Indennità di anzianità. 1) Norma transitoria. Per i lavoratori in forza e con diritto all'indennità di anzianità al 13.2.80 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza a seguito dell'applicazione delle norme previste dal presente articolo e della somma di lire 260.000 già eventualmente corrisposte in forza dell'Accordo 13.2.80 a titolo di acconto su detta indennità, senza distinzione per categoria e/o anzianità. Norma transitoria. Per i lavoratori in forza e con diritto al TFR al 16.12.82 il TFR sarà costituito da quanto di loro competenza a seguito delle norme previste dal presente articolo e della somma di lire 200.000, per gli operai dei livelli 1 e 2 e di lire 300.000 per gli operai dei livelli 3 e 4, già eventualmente corrisposte in forza dell'Accordo 16.12.82 a titolo di acconto, sul TFR, senza distinzione di anzianità. I suddetti importi vanno corrisposti ‘pro quota’ agli operai a tempo determinato in forza presso i teatri di posa al momento della stipulazione del contratto. Per il computo dell'indennità di anzianità spettante prima dell'entrata in vigore della legge n. 297/82 si riportano le misure previste dai precedenti CCNL. Distribuzione – Operai. (a) per l'anzianità maturata fino al 28.2.73: • 23,076/30 della retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio per coloro che abbiano un'anzianità non superiore ai 10 anni; • 25,384/30 della retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio per coloro che abbiano un'anzianità superiore ai 10 anni. Nei confronti degli operai in forza al 9.5.70 e assunti anteriormente all’1.4.70 l'indennità di anzianità sarà corrisposta nella misura prevista dal contratto 29.5.68 e cioè nella misura di 15 giorni di retribuzione globale di fatto per ogni anno fino al quinto e di un giorno di retribuzione in più per ogni anno dopo il quinto e fino ad un massimo complessivo di giorni 30; ciò salvo che gli operai di cui al presente comma non optino per il criterio di calcolo di cui al precedente comma laddove questo risulti più favorevole; (b) per l'anzianità maturata dal 1° marzo 1973 al 28 febbraio 1975: • 28/30 della retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio; (c) per l'anzianità maturata dal 1° marzo 1975: • 30/30 della retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio. Si richiama quanto disposto dall'art. 46 - parte II - Comune – Operai.
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Indennità di anzianità. 1) Norma transitoria. Per i lavoratori in forza e All'atto della cessazione dal servizio del dipendente con diritto all'indennità a una della pensioni previste ai punti a) e 6) del precedente art. 2 la Banca corrisponde al dipendente medesimo o, in caso di anzianità al 13.2.80 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza a seguito dell'applicazione delle decesso, agli aventi diritto secondo le norme previste dal presente articolo e della somma di lire 260.000 già eventualmente corrisposte in forza dell'Accordo 13.2.80 a titolo di acconto su detta indennità, senza distinzione per categoria e/o anzianitàdell'art. Norma transitoria2122 cod. Per i lavoratori in forza e con diritto al TFR al 16.12.82 il TFR sarà costituito da quanto di loro competenza a seguito delle norme previste dal presente articolo e della somma di lire 200.000, per gli operai dei livelli 1 e 2 e di lire 300.000 per gli operai dei livelli 3 e 4, già eventualmente corrisposte in forza dell'Accordo 16.12.82 a titolo di acconto, sul TFR, senza distinzione civ. un'indennità di anzianità. I suddetti importi vanno corrisposti ‘pro quota’ agli operai a tempo determinato in forza presso i teatri di posa al momento della stipulazione del contratto. Per il computo dell'indennità L'indennità di anzianità spettante prima dell'entrata in vigore della legge n. 297/82 si riportano le misure previste dai precedenti CCNL. Distribuzione – Operai.
