Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 0 ottobre 2010, n. 207
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»
(ultimo aggiornamento: legge 17 dicembre 2012, n. 221)
PARTE I - DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 1 - Ambito di applicazione del regolamento
Art. 2 - Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi Art. 3 - Definizioni
Art. 4 - Intervento sostitutivo … in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore
Art. 5 - Intervento sostitutivo … in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore
Art. 6 - Documento unico di regolarità contributiva Art. 7 - Sito informatico presso l'Osservatorio
Art. 8 - Casellario informatico
PARTE II - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI TITOLO I - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE
Art. 9 - Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici Art. 10 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento
Art. 11 - Disposizioni preliminari per la programmazione dei lavori Art. 12 - Accantonamento per transazioni e accordi bonari
Art. 13 - Programma triennale ed elenchi annuali
TITOLO II - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO
CAPO I - Progettazione
Sezione I - Disposizioni generali Art. 14 - Studio di fattibilità
Art. 15 - Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche Art. 16 - Quadri economici
Sezione II - Progetto preliminare
Art. 17 - Documenti componenti il progetto preliminare Art. 18 - Relazione illustrativa del progetto preliminare Art. 19 - Relazione tecnica
Art. 20 - Studio di perfettibilità ambientale
Art. 21 - Elaborati grafici del progetto preliminare
Art. 22 - Calcolo sommario della spesa e quadro economico
Art. 23 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare Sezione III - Progetto definitivo
Art. 24 - Documenti componenti il progetto definitivo Art. 25 - Relazione generale del progetto definitivo
Art. 26 - Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo Art. 27 - Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale Art. 28 - Elaborati grafici del progetto definitivo
Art. 29 - Calcoli delle strutture e degli impianti
Art. 30 - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo Art. 31 - Piano particellare di esproprio
Art. 32 - Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo
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Sezione IV - Progetto esecutivo
Art. 33 - Documenti componenti il progetto esecutivo Art. 34 - Relazione generale del progetto esecutivo Art. 35 - Relazioni specialistiche
Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo
Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera Art. 40 - Cronoprogramma
Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari
Art. 42 - Computo metrico estimativo e quadro economico Art. 43 - Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto CAPO II - Verifica del progetto
Art. 44 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di verifica del progetto Art. 45 - Finalità della verifica
Art. 46 - Accreditamento
Art. 47 - Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante
Art. 48 - Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante Art. 49 - Disposizioni generali riguardanti l'attività di verifica
Art. 50 - Requisiti per la partecipazione alle gare Art. 51 - Procedure di affidamento
Art. 52 - Criteri generali della verifica Art. 53 - Verifica della documentazione
Art. 54 - Estensione del controllo e momenti della verifica Art. 55 - Validazione
Art. 56 - Responsabilità Art. 57 - Garanzie
Art. 58 - Conferenza dei servizi
Art. 59 - Acquisizione dei pareri e conclusione delle attività di verifica
TITOLO III - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 60 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori
Art. 61 - Categorie e classifiche
Art. 62 - Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia Art. 63 - Sistema di qualità aziendale
CAPO II - Autorizzazione degli organismi di attestazione Art. 64 - Requisiti generali e di indipendenza delle SOA Art. 65 - Controlli sulle SOA
Art. 66 - Partecipazioni azionarie Art. 67 - Requisiti tecnici delle SOA
Art. 68 - Rilascio della autorizzazione
Art. 69 - Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate
Art. 70 - Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA - Tariffe Art. 71 - Vigilanza dell'Autorità
Art. 72 - (articolo non ammesso al visto della Corte dei conti)
Art. 73 - Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell'autorizzazione
…
Art. 74 - Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell'obbligo d'informazione Art. 75 - Attività delle SOA
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CAPO III - Requisiti per la qualificazione Art. 76 - Domanda di qualificazione
Art. 77 - Verifica triennale
Art. 78 - Requisiti d'ordine generale Art. 79 - Requisiti di ordine speciale
Art. 80 - Incremento convenzionale premiante
Art. 81 - Requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili Art. 82 - Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti
Art. 83 - Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati Art. 84 - Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero
Art. 85 - Lavori eseguiti dall'impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi …
Art. 86 - Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi Art. 87 - Direzione tecnica
Art. 88 - Contratto di avvalimento in gara e qualificazione mediante avvalimento Art. 89 - Contenuti delle attestazioni rilasciate dalle SOA
Art. 90 - Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro Art. 91 - Decadenza dell'attestazione di qualificazione
CAPO IV - Soggetti abilitati ad assumere lavori
Art. 92 - Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti Art. 93 - Società tra concorrenti riuniti o consorziati
Art. 94 - Consorzi stabili
Art. 95 - Requisiti del concessionario
Art. 96 - Requisiti del proponente e attività di asseverazione
TITOLO IV - MODALITA' … PER LA QUALIFICAZIONE DEI CONTRAENTI GENERALI
(omissis)
TITOLO V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI E SELEZIONE DELLE OFFERTE
CAPO I - Appalti e concessioni Sezione prima: Disposizioni generali Art. 105 - Lavori di manutenzione
Art. 106 - Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni dei lavori pubblici Art. 107 - Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali Art. 108 - Condizione per la partecipazione alle gare
Art. 109 - Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente
Sezione seconda: Appalto di lavori
Art. 110 - Disposizioni in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi Art. 111 - Esecuzione dei lavori congiunta all'acquisizione di beni immobili Art. 112 - Valore dei beni immobili in caso di offerta congiunta
Art. 113 - Dialogo competitivo
Art. 114 - Premi nel dialogo competitivo
Sezione terza: Concessione di costruzione e gestione di lavori Art. 115 - Schema di contratto di concessione
Art. 116 - Contenuti dell'offerta
CAPO II - Criteri di selezione delle offerte Art. 117 - Sedute di gara
Art. 118 - Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso … Art. 119 - Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari Art. 120 - Offerta economicamente più vantaggiosa - Commissione giudicatrice
Art. 121 - Offerte anomale
Art. 122 - Accordi quadro e aste elettroniche
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TITOLO VI - GARANZIE E SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE DI ESECUZIONE
CAPO I – Garanzie
Art. 123 - Cauzione definitiva
Art. 124 - Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi
Art. 125 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi Art. 126 - Polizza di assicurazione indennitaria decennale
Art. 127 - Requisiti dei fideiussori
Art. 128 - Garanzie di raggruppamenti temporanei CAPO II - Sistema di garanzia globale di esecuzione
Art. 129 - Istituzione e definizione del sistema di garanzia globale di esecuzione Art. 130 - Modalità di presentazione della garanzia globale di esecuzione
Art. 131 - Oggetto e durata della garanzia globale di esecuzione
Art. 132 - Norme per il caso di attivazione della garanzia di cui all'articolo 113 del codice Art. 133 - Norme per il caso di attivazione della garanzia di subentro nell'esecuzione
Art. 134 - Rapporti tra le parti - Requisiti del garante e del subentrante Art. 135 - Limiti di garanzia
Art. 136 - Finanziamenti a rivalsa limitata TITOLO VII - IL CONTRATTO
Art. 137 - Documenti facenti parte integrante del contratto Art. 138 - Contenuto dei capitolati e dei contratti
Art. 139 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'affidatario Art. 140 - Anticipazione
Art. 141 - Pagamenti in acconto Art. 142 - Ritardato pagamento
Art. 143 - Termini di pagamento degli acconti e del saldo Art. 144 - Interessi per ritardato pagamento
Art. 145 - Penali e premio di accelerazione Art. 146 - Inadempimento dell'esecutore TITOLO VIII - ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO I - Direzione dei lavori
Art. 147 - Ufficio della direzione dei lavori Art. 148 - Direttore dei lavori
Art. 149 - Direttori operativi Art. 150 - Ispettori di cantiere Art. 151 - Sicurezza nei cantieri CAPO II - Esecuzione dei lavori
Art. 152 - Disposizioni e ordini di servizio Art. 153 - Giorno e termine per la consegna Art. 154 - Processo verbale di consegna
Art. 155 - Differenze riscontrate all'atto della consegna
Art. 156 - Consegna di materiali da un esecutore ad un altro
Art. 157 - Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori Art. 158 - Sospensione e ripresa dei lavori
Art. 159 - Ulteriori disposizioni … sospensione e ripresa … - Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori
Art. 160 - Sospensione illegittima
Art. 161 - Variazioni ed addizioni al progetto approvato
Art. 162 - Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore Art. 163 - Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto
Art. 164 - Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore
Art. 165 - Sinistri alle persone e danni
Art. 166 - Danni cagionati da forza maggiore
Art. 167 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali
Art. 168 - Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare
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Art. 169 - Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo
Art. 170 - Subappalto e cottimo
Art. 171 - Modalità per il calcolo e il pagamento della compensazione Art. 172 - Modalità per l'applicazione del prezzo chiuso
CAPO III - Lavori in economia Art. 173 - Cottimo fiduciario
Art. 174 - Autorizzazione della spesa per lavori in economia Art. 175 - Lavori d'urgenza
Art. 176 - Provvedimenti in casi di somma urgenza Art. 177 - Perizia suppletiva per maggiori spese TITOLO IX - CONTABILITA' DEI LAVORI
CAPO I - Scopo e forma della contabilità
Art. 178 - Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti Art. 179 - Lavori in economia contemplati nel contratto Art. 180 - Accertamento e registrazione dei lavori
Art. 181 - Elenco dei documenti amministrativi e contabili Art. 182 - Giornale dei lavori
Art. 183 - Libretti di misura dei lavori e delle provviste Art. 184 - Annotazione dei lavori a corpo
Art. 185 - Modalità della misurazione dei lavori Art. 186 - Lavori e somministrazioni su fatture Art. 187 - Liste settimanali delle somministrazioni Art. 188 - Forma del registro di contabilità
Art. 189 - Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità Art. 190 - Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità
Art. 191 - Forma e contenuto delle riserve Art. 192 - Titoli speciali di spesa
Art. 193 - Sommario del registro
Art. 194 - Stato di avanzamento lavori
Art. 195 - Certificato per pagamento di rate
Art. 196 - Disposizioni in materia di documento unico di regolarità contributiva in sede di esecuzione dei lavori
Art. 197 - Contabilizzazione separata di lavori Art. 198 - Lavori annuali estesi a più esercizi Art. 199 - Certificato di ultimazione dei lavori Art. 200 - Conto finale dei lavori
Art. 201 - Reclami dell'esecutore sul conto finale
Art. 202 - Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale CAPO II - Contabilità dei lavori in economia
Art. 203 - Annotazione dei lavori ad economia Art. 204 - Conti dei fornitori
Art. 205 - Pagamenti
Art. 206 - Giustificazione di minute spese Art. 207 - Rendiconto mensile delle spese
Art. 208 - Rendiconto finale delle spese Art. 209 - Riassunto di rendiconti parziali Art. 210 - Contabilità semplificata
CAPO III - Norme generali per la tenuta della contabilità
Art. 211 - Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura Art. 212 - Iscrizione di annotazioni di misurazione
Art. 213 - Operazioni in contraddittorio con l'esecutore Art. 214 - Firma dei soggetti incaricati
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TITOLO X - COLLAUDO DEI LAVORI
CAPO I - Disposizioni preliminari Art. 215 - Oggetto del collaudo Art. 216 - Nomina del collaudatore
Art. 217 - Documenti da fornirsi al collaudatore Art. 218 - Avviso ai creditori
Art. 219 - Estensione delle verifiche di collaudo Art. 220 - Commissioni collaudatrici
CAPO II - Visita e procedimento di collaudo Art. 221 - Visite in corso d'opera
Art. 222 - Visita definitiva e relativi avvisi Art. 223 - Processo verbale di visita
Art. 224 - Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo Art. 225 - Valutazioni dell'organo di collaudo
Art. 226 - Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione Art. 227 - Difetti e mancanze nell'esecuzione
Art. 228 - Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato Art. 229 - Certificato di collaudo
Art. 230 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata Art. 231 - Obblighi per determinati risultati
Art. 232 - Lavori non collaudabili
Art. 233 - Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo Art. 234 - Ulteriori provvedimenti amministrativi
Art. 235 - Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo
Art. 236 - Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica Art. 237 - Certificato di regolare esecuzione
Art. 238 - Compenso spettante ai collaudatori
TITOLO XI - LAVORI RIGUARDANTI I BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE
CAPO I - Beni del patrimonio culturale
Art. 239 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Art. 240 - Scavo archeologico, restauro e manutenzione CAPO II - Progettazione
Art. 241 - Attività di progettazione per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale Art. 242 - Progetto preliminare per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale Art. 243 - Progetto definitivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Art. 244 - Progetto esecutivo per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale Art. 245 - Progettazione dello scavo archeologico
Art. 246 - Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza riguardanti i beni del patrimonio culturale
Art. 247 - Verifica dei progetti per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
Art. 248 - Qualificazione e direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale
CAPO III - Esecuzione e collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale Art. 249 - Lavori di manutenzione riguardanti i beni del patrimonio culturale
Art. 250 - Consuntivo scientifico
Art. 251 - Collaudo dei lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale 7/179
PARTE III - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E
ALL'INGEGNERIA NEI SETTORI ORDINARI TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 252 - Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria Art. 253 - Limiti alla partecipazione alle gare
Art. 254 - Requisiti delle società di ingegneria Art. 255 - Requisiti delle società di professionisti
Art. 256 - Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria Art. 257 - Penali
Art. 258 - Commissioni giudicatrici per il concorso di idee e per il concorso di progettazione Art. 259 - Concorso di idee
Art. 260 - Concorso di progettazione TITOLO II - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
Art. 261 - Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
Art. 262 - Corrispettivo
Art. 263 - Requisiti di partecipazione
Art. 264 - Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito Art. 265 - Numero massimo di candidati da invitare
Art. 266 - Modalità di svolgimento della gara
Art. 267 - Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro TITOLO III - GARANZIE
Art. 268 - Disposizioni applicabili
Art. 269 - Polizza assicurativa del progettista
Art. 270 - Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione
PARTE IV - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E … SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI
TITOLO I - PROGRAMMAZIONE E ORGANI DEL PROCEDIMENTO
Art. 271 - Programmazione dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi
Art. 272 - Il responsabile del procedimento nelle procedure di affidamento dei contratti … di servizi e forniture
Art. 273 - Funzioni e compiti del responsabile del procedimento
Art. 274 - Responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza TITOLO II - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, SISTEMI DI REALIZZAZIONE E SELEZIONE OFFERTE
CAPO I - Requisiti per la partecipazione e sistemi di realizzazione Art. 275 - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento Art. 276 - Società tra concorrenti riuniti o consorziati
Art. 277 - Consorzi stabili per servizi e forniture Art. 278 - Finanza di progetto nei servizi
Art. 279 - Progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione di servizi e forniture Art. 280 - Garanzie e verifica della progettazione di servizi e forniture
Art. 281 - Criteri di applicabilità delle misure di gestione ambientale CAPO II - Criteri di selezione delle offerte
Art. 282 - Commissione giudicatrice
Art. 283 - Selezione delle offerte Art. 284 - Offerte anomale
Art. 285 - Servizi sostitutivi di mensa Art. 286 - Servizi di pulizia
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CAPO III - Procedure di scelta del contraente ed aste elettroniche Art. 287 - Accordo quadro e sistema dinamico di acquisizione Art. 288 - Asta elettronica
Art. 289 - Sistema informatico di negoziazione Art. 290 - Gestore del sistema informatico
Art. 291 - Modalità e partecipazione all'asta elettronica
Art. 292 - Modalità di formulazione delle offerte migliorative e conclusione dell'asta Art. 293 - Individuazione delle offerte anormalmente basse e aggiudicazione
Art. 294 - Condizioni e modalità di esercizio del diritto di accesso Art. 295 - Procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici
Art. 296 - Bando di gara e termini per le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici TITOLO III - ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CONTABILITA' DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI
CAPO I - Esecuzione del contratto Sezione I - Disposizioni Generali
Art. 297 - Norme applicabili all'esecuzione di servizi e forniture
Art. 298 - Penali, premio di accelerazione, garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori Sezione II - Direttore dell'esecuzione
Art. 299 - Gestione dell'esecuzione del contratto Art. 300 - Direttore dell'esecuzione del contratto
Art. 301 - Compiti del direttore dell'esecuzione del contratto Sezione III - Esecuzione del contratto e contabilità
Art. 302 - Giorno e termine per l'avvio dell'esecuzione del contratto Art. 303 - Avvio dell'esecuzione del contratto
Art. 304 - Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto
Art. 305 - Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardato avvio dell'esecuzione del contratto
Art. 306 - Svincolo progressivo della cauzione in caso di contratti stipulati da centrali di committenza
Art. 307 - Contabilità e pagamenti
Art. 308 - Sospensione dell'esecuzione del contratto Art. 309 - Certificato di ultimazione delle prestazioni
CAPO II - Modifiche in corso di esecuzione del contratto Art. 310 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore Art. 311 - Varianti introdotte dalla stazione appaltante TITOLO IV - VERIFICA DI CONFORMITA'
Art. 312 - Oggetto delle attività di verifica di conformità Art. 313 - Termini delle attività di verifica di conformità Art. 314 - Incarico di verifica della conformità
Art. 315 - Documenti da fornirsi al soggetto incaricato della verifica di conformità Art. 316 - Estensione della verifica di conformità
Art. 317 - Verifica di conformità in corso di esecuzione Art. 318 - Verifica di conformità definitiva e relativi avvisi Art. 319 - Processo verbale
Art. 320 - Oneri dell'esecutore nelle operazioni di verifica di conformità
Art. 321 - Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità
Art. 322 - Certificato di verifica di conformità
Art. 323 - Contestazioni formulate dall'esecutore sul certificato di verifica di conformità Art. 324 - Provvedimenti successivi alla verifica di conformità
Art. 325 - Attestazione di regolare esecuzione 9/179
TITOLO V - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA E IN ECONOMIA
CAPO I - Acquisizioni sotto soglia
Art. 326 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia
Art. 327 - Requisiti
Art. 328 - Mercato elettronico
CAPO II - Acquisizione di servizi e forniture in economia
Art. 329 - Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture in economia
Art. 330 - Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia Art. 331 - Pubblicità e comunicazioni
Art. 332 - Affidamenti in economia
Art. 333 - Svolgimento della procedura di amministrazione diretta Art. 334 - Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario
Art. 335 - Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici Art. 336 - Congruità dei prezzi
Art. 337 - Termini di pagamento Art. 338 - Procedure contabili
PARTE V - CONTRATTI PUBBLICI … NEI SETTORI SPECIALI
Art. 339 - Norme applicabili
Art. 340 - Requisiti di qualificazione
Art. 341 - Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria Art. 342 - Organi del procedimento e programmazione
PARTE VI - CONTRATTI ESEGUITI ALL'ESTERO (omissis) PARTE VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI
Art. 357 - Norme transitorie Art. 358 - Disposizioni abrogate Art. 359 - Entrata in vigore ALLEGATI
Allegato A - Categorie di opere generali e specializzate (con tabella riepilogativa) Allegato B - Certificato di esecuzione dei lavori
Allegato B-1 - Certificato di esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 357, commi 14 e 15, del Regolamento …
Allegato C - (omissis)
Allegato D - Incremento convenzionale premiante Allegato E - (omissis)
Allegato F - (omissis)
Allegato G - Contratti relativi a lavori: metodi di calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa
Allegato H - Schema di garanzia globale di esecuzione
Allegato I - Valutazione delle proposte progettuali nei concorsi di progettazione
Allegato L - Criteri per l'attribuzione dei punteggi per la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerte
Allegato M - Contratti … attinenti all'architettura e all'ingegneria: … offerta economicamente più vantaggiosa
Allegato N - Curriculum vitae
Allegato O - Scheda referenze professionali
Allegato P - Contratti relativi a forniture e a altri servizi: … offerta economicamente più vantaggiosa.
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PARTE I – DISPOSIZIONI COMUNI
TITOLO I - POTESTÀ REGOLAMENTARE E DEFINIZIONI
Art. 1. Ambito di applicazione del regolamento (art. 1, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante il
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”, che in prosieguo assume la denominazione di codice.
2. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del codice, le amministrazioni e gli enti statali applicano le disposizioni del
presente regolamento.
3. Ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2, del codice, le regioni a statuto ordinario, e ogni altra amministrazione o
soggetto equiparato, diversi dai soggetti di cui al comma 2, applicano, in quanto esecutive o attuative di
disposizioni rientranti, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del codice, in ambiti di legislazione statale esclusiva, le
disposizioni del presente regolamento:
a) della parte I (disposizioni comuni);
b) della parte II (contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari) ad esclusione del titolo I (organi del
procedimento e programmazione), dell’articolo 120, commi 3 e 4, dell’articolo 121, comma 6;
c) della parte III (contratti pubblici relativi ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari),
ad esclusione dell’articolo 252, comma 1;
d) della parte IV (contratti pubblici relativi a forniture e ad altri servizi nei settori ordinari), ad esclusione del
titolo I (programmazione e organi del procedimento) e dell’articolo 282, commi 1 e 2;
e) della parte V (contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali) ad esclusione
dell’articolo 342;
f) della parte VI (contratti eseguiti all’estero) ad esclusione dell’articolo 344;
g) della parte VII (disposizioni transitorie e abrogazioni).
