Stipendio tabellare Clausole campione

Stipendio tabellare. 1. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 ai dirigenti della ex prima qualifica dirigenziale viene corrisposto un incremento stipendiale mensile lordo di L. 173.000 che riassorbe l'indennità di vacanza contrattuale; per gli stessi dirigenti, a decorrere dal 1^ dicembre 1995, il predetto incremento mensile lordo è rideterminato in L. 207.000. 2. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 al personale della ex seconda qualifica dirigenziale è corrisposto un incremento stipendiale mensile lordo di L. 213.000 che riassorbe l’indennità di vacanza contrattuale; per gli stessi dirigenti, a decorrere dal 1^ dicembre 1995, il predetto incremento mensile lordo è rideterminato in L. 256.000. 3. A decorrere dal 1 dicembre 1995, salvo quanto previsto dall’art. 35, lo stipendio tabellare annuo, per dodici mensilità, della qualifica unica dirigenziale, previo conglobamento dell’elemento distinto della retribuzione di cui all’art.7 della legge n.438/1992, è stabilito in L. 32.977.000 e ricomprende: a) lo stipendio tabellare della ex prima qualifica dirigenziale come previsto dall’articolo 43 del D.P.R. 333/1990, incrementato ai sensi del comma 1; b) un importo pari allo 0,2 della indennità di funzione della ex prima qualifica dirigenziale di cui all'articolo 38 del D.P.R. 333/1990. 4. La misura dell’indennità integrativa speciale spettante al personale della qualifica unica dirigenziale è stabilita nell’importo corrispondente a quello spettante al personale appartenente alla ex prima qualifica dirigenziale.
Stipendio tabellare. 1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell’inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 – 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente nonchè delle ulteriori risorse destinate al trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte dall’art. 33, comma 1, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (finanziaria 2003) pari allo 0,5% del monte salari 2001. 2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari, come stabiliti dall’art. 6, comma 2, del CCNL del 4 aprile 2001, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella A, alle scadenze ivi previste. 3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l’indennità integrativa speciale (IIS) cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. 4. Gli importi annui tabellari risultanti dall’applicazione dei commi 2 e 3 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dall’allegata Tabella B. 5. Gli incrementi di cui al comma 2 devono intendersi comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale prevista dall’art. 2, comma 6, del presente CCNL.
Stipendio tabellare. 1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002– 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente nonché delle ulteriori risorse destinate al trattamento fisso derivanti dalle modifiche introdotte dall’art. 33, comma 1 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (Finanziaria 2003), pari allo 0,5%. 2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 2 comma 2 del CCNL del 14 marzo 2001, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella A, alle scadenze ivi previste. 3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennità integrativa speciale (IIS) cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni. 4. Gli importi annui tabellari risultanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dall'allegata Tabella B.
Stipendio tabellare. 1. Lo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale come stabilito dall’art. 2, comma 2, del CCNL del 14.5.2007, è incrementato dei seguenti importi mensili lordi, per tredici mensilità, con decorrenza dalle date sottoindicate: a. dal 1 aprile 2006 di € 15,74 b. rideterminato dal 1 luglio 2006 in € 26,24 c. rideterminato dal 1 gennaio 2007 in € 141,386 2. A seguito della applicazione della disciplina del comma 1, il nuovo stipendio tabellare annuo a regime della qualifica unica dirigenziale, con decorrenza dal 1 gennaio 2007, è rideterminato in € 41.968,00 comprensivo del rateo della tredicesima mensilità. 3. E’ confermato il maturato economico annuo di cui all’art. 35, comma 1, lett. b) del CCNL del 10.4.1996 nonché la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita. 4. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale, secondo le previsioni dell’art.2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n.203.
