Incrementi degli stipendi tabellari Clausole campione

Incrementi degli stipendi tabellari. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 2 del CCNL Scuola 4/8/2011, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata Tabella A1, con le decorrenze ivi stabilite.
Incrementi degli stipendi tabellari. Gli stipendi tabellari, come previsti dai precedenti CCNL del biennio economico 2008-2009 dei comparti di provenienza, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nelle allegate Tabelle A, con le decorrenze ivi stabilite.
Incrementi degli stipendi tabellari. 1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 2 del CCNL sottoscritto il 31.7.2009 del biennio economico 2008-2009, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata Tabella A, con le decorrenze ivi stabilite. 2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dall’allegata Tabella B. 3. A decorrere dal 1/4/2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C. Nella medesima tabella è altresì prevista, con la stessa decorrenza, in corrispondenza delle categorie A, B, C, e D, una ulteriore posizione, a cui si accede mediante progressione economica a carico delle risorse stabili del Fondo di cui all’art. 67.
Incrementi degli stipendi tabellari. 1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 64 del CCNL del 21.05.2018, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata Tabella D, con le decorrenze ivi stabilite. 2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dall’allegata Tabella E. 3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l’elemento perequativo una tantum di cui all’art. 66 (elemento perequativo) del CCNL 21.05.2018 e di cui all’art. 1, comma 440, lett. b) della L. n. 145/2018 cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare, come indicato nella allegata Tabella F. 4. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’anticipazione di cui all’art. 47-bis, comma 2, del D. lgs. n. 165/2001 corrisposta ai sensi dell’art. 1, comma 440, lett. a) della L. n. 145/2018.
Incrementi degli stipendi tabellari. 1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 2 del CCNL Scuola 4/8/2011, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata Tabella A1, con le decorrenze ivi stabilite. 2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall’allegata Tabella B1. 3. A decorrere dal 1/4/2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C1.
Incrementi degli stipendi tabellari. Il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di diverse categorie, come definito dall’art. 6 del CCNL del 31 incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità: sviluppo delle luglio 2009, è ➢ 1° INCREMENTO: dal 01/01/2016 al 31/12/2016 ➢ 2° INCREMENTO: dal 01/01/2017 al 31/03/2018 ➢ 3° INCREMENTO: dal 01/04/2018 al 30/04/2018 ➢ 4° INCREMENTO: dal 01/05/2018 attraverso: Il conglobamento della IVC dal 01/05/2018 che comporta un incremento del tabellare per la quota di IVC corrisposta alle categorie A, B, BS, C, D, DS. Il differenziale tra la quota prevista per l’IVC per le categorie del livello iniziale, che comporta incremento della fascia.
Incrementi degli stipendi tabellari. Il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, come definito dall’art. 6 del CCNL del 31 luglio 2009, è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella A con le decorrenze ivi previste.
Incrementi degli stipendi tabellari. 1. Gli stipendi tabellari, come previsti dal CCNL previgente, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata Tabella A, con le decorrenze ivi stabilite. 2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure stabilite dall’allegata Tabella B.
Incrementi degli stipendi tabellari. 1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 3 del CCNL Università 12/3/2009, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata Tabelle A2, con le decorrenze ivi stabilite. Tabelle A2 CCNL 16_10_2008 Incremento mensile dall'1.1.2016 per 13 mensilità Incremento mensile dall'1.1.2017 per 13 mensilità Incremento mensile dal 1° marzo 2018 (piu' la 13^ mensilità?) EP 7 € 11,90 € 35,90 € 113,40 EP 6 € 11,40 € 34,50 € 109,00 EP 5 € 11,00 € 33,20 € 104,70 EP 4 € 10,50 € 31,70 € 100,00 EP 3 € 9,70 € 29,30 € 92,50 EP 2 € 9,10 € 27,70 € 87,30 EP 1 € 8,60 € 25,90 € 81,90 D 7 € 9,70 € 29,40 € 92,80 D 6 € 9,40 € 28,30 € 89,40 D 5 € 9,00 € 27,30 € 86,20 D 4 € 8,70 € 26,30 € 83,10 D 3 € 8,30 € 25,00 € 78,90 D 2 € 7,90 € 23,90 € 75,50 D 1 € 7,60 € 23,00 € 72,60 C 7 € 8,00 € 24,30 € 76,70 C 6 € 7,80 € 23,50 € 74,20 C 5 € 7,50 € 22,70 € 71,80 C 4 € 7,30 € 22,00 € 69,50 C 3 € 6,90 € 20,90 € 65,90 C 2 € 6,60 € 20,00 € 63,30 C 1 € 6,50 € 19,60 € 62,00 B 6 € 7,10 € 21,60 € 68,10 B 5 € 6,90 € 20,80 € 65,50 B 4 € 6,60 € 20,00 € 63,00 B 3 € 6,30 € 19,10 € 60,20 B 2 € 6,00 € 18,20 € 57,50 B 1 € 5,70 € 17,10 € 54,00 2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dall’allegata Tabelle B2. 3. Al personale docente incaricato esterno di cui all’art. 15 del DPR 3 agosto 1990 n. 319, sono corrisposti incrementi mensili della retribuzione, nelle misure ed alle decorrenze previste per la posizione economica EP 2 dal comma 2. 4. A decorrere dal 1/4/2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella C2. Nella medesima tabella è altresì prevista, in corrispondenza di ciascuna categoria, una ulteriore posizione, a cui si accede mediante progressione economica a carico dei fondi di cui all’art. 63 e 64-bis, rispettivamente per le categorie B-C-D e per la categoria EP.
Incrementi degli stipendi tabellari. 1. Gli stipendi tabellari, come previsti dall’art. 64 del CCNL del 21 maggio 2018, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata Tabella …, con le decorrenze ivi stabilite. 2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dall’allegata Tabella …. 3. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l’elemento perequativo una tantum di cui all’art. 66 (elemento perequativo) del CCNL 21 maggio 2018 e di cui all’art. 1,