4. Ai sensi dell’articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al comma 3, applicano, in quanto
esecutive o attuative di disposizioni rientranti, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del codice, in ambiti di
legislazione regionale concorrente, fino a quando le regioni non avranno adeguato la propria legislazione ai
principi desumibili dal codice, le disposizioni del presente regolamento:
a) della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione);
b) dell’articolo 120, commi 3 e 4;
c) dell’articolo 121, comma 6;
d) dell’articolo 252, comma 1;
e) della parte IV, titolo I (programmazione e organi del procedimento);
f) dell’articolo 282, commi 1 e 2;
g) dell’articolo 342.
5. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e Bolzano limitatamente alle disposizioni che attuano norme del codice che rientrano nella
competenza legislativa statale esclusiva anche nei confronti di dette regioni e province autonome. Art. 2. Disposizioni relative a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi
1. Le disposizioni della parte II, titolo IV (modalità tecniche e procedurali per la qualificazione dei contraenti
generali) del presente regolamento si applicano unicamente ai contratti disciplinati dalla parte II, titolo III, capo
IV, del codice. Ai predetti contratti si applicano altresì, in quanto non derogate dalla disciplina dettata nella
parte II, titolo III, capo IV, del codice, le disposizioni del presente regolamento:
a) della parte I, (disposizioni comuni);
b) della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione);
b-bis) dell'articolo 14, intendendosi il richiamo ivi contenuto agli articoli 21 e 22, riferito rispettivamente agli
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articoli 5 e 6 dell' allegato XXI al codice; (1)
c) dell’articolo 48, comma 3;
d) della parte II, titolo III (sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori);
e) della parte II, titolo V (sistemi di realizzazione e selezione delle offerte);
f) della parte II, titolo VI (garanzie e sistema di garanzia globale);
g) della parte II, titolo VII (il contratto);
h) della parte II, titolo XI (lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale);
i) della parte III, (contratti pubblici relativi ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari);
l) della parte VII (disposizioni transitorie e abrogazioni).
2. Ai sensi dell’articolo 180, comma 1, del codice, i soggetti aggiudicatori indicano negli atti di gara le disposizioni
del presente regolamento che trovano applicazione con riguardo:
a) alla parte II, titolo VIII (esecuzione dei lavori);
b) alla parte II, titolo IX (contabilità dei lavori);
c) alla parte II, titolo X (collaudo dei lavori).
Art. 3. Definizioni
(art. 2, d.P.R. n. 554/1999 e art. 2, d.P.R. n. 34/2000)
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) codice: il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE emanato con il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;
b) amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori,
soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall’articolo 3, commi 25, 26,
29, 31, 32 e 33, del codice;
c) consorziato esecutore: l'impresa cui i consorzi previsti all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del codice
assegnano, in parte o totalmente, l'esecuzione dei lavori;
d) tipologia delle opere o dei lavori: la costruzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro, la
manutenzione, e le attività ad essi assimilabili;
e) categoria delle opere o dei lavori: la destinazione funzionale delle opere o degli impianti da realizzare;
f) opere o lavori puntuali: quelli che interessano una limitata area di terreno;
g) opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento di persone e beni, presentano prevalente sviluppo
unidimensionale ed investono vaste estensioni di territorio;
h) opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica: quelli, puntuali o a rete, destinati
al risanamento o alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio;
i) strutture, impianti e opere speciali previsti all’articolo 37, comma 11, del codice: quelli elencati all’articolo
107, comma 2;
l) lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, ai sensi dell’articolo 90, comma 6,
del codice; lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e
conservativo, nonché tecnologico, ai sensi dell’articolo 91, comma 5, del codice; lavori di speciale complessità, ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del codice; particolare complessità dell'opera, ai sensi
dell’articolo 141, comma 1, del codice; opere di particolare complessità, ai sensi dell’articolo 141, comma 7,
lettera b), del codice: le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei
seguenti elementi:
1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;
2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche,
geologiche e ambientali;
4. complessità di funzionamento d’uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
1 Lettera introdotta dall’art. 4, comma 15, lettera a), della legge n. 106 del 2011. 12/179
5. esecuzione in ambienti aggressivi;
6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
7. complessità in relazione a particolari esigenze connesse a vincoli architettonici, storico-artistici o conservativi;
m) progetto integrale di un intervento, ai sensi degli articoli 90, comma 6, 122, comma 1, del codice: un progetto
elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;
n) manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni
di supervisione, volte a mantenere o a riportare un’opera o un impianto nella condizione di svolgere la
funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto;
o) restauro: l’esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate
al recupero delle caratteristiche di funzionalità e di efficienza di un’opera o di un manufatto;
p) completamento: l’esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale un’opera iniziata ma non ultimata;
q) responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento previsto dall’articolo 10 del codice;
r) responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l’esecuzione dei lavori: i soggetti
previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
s) gruppi di categorie ritenute omogenee: lavorazioni corrispondenti alla descrizione di una o più delle categorie di
opere generali o di opere specializzate individuate nell’allegato A; per gruppi di categorie ritenute omogenee si
intendono anche le categorie di lavoro indicate nell’articolo 132, comma 3, del codice;
t) categorie di opere generali: le opere o i lavori caratterizzati da una pluralità di lavorazioni, indispensabili per
consegnare l’opera o il lavoro finito in ogni sua parte, corrispondenti alle categorie individuate nell’allegato A
con l’acronimo OG;
u) categorie di opere specializzate: le lavorazioni che nell’ambito del processo realizzativo dell’opera o lavoro
necessitano di una particolare specializzazione e professionalità, corrispondenti alle categorie individuate
nell’allegato A con l’acronimo OS;
v) unità progettuale: unità per il mantenimento nei successivi livelli di sviluppo ed approfondimento
-
preliminare, definitivo ed esecutivo - delle originarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionali, strutturali e
tecnologiche del progetto;
z) ciclo di vita utile: periodo di tempo entro cui l’intervento mantiene sostanzialmente inalterato il proprio livello
prestazionale anche mediante il ricorso ad interventi manutentivi convenienti in relazione al valore residuo
dell’opera;
aa) laureato, laurea, laurea breve: per laureato si intende il soggetto in possesso di laurea magistrale ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, o di laurea specialistica
conseguita secondo gli ordinamenti didattici previgenti al citato decreto ministeriale n. 270 del 2004, ovvero
di diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3
novembre 1999, n. 509, ovvero di titolo di studio equiparato per legge; per laurea si intende uno dei titoli di
studio di cui al periodo precedente; per laurea breve si intende quella di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
a) del citato decreto ministeriale n. 270 del 2004;
bb) procedimento di qualificazione: la sequenza degli atti disciplinati dalle norme del regolamento che permette
di individuare in capo a determinati soggetti il possesso di requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e
tecnici, necessari per realizzare lavori pubblici;
cc) organi di accreditamento: limitatamente a quanto previsto dalla parte II, titolo II, capo II, gli enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA) nonché il Servizio tecnico centrale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici;
dd) organismi di accreditamento: i soggetti legittimati da norme nazionali o internazionali ad accreditare, ai
sensi delle norme europee serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, gli organismi di certificazione a svolgere le
attività di cui alla lettera ff);
ee) organismi di attestazione: gli organismi di diritto privato, in prosieguo denominati SOA, che accertano ed
attestano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione di cui all’articolo
40, comma 3, lettere a) e b), del codice;
ff) organismi di certificazione: gli organismi di diritto privato che rilasciano i certificati di conformità del sistema
di gestione per la qualità conformi alle norme europee serie UNI EN ISO 9000;
gg) autorizzazione: nell’ambito disciplinato dalla parte II, titolo III, l'atto conclusivo del procedimento mediante
il quale l'Autorità abilita gli organismi di cui alla lettera ee) all’esercizio dell’attività di attestazione di cui
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all’articolo 40, comma 3, lettere a) e b), del codice;
hh) accreditamento: l'atto conclusivo della procedura mediante il quale gli organismi di accreditamento
legittimano gli organismi di certificazione a svolgere le attività di cui alla lettera ff);
ii) casse edili: gli organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva;
ll) attestazione: nell’ambito della parte II, titolo III, il documento che dimostra il possesso dei requisiti di cui
all’articolo 40, comma 3, lettere a) e b), del codice;
mm) certificazione: il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle
norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale;
nn) imprese: i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in
Stati diversi dall’Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all’ambito disciplinato alla
parte II, titolo IV, le imprese di cui all'articolo 186, comma 1, del codice, incluse le imprese a totale capitale
pubblico, controllate e/o partecipate da capitale pubblico, anche in forma di agenzia, società pubbliche di
progetto e simili;
oo) garanzia globale: la garanzia da prestarsi ai sensi dell’articolo 129, comma 3, del codice; pp) contraente: nella garanzia globale di esecuzione, l’esecutore cui è affidato il lavoro per cui è prestata la
garanzia globale;
qq) garante: il soggetto che ha rilasciato la garanzia globale all’atto della stipulazione del contratto; rr) subentrante: nella garanzia globale di esecuzione, l’impresa o le imprese attraverso le quali il garante
esegue il lavoro al posto del contraente;
ss) sostituto: nella garanzia globale di esecuzione, l’impresa designata dal garante e dal finanziatore per
sostituirsi al contraente nel contratto in corso;
tt) società capogruppo: nella garanzia globale di esecuzione, la società che detiene direttamente o indirettamente la partecipazione di controllo del contraente;
uu) finanziamento senza rivalsa o a rivalsa limitata: nella garanzia globale di esecuzione, il finanziamento,
superiore a 5 milioni di euro, che viene concesso ad una società di progetto contraente generale, per il
quale finanziamento la garanzia dei soci è esclusa o limitata;
vv) finanziatore: nella garanzia globale di esecuzione, il soggetto che rilascia il finanziamento senza rivalsa o a
rivalsa limitata. Ove siano accordati diversi finanziamenti senza rivalsa o a rivalsa limitata notificati al
committente, si intende per finanziatore, a tutti i fini, l’insieme dei soggetti che hanno accordato il finanziamento, ciascuno dei quali deve partecipare al procedimento secondo le previsioni dell’articolo 136.
Ove un unico finanziamento sia rilasciato da più soggetti, dovrà essere identificato e notificato al committente in unico mandatario, che parteciperà al procedimento;
zz) buono pasto: il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui
all’articolo 285, comma 5, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto
ad ottenere dagli esercizi convenzionati la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti
di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro; aaa) società di emissione: l'impresa che svolge l'attività di emissione di buoni pasto;
bbb) esercizi convenzionati: gli esercizi che, in forza di apposita convenzione con la società di emissione,
provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di mensa;
ccc) cliente: il datore di lavoro, pubblico o privato, che acquista dalla società di emissione i buoni pasto al fine
di erogare ai propri dipendenti il servizio sostitutivo di mensa;
ddd) valore facciale: il valore della prestazione, inclusivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, indicato sul buono pasto. 14/179
TITOLO II – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
Art. 4. Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore
(art. 7, d.m. ll.pp. n. 145/2000)
1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l’esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e
cottimi di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare le norme e prescrizioni dei
contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali
comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione
assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. Nelle ipotesi previste dall’articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del
procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a
uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento
l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate
mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
3. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di
regolarità contributiva.
Art. 5. Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’esecutore e del subappaltatore
(art. 13, d.m. ll.pp. n. 145/2000)
1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice, impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile del
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i
successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalle
somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli
articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice.
2. I pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), sono provati dalle
quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede
all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
Art. 6. Documento unico di regolarità contributiva
1. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità
di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori,
verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
2. La regolarità contributiva oggetto del documento unico di regolarità contributiva riguarda tutti i contratti
pubblici, siano essi di lavori, di servizi o di forniture.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento
unico di regolarità contributiva in corso di validità:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del codice;
b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del codice;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità,
l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
Per le finalità di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), gli operatori economici trasmettono il documento unico di
regolarità contributiva in corso di validità ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono
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un’amministrazione aggiudicatrice.
4. Ferme restando le ipotesi di cui al comma 3, lettere c) e d), qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di
avanzamento dei lavori di cui all’articolo 194, o il primo accertamento delle prestazioni effettuate relative a
forniture e servizi di cui all’articolo 307, comma 2, ovvero tra due successivi stati di avanzamento dei lavori o
accertamenti delle prestazioni effettuate relative a forniture e servizi, intercorra un periodo superiore a centottanta
giorni, le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono il documento unico di regolarità contributiva relativo
all’esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni; entro
il medesimo termine, l’esecutore ed i subappaltatori trasmettono il documento unico di regolarità contributiva ai
soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono un’amministrazione aggiudicatrice.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di
validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 118, comma 8, del
codice, nonché nei casi previsti al comma 3, lettere d) ed e); per le medesime finalità, l’esecutore trasmette il
documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera b), che non sono un’amministrazione aggiudicatrice.
6. Le SOA, ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione ai sensi dell’articolo 40, del codice, e il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, al fine del rilascio dell’attestazione di cui agli articoli 186 e 192, del codice,
richiedono alle imprese il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità.
7. Per valutare i lavori di cui all’articolo 86, commi 2, 3 e 4, è altresì richiesto il documento unico di regolarità
contributiva in corso di validità.
8. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo per
due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta
dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del
codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Xxx l’ottenimento del documento unico di
regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante
pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a
quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 118,
comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario
informatico di cui all’articolo 8.
TITOLO III – ALTRE DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 7. Sito informatico presso l’Osservatorio
1. L’Autorità con specifico comunicato del Presidente, inserito nel sito informatico dell’Osservatorio, rende noto le
modalità di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 66, comma 7, del codice nonché di raccolta, dei bandi e avvisi di gara
di lavori, servizi e forniture; tale modalità può essere attuata anche mediante procedure applicative di trasmissione
telematica tramite il sito informatico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.
2. Le modalità di pubblicazione sono definite in modo da garantire la visibilità dei bandi, in linea con i criteri
ispiratori di cui agli articoli 54 e 57 del Codice dell’amministrazione digitale.
3. I bandi e gli avvisi confluiscono nel sistema dell’Osservatorio e sono registrati in una apposita banca-dati
istituita presso l’Osservatorio, cui possono accedere i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), e
chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente tutelate.
4. La banca dati di cui al comma 3 è disciplinata con atto del Consiglio dell’Autorità, che prevede, nel suo ambito,
archivi differenziati per bandi, avvisi ed estremi dei programmi, non scaduti e scaduti, la conservazione degli atti
scaduti per un periodo proporzionato alle esigenze di conoscibilità degli atti anche al fine di eventuali
contenziosi, nonché un archivio contenente massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali nelle
materie oggetto del codice, e altri dati ritenuti utili. L’accesso a detti archivi, nel rispetto delle regole tecniche di
cui all’articolo 71 del Codice dell’amministrazione digitale, è gratuito e aperto al pubblico.
Art. 8. Casellario informatico (art. 27, d.P.R. n. 34/2000)
1. Il casellario informatico istituito ai sensi dell’articolo 7, comma 10, del codice è articolato in tre sezioni distinte,
contenenti i dati relativi agli operatori economici per l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione
di servizi. La sezione relativa ai lavori è articolata in due subsezioni rispettivamente per le imprese qualificate
SOA e non qualificate; in caso di contratti misti, i dati sono inseriti in tutte e tre le sezioni. 16/179
2. Nella subsezione del casellario relativa alle imprese qualificate SOA esecutrici di lavori pubblici sono inseriti, i
seguenti dati:
a) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di matricola di iscrizione alla camera di commercio, industria
e artigianato;
b) generalità, compreso il codice fiscale, dei soggetti che hanno la rappresentanza legale, dei direttori tecnici e
degli organi con potere di rappresentanza;
c) categorie ed importi della qualificazione conseguita;
d) data di cessazione dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione;
e) ragione sociale della SOA che ha rilasciato l'attestazione;
f) cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente la data dell'ultima attestazione conseguita;
g) costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita, con
indicazione specifica del costo relativo a operai, tecnici, diplomati, titolari di diploma universitario, laurea,
laurea breve;
h) costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti figurativi e dei canoni di locazione finanziaria e,
suddivisi tra quelli con durata superiore e inferiore a cinque anni, dei canoni di noleggio a freddo, per
attrezzatura tecnica, sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione conseguita;
i) natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione
conseguita, risultanti dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti;
l) elenco dell'attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione finanziaria;
m) importo dei versamenti effettuati rispettivamente all'INPS, all'INAIL e alle casse edili in ordine alla
retribuzione corrisposte ai dipendenti;
n) stato di liquidazione o cessazione di attività;
o) procedure concorsuali pendenti;
p) episodi di grave negligenza o errore grave nell'esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze
contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti
da rapporto di lavoro, comunicate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
q) provvedimenti di condanna di cui all’articolo 38, comma 1, lettera c), del codice;
r) provvedimenti di esclusione dalle gare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, adottati dai soggetti di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera b);
s) falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; il periodo annuale, ai fini dell’articolo 38, comma 1,
lettera h), del codice, decorre dalla data di iscrizione nel casellario;
t) le sanzioni di cui all’articolo 74;
u) l’elenco dei direttori tecnici delle imprese attestate dalle SOA ai fini del rispetto dell’unicità di incarico
prevista dall’articolo 87, comma 3;
v) le imprese ausiliate in possesso dell’attestato SOA, nonché l’elenco dei requisiti di cui all’articolo 79 messi a
disposizione dell’impresa ausiliaria;
z) le certificazioni di qualità aziendali rilasciate dagli organismi di certificazione;
aa) violazioni definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse; bb) falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la qualificazione di cui agli
articoli 78, comma 5, e 79, comma 18;
cc) i provvedimenti interdittivi a contrarre con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare
pubbliche di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
dd) tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall'esecuzione dei lavori, sono
dall'Autorità ritenute utili ai fini della tenuta del casellario, compresa la scadenza del certificato del sistema di
qualità aziendale.
I dati di cui alle lettere da a) a m), da u) a z), e bb) sono inseriti da parte delle SOA, secondo le modalità
telematiche previste dall’Autorità; i dati di cui alla lettera bb) sono inseriti direttamente dall’Autorità nei casi di
inerzia previsti agli articoli 78, comma 5, e 79, comma 18; i dati di cui alle lettere da n) a s), aa) e dd) sono
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inseriti, a cura dell’Autorità, a seguito di segnalazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
b); i dati di cui alla lettera t) sono inseriti direttamente dall’Autorità; i dati di cui alla lettera cc) sono inseriti
dall’Autorità a seguito di segnalazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Nella subsezione di cui al comma 2 sono inoltre inseriti i seguenti dati, secondo quanto previsto nel comma 7:
a) le comunicazioni dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), previste dall’articolo 7, commi 8 e 9,
del codice;
b) i certificati dei lavori di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), del codice;
c) le dichiarazioni relative agli avvalimenti, di cui all’articolo 49, comma 2, del codice;
d) le comunicazioni, di cui all’articolo 63, comma 4, da parte degli organismi di certificazione;
e) le attestazioni, trasmesse dalle SOA ai sensi degli articoli 70, comma 6, e 77, comma 7;
f) le certificazioni e attestazioni di cui all’articolo 84;
g) i certificati di lavori di cui all’articolo 86, comma 7, trasmessi dalle SOA, ai sensi dell’articolo 83, comma 6;
h) le relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese di cui al comma 6.
I dati di cui alle lettere a), b) e h) sono inseriti nel casellario informatico dai soggetti di cui all'articolo 3, comma
1, lettera b); i dati di cui alla lettera c) sono inseriti, a cura dell’Autorità, a seguito di trasmissione delle
dichiarazioni da parte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b); i dati di cui alla lettera d) sono
inseriti, a cura dell’Autorità, a seguito di segnalazione da parte degli organismi di certificazione; i dati di cui alle
lettere e) e g) sono inseriti dalle SOA; i dati di cui alla lettera f) sono inseriti dalla competente struttura centrale
del Ministero degli affari esteri.
4. Per le imprese non qualificate, esecutrici di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, nonché per
i fornitori di prodotti e per i prestatori di servizi, rispettivamente nella subsezione relativa alle imprese non
qualificate esecutrici di lavori pubblici, nella sezione relativa ai fornitori di prodotti, nella sezione relativa ai
prestatori di servizi, sono inseriti, a cura dell’Autorità, a seguito di segnalazioni da parte dei soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), i dati di cui al comma 2, lettere a), b), n), o), p), q), r), s), z), aa), bb) e cc),
nonché i dati di cui al comma 3, lettera c). Per i servizi e le forniture di importo superiore a 150.000 euro sono
altresì inseriti, nelle rispettive sezioni, i dati di cui al comma 3, lettera a). Sono altresì inserite tutte le altre
notizie riguardanti i predetti operatori economici che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori,
forniture e servizi, sono dall’Osservatorio ritenute utili ai fini della tutela del casellario.
