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IL TRATTAMENTO ECONOMICO Clausole campione

IL TRATTAMENTO ECONOMICO. CAPO I: La retribuzione
IL TRATTAMENTO ECONOMICO. Le disposizioni relative al trattamento economico conf ermano sostanzialmente l’assetto delineato nelle precedenti tornate contrattuali. Nell’ottica di predispor re un testo unificato, le parti hanno inserito nel Titolo IV le disposizioni dei contratti precedenti ancora efficaci eliminando, contestualmente, quelle ormai superate. La revisione complessiva della disciplina ha rappresentato l’occasione per dare organicità alle norme distinguendo, per gli aspetti retributivi, quelle riferite ai dirigenti di prima fascia da quelle destinate ai dirigenti di seconda fascia e mantenendo, come disposizioni comuni, talune clausole riguardanti gli altri istituti economici di carattere generale, come la struttura i suoi contenuti . Per quanto riguarda gli incrementi stipendiali, nei Capi II e III, invece, veng ono specificati gli impor ti dei trattamenti economici spettanti, rispettivamente, ai dirigenti di prima e di seconda fascia, distinguendo le componenti fisse da quelle variabili. Il quadro si completa con le disposizioni contenute nel CCNL relativo al secondo biennio economico 2004-2005, sottoscritto anch’esso, come meglio specificato sopra, il 21 aprile 2006 che, pertanto, in questa sede, viene analizzato congiuntamente a quelle del biennio 2002-2003. Per quanto riguarda la distribuzione delle risorse disponibili tra le componenti fisse e quelle variabili, occorre segnalare che le parti hanno effettuato valutazioni differenti a seconda dei bienni contrattuali presi in considerazione. Infatti, le mediazioni attuate nel corso del negoziato hanno tenuto conto, tra l’altro, del ritardo con cui si è definito il negoziato, con la relativa sottoscrizione del contratto oltre la fine della stagione contrattuale, ritenendo anacronistico destinare risorse all’incentiv azione della produttività per gli anni 2002, 2003 e 2004 ormai conclusi. Oltre a ciò, le scelte adottate sono da correlarsi alla necessità di ricreare il rapporto tra le retribuzioni dei dirigenti di prima e di seconda fascia stabilito ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 165/2001, in base al quale i valori economici massimi individuati contrattualmente per i dirigenti di seconda f ascia costituiscono, per i dirigenti di prima fascia, i parametri di base del contratto individuale ai fini della determinazione degli istituti del trattamento economico accessorio e dei relativi importi. In particolare, per i dirigenti di seconda fascia l’incremento del primo biennio economico, pari a complessivi 5,65% della retr...
IL TRATTAMENTO ECONOMICO. In applicazione dell’Accordo Interconfederale CONFAPI/CGIL-CISL-UIL 31.3.1995 (2), l'azienda erogherà ai lavoratori, assunti con contratto di inserimento, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del posto, il seguente trattamento economico: - per i primi tre giorni: 20% della retribuzione prevista; - a partire dal 4° giorno, la percentuale prevista dal C.C.N.L. applicato dall'azienda. Gli importi di cui sopra si intendono assorbiti, fino a concorrenza, da quanto erogato dall'INPS al medesimo titolo.
IL TRATTAMENTO ECONOMICO. Con il secondo CCNL per la dirigenza dell’Area 1 è stata ridefinita la struttura della retribuzione della qualifica unica dirigenziale articolata in un trattamento economico fondamentale ed accessorio, quest’ultimo distinto in una retribuzione di posizione ed in una retribuzione di risultato. Il trattamento economico è ispirato, per la prima volta, ai principi della onnicomprensività, remunerando tutte le funzioni dei dirigenti, ivi compresi gli incarichi aggiuntivi agli stessi attribuiti. I compensi di questi ultimi, ai sensi del predetto CCNL affluiscono in appositi fondi delle amministrazioni, costituiti per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato. Un apposito fondo, assorbente il 10% delle risorse complessive, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (ai sensi dell’art. 24, comma 9, del D.Lgs n. 29/93) assicura la perequazione e l’armonizzazione dei predetti fondi. La nuova struttura della retribuzione consente di premiare in misura notevole l’impegno e la professionalità profuse dai dirigenti per il conseguimento degli obiettivi contrattualmente definiti, in quanto si è notevolmente allargata la forbice tra la parte fissa e quella variabile della retribuzione: l’incremento di quest’ultima consente di remunerare le energie professionali del dirigente coniugandole a tutto vantaggio della efficienza dell’azione amministrativa. Il rapporto tra la componente fissa e quelle legate alla responsabilità e ai risultati tende sempre più a privilegiare la parte variabile. Nell’ultimo contratto della dirigenza area 1 non meno del 40% della retribuzione è legato alle performance e alla posizione ricoperta in concreto. Tale percentuale, in taluni casi (posizione di particolare rilievo e responsabilità) supera il 50% dell’intero trattamento. Il nuovo assetto della dirigenza e in specie la differenziazione dei trattamenti in relazione alle responsabilità e ai risultati è ora alla prova dell’effettiva implementazione, che richiederà comportamenti coerenti ed innovativi da parte delle singole amministrazioni.
IL TRATTAMENTO ECONOMICO. (artt. 61, co. 4, e 63, d.lgs. n. 276/2003; art. 4, co. 1, lett. c), n. 1, legge n. 30/2003; Circolare Ministeriale n. 1/2004) IL TRATTAMENTO NORMATIVO (artt. 61, co. 4, 66 e 68, d.lgs. n. 276/2003; legge n. 533/1973; d.lgs. n. 81/2008; art. 4, co. 1, lett. c), nn. 4 e 6, legge n. 30/2003; art. 2113 c. c.; art. 15 d.lgs n. 251/2004; D.M. 12 luglio 2007)
IL TRATTAMENTO ECONOMICO. Profili retributivi 65
IL TRATTAMENTO ECONOMICO. Per quanto concerne gli aspetti economici legati al trasferimento ne abbiamo di 2 tipologie: la prima legata al rimborso delle spese che si sostengono per trasferirsi vicini alla nuova sede di lavoro (previsioni CCNL); la seconda legata al ristoro economico del disagio sostenuto (previsioni Accordo di Mobilità Aziendale). Di seguito le tabelle con le previsioni previste nel caso il trasferimento comporti anche il cambio di residenza. • Per le Aree Professionali: Senza familiari a carico 🢣 rimborso delle spese effettive di viaggio, con biglietto di 2^ classe, salvo percorso superiore ai 150 km, nel qual caso il viaggio è autorizzato in 1^ classe; qualora l'Azienda autorizzi l'uso dell'aereo, spetta il rimborso del biglietto di classe turistica; 🢣 diaria per il tempo strettamente necessario al trasloco (minimo 3 giorni). Con familiari a carico 🢣 rimborso delle spese effettive di viaggio, compresi i familiari ed eventuale persona di servizio, con biglietto di 2^ classe, salvo percorso superiore ai 150 km, nel qual caso il viaggio è autorizzato in 1^ classe; qualora l'Azienda autorizzi l'uso dell'aereo, spetta il rimborso del biglietto di classe turistica; 🢣 diaria per un periodo strettamente necessario per la sistemazione nella residenza con un minimo di 15 ed un massimo di giorni 30 + tante diarie nella misura del 60% di quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio, per il tempo strettamente necessario al trasloco. Per tutti 🢣 rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli; 🢣 rimborso dell'eventuale perdita di canone di locazione, nella misura massima di 1 anno. In tutti i casi di trasferimento che comportino il cambio di residenza spetta, inoltre, dietro presentazione di idonea documentazione, un contributo pari alla differenza dei canoni di locazione per un massimo di 5 anni. In subordine l’Azienda potrà fornire l’alloggio al dipendente secondo quanto previsto dall’art.88 del CCNL (vedi sotto). • Per i Quadri Direttivi: Senza familiari a carico 🢣 rimborso delle spese di viaggio in 1^ classe o in aereo (classe turistica) o con altro mezzo preventivamente autorizzato dallʼAzienda; 🢣 diaria per un periodo strettamente necessario per la sistemazione nella residenza con un massimo di 60 giorni; 🢣 una mensilità e mezzo se la distanza della piazza di destinazione è inferiore ai 100 km; 🢣 due mensilità se la distanza della piazza di destinazione è superiore ai 100 km. Con familiari a carico 🢣 ...

