Indennità di anzianità. All'atto della cessazione dal servizio del dipendente con diritto a una della pensioni previste ai punti a) e 6) del precedente art. 2 la Banca corrisponde al dipendente medesimo o, in caso di decesso, agli aventi diritto secondo le norme dell'art. 2122 cod. civ. un'indennità di anzianità. L'indennità di anzianità è pari, per ogni anno di servizio utile, a: − 26/360 con decorrenza 1.1.1991 − 28/360 con decorrenza 1.1.1992 − 30/360 con decorrenza 1.1.1993 del trattamento economico annuo attribuibile all'atto della cessazione, determinato sulla base degli emolumenti previsti dal precedente art. 11 e dell'indennità di rischio. A tal fine l'indennità di residenza di cui alla lett. c) del richiamato art. 11 viene computata con riferimento alla situazione familiare e alla residenza di lavoro del dipendente all'atto della cessazione dal servizio. L'indennità relativa agli anni di servizio prestato successivamente al 31 dicembre 1964 fra il personale di grado superiore e dei Primi funzionari, nonché fra il personale dei Capi Ufficio e dei Funzionari di 1I dal 7° anno di grado in poi viene maggiorata del 35%; siffatta maggiorazione è del 25% per il periodo prestato, sempre successivamente al 31 dicembre 1964, fra il personale dei Capi Ufficio e dei Funzionari di la fino a sei anni di anzianità nel grado. Il servizio utile per l'indennità di anzianità è quello previsto dal 1° comma del precedente art. 8 ed è computato secondo i criteri di cui a124 comma di detto articolo; vengono altresì a tal fine computati i periodi di servizio prestati alla Banca in costanza di precedenti rapporti di lavoro qualora siano stati resi utili ai fini dell'indennità di anzianità in base a particolari disposizioni. Si tiene inoltre conto, in aumento del servizio utile come innanzi determinato, delle anzianità convenzionali riconosciute ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 al personale che abbia acquisito la qualifica di ex combattente. Dette anzianità sono peraltro computabili limitatamente al raggiungimento di 40 anni di servizio utile per la liquidazione dell'indennità. Nei casi di morte del dipendente, di cessazione a domanda per inabilità e di dispensa dal servizio l'indennità di anzianità viene integrata da un importo ragguagliato al trattamento economico annuo determinato come al precedente 2° comma attribuito nelle misure indicate nella seguente Tabella: In caso fino a da oltre 5 e oltre di mort Carriera direttiva (1) 5 anni 2/12 fino a 10 anni 3/12 10 anni 4/12 6/12 Carriera ...
Indennità di anzianità. Le parti concordano sulla opportunità di sostituire il testo del vigente art. 2121 C.C. con il seguente: «L’indennità di cui all’art. 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese. L’indennità di cui all’art. 2120 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese e, a partire dal 1° febbraio 1977, di quanto è dovuto come aumenti di indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura, scattati posteriormente al 31 gennaio 1977. Se il prestatore di lavoro è retribuito, in tutto o in parte, con provvigioni, con premi di produzione e con partecipazioni, le indennità suddette sono determinate sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato. Fa parte della retribuzione anche l’equivalente del vitto e dell’alloggio dovuto al prestatore di lavoro». A tal fine le parti si impegnano a promuovere nelle sedi competenti un’azione per la modifica legislativa di cui sopra nonché delle pattuizioni collettive in materia.
Indennità di anzianità. L'indennità di anzianità viene maturata nella misura dell'8,33% della retribuzione annua globale e verrà liquidata entro il 30 Giugno dell'anno successivo all'anno di riferimento. L'indennità di anzianità, per i soli dipendenti inquadrati con il grado di "Funzionario con procura", viene liquidata in misura doppia.
Indennità di anzianità. In caso di licenziamento o di dimissione, salvo che si tratti di licenziamento in tronco, spetta al lavoratore un'indennità di anzianità nella seguente misura: a) per il personale impiegatizio di cui all'art. 5, comma primo, l'indennità predetta è commisurata ad una mensilità della retribuzione in denaro per ogni anno di anzianità, sulla base dell'ultimo stipendio; b) per i prestatori d'opera manuali di cui all'art. 5, comma secondo, l'indennità predetta è commisurata a quindici giorni di retribuzione in denaro, per ogni anno di anzianità sulla base dell'ultimo stipendio.
Indennità di anzianità. All’atto della cessazione del rapporto di lavoro a qualunque causa dovuta (licenziamento da parte dell’azienda, dimissioni da parte del lavoratore, ecc.) spetta al lavoratore la seguente indennità di anzianità. Impiegati Un importo pari a tante mensilità di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestati.
Indennità di anzianità. (Omissis) Allegato 7 (Omissis) (Omissis) Allegato 9
Indennità di anzianità. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro l'azienda corrisponderà un'indennità da calcolarsi in base alle seguenti norme:
Indennità di anzianità. (Trattamento di fine rapporto) Trattamento di fine rapporto operai a tempo determinato
Indennità di anzianità. 1) Norma transitoria. Per i lavoratori in forza e con diritto all'indennità di anzianità al 13.2.80 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza a seguito dell'applicazione delle norme previste dal presente articolo e della somma di lire 260.000 già eventualmente corrisposte in forza dell'Accordo 13.2.80 a titolo di acconto su detta indennità, senza distinzione per categoria e/o anzianità. Norma transitoria. Per i lavoratori in forza e con diritto al TFR al 16.12.82 il TFR sarà costituito da quanto di loro competenza a seguito delle norme previste dal presente articolo e della somma di lire 200.000, per gli operai dei livelli 1 e 2 e di lire 300.000 per gli operai dei livelli 3 e 4, già eventualmente corrisposte in forza dell'Accordo 16.12.82 a titolo di acconto, sul TFR, senza distinzione di anzianità. I suddetti importi vanno corrisposti ‘pro quota’ agli operai a tempo determinato in forza presso i teatri di posa al momento della stipulazione del contratto. Per il computo dell'indennità di anzianità spettante prima dell'entrata in vigore della legge n. 297/82 si riportano le misure previste dai precedenti CCNL. Distribuzione – Operai.
Indennità di anzianità. 1) Norma transitoria. Per i lavoratori in forza e con diritto all'indennità di anzianità al 13.2.80 l'indennità di anzianità sarà costituita da quanto di loro competenza a seguito della applicazione delle norme previste dal presente articolo e della somma di L. 260.000 già eventualmente corrisposte in forza dell'Accordo 13.2.80 a titolo di acconto su detta indennità, senza distinzione per categoria e/o anzianità.