5. Le imprese qualificate per i lavori sono tenute a comunicare all'Osservatorio, entro trenta giorni dal suo
verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 78.
6. Per le imprese qualificate per i lavori, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), inviano dopo la
presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero dopo la risoluzione o il
recesso, una relazione dettagliata all’Osservatorio sul comportamento dell’esecutore e dei subappaltatori,
redatta secondo la scheda tipo definita dall’Autorità e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Tale relazione è
predisposta dal responsabile del procedimento, eventualmente integrata con ulteriori valutazioni espresse dalla
stazione appaltante, ed è trasmessa entro sessanta giorni dall’emissione del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione, ovvero entro sessanta giorni dalla risoluzione del contratto o dal recesso dal contratto.
7. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la competente struttura centrale del Ministero degli affari
esteri e le SOA, nell’ambito delle rispettive competenze individuate al comma 3, ultimo periodo, inseriscono nel
casellario informatico, secondo le modalità telematiche previste dall’Autorità:
a) i certificati dei lavori di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), del codice entro trenta giorni dalla richiesta
dell’esecutore;
b) le dichiarazioni di cui all’articolo 49, comma 2, del codice, trasmesse dai soggetti di cui all'articolo 3, comma
1, lettera b), entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva, ovvero, in caso di mancata aggiudicazione,
entro trenta giorni dal provvedimento conclusivo della procedura;
c) i certificati e le attestazioni per lavori eseguiti all’estero, ai sensi dell’articolo 84, entro trenta giorni dal
provvedimento del Ministero degli affari esteri di cui all’articolo 84, comma 3;
d) i certificati di cui all’articolo 86, comma 7, entro trenta giorni dal rilascio dell’attestazione da parte della SOA;
e) le relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese esecutrici di cui al comma 6, nel termine ivi previsto;
f) le comunicazioni di cui al comma 3, lettera a), nei termini previsti dal codice;
g) le comunicazioni di cui al comma 3, lettera d), segnalate da parte degli organismi di certificazione nei termini
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previsti dall’articolo 63, comma 4;
h) le attestazioni di cui al comma 3, lettera e), nei termini previsti dagli articoli 70, comma 6, e 77, comma 7.
8. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11, del
codice. Inoltre, l’operatore economico può produrre l’originale o copia autentica del documento direttamente
all’Autorità, che, previa verifica della sua autenticità, ne dispone l’inserzione nel casellario.
9. Nel casellario sono inseriti i provvedimenti relativi alle sanzioni, alle sospensioni e alle pronunce di decadenza
previste dall’articolo 73 nei confronti delle SOA.
10. Fermo quanto previsto dal successivo comma 11, i dati aggregati del casellario sono resi pubblici a cura
dell'Osservatorio e sono a disposizione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), per l'individuazione
degli operatori economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché delle SOA per lo svolgimento dell’attività di attestazione e
di verifica e controllo.
11. Tutte le notizie, le informazioni e i dati riguardanti gli operatori economici e le SOA contenute nel casellario sono
riservati e tutelati nel rispetto della normativa vigente, fatte salve le segnalazioni cui devono provvedere i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b).
12. Per l’inserimento dei dati nel casellario, l’Autorità assicura, in relazione alle specifiche caratteristiche e
circostanze, la partecipazione al procedimento secondo le disposizioni della legge n. 7 agosto 1990,
n. 241 e
successive modificazioni.
PARTE II - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI
TITOLO I - ORGANI DEL PROCEDIMENTO E PROGRAMMAZIONE
CAPO I – Organi del procedimento
Art. 9. Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici (art. 7, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta
responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici
nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, del codice,
prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare da inserire nell’elenco
annuale di cui all’articolo 128, comma 1, del codice; per lavori, non assoggettati a programmazione ai sensi
dell’articolo 128 del codice, il responsabile del procedimento è nominato contestualmente alla decisione di
realizzare i lavori.
2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento
risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla
manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra
disposizione di legge in materia.
3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte al
dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:
a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni;
d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo;
e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.
4. Il responsabile del procedimento è un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non
sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di
servizio non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei
limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali
funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere l) e m), ovvero di
interventi di importo superiore a 500.000 euro. Il responsabile del procedimento può altresì svolgere le funzioni
di progettista per la predisposizione del progetto preliminare relativo a lavori di importo inferiore alla soglia di
cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice. 19/179
5. In caso di particolare necessità per appalti di importo inferiore a 500.000 euro, diversi da quelli definiti ai sensi
dell’articolo 3, comma 1, lettera l), le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al
responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le
competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
Art. 10. Funzioni e compiti del responsabile del procedimento (art. 8, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il responsabile del procedimento fra l’altro:
a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della
fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;
b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e
promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica;
c) redige, secondo quanto previsto dall’articolo 93, commi 1 e 2, del codice, il documento preliminare alla
progettazione e cura che sia richiesto il codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, e che lo stesso sia riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili concernenti il
progetto;
d) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla
struttura competente, la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 90, comma 6, del codice, motiva la
scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, compresa la valutazione di cui all’articolo
91, comma 5, del codice, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo
svolgimento delle relative procedure; verifica l’effettiva possibilità di svolgere all’interno dell’amministrazione
le diverse fasi della progettazione senza l’ausilio di consulenze esterne; in relazione alle caratteristiche e alla
dimensione dell’intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente, le modalità di
verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni e la stima dei
corrispettivi, da inserire nel quadro economico;
e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto
del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere
seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle
rilevazioni e degli elaborati richiesti;
f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano
rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare;
g) convoca e presiede nelle procedure ristrette e di appalto di progettazione ed esecuzione sulla base del
progetto preliminare, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l’illustrazione del progetto e per
consentire osservazioni allo stesso;
h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori; nel caso di procedura negoziata
senza pubblicazione di bando promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;
i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
l) promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori ed accerta sulla base degli atti forniti dal dirigente
dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la sussistenza delle condizioni che ai
sensi dell’articolo 90, comma 6, del codice giustificano l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni alla
amministrazione aggiudicatrice;
m) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla
struttura competente, le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore
sono affidate ai sensi dell'articolo 141, comma 4, del codice, ai soggetti esterni alla stazione appaltante;
n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l’esecuzione
dei lavori sentito il direttore dei lavori;
o) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la
rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e
alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo
necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;
p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
1) l’avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell’elenco annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
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2) la quantificazione, nell’ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari
per appaltare l'intero lavoro;
3) l’idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento;
q) svolge le attività necessarie all’espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di
pubblicità delle relative deliberazioni ed assicurando l’allegazione del verbale della conferenza tenutasi sul
progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto di progettazione ed esecuzione sulla base del
progetto preliminare e di affidamento della concessione di lavori pubblici;
r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il
rispetto delle prescrizioni contrattuali;
s) raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in
relazione a quanto prescritto dall’articolo 7, comma 8, del codice;
t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;
u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice sentito il direttore dei lavori, la
proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento dell’esecutore o dei
subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera;
z) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni
fornite dal direttore dei lavori;
aa) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla
struttura competente, negli interventi l’eventuale presenza delle caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 1,
lettere l) e m);
bb) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
cc) propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione
dei lavori;
dd) svolge, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, su delega del soggetto di cui
all’articolo 26, comma 3, del predetto decreto legislativo, i compiti previsti nel citato articolo 26, comma 3,
qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla
sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
3. Il responsabile del procedimento, nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa
indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e
101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
a) richiede la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori e vigila
sulla loro attività;
b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per l’esecuzione, a verificare che l’esecutore
corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
4. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell’amministrazione
aggiudicatrice.
5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone all’amministrazione
aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste
dall’articolo 261, commi 4 e 5. Gli affidatari devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.
6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli incarichi di
progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici
con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che
risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell’articolo 90, comma 8, del codice.
7. Al responsabile del procedimento delle amministrazioni aggiudicatrici si applicano, relativamente ai contratti nei
settori ordinari di cui alla parte II, titolo I, del codice ed ad ogni altro contratto di appalto o di concessione che alla
normativa propria di tali contratti faccia riferimento, le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del regio decreto
12 luglio 1934, n. 1214 e quelle di cui al titolo II, capo I e capo II del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038,
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nonché l’articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in quanto compatibili. Entro sessanta giorni dalla
deliberazione di cui all’articolo 234, comma 2, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, in merito al certificato
di collaudo il responsabile del procedimento trasmette all’amministrazione aggiudicatrice la documentazione
relativa alle fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto ed in particolare:
a) il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento
della spesa a essi relativa;
b) la relazione dell’organo di collaudo ed il certificato di collaudo;
c) la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie
relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto di cui alla parte IV del codice. CAPO II - Programmazione dei lavori
Art. 11. Disposizioni preliminari per la programmazione dei lavori (art. 11, d.P.R. n. 554/1999)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al
fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di avvalersi degli studi di fattibilità presentati da soggetti pubblici
e privati nella fase di programmazione ai sensi dell’articolo 153, comma 19, del codice, ai fini dello sviluppo
degli elaborati del programma triennale e dell’elenco annuale; ove i soggetti pubblici o privati abbiano corredato
le proprie proposte da uno studio di fattibilità redatto secondo le previsioni dell’articolo 128, comma 2, del
codice o di un progetto preliminare, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di inserire gli stessi,
rispettivamente, nel programma triennale o nell’elenco annuale.
3. Sulla base dello studio di cui al comma 1 le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla redazione di studi di
fattibilità necessari per l'elaborazione del programma di cui all'articolo 128 del codice.
Art. 12. Accantonamento per transazioni e accordi bonari (art. 12, d.P.R. n. 554/1999)
1. E’ obbligatoriamente inserito in ciascun programma di interventi un accantonamento modulabile annualmente
pari ad almeno il tre per cento delle spese previste per l'attuazione degli interventi compresi nel programma,
destinato alla eventuale copertura di oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 239 e 240 del codice, nonché
ad eventuali incentivi per l’accelerazione dei lavori.
2. I ribassi d'asta e le economie comunque realizzate nella esecuzione del programma possono essere destinate,
su proposta del responsabile del procedimento, ad integrare l’accantonamento di cui al comma 1.
3. Le somme restano iscritte nell’accantonamento fino alla ultimazione dei lavori.
Art. 13. Programma triennale ed elenchi annuali (art. 13 e 14, d.P.R. n. 554/1999)
1. In conformità dello schema-tipo definito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sulla base
degli studi di cui all’articolo 11, commi 1 e 3, ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente
approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale programma è deliberato
dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo Stato contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio
xxxxxxxxxxx, ed è ad essi allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare nell'anno.
2. Il programma indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie degli interventi, le loro finalità, i
risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico
territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di settore, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei
tempi di attuazione. Le priorità del programma privilegiano valutazioni di pubblica utilità rispetto ad altri
elementi in conformità di quanto disposto dal codice.
3. Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, entro il 30 settembre di ogni anno ed adottati
dall’organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno. La proposta di aggiornamento è fatta anche in ordine
alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli interventi. Le Amministrazioni dello Stato
procedono all’aggiornamento definitivo del programma entro novanta giorni dall’approvazione della legge di
bilancio da parte del Parlamento.
4. Sulla base dell'aggiornamento di cui al comma 3 è redatto, entro la stessa data, l'elenco dei lavori da avviare
nell'anno successivo, con l’indicazione del codice unico di progetto, previamente richiesto dai soggetti
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competenti per ciascun lavoro.
TITOLO II - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL PROGETTO
CAPO I - Progettazione
Sezione I - Disposizioni generali Art. 14. Studio di fattibilità
1. Lo studio di fattibilità si compone di una relazione illustrativa contenente:
a) le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare;
b) l’analisi delle possibili alternative rispetto alla soluzione realizzativa individuata;
c) la verifica della possibilità di realizzazione mediante i contratti di partenariato pubblico privato di cui
all’articolo 3, comma 15-ter, del codice;
d) l’analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio- economiche,
amministrative;
e) la descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità
paesaggistica dell’intervento, dei requisiti dell’opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti
con il contesto nel quale l’intervento si inserisce, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall’intervento, nonché l’individuazione delle misure idonee a salvaguardare la tutela ambientale e i valori
culturali e paesaggistici.
2. Qualora lo studio di fattibilità è posto a base di gara, ai sensi degli articoli 58 e 153 del codice, si compone dei
seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, anche con
riferimento alla loro articolazione, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da realizzare:
a) relazione illustrativa generale contenente:
1. l’inquadramento territoriale e socio-economico dell’area oggetto dell’intervento:
1.1. corografia, stralcio del piano regolatore generale comunale, verifica della compatibilità con gli strumenti urbanistici;
1.2. analisi dell’impatto socio-economico con riferimento al contesto produttivo e commerciale esistenti;
2. l’analisi della domanda e dell’offerta attuale e di previsione con riferimento:
2.1. al bacino d’utenza;
2.2. alla stima dei bisogni dell’utenza mediante utilizzo di parametri fisici riferiti alla specifica tipologia
dell’intervento, quali i flussi di traffico e il numero di accessi;
2.3. all’individuazione, in termini quantitativi e di gradimento, dell’offerta attuale e di quella prevista nei
medesimi settori dell’intervento;
3. l’analisi delle alternative progettuali:
3.1. individuazione delle alternative progettuali dal punto di vista delle scelte tecnologiche, organizzative
e finanziarie;
3.2. matrice delle alternative progettuali;
4. lo studio dell’impatto ambientale riferito alla soluzione progettuale individuata e alle possibili soluzioni
alternative:
4.1. analisi sommaria degli aspetti geologici, geotecnici, idraulici, idrogeologici, desunti dalle cartografie
disponibili o da interventi già realizzati ricadenti nella zona;
4.2. verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili interessati dall’intervento;
b) relazione tecnica contenente:
1. le caratteristiche funzionali e tecniche dei lavori da realizzare;
2. descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e della compatibilità
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paesaggistica dell’intervento, dei requisiti dell’opera da progettare, delle caratteristiche e dei collegamenti
con il contesto nel quale l’intervento si inserisce nonché delle misure idonee a salvaguardare la tutela
ambientale i valori culturali e paesaggistici;
3. analisi sommaria delle tecniche costruttive e indicazione delle norme tecniche da applicare;
4. cronoprogramma;
5. stima sommaria dell’intervento secondo le modalità di cui all’articolo 22, comma 1, con l’individuazione
delle categorie di cui all’allegato A e dei relativi importi, determinati mediante l’applicazione delle quote di
incidenza delle corrispondenti lavorazioni rispetto al costo complessivo;
c) elaborati progettuali stabiliti dal responsabile del procedimento tra quelli previsti dall’articolo 21;
d) elaborato tecnico-economico contenente:
1. la verifica della possibilità di realizzazione mediante concessione rispetto all’appalto;
2. analisi della fattibilità finanziaria (costi e ricavi) con riferimento alla fase di costruzione e, nel caso di
concessione, alla fase di gestione;
3. analisi della fattibilità economica e sociale (analisi costi-benefici);
4. schema di sistema tariffario, nel caso di concessione;
5. elementi essenziali dello schema di contratto.
Art. 15. Disposizioni preliminari per la progettazione dei lavori e norme tecniche (artt. 15 e 16, d.P.R. n. 554/1999)
1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido,
nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La
progettazione è informata a principi di sostenibilità ambientale nel rispetto, tra l'altro, della minimizzazione
dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate
dall’intervento e della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali
e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali ed agevole
controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo.
2. Il progetto è redatto, salvo quanto previsto dall’articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del codice e salvo quanto
disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 93, comma 2, del codice, secondo tre
progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di
contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità. (2)
3. Per ogni intervento, il responsabile del procedimento, in conformità di quanto disposto dall’articolo 93, comma 2,
del codice, valuta motivatamente la necessità di integrare o di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alla
dimensione dell’intervento, i livelli di definizione e i contenuti della progettazione, salvaguardandone la qualità.
4. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento nel suo ciclo di vita utile, gli
elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese
necessarie, a cura dell’esecutore e con l’approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili
tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell’opera o del lavoro.
5. Il responsabile del procedimento redige un documento preliminare all'avvio della progettazione, con allegato
ogni atto necessario alla redazione del progetto e recante, in particolare, le seguenti precisazioni di natura
procedurale:
a) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell’opera o del lavoro;
b) se per l’appalto si seguirà una procedura aperta, ristretta o negoziata;
c) se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;
d) se in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, verrà adottato il criterio di aggiudicazione al
prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
6. Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all’entità, alla
tipologia e categoria dell’intervento da realizzare, riporta fra l’altro l’indicazione:
a) della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;
b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli;
2 Comma così modificato dall’art. 52, comma 2, della legge n. 27 del 2012. 24/179
c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;
d) delle regole e norme tecniche da rispettare;
e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l’intervento è previsto;
f) delle funzioni che dovrà svolgere l’intervento;
g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare;
h) degli impatti dell’opera sulle componenti ambientali e, nel caso degli organismi edilizi, delle attività ed unità
ambientali;
i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento;
l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere;
m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento;
n) dei possibili sistemi di realizzazione da impiegare.
7. Nel caso di concorso di progettazione, il documento preliminare è integrato con i documenti preparatori del
concorso stesso, predisposti a cura del responsabile del procedimento; questi propone all’amministrazione
aggiudicatrice l’affidamento a soggetti esterni delle attività di supporto relative alla predisposizione di tali
documenti in caso di carenza in organico di personale tecnico, accertata ai sensi dell’articolo 10, comma 7, del
codice. I documenti preparatori sono redatti ai fini di una maggiore corrispondenza della progettazione del
concorso all’identificazione e quantificazione dei bisogni dell’amministrazione aggiudicatrice secondo quando
previsto dall’articolo 128, comma 1, del codice. I documenti preparatori sono costituiti da approfondimenti degli
studi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b), e del documento preliminare di cui ai commi 5 e 6 del
presente articolo e definiscono il contenuto del concorso.
8. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificità e dimensione, sono redatti nel
rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena
compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l’intervento, sia nella
fase di costruzione che in sede di gestione.
9. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull’ambiente, sul paesaggio e sul
patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all’attività di cantiere ed a tal fine comprendono:
a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in
modo che siano contenuti l’interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l’ambiente;
b) l’indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da
prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
d) lo studio e la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione,
protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle
opere di sistemazione esterna.
10. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l’intervento si inserisce in modo che esso non
pregiudichi l’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
11. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare i lavoratori nella fase di costruzione e in
quella di esercizio, gli utenti nella fase di esercizio e nonché la popolazione delle zone interessate dai fattori di
rischio per la sicurezza e la salute.
12. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal
progettista responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.
13. La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed in particolare di quelli di cui all’articolo 3, comma
1, lettere l) ed m), è svolta preferibilmente impiegando la tecnica dell’ “analisi del valore” per l’ottimizzazione
del costo globale dell’intervento. In tale caso le relazioni illustrano i risultati di tali analisi.
14. Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta deve avvenire mediante l’impiego di una metodologia
di valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una
graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali possibili.
15. I progetti sono predisposti in conformità delle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in
materia al momento della loro redazione nonché nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 68 del codice. I
materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme
armonizzate e le omologazioni tecniche ove esistenti. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.
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Art. 16. Quadri economici (art. 17, d.P.R. n. 554/1999)
1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di
progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria
dell’intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:
a.1) lavori a misura, a corpo, in economia;
a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;
b) somme a disposizione della stazione appaltante per:
1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
2- rilievi, accertamenti e indagini; 3- allacciamenti ai pubblici servizi; 4- imprevisti;
5- acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;
6- accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice;
7- spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, l’importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92,
comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;
8- spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento, e di verifica e validazione;
9- eventuali spese per commissioni giudicatrici;
10- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; 12- I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.
2. (comma abrogato dall’articolo 4, comma 15, lettera a□bis), della legge n. 106 del 2011) Sezione II - Progetto preliminare
Art. 17. Documenti componenti il progetto preliminare (art. 18, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da
soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento preliminare alla
progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di
salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di
spesa per gli eventuali interventi e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture
ed opere connesse, necessarie alla realizzazione. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più
significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della
tipologia e categoria dell’intervento, ed è composto dai seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla
loro articolazione:
a) relazione illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilità ambientale;
d) studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera, corredati da dati bibliografici,
accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche,
idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici – atti a pervenire
ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate; 26/179
e) planimetria generale e elaborati grafici;
f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei
piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;
g) calcolo sommario della spesa;
h) quadro economico di progetto;
i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.
