Vacanza contrattuale. 1. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate 3 mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
2. Ove l’accordo non intervenga entro tre mesi dalla data di scadenza o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta l’indennità di vacanza contrattuale, a partire dal quarto mese successivo alla scadenza.
3. L’importo dell’indennità di vacanza contrattuale è pari al 50% del tasso di inflazione programmata applicato alla retribuzione fissa di cui al 5° comm a dell’art. 80. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.
Vacanza contrattuale. E’stabilita una indennità di vacanza contrattuale pari a 100 euro una tantum, da corrispondere con la retribuzione del mese di ottobre 2016.
Vacanza contrattuale. Le parti convengono che in caso di mancato accordo, dopo 3 mesi dalla data di scadenza del contratto - sia per quanto riguarda la scadenza della parte normativa che per quanto riguarda la scadenza della parte economica - e, comunque, dopo 3 mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo - se successiva alla scadenza del contratto - a seguito di regolare disdetta effettuata da una delle parti, senza che sia intervenuto accordo, ai dipendenti sarà corrisposto a partire dal mese successivo, un aumento economico a titolo di vacanza contrattuale. L'importo di tale elemento sarà pari al 50% dell'aumento contrattuale concesso l'anno precedente applicato agli elementi fissi della retribuzione mensile.
Vacanza contrattuale. Le parti concordano di istituire una indennità di vacanza contrattuale in base alla quale, qualora dopo due mesi dalla scadenza del contratto non sia intervenuto nessun accordo, sarà corrisposta ai dipendenti a partire dal mese successivo, a titolo di acconto sui futuri aumenti, una cifra pari al 50% degli aumenti contrattuali erogati nell’anno precedente.
Vacanza contrattuale. A titolo di indennizzo per vacanza contrattuale viene stabilito un importo fisso una tantum di Euro 100,00 lordi da erogare con la retribuzione del mese di luglio 2007.
Vacanza contrattuale. Le parti, in considerazione del lungo periodo di vacanza contrattuale, considerata la decorrenza anticipata rispetto alla data del presente CIA di alcuni istituti contrattuali, ritengono di non procedere alla determinazione del recupero delle maggiori somme riconosciute ai singoli, tenuto conto anche dell’erogazione del PAV 2011, imputando quanto anticipatamente erogato a titolo di vacanza contrattuale senza null'altro doversi a pretendere tra le parti.
Vacanza contrattuale. È il periodo che intercorre tra la scadenza di un contratto collettivo nazionale di lavoro (o di altro accordo) e il suo rinnovo. Prevede un’indennità provvisoria a salvaguardia dei periodi di vuoto contrattuale riconosciuto sullo stipendio dei lavoratori dipendenti / Contractual holiday - It is the period between the expiration of a national collective bargaining agreement (or other agreement) and its renewal. It provides for a provisional indemnity to safeguard periods of contractual vacancy recognized on the salary of employees.
Vacanza contrattuale. E’ il periodo che intercorre tra la scadenza di un contratto collettivo nazionale di lavoro (o di altro accordo) e il suo rinnovo. Prevede un’indennità provvisoria a salvaguardia dei periodi di vuoto contrattuale riconosciuto sullo stipendio dei lavoratori dipendenti.
Vacanza contrattuale. Per il rinnovo del presente CCNL è necessario che una delle Parti presenti le proposte per un nuovo CCNL al fine di consentire l'apertura delle trattative. Durante i 3 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data della scadenza, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominata “indennità di vacanza contrattuale” (IVC). L'importo di tale indennità sarà pari al 50% del tasso di inflazione programmato, applicato al minimo tabellare. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale detta indennità sarà pari all’80% della inflazione programmata sempre calcolata sul minimo tabellare. Dalla data di decorrenza di rinnovo del CCNL la IVC cessa di essere corrisposta. In sede di rinnovo del presente CCNL verranno contrattate le modalità per la compensazione delle eventuali differenze retributive per tutto il periodo di vacanza contrattuale.
Vacanza contrattuale. Nel caso di mancato rinnovo l’AZIENDA, alla scadenza, assicura se necessario e in relazione all’autorizzazione e al trasferimento economico dovuto da parte del Comune stesso, la gestione e l’erogazione dei servizi per un periodo di tre mesi, al termine del quale l’AZIENDA sospende il proprio intervento. Al termine del periodo di validità, il contratto può essere rinnovato per un periodo di durata analoga o minore rispetto a quella indicata, in accordo tra le parti, a seguito di deliberazione dei rispettivi competenti organi esecutivi dei Comuni e dell’Azienda ai sensi delle vigenti disposizioni.