(a) per l'anzianità maturata fino al 28.2.73: • 23,076/30 della retribuzione globale di fatto è pari, per ogni anno di servizio per coloro che abbiano un'anzianità non utile, a: − 26/360 con decorrenza 1.1.1991 − 28/360 con decorrenza 1.1.1992 − 30/360 con decorrenza 1.1.1993 del trattamento economico annuo attribuibile all'atto della cessazione, determinato sulla base degli emolumenti previsti dal precedente art. 11 e dell'indennità di rischio. A tal fine l'indennità di residenza di cui alla lett. c) del richiamato art. 11 viene computata con riferimento alla situazione familiare e alla residenza di lavoro del dipendente all'atto della cessazione dal servizio. L'indennità relativa agli anni di servizio prestato successivamente al 31 dicembre 1964 fra il personale di grado superiore ai 10 anni; • 25,384/30 della retribuzione globale e dei Primi funzionari, nonché fra il personale dei Capi Ufficio e dei Funzionari di fatto per ogni 1I dal 7° anno di grado in poi viene maggiorata del 35%; siffatta maggiorazione è del 25% per il periodo prestato, sempre successivamente al 31 dicembre 1964, fra il personale dei Capi Ufficio e dei Funzionari di la fino a sei anni di anzianità nel grado. Il servizio utile per coloro che abbiano un'anzianità superiore ai 10 anni. Nei confronti degli operai in forza al 9.5.70 e assunti anteriormente all’1.4.70 l'indennità di anzianità sarà corrisposta è quello previsto dal 1° comma del precedente art. 8 ed è computato secondo i criteri di cui a124 comma di detto articolo; vengono altresì a tal fine computati i periodi di servizio prestati alla Banca in costanza di precedenti rapporti di lavoro qualora siano stati resi utili ai fini dell'indennità di anzianità in base a particolari disposizioni. Si tiene inoltre conto, in aumento del servizio utile come innanzi determinato, delle anzianità convenzionali riconosciute ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 al personale che abbia acquisito la qualifica di ex combattente. Dette anzianità sono peraltro computabili limitatamente al raggiungimento di 40 anni di servizio utile per la liquidazione dell'indennità. Nei casi di morte del dipendente, di cessazione a domanda per inabilità e di dispensa dal servizio l'indennità di anzianità viene integrata da un importo ragguagliato al trattamento economico annuo determinato come al precedente 2° comma attribuito nelle misure indicate nella misura seguente Tabella: In caso fino a da oltre 5 e oltre di mort Carriera direttiva (1) 5 anni 2/12 fino a 10 anni 3/12 10 anni 4/12 6/12 Carriera operativa 1,5/12 2/12 3/12 4/12 Altro personale 1/12 1,5/12 2/12 3/12 (1) Ha titolo alle stesse misure fissate perla carriera direttiva il personale della carriera di concetto prevista dal contratto 29.5.68 Regolamento per il Personale approvato dal Consiglio superiore nelle tornate del 27 gennaio e cioè 26 febbraio 1965 che sia rimasto inquadrato nei ruoli transitori ad esaurimento di cui al 2° comma dell'art. 113 del Regolamento per il Personale approvato dal Consiglio Superiore nella misura tornata del 7 ottobre 1966. Per i dipendenti appartenenti al personale di 15 giorni grado superiore con più di retribuzione globale 10 anni di fatto servizio utile la detta integrazione è pari a 5/12 del trattamento economico sopra indicato nei casi di cessazione a domanda per ogni anno fino al quinto inabilità e di un giorno dispensa dal servizio e a 7/12 del trattamento stesso in caso di retribuzione in più per ogni anno dopo il quinto e fino ad un massimo complessivo di giorni 30; ciò salvo che gli operai morte. L'indennità di cui al presente comma non optino articolo sostituisce fino a concorrenza quanto spetti in base a disposizioni legislative vincolanti per il criterio di calcolo di cui al precedente comma laddove questo risulti più favorevole;
(b) per l'anzianità maturata dal 1° marzo 1973 al 28 febbraio 1975: • 28/30 della retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio;
(c) per l'anzianità maturata dal 1° marzo 1975: • 30/30 della retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio. Si richiama quanto disposto dall'art. 46 - parte II - Comune – Operaila Banca.
