Termini del procedimento Clausole campione

Termini del procedimento. La seguente tabella riporta le tempistiche alle quali si devono attenere i soggetti coinvolti nell’iter di presentazione e valutazione delle domande (soggetti beneficiari, Finpiemonte, Regione Piemonte, Comitato di Valutazione). Attività Soggetto che ha in carico l’attività Scadenza Possibilità di proroga Invio domanda e relativi allegati obbligatori tramite posta certificata Soggetto beneficiario 5 giorni dall’invio telematico No Attività Soggetto che ha in carico l’attività Scadenza Possibilità di proroga Valutazione della domanda Comitato di Valutazione 90 giorni dalla ricezione tramite posta certificata della domanda di agevolazione No. Tuttavia il termine si interrompe se Finpiemonte e/o il Comitato di Valutazione richiedono documenti integrativi, per il tempo impiegato dal soggetto beneficiario ad inviarli Invio comunicazioni ai beneficiari Finpiemonte 10 giorni dall’esito del Comitato di Valutazione No Invio documenti integrativi alla domanda richiesti da Xxxxxxxxxxx e/o dal Comitato di Valutazione Soggetto beneficiario 30 giorni dal ricevimento della richiesta di Xxxxxxxxxxx Solo per motivi straordinari adeguatamente motivati Concessione dell’agevolazione e sottoscrizione dell’Atto di Adesione Soggetto beneficiario Finpiemonte Entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione prevista per la concessione dell’agevolazione. No Conclusione dell’intervento Soggetto beneficiario 24 mesi dalla data di sottoscrizione dell’Atto di Adesione ,, salvo che le parti concordino un termine diverso Solo per motivi straordinari adeguatamente motivati e con richiesta inoltrata prima della data di conclusione dell’intervento prevista nell’Atto di adesione. Rendicontazione finale delle spese Beneficiario Entro 90 giorni dalla data di conclusione dell’intervento No Verifica della rendicontazione finale delle spese Finpiemonte Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione finale delle spese Il termine si interrompe se Finpiemonte richiede documenti integrativi, come previsto all’art. 4.3. Erogazione del saldo del contributo Finpiemonte 10 giorni dalla conclusione della verifica della rendicontazione finale In base alla disponibilità effettiva delle risorse
Termini del procedimento. 1. Il termine di trenta giorni di cui all’articolo 78, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 276 del 2003 decorre dalla data di ricevimento della istanza ovvero dalla data successiva di ricezione della documentazione integrativa eventualmente richiesta dalla Commissione. 2. Il termine di cui al comma 1 resta sospeso nei periodi festivi, intendendosi per tali quelli compresi tra il 23 dicembre e il 7 gennaio, tra il 1° agosto e il 1° settembre, tra il venerdì precedente la Pasqua e il mercoledì successivo. 3. Il termine di cui comma 1 rimane sospeso, altresì, fino al venir meno della relativa causa sospensiva, nel caso di: mancata produzione della documentazione e/o chiarimenti integrativi richiesti dalla Commissione; mancata disponibilità anche soltanto di una parte alla fissazione di una data per l’audizione o mancata comparazione nella data concordata. 4. La rinuncia di una o entrambe le parti alla prosecuzione del procedimento, qualora non comunicata in forma scritta, si intende comunque manifestata per comportamento concludente decorsi 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di integrazione della documentazione o di convocazione per l’audizione. 5. Nelle ipotesi di accertamenti ispettivi iniziati successivamente alla presentazione dell’istanza di certificazione, l’eventuale comunicazione in tal senso proveniente dagli organi di controllo sarà valutata ai fini della eventuale sospensione dell’istruttoria dell’avviato procedimento. Analoga valutazione di sospensione verrà effettuata nel caso in cui dai medesimi organi di controllo venga comunicato che il deposito dell’istanza di certificazione sia successivo all’inizio dell’attività di vigilanza in corso d’esecuzione da parte degli stessi. L’istruttoria del procedimento, così eventualmente sospesa, anche ai fini del decorso del termine di cui al comma 1, riprenderà il proprio decorso all’esito delle successive comunicazioni ricevute dagli organi di vigilanza.
Termini del procedimento. Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l’iter di presentazione della domanda di agevolazione, di valutazione della stessa e di concessione ed erogazione del contributo e le scadenze da rispettare da parte dei rispettivi soggetti coinvolti (beneficiari, Finpiemonte ed esperti tecnico-scientifici esterni, Regione Piemonte, Regione Valle d’Aosta, Finaosta Spa, CV): Attività Soggetto che ha in carico l’attività Scadenza Compilazione e invio del modulo di domanda telematico Beneficiario Dal 03/09/2019 al 13/12/2019 Invio a mezzo PEC degli allegati obbligatori Beneficiario Linee 1 e 2: secondo le scadenze dell’articolo 3.1 Linea 3: entro 5 gg dall’invio telematico Istruttoria formale e valutazione di merito tecnico- scientifico delle singole domande e dei progetti Finpiemonte/Regione Valle d’Aosta Esperti tecnico-scientifici esterni CV 90 gg per servizi 120 gg per studi e progetti Invio documenti necessari per la concessione del contributo Capofila (se la proposta è in collaborazione)/Beneficiario Entro 20 gg dalla richiesta di Finpiemonte Concessione del contributo Finpiemonte Regione Valle d’Aosta Entro 20 gg dal superamento di tutte le verifiche pre- concessione per il beneficiario o per l’intera partnership (se in collaborazione)
Termini del procedimento. La Commissione conclude i lavori entro 45 giorni dalla data del decreto di nomina. Nel caso in cui il Presidente della Scuola riscontri irregolarità, rinvia gli atti alla Commissione con provvedimento motivato assegnandole un nuovo termine per provvedere alla loro regolarizzazione.
Termini del procedimento. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 2, della L. 241/1990, il termine del procedimento è fissato in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
Termini del procedimento. 1. I termini per l'adozione dei singoli atti formali e per le manifestazioni del consenso o dissenso sono fissati dalla legge e non sono soggetti a proroga, eccettuati i casi previsti dalla legge medesima. 2. Il procedimento si conclude, ultimati i lavori della conferenza, ed in ogni caso, venuti a scadere i termini previsti dalla legge, con l’adozione di apposita determinazione motivata, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, debitamente riportate a verbale. 3. Fermo restando quanto previsto dalla legge circa gli effetti dell’eventuale dissenso espresso nella conferenza di servizi, la determinazione di cui al precedente comma può essere assunta anche se taluno dei soggetti coinvolti, ove ritualmente convocato, non abbia partecipato e sia rimasto assente nella conferenza stessa. Resta, comunque, impregiudicata la facoltà del Comune di acquisire, anche al di fuori della procedura di conferenza di servizi, l’assenso da parte di soggetti che alla stessa non abbiano partecipato per qualsiasi motivo.
Termini del procedimento. Art. 12 - Chiamata del candidato