2. I contenuti minimi dell’elaborato di cui al comma 1, lettera f), sono i seguenti:
a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
1) la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere;
2) una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari individuate nella
relazioni di cui agli articoli 18 e 19;
b) una relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area
ed all'organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti;
c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferimento all'area
di cantiere, all'organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni;
d) la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all’opera da realizzare sulla base degli
elementi di cui alle lettere da a) a c) secondo le modalità di cui all’articolo 22, comma 1, secondo periodo.
3. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c),
del codice o di una concessione di lavori pubblici:
a) sono effettuate, sulle aree interessate dall’intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, idrologiche,
idrauliche, geotecniche, nonché archeologiche e sulle interferenze e sono redatti le relative relazioni ed
elaborati grafici nonché la relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare;
b) è redatto un capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
c) è redatto uno schema di contratto.
L’elaborato di cui al comma 1, lettera f), contenente la stima sommaria dei costi della sicurezza da indicare nel
bando di gara, nell’avviso di gara o nella lettera di xxxxxx, è allegato al contratto, ferma restando l’integrazione
del contratto con il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, predisposto a corredo del progetto esecutivo.
4. Qualora il progetto preliminare è posto a base di gara per l’affidamento di una concessione di lavori pubblici,
deve essere altresì predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono
determinati i criteri di valutazione dell’offerta da inserire nel relativo bando di gara.
Art. 18. Relazione illustrativa del progetto preliminare (art. 19, d.P.R. n. 554/1999)
1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità dell'intervento, salva diversa motivata
determinazione del responsabile del procedimento, si articola nei seguenti punti:
a) scelta delle alternative: riepiloga tutti i dati e le considerazioni sulla base dei quali si è giunti alla determinazione della soluzione progettuale migliore (soluzione selezionata) riportando altresì, tramite
elaborati grafici, le soluzioni progettuali alternative prese in esame;
b) descrizione puntuale del progetto della soluzione selezionata e indicazioni per la prosecuzione dell’iter
progettuale;
c) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto. Nel dettaglio:
a) scelta delle alternative:
- descrizione generale corredata da elaborati grafici redatti anche su base cartografica delle soluzioni
progettuali analizzate, caratterizzate sotto il profilo funzionale, tecnico (aspetti geologici, geotecnici,
idrologici, idrogeologici, di traffico, strutturali, impiantistici, ecc.) e sotto il profilo dell’inserimento ambientale (aspetti urbanistici, archeologici, vincolistici, ecc.);
- illustrazione delle ragioni della soluzione selezionata sotto il profilo localizzativo, funzionale ed economico,
nonché delle problematiche connesse all’inserimento ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla
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situazione complessiva della zona, con riferimento alle altre possibili soluzioni; ove l’intervento preveda
l’adeguamento o l’ampliamento di opere esistenti, il progetto espone chiaramente le caratteristiche dell’opera esistente, le motivazioni che hanno portato a tale scelta e l’esame di possibili alternative anche
parziali.
b) progetto della soluzione selezionata:
- descrizione dettagliata della soluzione selezionata;
- esposizione della fattibilità dell’intervento, documentata anche attraverso i risultati dello studio di prefattibilità ambientale, ed in particolare:
- l’esito delle indagini geologiche, idrologiche e idrauliche, di traffico, geotecniche ed archeologiche di
prima approssimazione delle aree interessate;
- l’esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;
- aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto anche in riferimento al quadro delle
esigenze e dei bisogni da soddisfare di cui all’articolo 15, comma 6, lettera c); nel caso di opere puntuali,
la relazione ne illustra le caratteristiche architettoniche;
- accertamento in ordine alla disponibilità delle aree ed immobili da utilizzare, alle relative modalità di
acquisizione, ai prevedibili oneri;
- l’accertamento della disponibilità dei pubblici servizi e delle modalità dei relativi allacciamenti;
- accertamento in ordine alle interferenze con pubblici servizi presenti lungo il tracciato, la proposta di
soluzione ed i prevedibili oneri;
- indirizzi per la redazione del progetto definitivo;
- cronoprogramma delle fasi attuative, con l’indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie
attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;
- indicazioni su accessibilità, utilizzo e manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
c) aspetti economici e finanziari:
- calcoli estimativi giustificativi della spesa;
- l’eventuale articolazione dell’intervento in stralci funzionali e fruibili, ovvero in tratte funzionali e fruibili
per le opere a rete;
- quadro economico;
- sintesi delle forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa;
- risultati del piano economico e finanziario per gare in concessione.
2. La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno
influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.
Art. 19. Relazione tecnica (art. 20, d.P.R. n. 554/1999)
1. La relazione riporta lo sviluppo degli studi tecnici specialistici del progetto ed indica requisiti e prestazioni che
devono essere riscontrate nell’intervento. Descrive nel dettaglio le indagini effettuate e la caratterizzazione del
progetto dal punto di vista dell’inserimento nel territorio, descrive e motiva le scelte tecniche del progetto. Salva
diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, a titolo indicativo e non esaustivo, si
riportano i principali argomenti che devono essere contenuti nella relazione tecnica:
a) geologia;
b) geotecnica;
c) sismica;
d) studio preliminare di inserimento urbanistico e vincoli;
e) archeologia: la relazione deve riportare gli sviluppi e gli esiti della verifica preventiva dell’interesse
archeologico in sede di progetto preliminare di cui agli articoli 95 e 96 del codice;
f) censimento delle interferenze (con le ipotesi di risoluzione delle principali interferenze riscontrate e
preventivo di costo); 28/179
g) piano di gestione delle materie con ipotesi di soluzione delle esigenze di cave e discariche;
h) espropri (quantificazione preliminare degli importi);
i) architettura e funzionalità dell’intervento;
l) strutture ed opere d’arte;
m) tracciato plano-altimetrico e sezioni tipo (per opere a rete);
n) impianti e sicurezza;
o) idrologia;
p) idraulica;
q) strutture;
r) traffico.
2. Salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, per interventi di adeguamento/ampliamento di opere esistenti, la relazione tecnica contiene inoltre:
a) dettagliato resoconto sulla composizione, caratteri storici, tipologici e costruttivi, consistenza e stato di
manutenzione dell’opera da adeguare/ampliare;
b) la destinazione finale delle zone dismesse;
c) chiare indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per garantire l’esercizio durante la costruzione dell’intervento
(se previsto).
Art. 20. Studio di prefattibilità ambientale (art. 21, d.P.R. n. 554/1999)
1. Lo studio di prefattibilità ambientale in relazione alla tipologia, categoria e all’entità dell’intervento e allo scopo
di ricercare le condizioni che consentano la salvaguardia nonché un miglioramento della qualità ambientale e
paesaggistica del contesto territoriale comprende:
a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere
generale che xxxxxxxxxx;
b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio sulle componenti
ambientali e sulla salute dei cittadini;
c) l’illustrazione, in funzione della minimizzazione dell’impatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e
della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;
d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino,
riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei
piani finanziari dei lavori;
e) l’indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla
normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché l’indicazione dei criteri tecnici che si intendono
adottare per assicurarne il rispetto.
2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilità
ambientale, contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti
dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende necessaria la procedura di selezione
prevista dalle direttive comunitarie lo studio di prefattibilità ambientale consente di verificare che questi non
possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali
da mitigare tali impatti. 29/179
Art. 21. Elaborati grafici del progetto preliminare (art. 22, d.P.R. n. 554/1999)
1. Gli elaborati grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le necessarie differenziazioni in
relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell’intervento, e tenendo conto della necessità di
includere le misure e gli interventi di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino,
riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi, sono costituiti salva
diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento in conformità di quanto disposto dall’articolo
93, comma 2, del codice:
a) per opere e lavori puntuali:
1) dallo stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché
degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicate la localizzazione dell’intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;
2) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono
riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
3) dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell’opera in
progettazione:
- carta e sezioni geologiche;
- sezioni e profili geotecnici;
- carta archeologica;
- planimetria delle interferenze;
- planimetrie catastali;
- planimetria ubicativa dei siti di cava e di deposito;
4) dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell’articolazione e nelle scale necessarie a permettere
l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere
e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;
b) per opere e lavori a rete:
1) dalla corografia generale di inquadramento dell’opera in scala non inferiore a 1:100.000;
2) dalla corografia contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico dei tracciati esaminati con riferimento all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, in scala non inferiore a 1:25.000;
3) dallo stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché
degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicati i tracciati esaminati.
4) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali sono
riportati separatamente i tracciati esaminati;
5) dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali sono riportati separatamente i tracciati esaminati;
6) dai profili longitudinali altimetrici dei tracciati esaminati in scala non inferiore a 1:10.000/1000;
7) dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, ed in particolare:
- carta e sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche in scala non inferiore a 1:10.000/1000;
- planimetria idraulica in scala non inferiore a 1:10.000;
- sezioni geotecniche con indicazione delle unità stratigrafiche omogenee sotto il profilo fisicomeccanico,
delle principali grandezze fisiche e proprietà indice, nonché del regime delle pressioni interstiziali nel volume significativamente interessato dall’opera in scala non inferiore a 1:5.000/500;
- carta archeologica in scala non inferiore a 1:25.000;
- planimetria delle interferenze in scala non inferiore a 1:10.000;
- corografia in scala non inferiore a 1:25.000 con l’ubicazione dei siti di cava e di deposito;
- planimetria dei siti di cava e di deposito in scala non inferiore a 1:10.000;
- sistemazione tipo aree di deposito;
8) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:5.000, per il tracciato
selezionato; la scala non dovrà essere inferiore a 1:2.000 per le tratte in area urbana. La planimetria dovrà contenere una rappresentazione del corpo stradale, ferroviario o idraulico e degli sviluppi di tutti gli
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assi di progetto, calcolati in base alle caratteristiche geometriche assunte. Dovranno essere rappresentate
le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d’arte principali;
9) dalle planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del tracciato selezionato;
10) dai profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, contenenti l’indicazione di tutte le opere d’arte previste, le intersezioni con reti di trasporto,
di servizi e/o idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala
non dovrà essere inferiore a 1:2000/200;
11) da sezioni tipo idriche, stradali, ferroviarie e simili in scala non inferiore ad 1:200 nonché uguali sezioni
per le eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;
12) da sezioni trasversali correnti, in numero adeguato per una corretta valutazione preliminare delle quantità
da utilizzare nella quantificazione dei costi dell’opera;
13) da elaborati che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutti
i manufatti speciali che l’intervento richiede;
14) da elaborati che riassumono i criteri di sicurezza previsti per l’esercizio dell’infrastruttura;
15) da elaborati tipologici che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutte le opere correnti e minori che l’intervento richiede;
16) da elaborati che consentano, mediante schemi, piante e sezioni in scala adeguata, la definizione delle
componenti impiantistiche presenti nel progetto.
I valori minimi delle scale contenuti nel presente comma possono essere variati su indicazione del responsabile
del procedimento.
2. Nel caso in cui il progetto preliminare venga posto a base di appalto di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c),
del codice, gli elaborati da porre a base di gara comprendono tutte le informazioni necessarie per consentire ai
concorrenti di formulare le offerte, ed in particolare:
a) i rilievi plano altimetrici delle aree e lo stato di consistenza delle opere da ristrutturare;
b) gli elaborati grafici a corredo delle relazioni geologica, idrologica e geotecnica delle aree, di cui all’articolo 17,
comma 3, lettera a);
c) gli elaborati grafici a corredo del piano di sicurezza e di coordinamento.
3. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il progetto preliminare può specificare gli
elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, secondo quanto previsto nei
successivi articoli. Le planimetrie e gli elaborati grafici riportano le indicazioni preliminari relative al
soddisfacimento delle esigenze di cui all’articolo 128, comma 7, del codice.
Art. 22. Calcolo sommario della spesa e quadro economico (art. 23, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità
caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati determinati
dall'Osservatorio. In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati,
ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima.
2. Il quadro economico, articolato secondo quanto previsto all’articolo 16, comprende, oltre all’importo per lavori
determinato nel calcolo sommario della spesa, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinati in
base alla stima sommaria di cui all’articolo 17, comma 2, lettera d), e le somme a disposizione della stazione
appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari.
3. Nel caso di concessione, il quadro economico è accompagnato da specifico allegato relativo al piano economico
di massima di copertura della spesa e della connessa gestione, con l’indicazione:
a) dell’arco temporale prescelto secondo quanto disposto dall’articolo 143, commi 6 e 8, del codice;
b) dell’eventuale prezzo che l’amministrazione prevede di riconoscere per consentire al concessionario di perseguire
l’equilibrio economico e finanziario, secondo quanto previsto dall’articolo 143, comma 4, del codice;
c) della eventuale cessione in proprietà o a titolo di godimento, a titolo di prezzo, dei beni da indicare in
conformità di quanto disposto dall’articolo 143, comma 5, del codice;
d) dei conseguenti oneri a carico del concessionario, da porre a base di gara;
e) dei costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza. 31/179
4. Nel caso di appalti di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, o di concessione, nella parte del
quadro economico relativa ai lavori va indicato l’importo delle spese di progettazione valutate conformemente al
disposto di cui all’articolo 262, comma 2.
Art. 23. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale del progetto preliminare (art. 24, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il capitolato speciale prestazionale contiene:
a) l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno essere
presenti nell’intervento in modo che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori, nel rispetto delle rispettive risorse finanziarie;
b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell’intervento con i
relativi importi;
c) una tabella dei criteri e sub-criteri in cui l’intervento è suddivisibile, necessaria per l'applicazione della
metodologia di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 17, comma 3, qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara ai
sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera c), del codice, o di una concessione di lavori pubblici, il capitolato
speciale descrittivo e prestazionale, redatto in conformità di quanto disposto dall’articolo 43, comma 3,
costituisce allegato allo schema di contratto di cui al comma 2 dello stesso articolo.
Sezione III - Progetto definitivo
Art. 24. Documenti componenti il progetto definitivo (art. 25, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso
in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli
abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati
grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva
non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.
2. Esso comprende i seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento
ai sensi dell’articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione:
a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
d) elaborati grafici;
e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’articolo 28, comma 2, lettere
h) ed i);
g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
i) piano particellare di esproprio;
l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
m) computo metrico estimativo;
n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
o) quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera n).
3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del codice
ferma restando la necessità della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se
richiesta, in sostituzione del disciplinare di cui all’articolo 30, il progetto è corredato dello schema di contratto e
del capitolato speciale d’appalto redatti con le modalità indicate all’articolo 43 nonché del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulla base del quale
determinare il costo della sicurezza, nel rispetto dell’allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Lo
schema di contratto prevede, inoltre, che il concorrente debba indicare, al momento dell’offerta, la sede di
redazione del progetto esecutivo, nonché i tempi della progettazione esecutiva e le modalità di controllo, da
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parte del responsabile del procedimento, del rispetto delle indicazioni del progetto definitivo, anche ai fini di
quanto disposto dall’articolo 112, comma 3, del codice.
Art. 25. Relazione generale del progetto definitivo (art. 26, d.P.R. n. 554/1999)
1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il
rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.
2. In particolare la relazione salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento:
a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri
utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell’intervento sul territorio, le caratteristiche
prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti,
in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione;
b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l'idrologia, le strutture e la
geotecnica; riferisce, inoltre, in merito agli aspetti riguardanti le interferenze, gli espropri, il paesaggio,
l'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in
sede di progettazione attraverso lo studio di fattibilità ambientale, di cui all’articolo 27; in particolare riferisce
di tutte le indagini e gli studi integrativi di quanto sviluppato in sede di progetto preliminare;
c) indica le eventuali cave e discariche autorizzate e in esercizio, che possono essere utilizzate per la realizzazione dell’intervento con la specificazione della capacità complessiva;
d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;
e) riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio
dell’intervento da realizzare;
f) riferisce in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti ed al
progetto della risoluzione delle interferenze medesime;
g) attesta la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione
dello stesso; contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni
contenute nel progetto preliminare;
h) riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica;
i) riferisce in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo; riferisce inoltre in
merito ai tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo e per la realizzazione dell’opera eventualmente aggiornando i tempi indicati nel cronoprogramma del progetto preliminare.
Art. 26. Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo (artt. 27 e 28, d.P.R. n. 554/1999)
1. A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve comprendere, salva
diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, almeno le seguenti relazioni tecniche, sviluppate
- anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare - ad un livello di definizione tale
che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo:
a) relazione geologica: comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle
formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo,
definisce il modello geologico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali,
idrogeologici, geomorfologici, nonché il conseguente livello di pericolosità geologica;
b) relazioni idrologica e idraulica: riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Illustra
inoltre i calcoli preliminari relativi al dimensionamento dei manufatti idraulici. Gli studi devono indicare le
fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le
grandezze di interesse;
c) relazione sulle strutture: descrive le tipologie strutturali e gli schemi e modelli di calcolo. In zona sismica,
definisce l’azione sismica tenendo anche conto delle condizioni stratigrafiche e topografiche, coerentemente
con i risultati delle indagini e delle elaborazioni riportate nella relazione geotecnica. Definisce i criteri di
verifica da adottare per soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente, per la
costruzione delle nuove opere o per gli interventi sulle opere esistenti. Per tali ultimi interventi la relazione
sulle strutture è integrata da una specifica relazione inerente la valutazione dello stato di fatto dell’immobile,
basata su adeguate indagini relative ai materiali ed alle strutture, che pervenga a valutare la sicurezza del
manufatto anche in relazione allo stato di eventuali dissesti;
d) relazione geotecnica: definisce, alla luce di specifiche indagini, scelte in funzione del tipo di opera e delle
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modalità costruttive, il modello geotecnico del volume del terreno influenzato, direttamente o indirettamente,
dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustra
inoltre i procedimenti impiegati per le verifiche geotecniche, per tutti gli stati limite previsti dalla normativa
tecnica vigente, che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno, e i relativi della risposta sismica
locale, la relazione geotecnica deve comprendere l’illustrazione delle indagini effettuate a tal fine, dei
procedimenti adottati e dei risultati ottenuti;
e) relazione archeologica: approfondisce e aggiorna i dati presenti nel progetto preliminare, anche sulla base di
indagini dirette, per le aree ad elevato rischio archeologico, da concordare con gli enti preposti alla tutela;
f) relazione tecnica delle opere architettoniche: individua le principali criticità e le soluzioni adottate, descrive le
tipologie e le soluzioni puntuali di progetto e le motivazioni delle scelte; descrive le caratteristiche funzionali
delle opere;
g) relazione tecnica impianti: descrive i diversi impianti presenti nel progetto, motivando le soluzioni adottate;
individua e descrive il funzionamento complessivo della componente impiantistica e gli elementi interrelazionali con le opere civili;
h) relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l’esercizio e le caratteristiche del progetto;
i) relazione sulla gestione delle materie: descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, al
netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberi di materiali di scarto, provenienti dagli scavi; individuazione
delle cave per approvvigionamento delle materie e delle aree di deposito per lo smaltimento delle terre di
scarto; descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte;
l) relazione sulle interferenze: prevede, ove necessario ed in particolare per le opere a rete, il controllo ed il
completamento del censimento delle interferenze e degli enti gestori già fatto in sede di progetto preliminare. Il
progetto definitivo prevede inoltre, per ogni interferenza, la specifica progettazione della risoluzione, con
definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione e deve, quindi, contenere almeno i seguenti elaborati:
1) planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:2000), contenente i risultati
della ricerca e censimento di tutte le interferenze.
2) relazione giustificativa della risoluzione delle singole interferenze;
3) progetto dell’intervento di risoluzione della singola interferenza: per ogni sottoservizio interferente
dovranno essere redatti degli specifici progetti di risoluzione dell’interferenza stessa.
2. Ove la progettazione implichi la soluzione di ulteriori questioni specialistiche, queste formano oggetto di apposite
relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.
Art. 27. Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale (art. 29, d.P.R. n. 554/1999)
1. Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, è redatto secondo le norme tecniche che
disciplinano la materia ed è predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase
di selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati e delle informazioni raccolte
nell'ambito del progetto stesso anche con riferimento alle cave e alle discariche.
2. Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e
verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure atte
a ridurre o compensare gli effetti dell’intervento sull’ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la
qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle
caratteristiche dell'ambiente interessato dall’intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e
lavorazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate.
Esso contiene
tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.
Art. 28. Elaborati grafici del progetto definitivo (art. 30, d.P.R. n. 554/1999)
1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell’intervento da realizzare. Essi sono redatti nelle
opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare, ad un livello di definizione
tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.
2. Per gli edifici, i grafici sono costituiti, salva diversa motivata indicazione del progetto preliminare e salva diversa
determinazione del responsabile del procedimento, da:
a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata
all’intervento;
b) planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell'area
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interessata all’intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con
la specificazione delle varie essenze;
c) planimetria in scala non inferiore a 1:500 con l’ubicazione delle indagini geologiche; planimetria in scala non
inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, con indicazione delle indagini geotecniche e
sezioni, nella stessa scala, che riportano il modello geotecnico del sottosuolo;
d) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o più
sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell’intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed
agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti
i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell’intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso.
