento ai criteri economico‐patrimoniali di cui all’art. 4.2. Ogni variazione del progetto, ove non preventivamente autorizzata da Xxxxxxxxxxx e/o dal Comitato di Valutazione, sarà valutata in termini di coerenza con l’obiettivo del progetto, al momento delle rendicontazioni intermedie o della verifica finale. A fronte di riduzioni degli investimenti rispetto a quelli ammessi ad agevolazione, Xxxxxxxxxxx procederà alla rideterminazione dell’agevolazione concessa oppure procederà alla revoca del contributo concesso, qualora la riduzione di spesa comprometta l’effettiva realizzazione del progetto, il mancato rispetto della soglia minima per gli investimenti prevista al precedente art. 3.2, il conseguimento dei livelli occupazionali previsti dalla Lettera di Concessione/Atto di adesione o ne alteri in misura sostanziale e rilevante i contenuti o gli effetti.
Variazioni del progetto. 1. L’amministrazione attuatrice può proporre variazioni al Cronoprogramma di cui all’allegato 2, che dovranno essere accolte con autorizzazione scritta dell’Amministrazione titolare.
2. L’Amministrazione titolare si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del Progetto non autorizzate.
3. Le modifiche al Cronoprogramma non comportano alcuna revisione del presente Accordo.
Variazioni del progetto. Il Soggetto esecutore può proporre variazioni al Progetto che potranno essere accolte con autorizzazione scritta della Regione nel rispetto di quanto previsto dall’Avviso, dalle Linee Guida regionali e dalle DGR n. 1343/2017 e DGR n. 881/2022. La Regione si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del Progetto non autorizzate. La Regione si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al Progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, previa consultazione con il Soggetto esecutore. Le modifiche al Progetto non comportano alcuna revisione del presente Accordo.
Variazioni del progetto. Le eventuali variazioni progettuali sono effettuate ai sensi del bando sezione 5.3 e dovranno essere accolte con autorizzazione scritta dello Spoke.
Variazioni del progetto. Le variazioni alla scheda progetto e al progetto operativo presentato, di cui alla lett. d dell’art. 5, dovranno essere concordate tra le Parti. La Struttura attuatrice si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del progetto non concordate. La Struttura attuatrice si riserva comunque la facoltà di indicare al Soggetto attuatore le modifiche da apportare al progetto al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano. Le modifiche alla Scheda progetto non comportano alcuna revisione della presente Convenzione. Le economie rinvenienti dai ribassi d’asta o a qualunque altro titolo derivanti, rientrano nelle disponibilità esclusive della Struttura attuatrice.
Variazioni del progetto. Le variazioni soggettive sono ammissibili solo nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie dei soggetti esecutori Spoke e/o affiliati agli Spoke (es. fusioni e/o incorporazioni) e devono essere tempestivamente comunicate all’HUB e al Ministero. Nel rispetto dei limiti definiti in fase di negoziazione tra la Commissione e il Soggetto proponente, le variazioni oggettive, riguardanti il piano dei costi e delle attività del Programma approvato sono ammissibili previa tempestiva e obbligatoria comunicazione al Ministero. Le medesime variazioni non richiedono approvazione preventiva del Ministero, a condizione che non incidano sugli aspetti qualitativi ed economico-finanziari oggetto di valutazione ex ante, non alterino gli aspetti esecutivi degli interventi definiti nella fase negoziale, non abbiano impatto negativo rispetto alle finalità dell’intervento e non impattino rispetto al conseguimento di milestones e target - intermedi e finali - connessi all’esecuzione del Programma. Nei limiti di cui sopra, le eventuali variazioni sono decise dall’HUB, previa intesa con lo Spoke. Lo Spoke si impegna ad attuare e a far attuare ai propri affiliati tutte le eventuali varianti e/o modifiche al Progetto, così come proposte dall’HUB ai sensi del presente comma, purché preventivamente autorizzate dal MUR. L’HUB si riserva la facoltà di non riconoscere, ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del Progetto da parte dello Spoke, che non siano state previamente autorizzate. Lo Spoke s’impegna a notificare tempestivamente all’Hub qualsiasi informazione significativa, fatto, problema o ritardo che possa influire sull’avanzamento del Programma. Lo Spoke prende atto che eventuali variazioni non ammissibili e/o non autorizzate potranno comportare l’adozione, da parte del MUR, di misure correttive e revisioni complessive di progetto, anche in termini di rideterminazione dei costi complessivi dell’intervento; e che, qualora tali revisioni non consentissero, comunque, il corretto e completo svolgimento del progetto finanziato, il MUR potrà procedere alla revoca, parziale o totale, del finanziamento, ai sensi dell’art. 17 del d.m. n. 1314 del 14 dicembre 2021.
Variazioni del progetto. 1. Le eventuali variazioni progettuali sono effettuate ai sensi del Bando articolo 5.3 e dovranno essere accolte con autorizzazione scritta dell’Ateneo.
2. Lo Spoke si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate.
3. Lo Spoke si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto, previa consultazione con il Beneficiario.
Variazioni del progetto. 1. Le variazioni di natura soggettiva sono consentite solo nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o altri fenomeni successori derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o regolamentari.
Variazioni del progetto. 1. Nessuna modifica o variante può essere introdotta dall’Appaltatore in assenza di previa autorizzazione del Committente. La violazione di tale divieto comporta il ripristino dello status quo ante a cura e spese dell’Appaltatore. Il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle modifiche o varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in aumento o diminuzione con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli artt. 43, comma 8, del D.P.R 207/2010 e ss.mm.ii, nonché dall'art. 106, comma 12, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all’Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all’esecuzione dei lavori oggetto di modifica. Per la specifica disciplina in materia di modifiche e varianti si rinvia al Capitolato speciale d’appalto.