Elemento perequativo Clausole campione

Elemento perequativo. 1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) sul personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1, comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché del maggiore impatto sui livelli retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è riconosciuto al personale individuato nell’allegata tabella D un elemento perequativo una tantum, corrisposto su base mensile nelle misure indicate nella medesima tabella D, per nove mensilità, per il solo periodo 1/4/2018 – 31/12/2018 in relazione al servizio prestato in detto periodo. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa. 2. L’elemento perequativo di cui al comma 1 non è computato agli effetti dell’articolo 77 comma 1, secondo periodo (Effetti dei nuovi stipendi) ed è corrisposto con cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio tabellare, per il periodo ed il numero di mensilità indicati al comma 1. 3. Per i lavoratori in part-time, l’importo è riproporzionato in relazione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo è analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che comportino la corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.
Elemento perequativo. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’art. 73 sul personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1, comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché del maggiore impatto sui livelli retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è riconosciuto al personale individuato nelle allegate Tabelle D un elemento perequativo un tantum, corrisposto su base mensile nelle misure indicate nelle medesime Tabelle D, per dieci mensilità per il solo periodo 1/3/2018 – 31/12/2018, in relazione ai mesi di lavoro prestato in detto periodo. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell’intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
Elemento perequativo. Per i lavoratori che hanno solo la retribuzione contrattuale nazionale, l’elemento perequativo sarà pari complessivamente a 260 euro da erogarsi ogni anno nel mese di giugno.
Elemento perequativo. ➢ Motivazione collegata dinamica retributiva e riconoscimento valori più bassi ➢ Una tantum mensilizzata per nove mensilità per il solo periodo 01/04/2018 – 31/12/2018 ➢ Frazione superiore o inferiore a 15 giorni ➢ No per i periodi in cui non si corrisponde stipendio (aspettativa) ➢ Part time proporzionato all’orario Due elementi generali: ➢Rapporto tra fondo e risorse disponibili per il salario accessorio ➢Revisione dell’architettura dei fondi contrattuali
Elemento perequativo a decorrere dal 2008, ai lavoratori in forza all'1/01 di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello, i cui dipendenti, nel corso dell'anno precedente (01/01 – 31/12) abbiano percepito una retribuzione composta solo da elementi fissati dal ccnl, viene corrisposto a titolo di una tantum annua onnicomprensiva e non incidente sul TFR, un importo pari a 260 €, con la retribuzione del mese di giugno. Dal 01/01/20114l'importo dell'elemento perequativo verrà incrementato 485 €.
Elemento perequativo. 1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’art. 2 sul personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1, comma 12, legge 23/12/2014, n. 190, nonché del maggiore impatto sui livelli retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è riconosciuto al personale un elemento perequativo, corrisposto su base mensile nelle misure indicate nella seguente tabella. ELEMENTO PEREQUATIVO CATEGORIE ELEMENTO PEREQUATIVO STIPENDIO INIZIALE ELEMENTO PEREQUATIVO 2 ANNI ELEMENTO PEREQUATIVO 5 ANNI A 20,80 21,40 22,00 B1 19,85 20,43 21,00 B2 18,91 19,45 20,00 B2S 18,91 19,45 20,00 B3 17,96 18,48 19,00 C1 16,07 16,54 17,00 C2 15,13 15,56 16,00 D 8,51 8,75 9,00 2. L’elemento perequativo di cui al comma 1 è compreso nel trattamento economico di cui alla tabella “trattamento retributivo dal 01/10/2018” di cui all’art. 2, c. 3.
Elemento perequativo. Di seguito sono riportati gli importi del premio mensile da erogarsi, in qualità di elemento perequativo, ai lavoratori delle imprese nelle quali non è contrattato il premio di partecipazione di cui all’art.48 o non sia applicato il premio variabile di cui all’art.49. ai sensi di quanto previsto al comma 13 dell’art. 48.
Elemento perequativo. Il valore dell'Elemento Perequativo, a partire dal gennaio 2011, dovrà essere incrementato di 195,00 euro lordi annui, portando, così, tale voce retributiva ad un importo complessivo lordo annuo pari a 455,00 euro. Si sottolinea che le caratteristiche e le modalità di riconoscimento di tale istituto sono rimaste invariate, pertanto, si rimanda alla nostra circolare n. 50 del 27 marzo 2008.
Elemento perequativo. Dal 1° gennaio 2014 sono previsti nuovi livelli di inquadramento dei lavoratori: Dal 1° gennaio 2014 sarà rivalutato il trattamento economico della trasferta come segue:
Elemento perequativo. Per i lavoratori che hanno solo la retribuzione contrattuale nazionale l’elemento perequa- tivo sarà pari complessivamente a 260 euro da erogarsi ogni anno nel mese di giugno.