La
planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a
dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; è altresì integrata da una tabella riassuntiva di
tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e
dei singoli piani e ogni altro utile elemento;
e) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque
non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e
delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera d) ed in tutte le
piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera f);
f) un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali nella scala prescritta da regolamenti edilizi o da
normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello
spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni è altresì indicato l'andamento del terreno
prima e dopo la realizzazione dell’intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade
limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera d);
g) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore
a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle
sue eventuali modifiche. Se l'edificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono
anche quelli schematici delle facciate adiacenti;
h) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 atti ad
illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;
i) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;
l) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti
impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo.
3. Le prescrizioni di cui al comma 2 valgono anche per gli altri lavori ed opere puntuali per quanto possibile e con
gli opportuni adattamenti.
4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate,
quelle da demolire e quelle nuove.
5. Per i lavori e le opere a rete gli elaborati grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare
e salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, da: elaborati generali – studi e indagini:
a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dei tracciati dell’intervento.
Se sono necessari più stralci è redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:25.000;
b) corografia di inquadramento 1:25.000;
c) corografia generale in scala non inferiore a 1:10.000;
d) planimetria ubicazione indagini geologiche in scala non inferiore a 1:5.000. Planimetria con ubicazione delle
indagini geotecniche e sezioni geotecniche nelle stesse scale indicate nelle successive lettere da o) a r);
e) carta geologica in scala non inferiore a 1:5.000;
f) carta geomorfologica in scala non inferiore a 1:5.000;
g) carta idrogeologica in scala non inferiore a 1:5.000;
h) profilo geologico in scala non inferiore a 1:5.000/500; 35/179
i) profilo geotecnico in scala non inferiore a 1:5.000/500;
l) corografia dei bacini in scala non inferiore a 1:25.000;
m) planimetrie stato attuale in scala non inferiore a 1:5.000;
n) planimetrie di insieme in scala non inferiore a 1:5.000;
o) planimetrie stradali, ferroviarie e idrauliche con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a
1:2.000 (1:1000 per le tratte in area urbana). La planimetria dovrà contenere una rappresentazione del
corpo stradale, ferroviario o idraulico. Il corpo stradale dovrà essere rappresentato in ogni sua parte (scarpate, opere di sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche, reti di recinzione, fasce di rispetto), allo
scopo di determinare esattamente l’ingombro dell’infrastruttura. Dovranno inoltre essere rappresentate le
caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d’arte;
p) profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore 1:200 per le altezze
e 1:2.000 per le lunghezze, contenenti l’indicazione di tutte le opere d’arte previste, le intersezioni con reti di
trasporto, di servizi e idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la
scala non dovrà essere inferiore a 1:100 per le altezze e 1:1000 per le lunghezze;
q) sezioni tipo stradali, ferroviarie, idriche e simili in scala non inferiore ad 1:100;
r) sezioni trasversali correnti, in numero e scala adeguati comunque non inferiori a 1:200 per una corretta
valutazione delle quantità e dei costi; opere d’arte:
a) planimetria, pianta, prospetto, sezioni longitudinale e trasversale, atte a descrivere l’opera nel complesso e
in tutte le sue componenti strutturali;
b) profilo geotecnico in scala adeguata alle caratteristiche dell’opera;
c) carpenterie in scala non inferiore a 1:100;
d) disegni complessivi delle opere accessorie in scala adeguata; interventi di inserimento paesaggistico e ambientale:
a) planimetria generale in scala non inferiore a 1:5.000;
b) elaborati tipologici per i diversi interventi di mitigazione; impianti:
a) schemi funzionali e dimensionamento preliminare dei singoli impianti;
b) planimetrie e sezioni in scala adeguata, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche e la
localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di
sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;
c) sezioni tipo stradali, ferroviarie o idrauliche con le differenti componenti impiantistiche; siti di cava e di deposito:
a) planimetria rappresentativa dei siti di cave e di deposito in scala non inferiore a 1:5000 nelle situazioni
anteriori e posteriori agli interventi;
b) sistemazione finale del singolo sito in scala adeguata.
6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo
comprendono le opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 15, commi 9 e 11.
7. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su indicazione del responsabile
del procedimento.
Art. 29. Calcoli delle strutture e degli impianti (art. 31, d.P.R. n. 554/1999)
1. I calcoli delle strutture e degli impianti devono consentire di determinare tutti gli elementi dimensionali,
dimostrandone la piena compatibilità con l’aspetto architettonico ed impiantistico e più in generale con tutti gli
altri aspetti del progetto. I calcoli delle strutture comprendono i criteri di impostazione del calcolo, le azioni, i
criteri di verifica e la definizione degli elementi strutturali principali che interferiscono con l’aspetto architettonico e con le altre categorie di opere.
2. I calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari e, per
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quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche.
3. I calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e degli impianti devono essere sviluppati ad un livello di
definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di
costo. Nel caso di calcoli elaborati con l’impiego di programmi informatizzati, la relazione di calcolo specifica le
ipotesi adottate e fornisce indicazioni atte a consentirne la piena leggibilità.
Art. 30. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo (art. 32, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti
prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche
sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell’intervento, dei materiali
e di componenti previsti nel progetto. Art. 31. Piano particellare di esproprio (art. 33, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle
mappe catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazioni.
2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a
specifiche normative o ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento.
3. Il piano è corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dell'immobile da espropriare o
asservire ed è corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate.
4. Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennità di espropriazione determinata in base alle leggi e normative vigenti,
previo apposito sopralluogo.
5. Se l’incarico di acquisire l’area su cui insiste l’intervento da realizzare è affidato ad un soggetto cui sono attribuiti,
per legge o per delega, poteri espropriativi ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327,
questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonché al
pagamento delle spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilità a lui imputabili. Art. 32. Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo
(art. 34, d.P.R. n. 554/1999, art. 5, comma 1, d.m. ll.pp. n. 145/2000)
1. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati
nell’elaborato elenco dei prezzi unitari. Tali prezzi sono dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante nel
rispetto di quanto disposto dall’articolo 133, comma 8, del codice, o, in mancanza della corrispondente voce nei
prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi
dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del codice, le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da computi
di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici; le singole lavorazioni, risultanti
dall’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di
redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute
omogenee di cui all’articolo 3, comma 1, lettera s). Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento
alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.
2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:
a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle
quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali
camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della
importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;
c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.
3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell’intervento il computo metrico estimativo può prevedere le somme
da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d’appalto o da inserire nel
quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.
4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore, si intendono:
a) le spese di contratto ed accessorie e l’imposta di registro;
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di
esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative; 37/179
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi
per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese
relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su
motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal
giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del
certificato di regolare esecuzione;
i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di
cantiere;
l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali;
n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo
provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è
indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 86,
comma 3-bis, del codice;
p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.
5. L’elaborazione del computo metrico dell’intervento può essere effettuata anche attraverso programmi di
gestione informatizzata; se la progettazione è affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere
preventivamente accettati dalla stazione appaltante.
6. Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto
secondo lo schema di cui all'articolo 16.
7. Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di
appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:
a) la categoria prevalente;
b) le categorie scorporabili di importo superiore al dieci per cento dell’importo totale dei lavori oppure a
150.000 euro e subappaltabili a scelta del concorrente;
c) nell’ambito delle categorie suddette, quelle di cui all’articolo 37, comma 11, del codice, definite strutture,
impianti ed opere speciali;
d) quelle ricadenti nel sopra indicato comma 11 che superano il quindici per cento.
Il responsabile del procedimento trasmette l’elaborato riportante gli esiti dell’aggregazione, verificato dallo
stesso responsabile del procedimento ai sensi di quanto disposto dall’articolo 53, comma 2, lettera f), punto 9,
all’ufficio competente della stazione appaltante per la redazione del bando di gara. Sezione IV - Progetto esecutivo
Art. 33. Documenti componenti il progetto esecutivo (art. 35, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente
ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare. Restano esclusi
soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere
provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei
titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di
compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti, salva diversa
motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 3, anche con
riferimento alla loro articolazione:
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a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento
ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e
quadro di incidenza della manodopera;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
m) piano particellare di esproprio.
Art. 34. Relazione generale del progetto esecutivo (art. 36, d.P.R. n. 554/1999)
1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli
elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali
esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e
qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede l’impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le
caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d’appalto riguardanti le
modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.
2. La relazione generale contiene l’illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano
contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche
previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, xxxxxxx e
ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.
Art. 35. Relazioni specialistiche (art. 37, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo, che
illustrino puntualmente le eventuali indagini integrative, le soluzioni adottate e le modifiche rispetto al progetto
definitivo.
2. Per gli interventi di particolare complessità, per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del progetto
definitivo, particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti
inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell’intervento o
del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde.
3. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate
in sede di progettazione esecutiva.
Art. 36. Elaborati grafici del progetto esecutivo (art. 38, d.P.R. n. 554/1999)
1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti più idonei, sono costituiti, salva diversa motivata
determinazione del responsabile del procedimento:
a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto
definitivo;
b) dagli elaborati che risultino necessari all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e
di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;
c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli
organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici
aspetti dei progetti; 39/179
f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenze di cui all’articolo 15, comma 9;
g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti
prefabbricati;
h) dagli elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture.
2. Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei
lavori in ogni loro elemento.
Art. 37. Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (art. 39, d.P.R. n. 554/1999)
1. I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono
essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.
2. I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto
generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.
3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi costruttive
qualora più gravose delle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell’intervento e devono permettere
di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento
necessario per la funzionalità dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.
4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitamente alla progettazione esecutiva
delle opere civili al fine di dimostrare la piena compatibilità tra progetto architettonico, strutturale ed
impiantistico e prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare
le fasi di realizzazione.
5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei
criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.
6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati
grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l’altro:
1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura
con l’indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per
la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;
2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e
spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza
delle saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;
3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione;
b) la relazione di calcolo contenente:
1) l'indicazione delle norme di riferimento;
2) la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione
qualora necessarie;
3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
4) le verifiche statiche.
7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno
delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.
8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli
elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;
c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.
9. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su motivata indicazione del
responsabile del procedimento.
Art. 38. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 40/179
(art. 40, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e
programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità,
l’efficienza ed il valore economico.
2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità
dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione del
responsabile del procedimento:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione.
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il
manuale contiene l’insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di conoscere le modalità per la
migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni
derivanti da un’utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione
che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento
anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.
4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalità di uso corretto.
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene ed in particolare degli
impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o
dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri
di assistenza o di servizio.
6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
7. Il programma di manutenzione si realizza, a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di
una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi:
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni
fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario,
anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta
delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di
manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.
8. In conformità di quanto disposto all’articolo 15, comma 4, il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il
manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione, in considerazione delle scelte effettuate dall’esecutore
in sede di realizzazione dei lavori e delle eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori, che ne ha verificato
validità e rispondenza alle prescrizioni contrattuali, sono sottoposte a cura del direttore dei lavori medesimo al
necessario aggiornamento, al fine di rendere disponibili, all’atto della consegna delle opere ultimate, tutte le
41/179
informazioni necessarie sulle modalità per la relativa manutenzione e gestione di tutte le sue parti, delle
attrezzature e degli impianti.
9. Il piano di manutenzione è redatto a corredo di tutti i progetti fatto salvo il potere di deroga del responsabile del
procedimento, ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice.
Art. 39. Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera (art. 41, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a
prevedere l’organizzazione delle lavorazioni più idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, attraverso l’individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la
definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per
ogni cantiere temporaneo o mobile ed è redatto secondo quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81. La stima dei costi della sicurezza derivanti dall’attuazione delle misure individuate
rappresenta la quota di cui all’articolo 16, comma 1, punto a.2).
2. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative
conformi alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo
quanto riportato nell’allegato XV al medesimo decreto in termini di contenuti minimi. In particolare la relazione
tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei
rischi in riferimento all’area e all’organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi
aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.
3. Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico
contratto, il costo del lavoro di cui all’articolo 86, comma 3-bis, del codice. Il quadro definisce l’incidenza
percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro.
Art. 40. Cronoprogramma
(art. 42, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni. Il cronoprogramma è composto da un
diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi
principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi. Il cronoprogramma è redatto al
fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l’importo degli stessi da
eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna, nonché ai fini di quanto previsto
dall’articolo 171, comma 12.
2. Nei casi di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, il cronoprogramma è presentato dal
concorrente unitamente all'offerta.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento
stagionale sfavorevole.
Art. 41. Elenco dei prezzi unitari (art. 43, d.P.R. n. 554/1999)
1. Per la redazione dei computi metrico estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati
i prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 32, integrati, ove necessario, da
ulteriori prezzi redatti con le medesime modalità.
Art. 42. Computo metrico estimativo e quadro economico (art. 44, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e l’aggiornamento del computo
metrico estimativo redatto in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni
precisati all'articolo 41.
2. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati
grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 41. Le quantità totali delle singole lavorazioni
sono ricavate da dettagliati computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati
grafici. Le singole lavorazioni, risultanti dall’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico
estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della
definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all’articolo 3, comma 1, lettera s). Tale aggregazione
avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.
3. Nel quadro economico, redatto secondo l'articolo 16, confluiscono:
a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all'articolo 15, comma 9,
nonché l’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 42/179
b) l'accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;
c) l'importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare allegato
al progetto;
d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'articolo 16.
Art. 43. Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto (artt. 45 e 42, comma 4, d.P.R. n. 554/1999)
1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dal capitolato
generale, se menzionato nel bando o nell’invito, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante
ed esecutore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:
a) termini di esecuzione e penali;
b) programma di esecuzione dei lavori;
c) sospensioni o riprese dei lavori;
d) oneri a carico dell’esecutore;
e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
f) liquidazione dei corrispettivi;
g) controlli;
h) specifiche modalità e termini di collaudo;
i) modalità di soluzione delle controversie.
2. Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare
all’oggetto del singolo contratto.
3. Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, l’una contenente la descrizione delle lavorazioni e l’altra la
specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio:
a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto
dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto
esecutivo;
b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di
accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove
necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche
lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le
caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore
dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.
4. Nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera l), il capitolato contiene, altresì, l’obbligo
per l’esecutore di redigere un documento (piano di qualità di costruzione e di installazione), da sottoporre alla
approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità,
strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce
i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.
5. Nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera l), il capitolato speciale d’appalto prevede,
inoltre, un piano per i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori al fine di una corretta realizzazione
dell’opera e delle sue parti. In particolare, il piano dei controlli di cantiere definisce il programma delle verifiche
comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il
livello prestazionale (qualitativo e quantitativo).
6. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui
corrispettivo è previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto indica, per ogni gruppo di categorie ritenute
omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell’intervento.
Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al
fine del pagamento in corso d’opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati
nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote
percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.
7. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, lo schema di contratto precisa l'importo di ciascuno dei
gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo. 43/179
8. Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell’articolo 132,
comma 3, primo periodo, del codice, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi
netti dei gruppi di categorie ritenute omogenee definiti con le modalità di cui ai commi 6 e 7.
9. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le
lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e
definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della
progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario
del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.
10. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l’esecutore di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un
programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’articolo 40, comma 1, nel
quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento. è in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto,
eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.
11. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo
risultante dal cronoprogramma di cui all’articolo 40.
CAPO II – Verifica del progetto
(artt. 46, 47 48 e 49, d.P.R. n. 554/1999)
Art. 44. Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di verifica del progetto
1. Il presente capo disciplina la materia della verifica dei progetti di cui agli articoli 93, comma 6, e 112, comma 5,
del codice.
Art. 45. Finalità della verifica
1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 93, comma 6, del codice la verifica è finalizzata ad accertare la
conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e
tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati
progettuali dei livelli già approvati.
2. La verifica, sulla base dei criteri indicati nell’articolo 52, accerta in particolare:
a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto. Art. 46. Accreditamento
1. Per le attività di verifica sono Organi di accreditamento, per gli Organismi di ispezione di tipo A,
B e C ai sensi
della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo
interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, gli enti partecipanti all’European
cooperation for accreditation (EA).
2. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, sono disciplinate le modalità e le procedure di accreditamento per
gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C e di accertamento per gli Organismi di certificazione del sistema di
controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001. 44/179
Art. 47. Verifica attraverso strutture tecniche della stazione appaltante
1. La stazione appaltante provvede all’attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale
tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può
avvalersi ai sensi dell’articolo 33, comma 3, del codice.
2. Le strutture di cui al comma 1, che possono svolgere l’attività di verifica dei progetti, sono:
a) per lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, l’unità tecnica della stazione appaltante accreditata,
ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di ispezione di tipo B; (3)
b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:
1) l’unità tecnica di cui alla lettera a);
2) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;
3) gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti, dotate di un sistema interno di controllo di qualità, ove il
progetto sia stato redatto da progettisti interni;
c) per lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali e inferiore alla soglia di cui all’articolo
28, comma 1, lettera c), del codice, per opere a rete, il responsabile del procedimento, sempreché non abbia
svolto le funzioni di progettista, ovvero gli uffici tecnici della stazione appaltante anche non dotati di un
sistema interno di controllo di qualità.
3. Per sistema interno di controllo di qualità, ai fini di cui al comma 2, si intende:
a) per l’attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 28,
comma 1, lettera c), del codice, un sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001;
b) per l’attività di verifica di progetti relativi a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1,
lettera c), del codice, un sistema di controllo, formalizzato attraverso procedure operative e manuali d’uso.
4. Ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di vigilanza sugli organismi di
accreditamento, le unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si
accreditano tramite il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici quali organismi di
ispezione di tipo B ai sensi della norma europea UNI XXX XX XXX/XXX 00000; il Servizio tecnico centrale provvede
altresì ad accertare per le unità tecniche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, la
coerenza dei sistemi interni di controllo della qualità con i requisiti delle norma UNI EN ISO 9001.
5. Per le finalità di cui al comma 4, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi del Servizio tecnico centrale
del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Per gli stessi soggetti, che non si avvalgono del Servizio tecnico
centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, l’accreditamento dell’Organismo di ispezione di tipo B e
l’accertamento del sistema di controllo interno di qualità, coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001,
sono rilasciati rispettivamente, da enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA) e da
Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA).
Art. 48. Verifica attraverso strutture tecniche esterne alla stazione appaltante
1. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui all’articolo 47, comma 1, nonché nei casi di carenza di organico,
accertata ai sensi dell’articolo 10, comma 7, del codice, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile del
procedimento, affida l’appalto di servizi avente ad oggetto la verifica della progettazione, ai seguenti soggetti:
a) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, ad Organismi di
ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della norma europea UNI XXX XX XXX/XXX 00000 da enti
partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA) secondo le disposizioni previste dal decreto di cui
all’articolo 46, comma 2. I predetti Organismi devono garantire l’assoluta separazione, sul piano tecnico,
procedurale, amministrativo e finanziario, tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente
conflittuali. Tali Organismi devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata
all’attività di verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante l’accreditamento, l’applicazione di procedure che
ne garantiscano l’indipendenza e l’imparzialità; i predetti Organismi devono altresì dimostrare, in relazione alla
progettazione dell’intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 50,
comma 4, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni, rapporti di natura professionale e
commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a professionisti
esterni. I predetti Organismi di ispezione devono altresì impegnarsi, al momento dell’affidamento dell’incarico, a
non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione
oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell’incarico;
3 Lettera così modificata dall’art. 4, comma 15, lettera a□ter), della legge n. 106 del 2011. 45/179
b) per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro:
1) ai soggetti di cui alla lettera precedente e con le predette limitazioni;
2) ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice che devono disporre di
un sistema interno di controllo di qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità
alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti
all’European cooperation for accreditation (EA); tale certificazione è emessa secondo le disposizioni previste
dal decreto di cui all’articolo 46, comma 2, in termini tali da garantire l’assoluta separazione sul piano
tecnico e procedurale tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali.
Tali
soggetti devono aver costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata all’attività di
verifica dei progetti, in cui sia accertata mediante la certificazione, l’applicazione di procedure che ne
garantiscano indipendenza ed imparzialità; i predetti soggetti devono altresì dimostrare, in relazione alla
progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui
all’articolo 50, comma 4, e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura
professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione in caso di progettazione affidata a
professionisti esterni. I soggetti devono altresì impegnarsi, al momento dell’affidamento dell’incarico, a non
intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione
oggetto della verifica per i tre anni successivi decorrenti dalla conclusione dell’incarico. Il Servizio tecnico
centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici può accertare, con controlli a campione, l’effettiva
coerenza del sistema interno di controllo di qualità con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.
2. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro per opere puntuali ed inferiore
alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice per opere a rete, i soggetti di cui all’articolo 90,
comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice sono esentati dal possesso della certificazione di conformità
alla norma UNI EN ISO 9001.