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  • Trattamento economico 2.1 Durante il periodo di astensione obbligatoria l’azienda provvede ad integrare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL. La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta. 2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di 6 mesi. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione. Durante il periodo di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria. 2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa. 2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga: a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità stabilite per i dipendenti del settore terziario, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n.33; b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: 1) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza); 2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°; 3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 123. Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art. 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia. Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 107 e 111.

  • Trattamento dei dati, consenso al trattamento 1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. AMA tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. 2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet xxx.xxxxxxx.xx, nonché tramite gli altri siti istituzionali sui quali i dati devono essere pubblicati ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente in materia. 3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. 4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

  • Conto economico Nota Integrativa. Ai suddetti documenti di sintesi segue il rendiconto redatto per la fase di accumulo. Non si è resa necessaria la redazione del rendiconto per la fase di erogazione, poiché il Fondo nell'esercizio in esame non ha erogato direttamente prestazioni in forma di rendita. Stante la struttura multicomparto, sono stati redatti distinti rendiconti per ciascun comparto; i rendiconti sono composti da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. Il bilancio di esercizio del Fondo Pensione Alifond è assoggettato a revisione contabile.

  • CONDIZIONI ECONOMICHE 9.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente nell’ambito della presente Offerta PLACET, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto.

  • Contenuto economico dell'Offerta Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati allâAmministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

  • Consenso al trattamento dei dati 1. L’Impresa presta il consenso al trattamento dei dati da parte di ACI Informatica ai sensi del D. Lgs. 196/2003 per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.

  • Trattamento normativo L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio. Le ore di insegnamento di cui alla lettera d) del precedente art. 50, sono comprese nell’orario di lavoro. Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all’art. 115 e seguenti, ferme restando le ore di formazione medie annue di cui all’art. 57 e le durate di cui all’art. 55. Sono fatti salvi, altresì, gli accordi in materia già esistenti alla data di stipula del presente CCNL.

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