Stipendio tabellare. Questo articolo dispone, con rinvio alle specifiche tabelle allegate al contratto, anche per ciò che attiene alle decorrenze, in merito agli incrementi stipendiali mensili lordi attribuiti ai valori stipendiali, rideterminati in conseguenza degli stessi incrementi. La misura degli incrementi del trattamento economico stipendiale è stata determinata in coerenza con le previsioni delle leggi finanziarie del 2002 e del 2003 e con le direttive del Dipartimento della Funzione Pubblica, nella sua veste di Comitato di settore (si tratta della nota percentuale complessiva del 5,66% calcolata con riferimento al monte salari dei segretari relativo all’anno 2001). Sono previste due distinte tranches di incremento con decorrenza rispettivamente dall’1.1.2002 e dall’1.1.2003, come specificato nella tabella A allegata all’Ipotesi di CCNL. Con decorrenza sempre dal gennaio 2002, in coincidenza con la attribuzione della seconda quota dell’incremento stipendiale, viene realizzata, in analogia con quanto avvenuto per gli altri comparti di contrattazione pubblica, anche la unificazione o conglobamento della indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare (comma 2), dando vita ad un unico elemento retributivo che assume la denominazione di “stipendio tabellare”. Ai fini del suddetto conglobamento, per i segretari delle fasce A e B dell’art.31 del CCNL del 16.5.2001, si è tenuto conto dell’importo dell’indennità integrativa speciale in godimento dei segretari che nel precedente ordinamento (antecedente ai CCNL del 16.5.2001) rivestivano la qualifica di dirigente. In proposito una specifica notazione deve essere fatta con riferimento al comma 3 dell’art.3 in esame. Infatti, si tratta di una specifica disposizione contrattuale in materia di conglobamento, dedicata espressamente ai segretari che, provenendo dalla ex IX qualifica funzionale del precedente ordinamento, per effetto del CCNL del 16.5.2001, sono stati ugualmente collocati nella fascia B dell’art.31 del CCNL del 16.5.2001, dove sono stati inquadrati, a suo tempo, anche i segretari che, sempre nel precedente ordinamento, rivestivano la qualifica di dirigente. A questi segretari, infatti, nel precedente CCNL del 16.5.2001 relativo al biennio 2000-2001, era stato riconosciuto il medesimo importo del trattamento tabellare degli altri segretari della medesima fascia B (gli ex dirigenti), ma non il medesimo importo di indennità integrativa speciale di questi ultimi. Conseguentemente, all’interno della fascia B conti...
Stipendio tabellare. 1. Lo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale è determinato nei seguenti importi annuali lordi, per tredici mensilità, con decorrenza dalle date sotto indicate: a) dall'1.01.2006 € 41.374,00;
Stipendio tabellare. 1. Dal 1° gennaio 1995 al 30 novembre 1995 al personale già inquadrato nelle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore viene corrisposto un incremento mensile lordo rispettivamente di L. 187.000 e L. 219.000 che rias- sorbe l'indennità di vacanza contrattuale; per gli stessi dirigenti, a decorrere dal 1° dicembre 1995, il predetto incremento mensile lordo è rideterminato rispettivamente in L. 400.000 e L. 420.000. 2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono privi di effetti ai fini degli aumenti periodici per anzianità previsti dalla normativa vigente.
Stipendio tabellare. 1. Gli stipendi tabellari stabiliti dall’art. 2, comma 2, tabella A, del CCNL dell’8 maggio 2006, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata tabella B, con le decorrenze ivi stabilite. 2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall’applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dalla allegata tabella C. 3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale prevista dall’art. 2, comma 6 del CCNL del 9 ottobre 2003.
Stipendio tabellare. Con effetto dall’1.7.1999, a regime, il nuovo stipendio tabellare dei segretari comunali e provinciali è stabilito nella misura unica annua lorda per dodici mensilità di L.37.632.000.
Stipendio tabellare. Questo articolo dispone, con rinvio alle specifiche tabelle A e B allegate al contratto, anche per ciò che attiene alle decorrenze, in merito agli incrementi stipendiali mensili lordi attribuiti ed ai valori stipendiali rideterminati in conseguenza degli stessi incrementi. La misura degli incrementi del trattamento economico stipendiale dei segretari delle fasce A, B e C è stata determinata in coerenza con le previsioni delle leggi finanziarie per gli anni 2004, 2005 e 2006 e con le direttive del Dipartimento della Funzione Pubblica, nella sua veste di Comitato di settore (si tratta della nota percentuale complessiva del 5,01 % calcolata con riferimento al monte salari dei segretari relativo all’anno 2003). Sono previste due distinte tranches di incremento con decorrenza rispettivamente dall’1.1.2004 e dall’1.3.2005, come specificato nella tabella A allegata all’ipotesi di CCNL. Nella Tabella B allegata all’Ipotesi di CCNL sono indicati specificamente i nuovi valori annui lordi dello stipendio tabellare dei segretari delle varie fasce.