3. Il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici può accreditare gli Organismi di ispezione di
tipo A e di tipo C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e accertare per i soggetti di cui
all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice il possesso di un sistema unitario di controllo
di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche alla verifica, attraverso strutture esterne previste dall’articolo 29, dell’allegato XXI, al codice.
4. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti minimi di
partecipazione alla gara per l'affidamento dei servizi avente ad oggetto la verifica, individuati dalla stazione
appaltante come previsto all'articolo 50.
Art. 49. Disposizioni generali riguardanti l’attività di verifica
1. Il responsabile del procedimento può utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo
delle attività di verifica del progetto affidate a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, quanto previsto
dalla Tabella B6 del decreto del Ministero della giustizia del 4 aprile 2001 e suoi aggiornamenti.
2. L’attività di verifica della progettazione, con esclusione dell’attività di verifica relativa ai livelli di progettazione
verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, è affidata unitariamente.
3. Il responsabile del procedimento individua, nella lettera di incarico, nel caso di verifica ai sensi dell’articolo 47, e
negli atti di gara, nel caso di verifica ai sensi dell’articolo 48, le modalità di verifica degli elaborati che
compongono la progettazione, secondo quanto previsto agli articoli 52 e 53, e fornisce al soggetto incaricato
dell’attività di verifica lo studio di fattibilità e il documento preliminare alla progettazione, nonché il disciplinare
di incarico della progettazione.
4. Gli oneri economici, inerenti allo svolgimento del servizio di verifica, fanno carico agli stanziamenti previsti per la
realizzazione dei singoli interventi.
5. L’affidamento dell’incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della
progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza e
del collaudo.
6. Le stazioni appaltanti possono procedere all’individuazione del soggetto incaricato dell’attività di verifica, con le
procedure di cui agli articoli 50 e 51, anche per una pluralità di progettazioni analoghe, stimando complessivamente il corrispettivo dei singoli incarichi nel rispetto di quanto previsto al comma 1, primo periodo.
7. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica è munito di adeguata polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto
all'articolo 57. 46/179
Art. 50. Requisiti per la partecipazione alle gare
1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni
appaltanti con riguardo ai seguenti elementi:
a) fatturato globale per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da determinare in
una misura non inferiore a due volte l’importo stimato dell’appalto del servizio di verifica; (4)
b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti relativi
a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di
natura analoga allo stesso. Per l’individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione
in classi e categorie di opere prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.
2. Il soggetto che concorre all’affidamento dell’appalto individua, in sede di offerta, un coordinatore del gruppo di
lavoro di verifica nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all’esercizio della professione
da almeno dieci anni ed iscritto al relativo albo professionale, che sottoscrive tutti i rapporti rilasciati
dall’Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui all’articolo 54, comma 7.
3. Alle procedure di affidamento delle attività di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i
soggetti accreditati come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, nonché, per verifiche di progetti relativi a
lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis),
g) e h), del codice che siano nelle condizioni di cui all’articolo 48, comma 1, lettera b). Per verifiche di progetti
relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l’accreditamento, ai sensi della predetta norma
europea come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti
in forma associata. In caso di associazione temporanea la mandataria deve possedere una quota, in misura
almeno pari al cinquanta per cento dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi stabiliti dalla
stazione appaltante; la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti. La stazione appaltante può
richiedere alle mandanti una percentuale minima di possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al
dieci per cento dei requisiti stessi.
4. Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente
né alla gara per l’affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello.
5. Il mancato rispetto di quanto previsto al comma 4 comporta l’esclusione per cinque anni dalle attività di verifica
e la comunicazione, da parte del responsabile del procedimento, agli Organi di accreditamento. Art. 51. Procedure di affidamento
1. Si applicano le disposizioni di cui alla parte III, titolo II, con esclusione dell’articolo 261, commi 1, 2 e 3.
2. Per l'aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto la verifica, può essere utilizzata la stessa commissione
giudicatrice dell'appalto di servizi di progettazione nel rispetto di quanto previsto all’articolo 84, comma 10, del
codice, ovvero un’apposita commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'articolo 84 del codice. Art. 52. Criteri generali della verifica
1. Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di
progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:
a) affidabilità;
b) completezza ed adeguatezza;
c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
d) compatibilità; intendendosi per:
a) affidabilità:
1. verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la
redazione del progetto;
2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali,
cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
b) completezza ed adeguatezza:
1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della
sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità;
4 Requisito del fatturato richiedibile solo con congrua motivazione ai sensi dell’art. 41, comma 2, del Codice dei contratti.
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2. verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del
progetto da esaminare;
3. verifica dell’esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
4. verifica dell’esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
5. verifica dell’esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
6. verifica dell’adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;
c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:
1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di
elaborazione;
2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle
calcolazioni effettuate;
3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
d) compatibilità:
1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
a. inserimento ambientale;
b. impatto ambientale;
c. funzionalità e fruibilità;
d. stabilità delle strutture;
e. topografia e fotogrammetria;
f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
x. xxxxxx, salute e benessere delle persone;
h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
i. sicurezza antincendio;
l. inquinamento;
m. durabilità e manutenibilità;
n. coerenza dei tempi e dei costi;
o. sicurezza ed organizzazione del cantiere. Art. 53. Verifica della documentazione
1. La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali previsti dalla parte
II, titolo II, capo I, per ciascun livello della progettazione.
2. Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati si deve:
a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica,
nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e
con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;
b) per le relazioni di calcolo:
1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell’opera e
con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
2. verificare che il dimensionamento dell’opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto
completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati
siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni
prestazionali e capitolari;
4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere
desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa; 48/179
5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell’opera
nelle condizioni d’uso e manutenzione previste;
c) per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:
1. le specifiche esplicitate dal committente;
2. le norme cogenti;
3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
4. le regole di progettazione;
d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini
geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un
codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri
elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;
e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile
sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno della documentazione prestazionale e capitolare;
verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del
capitolato speciale d’appalto e del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) per la documentazione di stima economica, verificare che:
1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell’opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
2. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della stazione appaltante aggiornati ai
sensi dell’articolo 133, comma 8, del codice o dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata;
3. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei
prezzari;
4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con
i prezzi unitari assunti come riferimento;
5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione
prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
6. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
7. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;
8. i totali calcolati siano corretti;
9. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie
scorporabili e subappaltabili a scelta dell’affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui all’articolo 37, comma 11, del codice;
10. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere similari di cui si
ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e
raggiungano l’obiettivo richiesto dal committente;
11. i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario;
g) per il piano di sicurezza e di coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da
porre in essere durante la realizzazione dell’opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati
esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilità
dell’opera, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) per il quadro economico verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall’articolo 16;
i) accertare l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.
Art. 54. Estensione del controllo e momenti della verifica
1. Le verifiche devono essere effettuate su tutti i livelli di progettazione e contestualmente allo sviluppo degli
stessi; il responsabile del procedimento pianifica l’attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della
progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento.
2. Le verifiche, come indicate agli articoli 52 e 53, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e
costituiscono la base di riferimento; il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dalla stazione
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appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell’opera.
3. In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di verifica, di
cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo “a campione” o “a
comparazione”.
4. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l’attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti
costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata.
5. Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione incaricati della verifica, possono supportare il responsabile del
procedimento anche nell’attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in
corso d’opera.
6. Lo svolgimento dell’attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in
contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.
7. Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell’attività svolta e accerta
l’avvenuto rilascio da parte del direttore lavori della attestazione, di cui all’articolo 106, comma 1. Art. 55. Validazione
1. La validazione del progetto posto a base di gara è l’atto formale che riporta gli esiti delle verifiche. La
validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo, di
cui all’articolo 54, comma 7, del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.
2. In caso di dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti delle verifiche effettuate, l’atto formale
di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere, oltre a quanto previsto al comma 1,
specifiche motivazioni. In merito la stazione appaltante assume le necessarie decisioni secondo quanto previsto
nel proprio ordinamento.
3. Il bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione
del progetto posto a base di gara. Art. 56. Responsabilità
1. Nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 52 e 53, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di
inadempimento del mancato rilievo di errori ed omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o
in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli
accertamenti previsti dagli articoli 52 e 53, ivi compresi quelli relativi all’avvenuta acquisizione dei necessari
pareri, autorizzazioni ed approvazioni, ferma restando l’autonoma responsabilità del progettista circa le scelte
progettuali e i procedimento di calcolo adottati.
2. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente capo e
dal contratto di appalto di servizi è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza
dell’inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica. Per i danni non ristorabili, per
tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all’articolo 57, resta ferma la responsabilità del soggetto
esterno incaricato dell'attività di verifica, la quale opera anche nell’ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della
prestazione contrattualmente dovuta dall’assicuratore. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia
dipendente della stazione appaltante esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all’articolo 57, salve la
responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti.
3. La validazione del progetto di cui all’articolo 55, non esime il concorrente che partecipa alla procedura per
l’affidamento dell’appalto o della concessione di lavori pubblici dagli adempimenti di cui all’articolo 106, comma
2, e dalle conseguenti responsabilità. Art. 57. Garanzie
1. La polizza richiesta al soggetto incaricato dell’attività di verifica ha le seguenti caratteristiche:
a) nel caso di polizza specifica limitata all’incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di
rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione:
1. non inferiore al cinque per cento del valore dell’opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo
inferiore alla soglia stabilita dall’articolo 28, comma 1, lettera c), del codice;
2. non inferiore al dieci per cento dell’importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di
importo pari o superiore alla predetta soglia. Per opere di particolare complessità può essere richiesto un
massimale superiore a 1.500.000 euro fino al venti per cento dell’importo dei lavori con il limite di
2.500.000 euro;
b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell’attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale
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per l’intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di
assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.
Art. 58. Conferenza dei servizi (art. 9, d.P.R. n. 554/1999)
1. La conferenza di servizi si svolge per l’acquisizione dei pareri necessari alla definizione di tutti gli aspetti del
progetto. La conferenza di servizi procede, se espressamente richiesto, a nuovo esame del progetto dopo che
siano state apportate le modifiche ritenute necessarie.
2. Contestualmente alla comunicazione della conferenza di servizi, le amministrazioni rendono disponibile il
progetto, anche tramite via telematica, secondo le modalità stabilite da ciascuna amministrazione.
3. In caso di affidamento mediante appalto di progettazione ed esecuzione sul progetto preliminare o concessione
di lavori pubblici, la conferenza di servizi è convocata sulla base del progetto preliminare; il relativo verbale
integra il progetto preliminare posto a base di gara.
Art. 59. Acquisizione dei pareri e conclusione delle attività di verifica (art. 49, d.P.R. n. 554/1999)
1. Il responsabile del procedimento, acquisiti i pareri di cui all’articolo 58, comma 1, nonché, ove previsto, il parere
del proprio organo consultivo, conclude le attività di verifica relative al livello di progettazione da porre a base di
gara con l’atto formale di validazione di cui all’articolo 55.
2. Avvenuta la validazione del progetto posto a base di gara, ciascuna stazione appaltante, secondo le modalità e
le procedure stabilite dal proprio ordinamento, avvia la fase dell’affidamento dei lavori.
TITOLO III - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER GLI ESECUTORI DI LAVORI
CAPO I – Disposizioni generali
Art. 60. Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori
(art. 1, d.P.R. n. 34/2000)
1. Il presente capo nonché il capo II e il capo III del presente titolo disciplinano il sistema unico di qualificazione di
cui all' articolo 40 del codice.
2. La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo
superiore a 150.000 euro.
3. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 61, comma 6, e 62, l'attestazione di qualificazione rilasciata a norma del
presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di
capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.
4. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità,
procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente capo, nonché dal capo III del presente titolo.
Art. 61. Categorie e classifiche (art. 3, d.P.R. n. 34/2000)
1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per
prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle
categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.
2. La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della
propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima
disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia
qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese
raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito
minimo di cui all’articolo 92, comma 2.
3. Le categorie sono specificate nell'allegato A. 51/179
4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo: I fino a euro 258.000
II fino a euro 516.000 III fino a euro 1.033.000
III-bis fino a euro 1.500.000 IV fino a euro 2.582.000
IV-bis fino a euro 3.500.000 V fino a euro 5.165.000
VI fino a euro 10.329.000 VII fino a euro 15.494.000
VIII oltre euro 15.494.000
5. L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente
stabilito pari a euro 20.658.000.
6. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'impresa, oltre alla qualificazione
conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5
volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 79, commi 3 e 4, ed
è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.
Art. 62. Qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia
1. Le imprese stabilite negli altri Stati di cui all’articolo 47, comma 1, del codice, presentano la documentazione,
richiesta per la qualificazione ai sensi del presente titolo, ovvero per la qualificazione alla singola gara ai sensi
dell’articolo 47, comma 2, del codice, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti
tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
Art. 63. Sistema di qualità aziendale (art. 4, d.P.R. n. 34/2000)
1. Ai fini della qualificazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera a), del codice, le imprese devono possedere
il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle
classifiche I e II.
2. La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso,
con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.
3. Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle
imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.
4. Gli organismi di cui al comma 3 hanno l’obbligo di comunicare all’Autorità, entro cinque giorni, l’annullamento
ovvero la decadenza della certificazione di qualità ai fini dell’inserimento nel casellario informatico di cui
all’articolo 8. Nel medesimo termine, la stessa comunicazione è inviata alle SOA, che avvia il procedimento di cui
all’articolo 70, comma 7.
5. La regolarità dei certificati di qualità deve essere riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informatico con
gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA). CAPO II - Autorizzazione degli organismi di attestazione
Art. 64. Requisiti generali e di indipendenza delle SOA (art. 7, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, d.P.R. n. 34/2000)
1. Le Società Organismi di Attestazione sono costituite nella forma delle società per azioni, la cui denominazione
sociale deve espressamente comprendere la locuzione "organismi di attestazione"; la sede legale deve essere
nel territorio della Repubblica.
2. Il capitale sociale deve essere almeno pari a 1.000.000 di euro interamente versato. Il patrimonio netto,
costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile
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dell’ultimo bilancio depositato, deve essere almeno pari al capitale sociale. Il bilancio delle SOA deve essere
certificato dalle società di revisione, iscritte nell’apposito albo, secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
3. Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attività di attestazione secondo le norme del
presente titolo e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle
imprese di costruzione, nonché sulla loro capacità operativa ed economico - finanziaria. E’ fatto divieto alle SOA,
pena la decadenza dell’autorizzazione, di erogare servizi di qualsiasi natura ad operatori economici, direttamente
ovvero a mezzo di società collegate o di società in virtù di rapporti contrattuali.
4. La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni
di controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile, il rispetto
del principio di indipendenza di giudizio e l’assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa
determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.
5. Le SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro quindici giorni dal loro verificarsi, le eventuali
circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito dell'indipendenza.
6. Non possono svolgere attività di attestazione le SOA:
a) che si trovano in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la legislazione vigente;
b) che sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) che non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi ed assistenziali previsti dalla vigente legislazione o
abbiano commesso gravi violazioni debitamente accertate delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi
derivanti dai rapporti di lavoro;
d) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici e
del personale di cui all’articolo 67, comma 2, sia pendente un procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione prevista dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o sussista una delle
cause ostative previste dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, (5) ovvero nei cui confronti sia
stato emanato un provvedimento da cui derivi il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
e) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, o i direttori
tecnici e del personale di cui all’articolo 67, comma 2, sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale o professionale, o per delitti finanziari;
f) qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale di
cui all’articolo 67, comma 2, si siano resi responsabili di errore professionale grave formalmente accertato;
g) qualora gli amministratori, i legali rappresentanti, i soci diretti o indiretti, i direttori tecnici e il personale di cui
all’articolo 67, comma 2, abbiano reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle
informazioni loro richieste o all’assenza di situazioni idonee a pregiudicare il requisito dell’indipendenza o abbiano
utilizzato con dolo o colpa grave documentazione dell’impresa, di cui agli articoli 78 e 79, non veritiera.
Art. 65. Controlli sulle SOA
(art. 7, commi 6 e 8, d.P.R. n. 34/2000)
1. Ai fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA, sulla persistenza del requisito
dell'indipendenza e l’assenza delle condizioni di cui all’articolo 64, comma 6, l'Autorità può richiedere, indicando
il termine per la risposta non superiore a dieci giorni, alle stesse SOA e alle società ed enti che partecipano al
relativo capitale azionario ogni informazione riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le eventuali situazioni di
controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni
altro dato a loro disposizione.
2. Le SOA comunicano all'Autorità, entro quindici giorni dal loro verificarsi, l'eventuale sopravvenienza di fatti o
circostanze che incidono sulle situazioni di cui all’articolo 64, comma 6.
Art. 66. Partecipazioni azionarie (art. 8, d.P.R. n. 34/2000)
1. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e ff), i soggetti indicati agli articoli 34, limitatamente ai
soggetti ammessi a partecipare alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici relativi a lavori, e 90,
comma 1, del codice, nonché le regioni e le province autonome non possono possedere, a qualsiasi titolo,
5 Le leggi n. 1423 del 1956 e n. 575 del 1965 sono state abrogate dall’art. 120, comma 1, del d.lgs.
n. 159 del 2001, ora il
riferimento è agli articoli 6 e 67 di quest’ultimo d.lgs. 53/179
direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA. (6)
2. Le associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti
delle imprese edili ed affini o di comparto, e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti
possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del venti per cento del capitale sociale, ed
ognuna delle associazioni nella misura massima del dieci per cento. Al fine di garantire il principio dell'uguale
partecipazione delle parti interessate alla qualificazione, la partecipazione al capitale da parte delle predette
associazioni di categoria è ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in uguale misura da
parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa.
3. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria
in una SOA, deve manifestare tale intenzione alla SOA stessa, allegando la documentazione richiesta al fine del
rilascio del nulla osta da parte dell’Autorità. La SOA, valutata l’esistenza dei presupposti di legittimità dell’operazione
di cessione azionaria, invia all’Autorità la richiesta di nulla osta al trasferimento azionario. La richiesta di nulla osta è
necessaria anche per i trasferimenti azionari all’interno della compagine sociale esistente. Si intendono acquisite o
cedute indirettamente le partecipazioni azionarie trasferite tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, società fiduciarie, o comunque tramite interposta persona.
4. L'Autorità, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può vietare il trasferimento della partecipazione quando essa
può influire sulla correttezza della gestione della SOA o può compromettere il requisito dell'indipendenza a norma
dell'articolo 64, comma 4; il decorso del termine senza che l'Autorità adotti alcun provvedimento equivale a nulla
osta all’operazione. In caso di richieste istruttorie il termine rimane sospeso per una sola volta fino al relativo
adempimento. Il nulla osta si considera decaduto se le SOA non trasmettono copia del libro soci aggiornato ovvero
la richiesta avanzata dal socio acquirente o alienante dell’iscrizione nel libro soci dell’avvenuta cessione di azioni,
entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione del nulla osta ovvero, in caso di
mancanza di nulla osta espresso, decorrenti dalla data di formazione del silenzio-assenso.
5. Il trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto, è comunicato all'Autorità e alla SOA entro quindici giorni.
6. L’Autorità può negare l’autorizzazione alla partecipazione azionaria della SOA, nei confronti dei soggetti diversi
dal comma 1, allorché il soggetto titolare della partecipazione possa influire sulla corretta gestione delle SOA o
compromettere il requisito di indipendenza.
Art. 67. Requisiti tecnici delle SOA (art. 9, d.P.R. n. 34/2000)
1. L'organico minimo delle SOA è costituito:
a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria, o in architettura, abilitato all'esercizio della professione da
almeno dieci anni, iscritto, al momento dell'attribuzione dell'incarico, al relativo albo professionale, assunto a
tempo indeterminato e a tempo pieno, dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel settore dei
lavori pubblici maturata in posizione di responsabilità direttiva, nell'attività di controllo tecnico dei cantieri
(organizzazione, qualità, avanzamento lavori, costi) o di valutazione della capacità economico - finanziaria
delle imprese in relazione al loro portafoglio ordini, ovvero nella attività di certificazione della qualità; il
medesimo direttore tecnico deve dichiarare, nelle forme previste dalle vigenti leggi, di non svolgere analogo
incarico presso altre SOA;
b) da tre laureati, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza ed uno in economia e commercio, assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno, in possesso di esperienza professionale almeno
triennale attinente al settore dei lavori pubblici;
c) da sei dipendenti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, assunti a tempo indeterminato
e a tempo pieno.
2. Il personale delle SOA nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle
SOA, nonché i soggetti che svolgono attività in maniera diretta o indiretta in nome e per conto delle SOA,
devono possedere i requisiti morali previsti dall'articolo 64, comma 6.