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Samples: Regolamento Per Il Trattamento Di Quiescenza Del Personale
Indennità di anzianità. 1) Norma transitoriaIn ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al lavoratore compete per ogni anno di anzianità maturata nella qualifica intermedia una indennità pari a 25/30 della retribuzione globale mensile come in appresso specificata. La liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione globale mensile in corso al momento della risoluzione del rapporto, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 31.3.1977, n. 91. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione globale mensile oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi; le frazioni di mese, di almeno 15 giorni, verranno conteggiate come mese intero. L'indennità di anzianità relativa al periodo in cui il lavoratore è appartenuto alla parte I della Disciplina speciale, sarà liquidata, in base alle disposizioni tutte previste dalla regolamentazione della parte I vigenti al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, calcolata sull'ultima retribuzione globale mensile percepita come appartenente alla parte II. Per i lavoratori in forza e con diritto all'indennità di anzianità al 13.2.80 21 luglio 1979 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza a seguito dell'applicazione delle norme previste dal nel presente articolo e della dalla somma di lire 260.000 140.000 (o ratei della stessa) - già eventualmente corrisposte corrisposta in forza dell'Accordo 13.2.80 virtù dell'accordo 21 luglio 1979 a titolo di acconto anticipazione su detta indennità, indcnnità - al netto di ogni ritenuta e senza distinzione per categoria e/o anzianitàcategoria. Norma transitoria. Per Agli appartenenti alla qualifica intermedia in servizio al 30 giugno 1949, che si trovano ancora oggi alle dipendenze della azienda, i lavoratori in forza quali, precedentemente all'applicazione degli accordi interconfederali 30 marzo 1946 e con diritto al TFR al 16.12.82 27 ottobre 1946 per il TFR sarà costituito da quanto Nord e 23 maggio 1946 per il Centro-Sud, già svolgevano mansioni proprie della qualifica di loro competenza a seguito delle norme previste dal nuova istituzione e per i quali, all'atto del conferimento della qualifica intermedia, non fu risolto il rapporto di lavoro, l'anzianità per il servizio precedentemente prestato nelle stesse mansioni è riconosciuta agli effetti del presente articolo fino a risalire come massimo al l°' gennaio 1945, e della somma .l'indennità di lire 200.000cui al quinto comma sarà integrata, limitatamente al periodo in cui tali mansioni furono effettivamente svolte, nelle seguenti misure: - per gli operai dei livelli 1 e 2 e anzianità maturata dal l° al 4° anno incluso: tre giornate di lire 300.000 per gli operai dei livelli 3 e 4, già eventualmente corrisposte in forza dell'Accordo 16.12.82 a titolo di acconto, sul TFR, senza distinzione di anzianità. I suddetti importi vanno corrisposti ‘pro quota’ agli operai a tempo determinato in forza presso i teatri di posa al momento della stipulazione del contratto. Per il computo dell'indennità di anzianità spettante prima dell'entrata in vigore della legge n. 297/82 si riportano le misure previste dai precedenti CCNL. Distribuzione – Operai.
(a) per l'anzianità maturata fino al 28.2.73: • 23,076/30 della retribuzione globale di fatto mensile per ogni anno di servizio compiuto come operaio; - per coloro che abbiano un'anzianità non superiore ai 10 anni; • 25,384/30 della ogni anno di anzianità successivo al 4° e fino al 15° incluso: quattro giornate di retribuzione globale di fatto mensile per ogni anno di servizio per coloro che abbiano un'anzianità superiore ai 10 anni. Nei confronti degli operai in forza al 9.5.70 e assunti anteriormente all’1.4.70 l'indennità di anzianità sarà corrisposta nella misura prevista dal contratto 29.5.68 e cioè nella misura di 15 giorni di retribuzione globale di fatto per ogni anno fino al quinto e di un giorno di retribuzione in più per ogni anno dopo il quinto e fino ad un massimo complessivo di giorni 30compiuto come operaio; ciò salvo che gli operai di cui al presente comma non optino per il criterio di calcolo di cui al precedente comma laddove questo risulti più favorevole;
(b) per l'anzianità maturata dal 1° marzo 1973 al 28 febbraio 1975: • 28/30 della retribuzione globale di fatto - per ogni anno di servizio;
(c) per l'anzianità maturata dal 1° marzo 1975anzianità successivo al 15°: • 30/30 della cinque giornate di retribuzione globale di fatto mensile per ogni anno di servizioservizio compiuto come operaio. Si richiama quanto disposto dall'art- L'importo di ciascuna giornata aggiuntiva sarà calcolato in base alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore quale appartenente alla qualifica intermedia all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro. 46 - parte II - Comune – OperaiPer gli appartenenti alla qualifica intermedia nei confronti dei quali, precedentemente alla data del 31 dicembre 1947 le aziende procedettero alla liquidazione del!'anzianità come operaio in coincidenza col passaggio alla nuova qualifica, restano ferme, agli effetti del presente articolo, le disposizioni contenute nell' accordo 30 luglio 1949, il cui testo viene riportato in allegato alla regolamentazione per gli appartenenti alla qualifica intermedia.