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  • RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile Unico del Procedimento è l’xxx. Xxxxx Xxxxx.

  • Responsabile del procedimento Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, Responsabile del procedimento di cui al presente bando è nominato il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Area Risorse Umane e Organizzazione - Servizio Gestione Personale Docente, tel. 00.0000.0000 - 00.0000.0000 - 00.0000.0000 - 00.0000.0000 - E-Mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx Posta Elettronica Certificata xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.

  • Procedimento In riferimento alla Sezione Cyber Risk, si intende una richiesta di informazioni, un procedimento civile avviato a seguito della notifica di un reclamo o simili da parte del garante per la protezione dei dati personali, dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni o da qualsivoglia altra autorità o ente Italiano competente; ovvero da un ente federale, statale, locale o governativo estero o per suo conto nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite in relazione a tale procedimento.

  • IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

  • Modalità di perfezionamento del contratto Si rinvia all’Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

  • Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art.55ter, del D.Lgs.n.165/2001. 2. L’Azienda, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dirigente e, quando all’esito dell’istruttoria, non disponga di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare attivato. 3. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55ter del D.Lgs.n.165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, interviene una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non l’ha commesso”, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55ter, comma 4, del D.Lgs.n.165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur non costituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell’art. 55ter, comma 4. 4. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 8 (codice disciplinare) comma 11, punto 2 e, successivamente, il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non l’ha commesso, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art. 55-ter, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sede, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 5. Dalla data di riammissione di cui al comma 4, il dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente, nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figli. 6. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL. 7. E’ abrogato l’art. 19 del CCNL del 3.11.2005, come modificato dall’art. 14 del CCNL del 17/10/2008.

  • Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto. 2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

  • Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti. 2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori. 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

  • Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012; 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.