3. Il venire meno dei requisiti di cui all’articolo 64, comma 6, determina la decadenza dalla carica per i soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA; essa è dichiarata dagli organi sociali
delle SOA entro quindici giorni dalla conoscenza del fatto; la SOA, nei successivi quindici giorni dalla
dichiarazione di decadenza, informa l’Autorità.
4. Il venir meno dei requisiti di cui all’articolo 64, comma 6, per il personale di cui al comma 2, determina l’avvio
delle procedure di legge per la risoluzione del rapporto di lavoro subordinato. La SOA nei quindici giorni
dall’avvio della procedura di risoluzione informa l’Autorità.
6 Comma così modificato dall’art. 4, comma 15, lettera b), della legge n. 106 del 2011. 54/179
5. Le SOA devono disporre di attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni all'Osservatorio
conforme al tipo definito dall'Autorità.
Art. 68. Rilascio della autorizzazione
(art. 10, commi 1, 2, 3, e 4 d.P.R. n. 34/2000)
1. Lo svolgimento da parte delle SOA dell'attività di attestazione della qualificazione ai sensi del presente titolo è
subordinato alla autorizzazione dell'Autorità.
2. La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti:
a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale;
b) l'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di
collegamento;
c) l'organigramma della SOA, comprensivo del curriculum dei soggetti che ne fanno parte;
d) la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle vigenti leggi, circa
l'inesistenza delle situazioni previste dall'articolo 64, comma 6, in capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali
rappresentanti o direttori tecnici e del personale di cui all’articolo 67, comma 2;
e) certificato del casellario giudiziale relativo agli amministratori, legali rappresentanti, direttori tecnici e del
personale di cui all’articolo 67, comma 2;
f) un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a quanto stabilito dall’Autorità,
saranno utilizzate per l'esercizio dell'attività di attestazione;
g) una polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio cui si
riferisce l'obbligo, per la copertura delle responsabilità conseguenti all'attività svolta, avente massimale non
inferiore a sei volte il volume di affari prevedibile.
3. L'Autorità ai fini istruttori può chiedere ulteriori informazioni ed integrazioni alla documentazione fornita dalla
SOA istante, e conclude il procedimento entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il tempo
necessario all’Autorità per acquisire le richieste integrazioni non si computa nel termine.
4. Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova istanza.
Art. 69. Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate (art. 11, d.P.R. n. 34/2000)
1. L'Autorità iscrive in apposito elenco le società autorizzate a svolgere l'attività di attestazione e ne assicura la
pubblicità per il tramite dell'Osservatorio.
2. L'Autorità, sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo 70, comma 6, cura la
formazione su base regionale, con riferimento alla sede legale dei soggetti qualificati, di elenchi delle imprese
che hanno conseguito la qualificazione ai sensi dell’articolo 40 del codice ovvero ai sensi dell’articolo 50 del
codice. Tali elenchi sono resi pubblici tramite l'Osservatorio.
Art. 70. Attività di qualificazione e organizzazione delle SOA -Tariffe (art. 12, d.P.R. n. 34/2000)
1. Nello svolgimento della propria attività le SOA devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 del codice;
b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed operare in modo da assicurare adeguata
informazione;
c) agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento;
d) assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalle disposizioni del codice e dal presente titolo;
e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;
f) verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni, di cui agli
articoli 78 e 79, presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato, nonché il permanere del possesso dei
requisiti di cui all’articolo 78;
g) rilasciare l’attestazione di qualificazione conformemente alla documentazione prodotta dall’impresa e
verificata ai sensi della lettera f).
2. Nello svolgimento della propria attività di valutazione e verifica della qualificazione, le SOA acquisiscono i dati di
carattere economico-finanziario, quali i bilanci nonché le informazioni sulle variazioni organizzative e sulle
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trasformazioni della natura giuridica delle imprese, anche dalla banca dati della camera di commercio, industria
e artigianato.
3. Per l'espletamento delle loro attività istituzionali le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni
alla loro organizzazione aziendale. Le SOA sono comunque responsabili di ogni attività espletata in maniera
diretta e indiretta in nome e per conto delle stesse.
4. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di
variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed
al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, secondo le formule di cui
all'allegato C – parte I. Per i consorzi stabili, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è ridotto del
cinquanta per cento; per le imprese qualificate fino alla II classifica di importo, il corrispettivo spettante alle
SOA per ciascuna attività è ridotto del venti per cento.
5. Gli importi determinati ai sensi del comma 4 sono considerati corrispettivo minimo della prestazione resa. Non
può essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del doppio di quello determinato con i
criteri di cui al comma 4. Ogni patto contrario è nullo. Il corrispettivo deve essere interamente pagato prima del
rilascio dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al
momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in
conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero corrispettivo.
6. Le SOA trasmettono all'Autorità, entro quindici giorni dal loro rilascio, le attestazioni secondo le modalità
previste dall’articolo 8, comma 7.
7. Le SOA comunicano all’Autorità, entro il termine di dieci giorni, l’avvio del procedimento di accertamento del possesso
dei requisiti nei confronti delle imprese nonché il relativo esito, ai sensi dell’articolo 40, comma 9- ter, del codice.
Art. 71. Vigilanza dell'Autorità
(artt. 14 e 16 d.P.R. n. 34/2000)
1. L'Autorità, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera m), del codice, vigila sul sistema di qualificazione, e a tale
fine, anche effettuando ispezioni, anche senza preavviso, o richiedendo qualsiasi documento ritenesse
necessario, controlla che le SOA:
a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione ed
approvate dall'Autorità stessa;
b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di interesse;
c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti nell'articolo 63, e nel capo III del presente titolo;
d) applichino le tariffe di cui all'allegato C – parte I;
e) svolgano la propria attività conformemente a quanto previsto dall’articolo 70.
2. I poteri di vigilanza e di controllo dell'Autorità, ai fini di quanto previsto dal comma 1, sono esercitati anche su
motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante.
Sull'istanza di
verifica l'Autorità, disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei propri uffici e sentita l'impresa sottoposta
a verifica, provvede entro sessanta giorni nei modi e con gli effetti previsti dal comma 3.
3. L’Autorità, sentiti la SOA e l’impresa della cui attestazione si tratta, nonché il soggetto richiedente di cui al
comma 2, in caso di istanza di verifica, acquisite le informazioni necessarie, provvede entro sessanta giorni ad
indicare alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi nell’esecuzione del contratto stipulato, ovvero a chiedere
alla SOA di sospendere o annullare l’attestazione, assegnando alla SOA un termine congruo, non inferiore a
quindici giorni. L’inadempienza da parte della SOA alle indicazioni dell’Autorità costituisce comportamento
valutabile ai sensi dell’articolo 73, comma 4, lettera a). Ove la SOA non provveda alla sospensione o
all’annullamento dell’attestazione nel termine assegnato, l’Autorità, previo avviso di avvio del procedimento alla
SOA e all’impresa interessata ove non ostino ragioni di urgenza, provvede di ufficio alla sospensione o
all’annullamento, dandone tempestiva comunicazione alla SOA e all’impresa interessata.
4. L'Autorità provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di
anno in anno fissato dalla stessa Autorità.
5. L’Autorità controlla le determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle imprese per ottenere
l’attestazione qualora le imprese interessate ne facciano richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di
effettiva conoscenza delle determinazioni stesse.
Art. 72. Coordinamento della vigilanza sull’attività degli organismi di attestazione (articolo non ammesso al visto della Corte dei conti)
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Art. 73. Sanzioni pecuniarie nei confronti delle SOA - Sospensione e decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione
(art. 7, comma 9, art. 10, commi 5, 6, 8, 9, e 10, d.P.R. n. 34/2000)
1. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad
un massimo di euro 25.822, in caso di:
a) mancata risposta alle richieste dell'Autorità ai sensi degli articoli 65, comma 1, e 66, comma 4, nel termine
indicato dall’Autorità stessa;
b) mancata comunicazione di cui agli articoli 64, comma 5, 65, comma 2, 67, commi 3 e 4, 70, comma 7, 74,
comma 4, e 83, comma 6, nei termini ivi previsti;
c) violazione degli obblighi di comunicazione e trasmissione della documentazione di cui al comma 8 del
presente articolo;
d) violazione degli obblighi di conservazione della documentazione, di cui all’articolo 40, comma 9-bis, primo
periodo, del codice.
2. Alle SOA si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad
un massimo di 51.545 euro in caso di:
a) trasmissione di informazioni, dati ovvero atti non veritieri, compresi i documenti forniti dall’impresa in sede di
attestazione;
b) svolgimento dell’attività della SOA in modo non conforme alle disposizioni previste dall’articolo 70, commi 1 e
2, e alle procedure contenute nel documento di cui all’articolo 68, comma 2, lettera f);
c) mancato rispetto delle condizioni previste dall’articolo 71, comma 1;
d) invio di comunicazioni inesatte o non veritiere, ovvero trasmissione di documentazione inesatta o non
veritiera, in relazione agli obblighi di cui al comma 8;
e) inadempimento per quanto previsto all’articolo 77, comma 3;
f) inadempimento a quanto previsto all’articolo 83, comma 7;
g) inadempimento per quanto previsto dall’articolo 8, comma 7, lettere d), g) e h);
3. In aggiunta alla sanzione pecuniaria, in caso di violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell'Autorità,
con dolo o colpa grave, si applica la sanzione della sospensione: (7)
a) per un periodo fino a centoventi giorni, in caso di più violazioni di cui al comma 1, o di nuova violazione di
cui al comma 1 dopo una precedente sanzione;
b) per un periodo fino a duecentoquaranta giorni, in caso di più violazioni di cui ai commi 1 e 2, o di nuova
violazione del comma 2 dopo una precedente sanzione per violazioni di cui al comma 1, o viceversa;
c) per un periodo fino ad un anno, in caso di più violazioni di cui al comma 2, o di nuova violazione di cui al
comma 2 dopo una precedente sanzione.
Si applica la sanzione della decadenza in caso di nuova violazione dopo una precedente sospensione, se il
periodo di sospensione da irrogare per la nuova violazione, cumulato con quella precedente, sia pari o superiore
a trecentosessanta giorni, nonché nel caso di nuova violazione dopo quattro sanzioni che abbiano comportato la
sospensione per un periodo complessivamente superiore a centoventi giorni.
4. E’ disposta la decadenza dell’autorizzazione, oltre ai casi di cui al comma 3, in caso di:
a) venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 64, 65, 66, 67 e 70, comma 3;
b) mancato inizio dell’attività sociale entro centottanta giorni dalla autorizzazione;
c) interruzione dell’attività per più di centottanta giorni;
d) inosservanza delle disposizioni di cui al comma 8, primo periodo;
e) inosservanza delle disposizioni impartite con il provvedimento di sospensione di cui al comma 3;
f) inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 85, commi 1 e 2.
5. Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, e quello di decadenza di cui al comma
4, è iniziato d’ufficio dall’Autorità, quando viene a conoscenza dell'esistenza, anche a seguito di denuncia di xxxxx
interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui ai commi da 1 a 4. A tal fine l’Autorità contesta alla SOA
7 Alinea così modificato dall’art. 20, comma 3, lettera a), della legge n. 35 del 2012. 57/179
gli addebiti, invitandola a presentare le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione entro un termine
perentorio non superiore a trenta giorni, e adotta il pertinente provvedimento entro i successivi novanta giorni.
6. L’Autorità può disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono svolte in
contraddittorio con la SOA interessata e le acquisizioni documentali sono alla stessa comunicate, con
l'assegnazione di un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni e
documenti; il termine per le pronuncia da parte dell'Autorità rimane sospeso per il periodo necessario allo
svolgimento dell'istruttoria.
7. Nelle ipotesi di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, ovvero di fallimento o di cessazione della attività di
una SOA, le attestazioni rilasciate ad imprese restano valide a tutti gli effetti.
8. La SOA è tenuta a comunicare la sospensione e la decadenza dell'autorizzazione, il fallimento e la cessazione della
attività, alle imprese qualificate e a quelle in attesa di qualificazione entro quindici giorni dal loro verificarsi.
Nell’ipotesi di sospensione dell’autorizzazione, le imprese possono indicare un’altra SOA cui va trasferita la
documentazione. Nel caso di decadenza dell’autorizzazione, fallimento, cessazione dell’attività, le imprese devono
indicare, nei trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al primo periodo del presente comma, la SOA cui
trasferire la documentazione. Se l’impresa non provvede, l’Autorità nei successivi quarantacinque giorni designa la
nuova SOA, secondo criteri oggettivi e predeterminati, dandone comunicazione alla SOA designata.
Le SOA sono
tenute a trasferire la documentazione alla SOA indicata dall’impresa o, in caso di inerzia, dall’Autorità entro
sessanta giorni dalla data di indicazione. Il contratto per l’ottenimento dell’attestazione di qualificazione,
sottoscritto dalla SOA e dall’impresa, prevede, in caso di sospensione dell’autorizzazione della SOA all’esercizio
dell’attività di attestazione, la possibilità di risolvere detto contratto, su richiesta dell’impresa.
9. In caso di sospensione o decadenza dell’autorizzazione, l’Autorità non concede il nulla osta ad operazioni che
comportino il trasferimento aziendale tra SOA.
Art. 74. Sanzioni per violazione da parte delle imprese dell’obbligo d’informazione
1. La mancata risposta da parte delle imprese alle richieste dell'Autorità, ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del
codice, nel termine di trenta giorni, implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822.
2. Trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, e perdurando l’inadempimento,
l’Autorità provvede a sospendere l’attestazione per un periodo di un anno. Decorso il termine della sospensione,
qualora l’impresa continui ad essere inadempiente, l’Autorità dispone la decadenza dell’attestazione.
3. L’Autorità revoca la sospensione di cui al comma 2, qualora l’impresa abbia adempiuto a quanto richiesto
dall’Autorità; resta in ogni caso l’obbligo del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1.
4. Per le finalità previste dall’articolo 70, comma 1, lettera f), l’impresa adempie alle richieste della SOA attestante,
nel termine indicato dalla SOA stessa e comunque non superiore a trenta giorni. Qualora l’impresa sia
inadempiente, la SOA informa l’Autorità entro quindici giorni dalla scadenza del predetto termine; l’Autorità
avvia la procedura di cui ai commi 1 e 2.
5. Qualora l’impresa sia stata sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 6, comma 11, del
codice, fino ad un massimo di 51.545 euro, per aver fornito informazioni o esibito documenti non veritieri, l’Autorità
informa la SOA, che procede ad accertare che l’attestazione non sia stata rilasciata in carenza dei requisiti previsti
dall’articolo 78 e 79; si applicano gli articoli 6, comma 7, lettera m), e 40, comma 9-ter, del codice.
6. La mancata comunicazione da parte delle imprese all’Osservatorio delle variazioni di cui all’articolo 8, comma 5, nel
termine ivi indicato, nonché delle variazioni di cui all’articolo 87, comma 6, implica l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822.
Art. 75. Attività delle SOA
1. Ai sensi dell’articolo 40, comma 3, quarto periodo, del codice, la SOA, relativamente alle imprese alle quali ha
precedentemente rilasciato l’attestazione ovvero per le quali ha sottoscritto un contratto per la qualificazione,
qualora ritenga che altre SOA abbiano rilasciato alle medesime imprese attestazioni in modo non conforme alle
disposizioni del presente titolo, richiede alle predette SOA, previo nulla osta dell’Autorità, la documentazione e
gli atti utilizzati per comprovare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79.
2. Acquisiti la documentazione e gli atti richiesti, la SOA, effettuate le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza
dei requisiti utilizzati per conseguire l’attestazione, ne informa l’Autorità ove riscontri il mancato rispetto delle
disposizioni del presente titolo.
3. L’Autorità, entro sessanta giorni, sentiti la SOA richiedente, nonché la SOA e l’impresa della cui attestazione si
tratta, valutato quanto rappresentato dalla SOA richiedente, sanziona, ai sensi dell’articolo 73, la SOA che ha
rilasciato l’attestazione in carenza dei requisiti prescritti e dispone l’annullamento dell’attestazione dell’impresa ai
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sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera m), del codice.
4. Qualora l’impresa non risponda alle richieste della SOA di cui al comma 1, la stessa informa l’Autorità che
procede ai sensi dell’articolo 74, commi 1, 2 e 3. CAPO III – Requisiti per la qualificazione
Art. 76. Domanda di qualificazione (art. 15, d.P.R. n. 34/2000)
1. Per il conseguimento della qualificazione le imprese devono possedere i requisiti stabiliti dal presente capo. Ad
esclusione delle classifiche I e II, le imprese devono altresì possedere la certificazione del sistema di qualità di
cui all'articolo 40, comma 3, lettera a), del codice.
2. L'impresa che intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle
SOA autorizzate, con obbligo di produrre il certificato della camera di commercio, industria e artigianato,
completo di attestazione antimafia, dal cui oggetto sociale risultino le attività riconducibili alle categorie di opere
generali e specializzate richieste.
3. La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante
accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante, e compie la procedura di rilascio dell'attestazione
entro novanta giorni dalla stipula del contratto. La procedura può essere sospesa per chiarimenti o integrazioni
documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo di
sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del
contratto, la SOA è tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il diniego di rilascio della stessa.
4. Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell'attestazione la SOA informa l’Autorità nei
successivi trenta giorni.
5. L’efficacia dell’attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine
generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 77, comma 5. Almeno novanta giorni
prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un
nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all’esercizio dell’attività di attestazione.
6. Il rinnovo dell'attestazione può essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi novanta
giorni dalla data del rilascio dell'attestazione originaria.
7. Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio
dell'attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5.
8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione le variazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della relativa
qualificazione; dette variazioni sono soggette a procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta
secondo i criteri fissati dall’Autorità.
9. In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo
soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine.
Nel caso di affitto di azienda l’affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall’impresa locatrice se il contratto
di affitto abbia durata non inferiore a tre anni.
10. Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, il soggetto richiedente l’attestazione presenta alla
SOA perizia giurata redatta da un soggetto nominato dal tribunale competente per territorio.
11. Ai fini dell’attestazione di un nuovo soggetto, nell’ipotesi in cui lo stesso utilizzi l’istituto della cessione del
complesso aziendale o di un suo ramo, le SOA accertano quali requisiti di cui all’articolo 79 sono trasferiti al
cessionario con l’atto di cessione. Nel caso in cui l’impresa cedente ricorra alla cessione del complesso aziendale
o di un suo ramo, la stessa può richiedere alla SOA una nuova attestazione, riferita ai requisiti oggetto di
trasferimento, esclusivamente sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione del complesso
aziendale o del suo ramo.
12. Gli atti di fusione o di altra operazione di cui al comma 9 sono depositati dalle imprese, entro trenta giorni,
presso l’Autorità e la camera di commercio, industria e artigianato per l’iscrizione nel registro delle imprese ai
sensi dell’articolo 2556 del codice civile.
Art. 77. Verifica triennale (art. 15-bis, d.P.R. n. 34/2000) 59/179
1. In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l’impresa deve
sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l’attestazione oggetto
della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l’impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del
triennio di validità dell’attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di
scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.
2. Nel caso in cui l’Autorità abbia disposto nei confronti di una SOA la sospensione ovvero la decadenza
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di attestazione, l’impresa può sottoporsi alla verifica triennale dei
requisiti presso altra SOA. La SOA che ha rilasciato l’attestazione originaria ha l’obbligo di trasferire la
documentazione relativa all’impresa alla nuova SOA entro quindici giorni.
3. La SOA nei quarantacinque giorni successivi alla stipula del contratto compie la procedura di verifica triennale. La
procedura può essere sospesa per chiarimenti per un periodo non superiore a quarantacinque giorni; trascorso
tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a novanta giorni dalla
stipula del contratto, la SOA è tenuta a dichiarare l’esito della procedura secondo le modalità di cui al comma 7.
4. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall’articolo 78.
5. I requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti dall'articolo 63 e dall'articolo
79, comma 2, lettere a) e c), comma 5, lettera a), e commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
6. La verifica di congruità tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale
dipendente, di cui all'articolo 79, comma 15, è effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del
quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra di affari in
lavori accertata in sede di attestazione originaria, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi
dell'articolo 79, comma 15, con una tolleranza del venticinque per cento. La cifra di affari è ridotta in
proporzione alla quota di scostamento superiore al venticinque per cento, con conseguente eventuale revisione
della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla impresa in
sede di contratto di verifica triennale.
7. Dell’esito della procedura di verifica la SOA informa l'impresa e l'Autorità, inviando all’Osservatorio entro il termine
di cui al comma 3, con le modalità previste dall’articolo 8, comma 7, l’attestato revisionato o comunicando
all’impresa e all’Autorità l’eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l'attestato decade dalla data indicata
nella comunicazione, comunque non successiva alla data di scadenza del triennio dal rilascio dell’attestazione.
L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio dalla data di rilascio della attestazione; ove la
verifica sia compiuta dopo la scadenza predetta, l’efficacia della stessa decorre dalla data di adozione della verifica.