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Samples: Collettivo Nazionale Di Lavoro
Indennità di anzianità. 1) Norma transitoria. Per i lavoratori in forza e con diritto all'indennità di anzianità al 13.2.80 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza a seguito dell'applicazione delle norme previste dal presente articolo e della somma di lire 260.000 già eventualmente corrisposte in forza dell'Accordo 13.2.80 a titolo di acconto su detta indennità, senza distinzione per categoria e/o anzianità. Norma transitoria. Per i lavoratori in forza e con diritto al TFR al 16.12.82 il TFR sarà costituito da quanto di loro competenza a seguito delle norme previste dal presente articolo e della somma di lire 200.000, per gli operai dei livelli 1 e 2 e di lire 300.000 per gli operai dei livelli 3 e 4, già eventualmente corrisposte in forza dell'Accordo 16.12.82 a titolo di acconto, sul TFR, senza distinzione di anzianità. I suddetti importi vanno corrisposti ‘pro quota’ agli operai a tempo determinato in forza presso i teatri di posa al momento della stipulazione del contratto. Per il computo dell'indennità della indennità di anzianità spettante prima dell'entrata della entrata in vigore della legge n. 297/82 si riportano le misure previste dai precedenti CCNL. Distribuzione – Operai.:
(a) per l'anzianità maturata le anzianità maturate fino al 28.2.7331 marzo 1970: • 23,076/30 17/30 della retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio per coloro che abbiano un'anzianità non superiore ai 10 ciascuno dei primi 5 anni; • 25,384/30 18/30 della retribuzione globale di fatto per ogni ciascun anno di servizio per coloro che abbiano un'anzianità superiore ai 10 anni. Nei confronti degli operai in forza dal 5° al 9.5.70 e assunti anteriormente all’1.4.70 l'indennità di anzianità sarà corrisposta nella misura prevista dal contratto 29.5.68 e cioè nella misura di 15 giorni di 10°; • 21/30 della retribuzione globale di fatto per ogni ciascun anno fino dal 10° al quinto e 20°; • 25/30 della retribuzione globale di un giorno di retribuzione in più fatto per ogni ciascun anno dopo oltre il quinto e fino ad un massimo complessivo di giorni 30; ciò salvo che gli operai di cui al presente comma non optino per il criterio di calcolo di cui al precedente comma laddove questo risulti più favorevole20°;
(b) per le anzianità dal 1° aprile 1970 al 28 febbraio 1973 la misura della indennità di anzianità viene elevata a 25/30;
(c) per l'anzianità maturata dal 1° marzo 1973 al 28 febbraio 1975: • 28/30 della retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio;
(cd) per l'anzianità maturata dal 1° marzo 1975: • 30/30 della retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio. Si richiama quanto disposto L'anzianità di servizio maturata come operaio nella stessa azienda o gruppo aziendale viene computata in ragione del 50% agli effetti del presente articolo, salvo che per i lavoratori cui all'atto della entrata in vigore del contratto 23.7.63 si applicava la parte II del contratto 13.6.62, come previsto dall'art. 46 - parte II - Comune – Operai1, comma 3) della presente regolamentazione. Le frazioni di anno sono conteggiate per 12simi; le frazioni di mese superiori ai 15 giorni saranno considerate come mese intero di servizio prestato. Le misure della indennità sono calcolate in base alla intera retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto. Norma transitoria. Per i lavoratori in forza e con diritto alla indennità di anzianità al 13.2.80 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza a seguito della applicazione delle norme previste dal presente articolo e della somma di L. 260.000 già eventualmente corrisposte in forza dell'Accordo 13.2.80 a titolo di acconto su detta indennità, senza distinzione per categoria e/o anzianità.
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