Incremento convenzionale premiante Clausole campione

Incremento convenzionale premiante. (art. 19, d.P.R. n. 34/2000)
Incremento convenzionale premiante. Per ottenere l’ICP non debbono più essere verificati 3 indici su 4 ma 2 su 3, mentre “non è possibile beneficiare dell’incremento premiante nel caso in cui non siano raggiunti i livelli minimi dei requisiti speciali di qualificazione” (era il quarto indice, riferito alle percentuali minime di attrezzatura ed organico, che di fatto deve quindi essere obbligatoriamente verificato) e se non si possiede la certificazione di qualità. In questo modo l’incremento premiante diventa inapplicabile per il 90% delle imprese in quanto l’utilizzo è condizionato a priori dal possesso del sistema di qualità e dal contestuale rispetto dei requisiti di cui all’articolo 28 di valore non inferiore ai minimi ivi stabiliti (le imprese riproporzionano quasi sempre il fatturato). Si ritiene sia necessario quanto meno ripristinare il precedente concetto dei “3 requisiti su 4”, anche in considerazione del fatto che l’aumento delle percentuali per le attrezzature in alcuni casi al 3% rende molto difficile il rispetto del requisito. Si sottolinea che la Relazione AIR ha motivato il non accoglimento della proposta ANCE-ANCPL in quanto ritenuta troppo selettiva (sic!). Infine, con riferimento alle operazioni societarie, l’ICP parrebbe poter essere applicato solo nel caso di cessione o conferimento dell’intera azienda, non del solo ramo (art. 31, co. 6). Ad oggi le SOA applicano tale procedura solo in caso di attestazione di una “newco” appena costituita e quindi di “prima attestazione”, mentre invece in caso di rinnovo di attestazione applica l’ICP anche in caso di affitti di ramo d’azienda, ovviamente in presenza di tutti i restanti requisiti. Peraltro, anche il DPR 207/10 riportava sostanzialmente la stessa formulazione. Per evitare fraintendimenti, potrebbe essere opportuno riformulare il comma in modo che sia chiaramente rappresentata l’interpretazione data dalle SOA.

Related to Incremento convenzionale premiante

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).