Art. 78. Requisiti d’ordine generale (art. 17, d.P.R. n. 34/2000)
1. I requisiti d’ordine generale occorrenti per la qualificazione sono quelli previsti dagli articoli 38, comma 1, e 39,
commi 1 e 2, del codice.
2. L'Autorità stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza
dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ciò è fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fra
SOA e impresa.
3. Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese
artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui all’articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del codice, si riferiscono
al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli
accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di
rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.
4. Le SOA nell’espletamento della propria attività richiedono il certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi
dell’articolo 39 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, nonché il documento unico di regolarità contributiva di cui
all’articolo 6.
5. Le SOA non rilasciano l’attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno
presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine generale di cui al comma 1; le SOA ne danno
segnalazione all’Autorità che ordina l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 8, ai fini
dell’interdizione al conseguimento dell’attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale
l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Ove la falsità della documentazione sia rilevata in corso di
validità dell’attestazione di qualificazione, essa comporta la pronuncia di decadenza dell’attestazione di
qualificazione dell’impresa da parte della SOA che ne dà comunicazione all’Autorità, ovvero da parte dell’Autorità
in caso di inerzia della SOA; l’Autorità ordina l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 8, ai fini
dell’interdizione al conseguimento di una nuova attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno,
decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 60/179
Art. 79. Requisiti di ordine speciale (art. 18, d.P.R. n. 34/2000)
1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
a) adeguata capacità economica e finanziaria;
b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
d) adeguato organico medio annuo.
2. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:
a) da idonee referenze bancarie;
b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'articolo 83, realizzata con lavori svolti mediante
attività diretta ed indiretta non inferiore al cento per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle
varie categorie;
c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A
del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo.
3. La cifra di affari in lavori relativa all’attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di
persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni
annuali IVA e con le relative ricevute di presentazione da parte delle società di capitale con i bilanci riclassificati
in conformità delle direttive europee e con le relative note di deposito.
4. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è attribuita in proporzione alle quote di partecipazione
dell'impresa richiedente ai consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e) ed f), del codice, e alle società fra
imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla
stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati.
La cifra di
affari in lavori relativa alla attività indiretta è comprovata con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive
europee e le relative note di deposito o con le dichiarazioni annuali IVA e relative ricevute di presentazione
qualora i soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci.
5. La adeguata idoneità tecnica è dimostrata:
a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall'articolo 87;
b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore
al novanta per cento di quello della classifica richiesta; l'importo è determinato secondo quanto previsto
dall'articolo 82;
c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore
al quaranta per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella
stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al cinquantacinque per cento dell'importo della
qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo
complessivo, non inferiore al sessantacinque per cento dell'importo della qualificazione richiesta; gli importi
sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 83.
6. L'esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 83, comma 4, e
84 indicati dall’impresa e acquisiti dalla SOA ai sensi dell’articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, nonché
secondo quanto previsto dall’articolo 86.
7. Per realizzare lavori pubblici affidati con i contratti di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice ovvero
in concessione, è necessaria l’attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione; fermi restando i
requisiti previsti dal presente articolo e quanto disposto dall’articolo 92, comma 6, il requisito dell'idoneità tecnica è
altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea o
di laurea breve abilitati all’esercizio della professione di ingegnere ed architetto, ovvero geologo per le categorie in
cui è prevista la sua competenza, iscritti all’albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato
e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in due
per le imprese qualificate fino alla classifica III-bis, in quattro per le imprese appartenenti alla IV, alla IV-bis ed alla
V classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.
8. L’adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento
tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in
proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta
dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata,
rapportata alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione
61/179
finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al due per cento, della predetta cifra di affari, costituito
per almeno il quaranta per cento dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria.
L'attrezzatura tecnica
per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di
ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento
precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata. L'ammortamento figurativo è calcolato
con applicazione del metodo a quote xxxxxxxx con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.
9. L’ammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con la dichiarazione dei
redditi e con le relative ricevute di presentazione, nonché con il libro dei cespiti, corredate da autocertificazione circa
la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei
consorzi stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità delle direttive
europee, e con le relative note di deposito nonché con il libro dei cespiti.
10. L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente,
composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al
quindici per cento della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di cui
almeno il quaranta per cento per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo può essere
dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non
inferiore al dieci per cento della cifra di affari in lavori, di cui almeno l’ottanta per cento per personale tecnico,
titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Per le imprese artigiane la
retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e
per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della
retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.
11. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 10, è documentato
con il bilancio corredato dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee dai
soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza
con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e
all'INAIL ed alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.
12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorrono, in proporzione alle quote di
competenza dell'impresa, anche l'attrezzatura ed il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società
di cui al comma 4.
13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito
relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi
soggetti possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale
dipendente proprio e dei soggetti consorziati.
14. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c),
possono essere dimostrati dall'impresa anche mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è
stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni. Tale facoltà può essere esercitata solo
nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte
all'Albo nazionale dei costruttori ovvero già qualificate ai sensi del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 o qualificate ai
sensi del presente titolo, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi
nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione dei certificati di
iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori
tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di 2.500.000 euro. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti
di cui al comma 5, lettere b) e c), qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente
dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.
15. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fra il costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra di affari di cui al comma 2, lettera b), sono inferiori
alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra di affari stessa è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra di affari così figurativamente
rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b). Qualora la non congruità
della cifra di affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del personale dipendente rispetto alla cifra di
affari in lavori, tenuto conto della natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica la
direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.
16. Per la qualificazione nella categoria OG 11, l’impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie
di opere specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all’allegato A, almeno
la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l’importo
corrispondente alla classifica richiesta:
62/179
- categoria OS 3: 40 %
- categoria OS 28: 70 %
- categoria OS 30: 70 %
L’impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3,
OS 28 e OS 30
per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11
indicano, oltre all’importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a
ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella
categoria OG 11. Ai fini dell’individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di
gara o lettera di xxxxxx, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette
lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l’importo di ciascuna di tali
categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata
dell’importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:
- categoria OS 3: 10 %
- categoria OS 28: 25 %
- categoria OS 30: 25 %
17. Per i lavori della categoria OS 12-A, ai fini del collaudo, l’esecutore presenta una certificazione del produttore
dei beni oggetto della categoria attestante il corretto montaggio e la corretta installazione degli stessi.
18. Le SOA non rilasciano l’attestazione di qualificazione ai soggetti che, ai fini della qualificazione, hanno
presentato documentazione falsa in relazione ai requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo anche
nell’ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria richiesta; le SOA ne danno segnalazione
all’Autorità che ordina l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 8, ai fini dell’interdizione al
conseguimento dell’attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è
cancellata e perde comunque efficacia. Ove la falsità della documentazione sia rilevata in corso di validità
dell’attestazione di qualificazione, essa, anche nell’ipotesi di certificati lavori ininfluenti per la specifica categoria
richiesta, comporta la pronuncia di decadenza dell’attestazione di qualificazione dell’impresa da parte della SOA
che ne dà comunicazione all’Autorità, ovvero da parte dell’Autorità in caso di inerzia della SOA; l’Autorità ordina
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 8, ai fini dell’interdizione al conseguimento di una nuova
attestazione di qualificazione, per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde
comunque efficacia.
19. Per la qualificazione nelle categorie specializzate di cui all’articolo 3, comma 1, lettera u), relativamente alla I
classifica di importo di cui all’articolo 61, comma 4, l’impresa deve dimostrare, con l’estratto autentico del libro
unico del lavoro, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di
lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica e fino alla V inclusa il numero
degli operai è incrementato di una unità rispetto alla precedente; dalla VI classifica è incrementato di due unità
rispetto alla precedente. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora i contratti collettivi nazionali di
lavoro prevedano la figura dell’operaio qualificato con patentino certificato.
20. Per ottenere la qualificazione nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32, l’impresa deve altresì
dimostrare di disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni
oggetto della categoria.
21. (comma non ammesso al visto della Corte dei conti)
Art. 80. Incremento convenzionale premiante (art. 19, d.P.R. n. 34/2000)
1. Qualora l'impresa, oltre al possesso del sistema di qualità di cui all’articolo 59, presenti almeno tre dei seguenti
requisiti ed indici economico finanziari:
a) patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo
2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore al cinque per cento della cifra di affari
media annuale richiesta ai fini di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b);
b) indice di liquidità, costituito dal rapporto tra la somma delle liquidità e dei crediti correnti e la somma dei
debiti correnti dell'ultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5; le liquidità comprendono le rimanenze
per lavori in corso alla fine dell'esercizio;
c) indice di economicità, costituito dalla differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui all'articolo 2425
del codice civile, di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;
d) requisiti di cui all'articolo 79, comma 2, lettere c) e d), di valore non inferiori ai minimi stabiliti al medesimo
articolo, commi 8 e 10; 63/179
ottiene l’incremento figurativo, in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dall’allegato D, dei
valori degli importi di cui all’articolo 79, comma 2, lettera b), e comma 5, lettere b) e c). Gli importi così
figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell’articolo 79.
2. Per le ditte individuali e le società di persone, i requisiti di cui al comma 1 sono dimostrati mediante il libro degli
inventari o il bilancio di verifica riclassificato e vidimato da un professionista abilitato.
3. Qualora l’impresa, oltre al possesso del sistema di qualità di cui all’articolo 59, presenti un patrimonio netto,
costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile
dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore al dieci per cento della cifra di affari media annuale richiesta ai
fini di cui all’articolo 79, comma 2, lettera b), nonché i requisiti e gli indici economico finanziari di cui al comma
1, lettere b), c) e d), del presente articolo, ottiene, anziché l’incremento figurativo di cui al comma 1, un
incremento figurativo dei valori degli importi dei cui all’articolo 79, comma 2, lettera b), e comma 5, lettere b) e
c), in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dall’allegato D, sostituendo nelle formule C1 e
C2 il valore trenta con il valore trentanove. Gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la
dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell’articolo 79.
4. L’incremento convenzionale premiante si applica anche nel caso di cessione o conferimento dell’intera azienda
nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 76, comma 10. Art. 81. Requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili (art. 20, d.P.R. n. 34/2000)
1. I requisiti per la qualificazione dei consorzi stabili sono quelli previsti dall’articolo 36, comma 7, del codice.
Art. 82. Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti (art. 21, d.P.R. n. 34/2000)
1. Gli importi dei lavori, relativi a tutte le categorie individuate dalla tabella di cui all'allegato A, vanno rivalutati
sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale,
intervenute fra la data di ultimazione dei lavori, ovvero la data di emissione della documentazione attestante
l’esecuzione parziale dei lavori, e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.
2. Sono soggetti alla rivalutazione gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), nonché gli importi dei lavori eseguiti di cui all’articolo 86, commi 2 e 3, previa
presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei lavori, che deve
riportare la data di ultimazione dei lavori.
Art. 83. Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati (art. 22, d.P.R. n. 34/2000)
1. La cifra di affari in lavori di cui all'articolo 79, comma 2, lettera b), e gli importi dei lavori previsti dall’articolo 79, comma
5, lettere b) e c), sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
2. I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed ultimati nel periodo di cui ai
precedenti commi, ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca
precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA,
calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.
3. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso d'asta, eventualmente aggiornato
in forza degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi, ed incrementato dall’eventuale adeguamento dei prezzi
e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'esecutore diverse da quelle
riconosciute a titolo risarcitorio, risultante nel quadro 6.1 dell’allegato B.
4. I certificati di esecuzione dei lavori, sono redatti in conformità dello schema di cui all’allegato B e contengono la
espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito;
se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. La certificazione per i
lavori relativi alla categoria OG 13, deve contenere l'attestato rilasciato dalle autorità eventualmente preposte
alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
5. I certificati rilasciati all’esecutore dei lavori sono trasmessi, a cura dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera b), all'Osservatorio con le modalità previste dall’articolo 8, comma 7.
6. Le SOA trasmettono all’Osservatorio, secondo le modalità stabilite dall’Autorità, entro quindici giorni dal rilascio
delle attestazioni, i certificati e la documentazione a corredo di cui all’articolo 86, presentati dalle imprese per
essere qualificate, relativi a lavori il cui committente non sia tenuto alla applicazione del codice e del presente
regolamento, o eseguiti in proprio. L’Autorità provvede ai necessari riscontri a campione.
7. Qualora le SOA nella attività di attestazione, di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b), del codice, rilevano
l’esistenza di certificati di lavori non presenti nel casellario informatico di cui all’articolo 8, provvedono a darne
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comunicazione ai soggetti interessati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), e all’Autorità per gli eventuali
provvedimenti da emanarsi ai sensi dell’articolo 6, comma 11, del codice. Ai sensi dell’articolo 40, comma 3,
lettera b), del codice, tali certificati di lavori non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario
informatico di cui all’articolo 8.
8. La documentazione contabile dei lavori prodotta dall’impresa esecutrice non è utilizzabile dalle SOA, in sede di
attestazione, in sostituzione dei certificati di esecuzione dei lavori rilasciati dalle stazioni appaltanti.
La
documentazione contabile non è altresì utilizzabile in caso di disconoscimento del certificato di esecuzione dei
lavori da parte della stazione appaltante o del soggetto che si presume lo abbia emesso. Art. 84. Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero (8)
(art. 23, d.P.R. n. 34/2000)
1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la
certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i
lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo.
2. La certificazione è rilasciata, su richiesta dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli
affari esteri, con spese a carico del medesimo interessato, dalla quale risultano i lavori eseguiti secondo le diverse
categorie, il loro ammontare, i tempi di esecuzione, indicazioni utili relative all'incidenza dei subappalti per ciascuna
categoria nonché la dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. I relativi importi
sono inseriti nel certificato con le indicazioni necessarie per la completa individuazione dell'impresa subappaltatrice, del periodo di esecuzione e della categoria dei lavori eseguiti. La certificazione è rilasciata secondo
modelli semplificati, individuati dall'Autorità, sentito il Ministero per gli affari esteri per gli aspetti di competenza ed
è soggetta, ove necessario, a legalizzazione da parte delle autorità consolari italiane all'estero.
3. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori, ai fini del conseguimento della qualificazione,
possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del comma 2 e, qualora non sia stato
richiesto dall'esecutore, il certificato può essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto
previsto dal predetto comma.
4. La certificazione è prodotta in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, è corredata da una
traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero
una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. Il consolato italiano all'estero, una volta
conseguita la certificazione, la trasmette alla competente struttura centrale del Ministero degli affari esteri che
provvede ad inserirla nel casellario informatico di cui all'articolo 8, con le modalità stabilite dall'Autorità secondo
i modelli semplificati sopra citati.
5. Qualora l'interessato abbia ultimato i lavori e non disponga più di propria rappresentanza nel Paese di
esecuzione o la rappresentanza non sia in grado di svolgere a pieno le proprie funzioni a causa di palesi
difficoltà nel medesimo Paese, può fare riferimento alla struttura competente del Ministero degli affari esteri.
Art. 85. Lavori eseguiti dall’impresa affidataria e dall'impresa subappaltatrice. Lavori affidati a terzi dal contraente generale
(art. 24, d.P.R. n. 34/2000)
1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese
subappaltatrici le SOA si attengono ai seguenti criteri:
a) le lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui all'allegato
A; l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi
le caratteristiche predette;
b) l'impresa affidataria può utilizzare:
1) i lavori della categoria prevalente, subappaltati nel limite massimo del trenta per cento di cui all’articolo
170, comma 1, per l’intero importo;
2) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell’avviso di gara o nella lettera di
invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le quali non è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l’intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del trenta per cento riferito a ciascuna categoria; l’importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il
trenta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile, per una
8 Articolo così sostituito dall’art. 20, comma 3, lettera b), della legge n. 35 del 2012. 65/179
percentuale riferita a tale categoria scorporabile non superiore al dieci per cento;
3) i lavori di ciascuna delle categorie scorporabili previste nel bando o nell’avviso di gara o nella lettera di
invito, appartenenti alle categorie di cui all'allegato A, per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria, per l’intero importo in ciascuna delle categorie scorporabili se le lavorazioni sono subappaltate entro il limite del quaranta per cento riferito a ciascuna categoria; l’importo dei lavori di
ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il
quaranta per cento e può essere, così decurtato, utilizzato, in alternativa, per la qualificazione nella categoria prevalente ovvero ripartito tra la categoria prevalente e la categoria scorporabile, per una percentuale riferita a tale categoria scorporabile non superiore al dieci per cento.
2. La SOA, nella attività di attestazione, è tenuta ad attribuire la qualificazione conformemente al contenuto del
certificato di esecuzione lavori. Ai fini della qualificazione, la SOA verifica che nel certificato di esecuzione dei
lavori, redatto secondo l’allegato B, non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui all’allegato A non
previste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito nonché nel contratto e negli eventuali atti di
sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Detta documentazione è richiesta dalla SOA al soggetto di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La SOA è tenuta a
segnalare all’Autorità eventuali incongruenze riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai sensi dell’articolo
70, comma 1, lettera f).
3. In caso di lavori eseguiti in raggruppamento temporaneo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con
riferimento a ciascuna impresa riunita.
4. Ai terzi, affidatari di lavori del contraente generale ai sensi dell’articolo 176, comma 7, del codice, sono richiesti i
requisiti di qualificazione prescritti dall’articolo 40 del codice e dal presente capo, per la corrispondente
categoria e classifica di importo. I certificati di esecuzione di cui all’articolo 83, comma 4, per i lavori affidati a
xxxxx, sono emessi dal soggetto aggiudicatore che ha proceduto all’affidamento al contraente generale e
trasmessi, a cura del medesimo soggetto aggiudicatore, all'Osservatorio con le modalità previste dall’articolo 8,
comma 7.
Art. 86. Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi (art. 25, d.P.R. n. 34/2000)
1. L'attribuzione, nel certificato lavori, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), delle categorie
di qualificazione, individuate dalla tabella di cui all'allegato A, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con
riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito, nonché con
riferimento alle categorie delle lavorazioni affidate in subappalto, risultanti dal certificato di esecuzione dei lavori
redatto secondo l’allegato X. Xxxxxxx il responsabile del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei
lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di
invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11, del codice, fino ad un massimo di euro 51.545.
2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione del codice e del presente regolamento, le categorie
dei lavori e gli importi sono attribuiti dalle SOA secondo le corrispondenti categorie individuate dalle tabelle di
cui all’allegato A e in base all’importo realizzato per ciascuna di esse, come desumibili dagli atti contabili, dal
contratto d’appalto o documento di analoga natura.
3. Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi)
valutati sulla base di prescrizioni od indici ufficiali e il relativo importo è valutato nella misura del cento per cento.
4. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dell'intervento (C.T.N.), costituito dal costo
a metro quadro, così come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la
superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del venticinque per cento.
5. Nel caso indicato al comma 2 le relative dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione:
a) permesso a costruire ovvero dichiarazione di inizio attività, relativi all'opera realizzata, xxx xxxxxxxxx, con
allegata copia autentica del progetto approvato;
b) copia del contratto stipulato;
c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
6. Nel caso indicato al comma 3, le relative dichiarazioni sono corredate dalla documentazione di cui al comma 5,
lettere a) e d), nonché dalle fatture o da diversa documentazione corrispondenti all’acquisto di materiali e di
servizi e ad eventuali subappalti.
7. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, nel caso indicato al comma 2 l’impresa deve presentare la
certificazione di esecuzione lavori rilasciata dal committente e sottoscritta dal direttore dei lavori; i firmatari
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sono responsabili anche dell’indicazione degli eventuali subappaltatori, i quali dovranno altresì presentare la
documentazione prevista al comma 5, lettera b). Nel caso indicato al comma 3, la certificazione è rilasciata
direttamente dal direttore lavori.
8. Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di cooperative e
al consorzio stabile è attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed eventualmente al
consorziato esecutore secondo le percentuali previste dall'articolo 85, comma 1, lettera b). Ai fini della qualificazione
del consorzio o del consorziato esecutore, la SOA acquisisce il certificato di esecuzione dei lavori, corredato della
deliberazione consortile in cui sia precisato se il relativo importo sia da attribuire completamente al consorziato
esecutore ovvero al consorzio e al consorziato nelle misure di cui al precedente periodo.
Art. 87. Direzione tecnica (art. 26, d.P.R. n. 34/2000)
1. La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per
la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente
coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti.
2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con
classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea
breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile
o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al
diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella
esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque
anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.
3. I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre
imprese qualificate; essi producono una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona
diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente
dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato.
4. La qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 79, comma 14, è collegata al direttore tecnico che l'ha
consentita. La stessa qualificazione può essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se
l'impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi
analoga idoneità.
5. Se l'impresa non provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti, la SOA o, in caso di inerzia,
l’Autorità dispone:
a) la decadenza dell’attestazione di qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, connessi alla
presenza del o dei direttori tecnici uscenti;
b) la conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, nel caso in cui
l'impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in